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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/12/2024, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1548/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1020/2022 pubblicata il 12.04.2022
TRA
(Avv.to Cesare Rizzo) Parte_1
(appellante)
E
, e (Avv.ti Francesco Paolo Di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Modugno e Vincenzo De Candia)
(appellati)
All'udienza del 09.07.2024 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2014, , e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, Controparte_3 Parte_1
esponendo che:
- erano proprietari di diverse unità immobiliari nel fabbricato pluripiano sito in San Severo, alla via
G.B. Oliva angolo via N. Rosa, adiacente ad altro immobile di proprietà della;
Pt_1
- sul lato di detto immobile confinante con quello di essi attori erano stati realizzati dei volumi tecnici;
-la aveva depositato, presso il Comune di San Severo, una prima D.I.A in data 05.10.2009, Pt_1
avente ad oggetto lavori di sostituzione del manto di copertura, impermeabilizzazione e coibentazione del tetto di copertura dell'immobile di sua proprietà posto al primo piano;
una seconda D.I.A. in pagina 1 di 8 variante, in data 10.08.2010, avente ad oggetto la demolizione del muro prossimo alla proprietà degli attori e ricostruzione in posizione più ravvicinata, mediante l'eliminazione del canale di gronda e, in data 01.02.2011, una ulteriore D.I.A. in variante, per lavori di muramento di un vano finestra e per l'innalzamento del muro di confine anzidetto;
-al fine di verificare le opere effettivamente realizzate, essi attori avevano incaricato, per la redazione di una perizia, l'Ing. Controparte_4
- secondo quest'ultimo i lavori erano stati eseguiti in violazione della normativa edilizia e urbanistica, senza la redazione e il deposito del calcolo strutturale presso l'ex Genio Civile di Foggia, in carenza di idoneo giunto strutturale tra le proprietà adiacenti, con incremento della superficie coperta e notevole aggravio di carico, nonché superamento dell'altezza massima consentita dalla normativa antisismica, pari a 10 mt. Tali lavori, inoltre, avevano trasformato il modesto volume tecnico del sottotetto in un vano abitabile, comportando, di fatto, una vera e propria sopraelevazione che andava ad occultare la finestra lucifera del bagno dei Signori e che violava la normativa antisismica, diventando, CP_1
quindi, potenzialmente pericolosa, in quanto suscettibile di recare gravi danni al fabbricato confinante in caso di evento sismico;
- i lavori eseguiti dalla convenuta sui c.d. volumi tecnici erano illegittimi nonché erano privi ab origine del necessario nulla osta antisismico.
Chiedevano accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate da sui volumi Parte_1
tecnici e terrazzo di sua proprietà, per violazione, in particolare, della normativa antisismica con condanna della convenuta alla demolizione delle opere ovvero alla loro regolarizzazione nonché al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2014, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Istruita la causa con la nomina di CTU, il Tribunale, con sentenza n. 1020/2022 pubblicata il
12.04.2022, accoglieva parzialmente le domande degli attori e condannava alla Parte_1
demolizione della porzione di fabbricato eccedente in altezza il limite massimo, pari a mt. 10,00, stabilito, in funzione della larghezza stradale, dalla disposizione di cui al punto C3, allegato A, del
D.M. Lavori Pubblici del 16/01/1996; compensava parzialmente le spese e poneva quelle di CTU a carico di quest'ultima.
Condivideva le conclusioni del CTU in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione in atti nonché riscontrate da rilievi metrici e saggi ispettivi.
Rilevava che l'attività edilizia contestata, anche se non esauritasi in un unico intervento ma sviluppatasi nel corso degli anni, risaliva all'anno 1998 così come stabilito nella relazione tecnica pagina 2 di 8 redatta nel 1999 dall'ex Genio Civile di Foggia, nella quale era, peraltro, stata accertata per la prima volta la violazione dei limiti di altezza previsti dalla norma antisismica di cui al D.M. 16.01.1996.
Riteneva, quindi, corretta la congiunta applicazione delle norme sismiche succedutesi nel tempo ovvero il D.M. 16.01.1996 e il D.M. 14.01.2008 in ragione sia del principio base della legislazione statale antisismica orientata all'esigenza di una assidua vigilanza sulle costruzione a rischio sismico, sia del principio della c.d. doppia conformità stabilito dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, secondo cui, ai fini del rilascio della sanatoria, l'intervento edilizio deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Chiariva che in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni che, pur non essendo integrative delle norme del codice civile sulle distanze tra i fabbricati, siano preordinate a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di eventi sismici, il proprietario dell'edificio confinante ha il diritto di ottenere l'eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi e, ove non tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Riteneva del tutto priva di rilievo l'autorizzazione in sanatoria del 2013 richiamata dalla al Pt_1
fine di legittimare le opere realizzate, in quanto rilasciata, cosi come accertato dal c.t.u., sulla base di progetti grafici rappresentativi di una struttura in toto difforme da quella poi effettivamente realizzata.
Quanto alle restanti domande attoree riteneva non dimostrata la dedotta carenza del giunto tecnico tra i fabbricati secondo quanto acclarato dal c.t.u, non fondata la doglianza circa l'occultamento della finestra lucifera, trattandosi di “luce” aperta ad una distanza inferiore di un metro e mezzo, che il vicino ha il diritto di oscurare per costruire in aderenza e non fondata la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, in mancanza dell'allegazione del pregiudizio patito medio tempore, prima dell'eliminazione dell'opera.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
1)fondato la pronuncia demolitoria sulla violazione del DM 16.01.1996 in quanto abrogato nell'anno
2005 e dunque inapplicabile alle opere oggetto di causa perché realizzate dal 2009 al 2013;
1.1) esteso l'oggetto del contendere a lavori eseguiti nell'anno 1998;
1.2) omesso di accertare l'effettiva lesione di diritti soggettivi e comunque di danni;
1.3) sindacato nel merito l'atto di concessione in sanatoria del 19.09.2013;
2) condiviso le conclusioni del CTU senza valutare i rilievi sollevati dalla parte afferenti, in particolare, all'erroneità dei dati riportati dal CTU ed alla falsa applicazione del DM 16.01.1996
pagina 3 di 8 Instava, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con condanna degli appellati alla restituzione della complessiva somma di euro 12.504,60 versata a titolo di spese di giudizio spese di CTU, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Proponevano, altresì, appello incidentale contestando che il Tribunale aveva erroneamente ordinato soltanto la parziale e non già l'integrale demolizione della costruzione realizzata.
Contestavano che:
-il Giudice di prime cure, pur richiamando in motivazione la parte della relazione di C.t.u. in cui il perito riferisce del notevole aggravio statico per l'intero fabbricato indotto dall'intervento edilizio contestato, si limitava ad ordinare la demolizione della sola parte eccedente l'altezza massima prevista e non anche quella sottostante, che pertanto si desumeva essere già ab origine, e dunque ancor prima degli interventi edilizi della , in una situazione di irregolarità antisismica;
Pt_1
- la valutazione del C.t.u., recepita dal primo Giudice, laddove il perito aveva, relativamente al “giunto tecnico”, confermato l'esistenza di un adeguato distacco tra i fabbricati, non avendo, invece, misurato il giunto in relazione all'intero fabbricato.
Chiedevano pertanto alla Corte adita, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Foggia, di ordinare a la demolizione di tutte le opere di trasformazione dell'originario sottotetto Parte_1
con copertura a doppia falda inclinata, in quanto eseguite in violazione della normativa antisismica con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Gli appelli sono infondati.
APPELLO PRINCIPALE.
Con il primo motivo, l'appellante principale mira a circoscrivere l'oggetto della controversia unicamente ai lavori eseguiti dalla nel periodo dal 2009 al 2013 regolarizzati con permesso Pt_1
di costruire in sanatoria rilasciato nel 2013.
Il motivo non è condivisibile perché è il frutto di una lettura atomistica degli interventi edilizi che si sono susseguiti come accertato dal CTU che ha concluso per la realizzazione di interventi di sopraelevazione delle strutture preesistenti.
Il Tribunale ha condiviso tali conclusioni sulla base di una valutazione analitica delle risultanze della
CTU.
Il CTU, infatti, ha accertato che “l'attività edificatoria eseguita in corrispondenza del piano di copertura del fabbricato della convenuta ha registrato un notevole susseguirsi di modifiche alle strutture con esecuzione di opere interconnesse e complementari le une alla atre, tutte di relativa e/o
pagina 4 di 8 modesta rilevanza, se esaminate singolarmente, ma di grande impatto strutturale se considerate nella loro totalità…”.
Sulla base dei rilievi metrici e dei saggi ispettivi eseguiti, ha accertato che “l'originario assetto del piano di copertura, che interessava l'intera area d'ingombro del fabbricato della convenuta, si presentava come un tetto a più falde, variamente inclinate, per concretizzare una specifica apparecchiatura architettonica, al di sotto della quale si materializzava esclusivamente un sottotetto, di ridotte e variabili dimensioni in altezza…..”, mentre “…l'attuale stato del piano di copertura.. si presenta interessato da un'ampia superficie destinata a lastrico di copertura con una entrostante costruzione, che occupa tutto il resto della superficie di ingombro del fabbricato, per uno sviluppo di circa 45,00 mq, su una superficie totale di circa 145,00 mq., dotata di tetto di copertura del tipo a falda unica con caratteristiche interne di rifiniture e comfort tali da consentire anche l'utilizzo per scopi abitativi”, e dunque è stato “ modificato in maniera significativa principalmente in occasione della trasformazione dell'originario piano destinato a sottotetto..”;
Ha, dunque, concluso che le opere eseguite dalla convenuta sulla copertura del fabbricato:
a ) comportano un aumento del carico gravante sul fabbricato;
b) integrano una sopraelevazione, e non già, come asserito dalla convenuta e dai tecnici da essa incaricati, un mero volume tecnico.
Alla stregua di tali emergenze, è evidente che i volumi tecnici preesistenti sul terrazzo e gli interventi eseguiti sugli stessi dalla formano un unicum. Pt_1
Ciò posto, ai fini dell'art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita dalla realizzazione di nuove opere nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2,
24/01/1983, n. 680; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281). Nella definizione enunciata da Cassazione
Sez. U, 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.
Orbene, nel caso di specie, il primo giudice sulla base della documentazione in atti, ha accertato che il fabbricato della convenuta, come modificato a seguito dei contestati lavori, supera del limite massimo di altezza previsto in funzione della larghezza stradale dalla disposizione di cui al punto C3 dell'allegato A del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 16.1.1996 (“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”), avendo il c.t.u. misurato un'altezza complessiva del fabbricato di circa pagina 5 di 8 11,80 m rispetto ad una larghezza della strada di circa 7 m (la larghezza stradale risulta così indicata nella relazione redatta dai tecnici dell'ex Genio Civile nella relazione del 23.3.1999 agli atti).
Il CTU ha, infatti, accertato che la quota a cui si attesta la pavimentazione del terrazzo di copertura del fabbricato è di mt. 8,68 a cui va sommata l'altezza del vano abusivamente eseguito dalla convenuta, che in corrispondenza della facciata della muratura opposta, è risultata essere pari a mt.3,21.
Ha concluso che la trasformazione ha determinato sia un aumento in altezza, rispetto al fabbricato preesistente, così come rappresentato negli elaborati grafici acclusi alla pratica in sanatoria, che il superamento del limite di altezza di mt.10,00
Il primo giudice ha, dunque ritenuto congiuntamente applicabile le norme sismiche succedutesi nel tempo (in particolare, d.m. 16.1.1996 e d.m. 14.1.2008) spiegando che la progressiva realizzazione delle opere edilizie contestate risale al 1998 come attestato nella relazione redatta dai tecnici dell'ex
Genio Civile di Foggia del 23.03.1999.
Ha ulteriormente chiarito che l'applicazione della normativa antisismica è coerente con il principio della cd. doppia conformità stabilito dall'art. 36 d.p.r. 380/2001, secondo il quale ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è necessario accertare che l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia (incluse le norme tecniche sismiche, cfr. Corte Cost. n. 101/2013) vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Ha, quindi richiamato la sentenza n. 7393 delle SSUU della Corte di Cassazione secondo cui in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare quelle prescrizioni che, pur non essendo integrative delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevedono specifici accorgimenti o limiti per prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici, il proprietario dell'edificio contiguo ha il diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Il ragionamento del Tribunale è pienamente condivisibile nonché in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “il rispetto del requisito della doppia conformità è escluso anche dalla violazione della disciplina antisismica” (Cass.n. 54707 del 13/11/2018; n. 544 dell' 11 gennaio
2023).
Alla luce della suindicata articolata motivazione l'appellante principale ha invocato esclusivamente l'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria laddove la domanda di demolizione avrebbe potuto essere paralizzata unicamente dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura pagina 6 di 8 sottostante rispetto al rischio sismico (vd. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020, in motivazione pag. 6).
Parimenti, non colgono nel segno le censure sub 1.2 e 1.3 dell'atto di appello principale.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020).
Orbene, nel caso di specie, lo stato di pericolo dell'immobile deriva dalla accertata violazione della normativa antisismica ed è indipendente dal previo accertamento di un danno.
Ne consegue logicamente che la condanna alla demolizione della porzione di fabbricato di proprietà della discende dalla violazione della normativa antisismica e non già dalla – pure accertata Pt_1
dal CTU- illegittimità della concessione in sanatoria del 2013 la cui menzione, nel complessivo impianto motivazionale, ha valenza meramente rafforzativa.
Il secondo motivo, infine, ripropone questioni già oggetto dei rilievi sollevati dal CTP e che sono stati tutti superati dal CTU in un apposito elaborato denominato Relazione di Chiarimenti.
Senza contare che, in ordine alla misurazione dell'altezza massima, l'appellante si limita a richiamare genericamente la formula di calcolo indicata dal CTP (altezza massima è pari alla somma della distanza dell'arretramento del vano tecnico e la larghezza stradale) senza tener conto di quanto accertato dal CTU in ordine alla artificiosa alterazione della quota dell'originario solaio del sottotetto, pari a circa cm.16, che ha determinato, un innalzamento della quota di spiccato delle murature del vano abusivo.
Il CTU, infatti, ha concluso che proprio tale trasformazione della quota dell'originario solaio ha determinato sia l'aumento in altezza, rispetto al fabbricato preesistente, così come rappresentato negli elaborati grafici acclusi alla pratica in Sanatoria, che il superamento del limite di altezza di mt.10,00.
A ciò aggiungasi che il primo giudice ha riscontrato le risultanze della CTU con la giurisprudenza di legittimità il che esclude l'assunto di un'adesione passiva alle conclusioni rassegnate dall'esperto.
APPELLO INCIDENTALE
E' infondato l'appello incidentale.
Il CTU, nel primo elaborato depositato, ha concluso che tutte le opere attinenti all'attività edificatoria, eseguite dalla convenuta a partire dall'anno 2009, sono da considerarsi una sopraelevazione.
pagina 7 di 8 Ha, altresì, accertato che l'esecuzione di uno specifico saggio eseguito in copertura, in corrispondenza del confine tra le due proprietà, ha permesso di accertare la presenza di un giunto tecnico (ovverosia una distanza vuota) tra le strutture murarie fronteggiantesi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anti-sismica, avente dimensioni intervallanti tra cm.8 e cm.11.
Ha dunque ritenuto che, nella erezione della muratura del fabbricato degli attori, si è potuto fruire di sufficiente spazio operativo.
La demolizione solo parziale dell'intervento edilizio accertato è condivisibile in quanto mira ad elidere aumenti in altezza che superano il limite di mt.10,00 previsto dalla norma di edilizia antisismica, ritenendo tale intervento idoneo a ricondurre a conformità le opere.
L'inidoneità dell'intero immobile sotto il profilo antisismico non rientra nell'oggetto della domanda proposta in primo grado con cui gli attori- appellanti incidentali chiedevano di accertare e dichiarare la illegittimità e lesività di tutte le opere realizzate dalla convenuta sui cd. Volumi tecnici e terrazzo di sua proprietà” (vd. conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado riportate, altresì, a pag.
2 dell'atto di appello).
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1020/2022 pubblicata il Parte_1
12.04.2022 nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, da CP_1
, e così decide:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti del spese del grado.
Sussistono, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.11.2024
Il Presidente Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 1548/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1020/2022 pubblicata il 12.04.2022
TRA
(Avv.to Cesare Rizzo) Parte_1
(appellante)
E
, e (Avv.ti Francesco Paolo Di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Modugno e Vincenzo De Candia)
(appellati)
All'udienza del 09.07.2024 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14.07.2014, , e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, Controparte_3 Parte_1
esponendo che:
- erano proprietari di diverse unità immobiliari nel fabbricato pluripiano sito in San Severo, alla via
G.B. Oliva angolo via N. Rosa, adiacente ad altro immobile di proprietà della;
Pt_1
- sul lato di detto immobile confinante con quello di essi attori erano stati realizzati dei volumi tecnici;
-la aveva depositato, presso il Comune di San Severo, una prima D.I.A in data 05.10.2009, Pt_1
avente ad oggetto lavori di sostituzione del manto di copertura, impermeabilizzazione e coibentazione del tetto di copertura dell'immobile di sua proprietà posto al primo piano;
una seconda D.I.A. in pagina 1 di 8 variante, in data 10.08.2010, avente ad oggetto la demolizione del muro prossimo alla proprietà degli attori e ricostruzione in posizione più ravvicinata, mediante l'eliminazione del canale di gronda e, in data 01.02.2011, una ulteriore D.I.A. in variante, per lavori di muramento di un vano finestra e per l'innalzamento del muro di confine anzidetto;
-al fine di verificare le opere effettivamente realizzate, essi attori avevano incaricato, per la redazione di una perizia, l'Ing. Controparte_4
- secondo quest'ultimo i lavori erano stati eseguiti in violazione della normativa edilizia e urbanistica, senza la redazione e il deposito del calcolo strutturale presso l'ex Genio Civile di Foggia, in carenza di idoneo giunto strutturale tra le proprietà adiacenti, con incremento della superficie coperta e notevole aggravio di carico, nonché superamento dell'altezza massima consentita dalla normativa antisismica, pari a 10 mt. Tali lavori, inoltre, avevano trasformato il modesto volume tecnico del sottotetto in un vano abitabile, comportando, di fatto, una vera e propria sopraelevazione che andava ad occultare la finestra lucifera del bagno dei Signori e che violava la normativa antisismica, diventando, CP_1
quindi, potenzialmente pericolosa, in quanto suscettibile di recare gravi danni al fabbricato confinante in caso di evento sismico;
- i lavori eseguiti dalla convenuta sui c.d. volumi tecnici erano illegittimi nonché erano privi ab origine del necessario nulla osta antisismico.
Chiedevano accertare e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate da sui volumi Parte_1
tecnici e terrazzo di sua proprietà, per violazione, in particolare, della normativa antisismica con condanna della convenuta alla demolizione delle opere ovvero alla loro regolarizzazione nonché al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2014, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Parte_1
Istruita la causa con la nomina di CTU, il Tribunale, con sentenza n. 1020/2022 pubblicata il
12.04.2022, accoglieva parzialmente le domande degli attori e condannava alla Parte_1
demolizione della porzione di fabbricato eccedente in altezza il limite massimo, pari a mt. 10,00, stabilito, in funzione della larghezza stradale, dalla disposizione di cui al punto C3, allegato A, del
D.M. Lavori Pubblici del 16/01/1996; compensava parzialmente le spese e poneva quelle di CTU a carico di quest'ultima.
Condivideva le conclusioni del CTU in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione in atti nonché riscontrate da rilievi metrici e saggi ispettivi.
Rilevava che l'attività edilizia contestata, anche se non esauritasi in un unico intervento ma sviluppatasi nel corso degli anni, risaliva all'anno 1998 così come stabilito nella relazione tecnica pagina 2 di 8 redatta nel 1999 dall'ex Genio Civile di Foggia, nella quale era, peraltro, stata accertata per la prima volta la violazione dei limiti di altezza previsti dalla norma antisismica di cui al D.M. 16.01.1996.
Riteneva, quindi, corretta la congiunta applicazione delle norme sismiche succedutesi nel tempo ovvero il D.M. 16.01.1996 e il D.M. 14.01.2008 in ragione sia del principio base della legislazione statale antisismica orientata all'esigenza di una assidua vigilanza sulle costruzione a rischio sismico, sia del principio della c.d. doppia conformità stabilito dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, secondo cui, ai fini del rilascio della sanatoria, l'intervento edilizio deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell'intervento che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Chiariva che in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni che, pur non essendo integrative delle norme del codice civile sulle distanze tra i fabbricati, siano preordinate a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di eventi sismici, il proprietario dell'edificio confinante ha il diritto di ottenere l'eliminazione dello stato di pericolo mediante idonei interventi e, ove non tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Riteneva del tutto priva di rilievo l'autorizzazione in sanatoria del 2013 richiamata dalla al Pt_1
fine di legittimare le opere realizzate, in quanto rilasciata, cosi come accertato dal c.t.u., sulla base di progetti grafici rappresentativi di una struttura in toto difforme da quella poi effettivamente realizzata.
Quanto alle restanti domande attoree riteneva non dimostrata la dedotta carenza del giunto tecnico tra i fabbricati secondo quanto acclarato dal c.t.u, non fondata la doglianza circa l'occultamento della finestra lucifera, trattandosi di “luce” aperta ad una distanza inferiore di un metro e mezzo, che il vicino ha il diritto di oscurare per costruire in aderenza e non fondata la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, in mancanza dell'allegazione del pregiudizio patito medio tempore, prima dell'eliminazione dell'opera.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
1)fondato la pronuncia demolitoria sulla violazione del DM 16.01.1996 in quanto abrogato nell'anno
2005 e dunque inapplicabile alle opere oggetto di causa perché realizzate dal 2009 al 2013;
1.1) esteso l'oggetto del contendere a lavori eseguiti nell'anno 1998;
1.2) omesso di accertare l'effettiva lesione di diritti soggettivi e comunque di danni;
1.3) sindacato nel merito l'atto di concessione in sanatoria del 19.09.2013;
2) condiviso le conclusioni del CTU senza valutare i rilievi sollevati dalla parte afferenti, in particolare, all'erroneità dei dati riportati dal CTU ed alla falsa applicazione del DM 16.01.1996
pagina 3 di 8 Instava, dunque, per la riforma integrale della sentenza di primo grado, con condanna degli appellati alla restituzione della complessiva somma di euro 12.504,60 versata a titolo di spese di giudizio spese di CTU, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
Proponevano, altresì, appello incidentale contestando che il Tribunale aveva erroneamente ordinato soltanto la parziale e non già l'integrale demolizione della costruzione realizzata.
Contestavano che:
-il Giudice di prime cure, pur richiamando in motivazione la parte della relazione di C.t.u. in cui il perito riferisce del notevole aggravio statico per l'intero fabbricato indotto dall'intervento edilizio contestato, si limitava ad ordinare la demolizione della sola parte eccedente l'altezza massima prevista e non anche quella sottostante, che pertanto si desumeva essere già ab origine, e dunque ancor prima degli interventi edilizi della , in una situazione di irregolarità antisismica;
Pt_1
- la valutazione del C.t.u., recepita dal primo Giudice, laddove il perito aveva, relativamente al “giunto tecnico”, confermato l'esistenza di un adeguato distacco tra i fabbricati, non avendo, invece, misurato il giunto in relazione all'intero fabbricato.
Chiedevano pertanto alla Corte adita, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Foggia, di ordinare a la demolizione di tutte le opere di trasformazione dell'originario sottotetto Parte_1
con copertura a doppia falda inclinata, in quanto eseguite in violazione della normativa antisismica con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Gli appelli sono infondati.
APPELLO PRINCIPALE.
Con il primo motivo, l'appellante principale mira a circoscrivere l'oggetto della controversia unicamente ai lavori eseguiti dalla nel periodo dal 2009 al 2013 regolarizzati con permesso Pt_1
di costruire in sanatoria rilasciato nel 2013.
Il motivo non è condivisibile perché è il frutto di una lettura atomistica degli interventi edilizi che si sono susseguiti come accertato dal CTU che ha concluso per la realizzazione di interventi di sopraelevazione delle strutture preesistenti.
Il Tribunale ha condiviso tali conclusioni sulla base di una valutazione analitica delle risultanze della
CTU.
Il CTU, infatti, ha accertato che “l'attività edificatoria eseguita in corrispondenza del piano di copertura del fabbricato della convenuta ha registrato un notevole susseguirsi di modifiche alle strutture con esecuzione di opere interconnesse e complementari le une alla atre, tutte di relativa e/o
pagina 4 di 8 modesta rilevanza, se esaminate singolarmente, ma di grande impatto strutturale se considerate nella loro totalità…”.
Sulla base dei rilievi metrici e dei saggi ispettivi eseguiti, ha accertato che “l'originario assetto del piano di copertura, che interessava l'intera area d'ingombro del fabbricato della convenuta, si presentava come un tetto a più falde, variamente inclinate, per concretizzare una specifica apparecchiatura architettonica, al di sotto della quale si materializzava esclusivamente un sottotetto, di ridotte e variabili dimensioni in altezza…..”, mentre “…l'attuale stato del piano di copertura.. si presenta interessato da un'ampia superficie destinata a lastrico di copertura con una entrostante costruzione, che occupa tutto il resto della superficie di ingombro del fabbricato, per uno sviluppo di circa 45,00 mq, su una superficie totale di circa 145,00 mq., dotata di tetto di copertura del tipo a falda unica con caratteristiche interne di rifiniture e comfort tali da consentire anche l'utilizzo per scopi abitativi”, e dunque è stato “ modificato in maniera significativa principalmente in occasione della trasformazione dell'originario piano destinato a sottotetto..”;
Ha, dunque, concluso che le opere eseguite dalla convenuta sulla copertura del fabbricato:
a ) comportano un aumento del carico gravante sul fabbricato;
b) integrano una sopraelevazione, e non già, come asserito dalla convenuta e dai tecnici da essa incaricati, un mero volume tecnico.
Alla stregua di tali emergenze, è evidente che i volumi tecnici preesistenti sul terrazzo e gli interventi eseguiti sugli stessi dalla formano un unicum. Pt_1
Ciò posto, ai fini dell'art. 1127 c.c., la sopraelevazione di edificio condominiale è costituita dalla realizzazione di nuove opere nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche (Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10568; Cass. Sez. 2, 10/06/1997, n. 5164; Cass. Sez. 2,
24/01/1983, n. 680; Cass. Sez. 2, 07/09/2009, n. 19281). Nella definizione enunciata da Cassazione
Sez. U, 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.
Orbene, nel caso di specie, il primo giudice sulla base della documentazione in atti, ha accertato che il fabbricato della convenuta, come modificato a seguito dei contestati lavori, supera del limite massimo di altezza previsto in funzione della larghezza stradale dalla disposizione di cui al punto C3 dell'allegato A del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 16.1.1996 (“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”), avendo il c.t.u. misurato un'altezza complessiva del fabbricato di circa pagina 5 di 8 11,80 m rispetto ad una larghezza della strada di circa 7 m (la larghezza stradale risulta così indicata nella relazione redatta dai tecnici dell'ex Genio Civile nella relazione del 23.3.1999 agli atti).
Il CTU ha, infatti, accertato che la quota a cui si attesta la pavimentazione del terrazzo di copertura del fabbricato è di mt. 8,68 a cui va sommata l'altezza del vano abusivamente eseguito dalla convenuta, che in corrispondenza della facciata della muratura opposta, è risultata essere pari a mt.3,21.
Ha concluso che la trasformazione ha determinato sia un aumento in altezza, rispetto al fabbricato preesistente, così come rappresentato negli elaborati grafici acclusi alla pratica in sanatoria, che il superamento del limite di altezza di mt.10,00
Il primo giudice ha, dunque ritenuto congiuntamente applicabile le norme sismiche succedutesi nel tempo (in particolare, d.m. 16.1.1996 e d.m. 14.1.2008) spiegando che la progressiva realizzazione delle opere edilizie contestate risale al 1998 come attestato nella relazione redatta dai tecnici dell'ex
Genio Civile di Foggia del 23.03.1999.
Ha ulteriormente chiarito che l'applicazione della normativa antisismica è coerente con il principio della cd. doppia conformità stabilito dall'art. 36 d.p.r. 380/2001, secondo il quale ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è necessario accertare che l'intervento edilizio risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia (incluse le norme tecniche sismiche, cfr. Corte Cost. n. 101/2013) vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Ha, quindi richiamato la sentenza n. 7393 delle SSUU della Corte di Cassazione secondo cui in tema di edilizia nelle zone sismiche, qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare quelle prescrizioni che, pur non essendo integrative delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevedono specifici accorgimenti o limiti per prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici, il proprietario dell'edificio contiguo ha il diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.
Il ragionamento del Tribunale è pienamente condivisibile nonché in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “il rispetto del requisito della doppia conformità è escluso anche dalla violazione della disciplina antisismica” (Cass.n. 54707 del 13/11/2018; n. 544 dell' 11 gennaio
2023).
Alla luce della suindicata articolata motivazione l'appellante principale ha invocato esclusivamente l'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria laddove la domanda di demolizione avrebbe potuto essere paralizzata unicamente dalla prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura pagina 6 di 8 sottostante rispetto al rischio sismico (vd. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020, in motivazione pag. 6).
Parimenti, non colgono nel segno le censure sub 1.2 e 1.3 dell'atto di appello principale.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127, comma 2, c.c., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 2000 del 29/01/2020).
Orbene, nel caso di specie, lo stato di pericolo dell'immobile deriva dalla accertata violazione della normativa antisismica ed è indipendente dal previo accertamento di un danno.
Ne consegue logicamente che la condanna alla demolizione della porzione di fabbricato di proprietà della discende dalla violazione della normativa antisismica e non già dalla – pure accertata Pt_1
dal CTU- illegittimità della concessione in sanatoria del 2013 la cui menzione, nel complessivo impianto motivazionale, ha valenza meramente rafforzativa.
Il secondo motivo, infine, ripropone questioni già oggetto dei rilievi sollevati dal CTP e che sono stati tutti superati dal CTU in un apposito elaborato denominato Relazione di Chiarimenti.
Senza contare che, in ordine alla misurazione dell'altezza massima, l'appellante si limita a richiamare genericamente la formula di calcolo indicata dal CTP (altezza massima è pari alla somma della distanza dell'arretramento del vano tecnico e la larghezza stradale) senza tener conto di quanto accertato dal CTU in ordine alla artificiosa alterazione della quota dell'originario solaio del sottotetto, pari a circa cm.16, che ha determinato, un innalzamento della quota di spiccato delle murature del vano abusivo.
Il CTU, infatti, ha concluso che proprio tale trasformazione della quota dell'originario solaio ha determinato sia l'aumento in altezza, rispetto al fabbricato preesistente, così come rappresentato negli elaborati grafici acclusi alla pratica in Sanatoria, che il superamento del limite di altezza di mt.10,00.
A ciò aggiungasi che il primo giudice ha riscontrato le risultanze della CTU con la giurisprudenza di legittimità il che esclude l'assunto di un'adesione passiva alle conclusioni rassegnate dall'esperto.
APPELLO INCIDENTALE
E' infondato l'appello incidentale.
Il CTU, nel primo elaborato depositato, ha concluso che tutte le opere attinenti all'attività edificatoria, eseguite dalla convenuta a partire dall'anno 2009, sono da considerarsi una sopraelevazione.
pagina 7 di 8 Ha, altresì, accertato che l'esecuzione di uno specifico saggio eseguito in copertura, in corrispondenza del confine tra le due proprietà, ha permesso di accertare la presenza di un giunto tecnico (ovverosia una distanza vuota) tra le strutture murarie fronteggiantesi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anti-sismica, avente dimensioni intervallanti tra cm.8 e cm.11.
Ha dunque ritenuto che, nella erezione della muratura del fabbricato degli attori, si è potuto fruire di sufficiente spazio operativo.
La demolizione solo parziale dell'intervento edilizio accertato è condivisibile in quanto mira ad elidere aumenti in altezza che superano il limite di mt.10,00 previsto dalla norma di edilizia antisismica, ritenendo tale intervento idoneo a ricondurre a conformità le opere.
L'inidoneità dell'intero immobile sotto il profilo antisismico non rientra nell'oggetto della domanda proposta in primo grado con cui gli attori- appellanti incidentali chiedevano di accertare e dichiarare la illegittimità e lesività di tutte le opere realizzate dalla convenuta sui cd. Volumi tecnici e terrazzo di sua proprietà” (vd. conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado riportate, altresì, a pag.
2 dell'atto di appello).
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto anche l'appello incidentale deve essere rigettato.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1020/2022 pubblicata il Parte_1
12.04.2022 nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, da CP_1
, e così decide:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente tra le parti del spese del grado.
Sussistono, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.11.2024
Il Presidente Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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