Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/02/2023, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2023
N. 00540/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01330/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e fisico legale eletto in Palermo, presso lo studio dell’Avv. A. Geraci, Via Libertà, n. 171;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana - servizio tutela - del 27 novembre 2013, spedito a mezzo posta, unitamente alla nota del 5 febbraio 2014, e recapitato l’11 febbraio 2014, con il quale è stato decretato che “Il sig. -OMISSIS- …… è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs n°42/2004 e s.m.i., l’importo di Euro 4.555,15 …… quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione dell'edificio abusivo, trattandosi di opera eseguita in area di notevole interesse paesaggistico;
- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana e la documentazione successivamente depositata;
Vista la memoria depositata l’1 settembre 20-OMISSIS- dall’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 febbraio 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il dott. Luca Girardi, nessuno presente per le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato l’11 aprile 2014 e depositato il 7 maggio successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 27 novembre 2013 con il quale l’Amministrazione ha irrogato la sanzione di euro 4.555,15 ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 42/2004, come sostituito dall’art. 27 D.lgs. n. 157/2006, quale indennità per il profitto conseguito dalla realizzazione di un fabbricato - sito in -OMISSIS- (PA), -OMISSIS- snc, fg. N. 7, -OMISSIS- – ritenuto abusivo.
A sostegno delle sue doglianze il ricorrente premetteva:
- di aver presentato, il 3 aprile del 1986, un’istanza (prot. n. -OMISSIS-) volta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria del fabbricato a due elevazioni fuori terra, sito in territorio di -OMISSIS-, c.da -OMISSIS-, foglio 7, -OMISSIS-;
- che, tuttavia, suddetto immobile non era di sua proprietà risultando titolare dello stesso tale sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e, a seguito del suo decesso avvenuto il 17 settembre 2003, i suoi eredi;
- che detta istanza veniva accolta dal Comune con provvedimento n. -OMISSIS- del 2007 con il quale veniva rilasciata la concessione edilizia in sanatoria in favore delle sorelle -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- nonché dei coniugi -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Con D.D.S. n. -OMISSIS- del 31 dicembre 2013 – considerate le note della Soprintendenza n. -OMISSIS- del 7 maggio 1991 (in cui si dichiara che le opere “non arrecano danno al paesaggio” ) e n. -OMISSIS-/VIII del 23 gennaio 2013 (ove è stato determinato nella misura di 4.555,15 euro il profitto conseguito con la realizzazione dell’opera abusiva) – l’Amministrazione procedente decretava l’obbligo a carico dell’odierno ricorrente di versare la somma dovuta a titolo di indennità ai sensi dell’art 167 del D.lgs. n. 42 del 2004.
In seguito, l’Amministrazione resistente, il 5 febbraio 2014, notificava all’odierno ricorrente il provvedimento n. -OMISSIS-con cui veniva irrogata la sanzione pari a euro 4.555,15 ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 42 del 2004 richiamando quanto previsto nel D.D.S n. -OMISSIS- del 31 dicembre 2013.
Dolendosi del provvedimento in oggetto, l’istante sollevava i seguenti motivi di ricorso:
I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Carenza assoluta di legittimazione passiva;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.167 del D.lgs. 42/2004 come sostituito dall'art. 27 del D.lgs. 157/2006. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell'art 167 del D.lgs. 42/2004, sotto il profilo della contraddittorietà dell'agire tecnico-amministrativo, in relazione all'incongrua applicazione dei valori della perizia di stima. Carenza di motivazione e disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
L’Assessorato resistente depositava, altresì, memoria in data 1 settembre 20-OMISSIS- con la quale insisteva nel rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 15 febbraio 2023 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante avverso il provvedimento adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, emesso ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n.42 del 2004, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.555,15 quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio in ragione della realizzazione di un immobile abusivo.
Il ricorrente si duole della illegittimità del provvedimento rilevando in primo luogo la carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che l’immobile oggetto del presente giudizio non è mai stato di proprietà del predetto. In specie, a seguito dell’istanza formulata dal ricorrente, il provvedimento di concessione in sanatoria è stato rilasciato in favore degli eredi del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- il quale – come emerge dalla documentazione versata in atti - rivestiva il ruolo di proprietario dell’immobile oggetto del presente giudizio.
L’eccezione di carenza della legittimazione passiva formulata dal ricorrente risulta fondata.
Ciò in quanto, come emerge dalla documentazione versata in atti, parte ricorrente è un soggetto estraneo alla vicenda che ha originato il presente giudizio. Infatti, l’immobile oggetto della concessione in sanatoria risulta riferibile al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- e, a seguito del suo decesso, ai suoi eredi.
Orbene, sul punto occorre evidenziare che in giurisprudenza si sono registrati orientamenti di senso opposto in ordine alla legittimazione passiva in ragione del ruolo rivestito dal soggetto cui è indirizzata l’intimazione al pagamento. Infatti, nella prassi i soggetti che possono essere coinvolti nella vicenda concernente l’irrogazione della misura di cui all’art 167 del d.lgs. 42/2004 sono l’autore dell’illecito e i suoi aventi causa.
In particolare, secondo un primo orientamento, trattandosi di una vera e propria sanzione amministrativa, con finalità deterrenti, alla medesima va applicato il disposto di cui all’art. 7 della l. n. 689 del 1981, ai sensi del quale l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi (e agli aventi causa), che sono estranei alla commissione dell’abuso (in termini CGA, 27 novembre 2017, n. 520).
In base ad un secondo orientamento, l’indennità in questione va, invece, considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018).
Orbene, pur giungendo a conclusioni opposte, entrambi gli orientamenti sono, a ben vedere, concordi nell’affermare che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa, il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso e, in particolare, della pendenza di una domanda di condono (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2908 del 13 dicembre 2019).
Tali argomentazioni risultano rilevanti nel caso di specie in quanto il ricorrente non risulta proprietario dell’immobile né rientra nella categoria degli aventi causa. Infatti, l’aver presentato la richiesta di concessione in sanatoria non rappresenta un valido presupposto per giustificare la scelta dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti concernenti l’irrogazione della misura di cui all’art. 167 del D.lgs. n.42 del 2004 nei confronti dell’odierno ricorrente. Il predetto, infatti, non ha un legame giuridicamente qualificato con l’immobile oggetto della concessione edilizia in ragione del quale assumere la veste di soggetto passivo nel presente giudizio.
Dunque, a prescindere dalla qualificazione della natura giuridica della misura di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004, l’irrogazione della stessa si ritiene illegittima in quanto emessa nei confronti di un soggetto che non rientra nel novero di coloro i quali sono tenuti al versamento della somma dovuta a titolo di indennità.
Ciò in quanto né formalmente (manca la titolarità del diritto di proprietà) né sostanzialmente (non risulta possessore/detentore né in qualsiasi modo fruitore dell’immobile) il ricorrente ha goduto dell’immobile oggetto del provvedimento di concessione.
Sul punto preme evidenziare che l’estraneità del ricorrente rispetto all’effettivo godimento del bene non è stata contestata nel corso del presente giudizio. Pertanto, tale profilo – in ossequio al principio di non contestazione – risulta pacifico tra le parti.
Si può prescindere dall’esame del secondo e del terzo motivo in quanto dedotti per scrupolo difensivo e, pertanto, in via subordinata.
Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000 (duemila/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato, se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.