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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3212/2020
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3212/2020
Oggi 6 febbraio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3212/2020
tra e , rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Raffaele Apuzzo
PARTE ATTRICE
e
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig. e Parte_1 Parte_2
hanno avanzato domanda ex art 843 c.c. nei confronti di
[...] Controparte_1
pagina 2 di 8 rassegnando le seguenti conclusioni: “1- Accertare e dichiarare il diritto dei signori
[...]
e di accedere al fondo del signor Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al fine di eseguire le opere di manutenzione;
2- Ordinare, per l'effetto, al convenuto sig.
[...]
di permettere l'accesso alla sua proprietà, con possibilità di eseguire Controparte_1
i seguenti lavori: rifacimento dell'intonaco della parete lato ovest del fabbricato degli attori;
3-
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
A fondamento della domanda deducevano quanto segue: “che gli istanti sono proprietari di un immobile sito in Marigliano alla Via Masseria Surdo n. 7, distinto al catasto al foglio 26, particella 25, cat- A/6, in virtù di atto di acquisto per notar Dr. del 23/12/1999 rep. n. 19655, Persona_1
registrato a Castellammare di Stabia il 20/01/2000 ( doc. 1); - che il detto immobile confina sul lato ovest con il fondo di proprietà del sig. ; - che l'immobile degli istanti è Controparte_1
interessato da infiltrazioni di acque, durante gli eventi meteorologici, che provocano vistose macchie di muffa, e che impregnano in modo significativo gran parte delle pareti sul lato ovest;
che la causa di tali infiltrazioni è ascrivibile alle infiltrazioni di acque attraverso la parete ovest per l'assenza di rivestimento esterno della facciata (mancanza di intonaco); - che tale situazione con il passare del tempo può costringere i residenti a non utilizzare alcune camere, inoltre, la presenza di macchie di muffa costituisce un nocumento per il benessere stesso degli occupanti;
- che gli attori richiedevano, pertanto, al convenuto il consenso ad accedere al suo fondo onde eseguire i lavori di rifacimento dell'intonaco della parte ovest del fabbricato di loro proprietà necessari al fine di evitare quanto sopra detto”.
Si è costituito il convenuto, il quale si è opposto alla domanda, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di controversia relativa a diritti reali;
nel merito ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per attivare la tutela richiesta da parte attrice, in particolare inferendo la non necessità dell'accesso
(requisito espressamente richiesto dall'art 843 c.c.) dalla causa strutturale delle lamentate infiltrazioni.
Ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e di conseguenza riconoscere l'assenza della necessità dell'accesso nel fondo del vicino. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
È stata disposta CTU ed a seguito del deposito dell'elaborato tecnico da parte dell'ing. Per_2
a causa è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
[...]
pagina 3 di 8 La domanda è fondata.
Va, innanzitutto, dichiarata l'ammissibilità e proponibilità della stessa, per aver parte attrice attivato nelle more del giudizio procedimento di mediazione, essendo stata a tanto compulsata con provvedimento reso a verbale di udienza del 15/10/2020.
Deve in proposito osservarsi che il procedimento di mediazione si è concluso per assenza e mancata adesione di parte convenuta, nonostante si sia fatta portatrice proprio dell'eccezione di improcedibilità.
La proposizione dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e la successiva non adesione al procedimento di mediazione intentato da controparte costituisce un comportamento estremamente contraddittorio e rivelatore di un intento dilatorio, valutato in questa sede, insieme agli altri elementi istruttori di cui si dirà a di qui a breve, in senso sfavorevole al convenuto, in applicazione degli art. 116 co II cpc e 8 co IV bis D. Lgs 28/2010 (applicabile ratione temporis alla fattispecie de quo).
Venendo al merito della controversia, vanno qui condivise in toto le argomentazioni e le conclusioni dell'ing. la cui relazione, priva di vizi logici, coerente tra premesse e conclusioni, Persona_2
deve intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato la sussistenza di diffuse infiltrazioni in più punti ed a più livelli della parete ovest dell'immobile degli attori, dovute ad eventi atmosferici (pioggia).
Quanto alla causa delle infiltrazioni, essa è stata individuata nella circostanza per cui la parete ovest risulta “non protetta da strato di finitura (nè intonaco, nè impermeabilizzante) i diversi materiali da cui è costituita assorbono e trattengono l'acqua che si infiltra nell'intero spessore della stessa e mostra i suoi effetti sulle facce interne degli ambienti. Con la realizzazione di intonaco in facciata si otterrebbe oltre che la protezione della parete, anche la rettifica di quei possibili e quasi impercettibili salti di quota azimutali, ossia orizzontali (punti non perfettamente appiombati e/o allineati), che lavorazioni manuali come l'edificazione di pareti (nonché i materiali utilizzati: pietre, cementi, mattoni e simili) possono generare”.
Ne consegue che per eliminare le cause di tali infiltrazioni è necessario intervenire sulla suddetta parete ovest, provvedendo all'apposizione di intonaco e all'impermeabilizzazione.
Il CTU ha poi affermato senza dubbio alcuno la necessità dell'accesso sul fondo del convenuto, evidenziando le seguenti ragioni, a carattere non esaustivo: “1. L'intervento consiste in una lavorazione eterogenea che richiede tempi di asciugatura che seppur brevi, non sono immediati. È necessaria, inoltre, la continua fornitura di materiale in impasto;
2. Permettere una esecuzione celere pagina 4 di 8 ma efficace;
3. Determinare una lavorazione quanto più uniforme ed adeguata;
4. Rendere più sicure, semplificandole, le lavorazioni attraverso la presenza di più operai contemporaneamente. Si fa presente che la parete da trattare ha una lunghezza di circa 19,00 ml.; 5. Evitare inconvenienti alla circolazione nella strada (via Masseria Surdo) e nel viale. Ciò in conseguenza del fatto che la loro larghezza (in alcuni punti variabile) risulta rispettivamente di circa 4,00mt e di circa 3,00mt.; 6. Per tale intervento non può ritenersi una alternativa valida l'uso di una piattaforma aerea rotante. La problematica è legata in primis allo sbraccio (lunghezza orizzontale raggiungibile) che normalmente in piattaforme di media/grande portata si attesta tra i 10 e 12ml. Ebbene a titolo esemplificativo si fa presente che una piattaforma con sbraccio da 12/14 ml, posizionata in opera, occupa un ingombro che in larghezza non è inferiore a circa 3,50 mt. Sarebbe improponibile posizionarla sia nella stradina che nel viale.
Altro inconveniente è rappresentato dai cavi elettrici aerei di media/alta tensione presenti nel viale privato”.
È evidente che mentre in relazione alle motivazioni di cui ai numeri da 1 a 3 può discutersi se esse integrino o meno il requisito della necessità, facendo esse riferimento anche ad una maggiore comodità di lavorazione, nessun dubbio può sussistere in ordine alle motivazioni di cui ai numeri da 4 e 5, in quanto involgenti interessi più generali quali la sicurezza dei lavoratori e delle persone che transitano nei pressi degli immobili in questione, quello alla viabilità; la motivazione di cui al numero 6 (così come integrata anche nella risposta alle osservazioni presentate da parte convenuta) esclude espressamente un'alternativa all'accesso al fondo del convenuto.
Nessun rilievo può assumere l'eccezione di parte convenuta, che vorrebbe desumere la non necessità dell'intervento dalle cause strutturali dell'infiltrazione.
Ed invero l'art 843 c.c. si riferisce semplicemente alla necessità dell'intervento, senza distinguere tra interventi strutturali, di manutenzione straordinaria o ordinaria;
ne consegue che anche se gli interventi necessari fossero di tipo strutturale (e tali non sono, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria: apposizione di intonaco ed impermeabilizzazione) non verrebbe meno, per ciò solo, la necessità dell'accesso.
In definitiva, l'accesso al fondo di parte convenuta va autorizzato per 45 giorni naturali e consecutivi, salvo l'insorgenza di imprevisti non determinabili, per la esecuzione dei seguenti interventi:
“installazione cantiere, montaggio andito, pulizia attraverso lavaggio della facciata, esecuzione di intonaco di fondo previa sarcitura di qualche lesione o foro, strato di finitura con annegata rete, pitturazione;
smontaggio e pulizia cantiere”.
Quanto alla doglianza avanzata da parte convenuta alle risultanze di CTU, in base alla quale il pagina 5 di 8 consulente avrebbe versato nell'omissione di non aver determinato l'indennità, va rilevato che non è stata avanzata domanda sul punto, né si può dire, ex ante ed a priori, che ricorra il requisito del danno
(da valutarsi inevitabilmente ex post) il quale solo può legittimare la richiesta di indennizzo da atto lecito previsto dall'art 843 c.c., e non anche la mera e semplice occupazione della proprietà aliena.
Su punto va infatti considerato che “il danno da indennizzare non consiste nell'evento lesivo del diritto di proprietà, cioè nella violazione in sé del diritto di proprietà, ma nella “conseguenziale e concreta lesione patrimoniale che ne è derivata”. Il danno indennizzabile non consiste nella lesione stessa del diritto (danno evento, secondo la concezione normativa del danno) ma nelle conseguenze patrimoniali che da quella violazione sono derivate (danno conseguenza, secondo la concezione causale del danno).
Nel nostro ordinamento il danno non viene individuato nella lesione del diritto in sé (danno in re ipsa), ma nelle sue conseguenze, argomentandosi dagli artt. 1223 e 2056 c.c. in materia di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale e da fatto illecito. Tali principi, affermati in materia di responsabilità da inadempimento o da fatto illecito (di recente Cass. civ. sez. un. 15.11.2022 n. 33645), ben possono applicarsi nell'ipotesi di danno da indennizzare non giustificandosi una diversa nozione di danno a seconda della fonte della responsabilità. Se, peraltro, il danno deve essere provato qualora l'occupazione sia illegittima, a maggior ragione tale principio vale qualora l'occupazione sia la conseguenza di un'attività lecita, come appunto nel caso in cui l'accesso al fondo altrui avvenga alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 843 c.c. Corretto appare pertanto il richiamo fatto dal tribunale ai precedenti (fra cui Cass. civ. sez. II 29.09.2020 n.20540) secondo i quali l'obbligo di pagare l'indennizzo ai sensi dell'art. 843 c.c. presuppone che l'accesso e il transito determinino un concreto pregiudizio al fondo interessato.
Tale interpretazione dell'art.843 c.c. trova conforto anche nella lettera dell'art.843 c.c. La circostanza stessa, infatti, che l'art.843 c.c. distingue tra l'accesso e il danno, sta a significare che l'accesso dell'estraneo nel fondo, con la limitazione del diritto di proprietà che ne segue, non è di per sé un danno concreto indennizzabile. Se lo fosse stato, il legislatore avrebbe previsto il pagamento di un indennizzo per il semplice accesso, senza richiedere anche il danno. L'accesso e, analogamente,
l'occupazione della proprietà altrui ex art.843 c.c. obbligano dunque al pagamento dell'indennizzo solo se segue una conseguenza ulteriore, cioè il danno concreto, consistente nella concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del proprio bene andata perduta. Occorre pertanto che chi pretende l'indennizzo ex art.843 c.c. provi la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, del proprio bene andata perduta (in tal senso, per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo Cass. civ. sez. un. 15.11.2022 n. 33645) per l'accesso e la occupazione altrui” (cfr sentenza pagina 6 di 8 Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 186 2024 del 18 05 2024 pubblicata il 22 05
2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia).
Parte convenuta va poi condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (art 8 co IV bis d. lgs 28/2010).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- Autorizza gli attori all'accesso al fondo di parte convenuta, come indicato nell'elaborato tecnico depositato dall'ing. in data 19/5/2024, per 45 giorni naturali e consecutivi, salvo Persona_2
l'insorgenza di imprevisti non determinabili, per l'esecuzione dei seguenti interventi: installazione cantiere, montaggio andito, pulizia attraverso lavaggio della facciata, esecuzione di intonaco di fondo previa sarcitura di qualche lesione o foro, strato di finitura con annegata rete, pitturazione;
smontaggio e pulizia cantiere.
- Condanna il sig. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in euro 274,00 per esborsi oltre
[...] Parte_2
ad euro 3809,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Apuzzo dichiaratosi antistatario.
- Condanna il sig. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1
di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,.
06/02/2025
pagina 7 di 8 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3212/2020
Oggi 6 febbraio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3212/2020
tra e , rapp.ti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Raffaele Apuzzo
PARTE ATTRICE
e
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig. e Parte_1 Parte_2
hanno avanzato domanda ex art 843 c.c. nei confronti di
[...] Controparte_1
pagina 2 di 8 rassegnando le seguenti conclusioni: “1- Accertare e dichiarare il diritto dei signori
[...]
e di accedere al fondo del signor Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al fine di eseguire le opere di manutenzione;
2- Ordinare, per l'effetto, al convenuto sig.
[...]
di permettere l'accesso alla sua proprietà, con possibilità di eseguire Controparte_1
i seguenti lavori: rifacimento dell'intonaco della parete lato ovest del fabbricato degli attori;
3-
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
A fondamento della domanda deducevano quanto segue: “che gli istanti sono proprietari di un immobile sito in Marigliano alla Via Masseria Surdo n. 7, distinto al catasto al foglio 26, particella 25, cat- A/6, in virtù di atto di acquisto per notar Dr. del 23/12/1999 rep. n. 19655, Persona_1
registrato a Castellammare di Stabia il 20/01/2000 ( doc. 1); - che il detto immobile confina sul lato ovest con il fondo di proprietà del sig. ; - che l'immobile degli istanti è Controparte_1
interessato da infiltrazioni di acque, durante gli eventi meteorologici, che provocano vistose macchie di muffa, e che impregnano in modo significativo gran parte delle pareti sul lato ovest;
che la causa di tali infiltrazioni è ascrivibile alle infiltrazioni di acque attraverso la parete ovest per l'assenza di rivestimento esterno della facciata (mancanza di intonaco); - che tale situazione con il passare del tempo può costringere i residenti a non utilizzare alcune camere, inoltre, la presenza di macchie di muffa costituisce un nocumento per il benessere stesso degli occupanti;
- che gli attori richiedevano, pertanto, al convenuto il consenso ad accedere al suo fondo onde eseguire i lavori di rifacimento dell'intonaco della parte ovest del fabbricato di loro proprietà necessari al fine di evitare quanto sopra detto”.
Si è costituito il convenuto, il quale si è opposto alla domanda, eccependo in primo luogo l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, trattandosi di controversia relativa a diritti reali;
nel merito ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per attivare la tutela richiesta da parte attrice, in particolare inferendo la non necessità dell'accesso
(requisito espressamente richiesto dall'art 843 c.c.) dalla causa strutturale delle lamentate infiltrazioni.
Ha concluso come segue: “Voglia il Tribunale adito rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto, e di conseguenza riconoscere l'assenza della necessità dell'accesso nel fondo del vicino. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
È stata disposta CTU ed a seguito del deposito dell'elaborato tecnico da parte dell'ing. Per_2
a causa è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
[...]
pagina 3 di 8 La domanda è fondata.
Va, innanzitutto, dichiarata l'ammissibilità e proponibilità della stessa, per aver parte attrice attivato nelle more del giudizio procedimento di mediazione, essendo stata a tanto compulsata con provvedimento reso a verbale di udienza del 15/10/2020.
Deve in proposito osservarsi che il procedimento di mediazione si è concluso per assenza e mancata adesione di parte convenuta, nonostante si sia fatta portatrice proprio dell'eccezione di improcedibilità.
La proposizione dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e la successiva non adesione al procedimento di mediazione intentato da controparte costituisce un comportamento estremamente contraddittorio e rivelatore di un intento dilatorio, valutato in questa sede, insieme agli altri elementi istruttori di cui si dirà a di qui a breve, in senso sfavorevole al convenuto, in applicazione degli art. 116 co II cpc e 8 co IV bis D. Lgs 28/2010 (applicabile ratione temporis alla fattispecie de quo).
Venendo al merito della controversia, vanno qui condivise in toto le argomentazioni e le conclusioni dell'ing. la cui relazione, priva di vizi logici, coerente tra premesse e conclusioni, Persona_2
deve intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.
In particolare, l'ausiliario ha accertato la sussistenza di diffuse infiltrazioni in più punti ed a più livelli della parete ovest dell'immobile degli attori, dovute ad eventi atmosferici (pioggia).
Quanto alla causa delle infiltrazioni, essa è stata individuata nella circostanza per cui la parete ovest risulta “non protetta da strato di finitura (nè intonaco, nè impermeabilizzante) i diversi materiali da cui è costituita assorbono e trattengono l'acqua che si infiltra nell'intero spessore della stessa e mostra i suoi effetti sulle facce interne degli ambienti. Con la realizzazione di intonaco in facciata si otterrebbe oltre che la protezione della parete, anche la rettifica di quei possibili e quasi impercettibili salti di quota azimutali, ossia orizzontali (punti non perfettamente appiombati e/o allineati), che lavorazioni manuali come l'edificazione di pareti (nonché i materiali utilizzati: pietre, cementi, mattoni e simili) possono generare”.
Ne consegue che per eliminare le cause di tali infiltrazioni è necessario intervenire sulla suddetta parete ovest, provvedendo all'apposizione di intonaco e all'impermeabilizzazione.
Il CTU ha poi affermato senza dubbio alcuno la necessità dell'accesso sul fondo del convenuto, evidenziando le seguenti ragioni, a carattere non esaustivo: “1. L'intervento consiste in una lavorazione eterogenea che richiede tempi di asciugatura che seppur brevi, non sono immediati. È necessaria, inoltre, la continua fornitura di materiale in impasto;
2. Permettere una esecuzione celere pagina 4 di 8 ma efficace;
3. Determinare una lavorazione quanto più uniforme ed adeguata;
4. Rendere più sicure, semplificandole, le lavorazioni attraverso la presenza di più operai contemporaneamente. Si fa presente che la parete da trattare ha una lunghezza di circa 19,00 ml.; 5. Evitare inconvenienti alla circolazione nella strada (via Masseria Surdo) e nel viale. Ciò in conseguenza del fatto che la loro larghezza (in alcuni punti variabile) risulta rispettivamente di circa 4,00mt e di circa 3,00mt.; 6. Per tale intervento non può ritenersi una alternativa valida l'uso di una piattaforma aerea rotante. La problematica è legata in primis allo sbraccio (lunghezza orizzontale raggiungibile) che normalmente in piattaforme di media/grande portata si attesta tra i 10 e 12ml. Ebbene a titolo esemplificativo si fa presente che una piattaforma con sbraccio da 12/14 ml, posizionata in opera, occupa un ingombro che in larghezza non è inferiore a circa 3,50 mt. Sarebbe improponibile posizionarla sia nella stradina che nel viale.
Altro inconveniente è rappresentato dai cavi elettrici aerei di media/alta tensione presenti nel viale privato”.
È evidente che mentre in relazione alle motivazioni di cui ai numeri da 1 a 3 può discutersi se esse integrino o meno il requisito della necessità, facendo esse riferimento anche ad una maggiore comodità di lavorazione, nessun dubbio può sussistere in ordine alle motivazioni di cui ai numeri da 4 e 5, in quanto involgenti interessi più generali quali la sicurezza dei lavoratori e delle persone che transitano nei pressi degli immobili in questione, quello alla viabilità; la motivazione di cui al numero 6 (così come integrata anche nella risposta alle osservazioni presentate da parte convenuta) esclude espressamente un'alternativa all'accesso al fondo del convenuto.
Nessun rilievo può assumere l'eccezione di parte convenuta, che vorrebbe desumere la non necessità dell'intervento dalle cause strutturali dell'infiltrazione.
Ed invero l'art 843 c.c. si riferisce semplicemente alla necessità dell'intervento, senza distinguere tra interventi strutturali, di manutenzione straordinaria o ordinaria;
ne consegue che anche se gli interventi necessari fossero di tipo strutturale (e tali non sono, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria: apposizione di intonaco ed impermeabilizzazione) non verrebbe meno, per ciò solo, la necessità dell'accesso.
In definitiva, l'accesso al fondo di parte convenuta va autorizzato per 45 giorni naturali e consecutivi, salvo l'insorgenza di imprevisti non determinabili, per la esecuzione dei seguenti interventi:
“installazione cantiere, montaggio andito, pulizia attraverso lavaggio della facciata, esecuzione di intonaco di fondo previa sarcitura di qualche lesione o foro, strato di finitura con annegata rete, pitturazione;
smontaggio e pulizia cantiere”.
Quanto alla doglianza avanzata da parte convenuta alle risultanze di CTU, in base alla quale il pagina 5 di 8 consulente avrebbe versato nell'omissione di non aver determinato l'indennità, va rilevato che non è stata avanzata domanda sul punto, né si può dire, ex ante ed a priori, che ricorra il requisito del danno
(da valutarsi inevitabilmente ex post) il quale solo può legittimare la richiesta di indennizzo da atto lecito previsto dall'art 843 c.c., e non anche la mera e semplice occupazione della proprietà aliena.
Su punto va infatti considerato che “il danno da indennizzare non consiste nell'evento lesivo del diritto di proprietà, cioè nella violazione in sé del diritto di proprietà, ma nella “conseguenziale e concreta lesione patrimoniale che ne è derivata”. Il danno indennizzabile non consiste nella lesione stessa del diritto (danno evento, secondo la concezione normativa del danno) ma nelle conseguenze patrimoniali che da quella violazione sono derivate (danno conseguenza, secondo la concezione causale del danno).
Nel nostro ordinamento il danno non viene individuato nella lesione del diritto in sé (danno in re ipsa), ma nelle sue conseguenze, argomentandosi dagli artt. 1223 e 2056 c.c. in materia di responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale e da fatto illecito. Tali principi, affermati in materia di responsabilità da inadempimento o da fatto illecito (di recente Cass. civ. sez. un. 15.11.2022 n. 33645), ben possono applicarsi nell'ipotesi di danno da indennizzare non giustificandosi una diversa nozione di danno a seconda della fonte della responsabilità. Se, peraltro, il danno deve essere provato qualora l'occupazione sia illegittima, a maggior ragione tale principio vale qualora l'occupazione sia la conseguenza di un'attività lecita, come appunto nel caso in cui l'accesso al fondo altrui avvenga alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 843 c.c. Corretto appare pertanto il richiamo fatto dal tribunale ai precedenti (fra cui Cass. civ. sez. II 29.09.2020 n.20540) secondo i quali l'obbligo di pagare l'indennizzo ai sensi dell'art. 843 c.c. presuppone che l'accesso e il transito determinino un concreto pregiudizio al fondo interessato.
Tale interpretazione dell'art.843 c.c. trova conforto anche nella lettera dell'art.843 c.c. La circostanza stessa, infatti, che l'art.843 c.c. distingue tra l'accesso e il danno, sta a significare che l'accesso dell'estraneo nel fondo, con la limitazione del diritto di proprietà che ne segue, non è di per sé un danno concreto indennizzabile. Se lo fosse stato, il legislatore avrebbe previsto il pagamento di un indennizzo per il semplice accesso, senza richiedere anche il danno. L'accesso e, analogamente,
l'occupazione della proprietà altrui ex art.843 c.c. obbligano dunque al pagamento dell'indennizzo solo se segue una conseguenza ulteriore, cioè il danno concreto, consistente nella concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del proprio bene andata perduta. Occorre pertanto che chi pretende l'indennizzo ex art.843 c.c. provi la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, del proprio bene andata perduta (in tal senso, per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo Cass. civ. sez. un. 15.11.2022 n. 33645) per l'accesso e la occupazione altrui” (cfr sentenza pagina 6 di 8 Corte di Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto n. 186 2024 del 18 05 2024 pubblicata il 22 05
2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia).
Parte convenuta va poi condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (art 8 co IV bis d. lgs 28/2010).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- Autorizza gli attori all'accesso al fondo di parte convenuta, come indicato nell'elaborato tecnico depositato dall'ing. in data 19/5/2024, per 45 giorni naturali e consecutivi, salvo Persona_2
l'insorgenza di imprevisti non determinabili, per l'esecuzione dei seguenti interventi: installazione cantiere, montaggio andito, pulizia attraverso lavaggio della facciata, esecuzione di intonaco di fondo previa sarcitura di qualche lesione o foro, strato di finitura con annegata rete, pitturazione;
smontaggio e pulizia cantiere.
- Condanna il sig. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese di lite che si liquidano in euro 274,00 per esborsi oltre
[...] Parte_2
ad euro 3809,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Raffaele Apuzzo dichiaratosi antistatario.
- Condanna il sig. al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1
di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,.
06/02/2025
pagina 7 di 8 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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