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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 972/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 15.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui l'appellante e la hanno precisato le rispettive conclusioni e Controparte_1 discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Camodeca. appellante
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia. appellata
in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. dell'avv. Carmine Cinerari;
appellato
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. chiedeva al Giudice di Pace di Oriolo di annullare la Parte_1 ingiunzione fiscale n. 20210291600002183 del 19.10.2021 di € 2.801,28 a titolo di sanzioni amministrative comminate per la violazione di norme del c.d. Codice della Strada. Eccepiva: -la mancata notifica degli atti prodromici;
-la mancata indicazione del visto di esecutività; -la carenza/inesistenza di motivazione;
-la mancata indicazione
del criterio di calcolo degli interessi e l'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981; -il compimento del termine di decadenza dall'azione di recupero coattivo.
1.1. Si costituivano la e il chiedendo Controparte_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
1.2. Con sentenza n. 220/2022 del 13.10.2022 il Giudice di Pace di Oriolo rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il sig. chiedendo Parte_1 la riforma integrale della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
-non riconoscimento delle questioni sollevate in sede di mancata indicazione del visto di esecutività esso esteso al disconoscimento della conformità agli originali degli atti di notifica prodotti in copia fotostatica privi di sottoscrizione e autenticazione;
-mancato riconoscimento del fatto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa di credito è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
-mancato riconoscimento dell'obbligo di indicare i criteri di calcolo degli interessi in cartella;
-mancato riconoscimento del termine biennale per la notifica degli atti.
2.1. Si sono costituiti in appello la e il Controparte_1 [...]
i quali hanno dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di CP_2 prime cure ed hanno chiesto il rigetto del gravame.
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3. Il primo motivo di appello è infondato. A seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera dell'art. 229 del D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ingiunzione fiscale deve ritenersi “esecutiva di diritto”, pertanto l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere più corredata da alcun visto di esecutività (in tal senso v. Cass. civ. Sez. V, Ord., 26-01-2018, n. 1985). È stato inoltre affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione, ma tutt'al più sui ruoli (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17079).
4. Il secondo motivo di appello è infondato. Correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che dalla documentazione prodotta dal si evince l'avvenuta notifica dei verbali di Controparte_2
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accertamento pacificamente posti a fondamento dell'ingiunzione fiscale per cui è causa. A nulla rileva il fatto che i verbali di accertamento e gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate siano stati prodotti dal solo in copia. CP_2
Si rammenta infatti che le copie fotostatiche dei documenti hanno piena efficacia probatoria, se la loro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta (art. 2719 c.c.). L'appellato non ha disconosciuto in primo grado la conformità agli originali delle copie fotostatiche ai sensi dell'art. 2719 c.c. secondo i canoni stabiliti dalla giurisprudenza delle Suprema Corte di Cassazione. Alla prima udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace in data 3.3.2022 il difensore di parte appellante non ha dedotto nulla di specifico a riguardo ed ha chiesto un rinvio ex art. 320 c.p.c. per meglio controdedurre. In tali note autorizzate la parte non ha svolto nessuna contestazione in ordine alla conformità delle copie agli originali. Va ricordato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013). Più di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile sez. II, 30/10/2018,
n.27633; Cass. Civ., n. 29993 del 2017). Deriva da quanto precede che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte non la disconosce, in modo specifico e inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22577). Alla luce di quanto sopra, posto che nessun rituale disconoscimento è stato effettuato in primo grado nei confronti della documentazione prodotta dal
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, può ritenersi provata la notifica dei verbali di accertamento. Controparte_2
Va poi aggiunto che correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto infondate le doglianze concernenti la mancata allegazione degli atti presupposti e l'insufficiente motivazione dell'atto dal momento in cui ha ravvisato che l'ingiunzione impugnata contiene tutti gli elementi essenziali di riconoscimento della pretesa azionata e ha verificato che i verbali sottesi erano entrati nella sfera di conoscibilità dell'opponente. Nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche con la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in
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quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla Amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni La motivazione per relationem (che realizza una mera economia di scrittura) è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti che, ancorché non allegati o riprodotti, sono da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. civ. Sez. V, 22-09-2006, n. 20513).
5. Il terzo motivo di appello è infondato. Quanto genericamente dedotto in questa sede dall'appellante non è idoneo a confutare quanto evidenziato dal Giudice di prime cure, ossia che nell'atto impugnato è indicato che in base agli artt. 206 del Codice della Strada e dall'art. 27 della L. n. 689/1981 la maggiorazione applicata è pari a un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. L'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981 è del tutto legittima. La Suprema Corte di Cassazione è oramai ferma nel ritenere che “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, n.8116; Cassazione civile sez. VI, 10/02/2017, n.3621; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259). La giurisprudenza di legittimità ritiene legittima l'applicazione di tale maggiorazione semestrale anche in caso di mancato pagamento di una sanzione comminata con un verbale di accertamento delle infrazioni al c.d. Codice della Strada (si veda, a tal proposito, Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n.30774).
6. Il quarto motivo di appello è infondato. Il richiamo all'art. 1 comma 153 della L. n. 244/2007 non è pertinente al caso di specie. Detta norma prescrive che “All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: "35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".”. Ebbene è evidente che tale disposizione debba intendersi riferita agli agenti della riscossione di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 31.12.2007 n. 248 –oggi confluiti in e non ai concessionari della Controparte_3 riscossione di cui al medesimo art. 36 comma 2 lett. a), ossia ai soggetti privati –dei quali fa parte l'odierna appellata a cui i Comuni possono Controparte_1 delegare lo strumento di riscossione dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
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7. Sulla scorta delle suesposte motivazioni l'appello va rigettato perché infondato.
8. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_1
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di
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che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA Controparte_1 se dovuta e CPA come per legge.
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore del
, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese Controparte_2 generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 15/05/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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