Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 306/2024
R.G.A.C. promossa da (avv. Francesco Orecchioni), contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad Controparte_1 oggetto: crediti di lavoro, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso, depositato il 27.03.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio quale docente con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022, lamentava che, in costanza di detto rapporto a tempo determinato intercorso con il convenuto, non aveva beneficiato del Bonus Carta CP_1
Docenti, introdotto dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015, in maniera discriminatoria. Agiva in questa sede chiedendo “a) accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il , in persona del a Controparte_1 CP_2 corrispondere alla medesima detto beneficio;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso CP_1
e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
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L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_4 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
Pag. 2 di 8 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”. L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né
Pag. 3 di 8 formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
Pag. 4 di 8 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Pag. 5 di 8 Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'impostazione della norma istitutiva del beneficio in esame è stata nei termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, considerata la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, elemento che evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrando il primo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. La Carta
Docente, dunque, è stata introdotta con il fine generale di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, avendo il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico. Ciò non consente di escludere, in generale, il beneficio allorquando si presenti il medesimo dato temporale, che rende la prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella resa dai docenti di ruolo.
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Poste queste premesse, occorre evidenziare come nel caso di specie la ricorrente è fuoriuscita dal sistema scolastico, come si desume dal doc. n. 1 del proprio fascicolo - dal quale si ricava che la stessa dal 1 settembre 2022 è stata assunta come fisioterapista a tempo pieno alle dipendenze dell – e dall'assenza di deduzioni, Parte_2 in ricorso, sull'essere rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo.
Sul punto, va, allora ricordato che la pronuncia di legittimità già richiamata sentenza n.
29961 del 2023 ha precisato che ai docenti “ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”.
Viceversa, ai docenti cui non sia stato accordato il beneficio per cui è causa, e che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema scolastico – ossia la situazione in cui versa la parte ricorrente – “spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. Ponendo l'attenzione sulla fattispecie risarcitoria, l'indicazione della Cassazione va intesa nel senso che non è dato individuare alcun danno in re ipsa, ciò che è del resto coerente con gli insegnamenti della Suprema Corte in materia;
è principio consolidato quello per cui va esclusa la risarcibilità del danno in re ipsa, di fatto coincidente con il
Pag. 6 di 8 c.d. danno-evento, dovendosi invece valutare il solo c.d. danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato (cfr., Cass., sez. un., n. 26972/2008, salvi i casi di c.d. danno punitivo, destinati ad attribuire alla condanna risarcitoria una veste ulteriore rispetto a quella di ripristinare lo status quo ante e compatibili con il nostro ordinamento nei soli casi in cui siano oggetto d'un'espressa disposizione normativa (cfr. Cass., sez. un., n.
16601/2017.
In effetti, con la propria pronuncia, la Corte ha indicato il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti con riferimento a “i danni che siano da essi allegati”.
Essi, come specificato dalla Corte, possono essere sì provati per presunzioni, ma ciò non significa che vadano implicitamente riconosciuti a fronte dell'inadempimento ministeriale, bensì che il loro accertamento – ontologicamente diverso dalla (e logicamente successivo alla) loro allegazione – possa avvenire mediante il procedimento probatorio di cui agli artt. 2727 ss. c.c..
Ugualmente, che si tratti di una posta quantificabile in via equitativa non implica un esonero dall'allegazione e dalla prova del danno, trattandosi d'un'indicazione rilevante rispetto ad un profilo del tutto diverso dall'allegazione e prova del danno e che, a ben vedere, presuppone come positivamente avvenute tanto l'allegazione, quanto la prova, del danno medesimo.
Applicando queste indicazioni nel caso di specie, è da rilevare che la ricorrente, dopo essersi limitata a dedurre di aver prestato servizio quale docente con contratto e tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo n. 3 di Chieti a partire dal 18 novembre
2021 fino al 30 giugno 2022 e che l'Amministrazione resistente aveva omesso di corrisponderle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo di 500 euro annue, istituita con l. n. 107/2015 “che viene regolarmente corrisposta a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato”, ha ampiamente dedotto sul panorama normativo e giurisprudenziale da cui sarebbe derivato il diritto al beneficio per cui è causa, ma non ha né formulato in maniera espressa una domanda risarcitoria, né ha fatto minimo cenno ai pregiudizi che avrebbe subito in conseguenza dell'inadempimento ministeriale.
Tale considerazione rende pleonastica ogni indagine probatoria, anche per presunzioni, ed ogni valutazione sulla liquidazione equitativa di un danno che, non astrattamente predicabile come in re ipsa, non è stato né allegato né provato.
Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione e conduce al rigetto del ricorso.
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Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e vengono liquidate considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa in giudizio con l'assistenza d'un proprio funzionario.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella
Pag. 7 di 8 causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta le domande proposte da parte ricorrente contro il con ricorso Controparte_1 del 27.3.2024 e la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 206,4 per compensi.
Chieti, li 25 febbraio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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