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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11304/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Cinzia Appiani C.F._1
RICORRENTE nata a [...] il [...] (CF: Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Sonia Masserdotti C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale d'udienza del 25.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 chiedeva disporsi la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Chiari in data 05.04.1986 con premettendo che con decreto n. Controparte_2
938/2023 dell'08.02.20233 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente chiedeva, altresì, confermarsi l'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di € 270,00 mensili da versarsi sino alla vendita della pagina 1 di 2 casa coniugale e, dal mese successivo alla stipula dell'atto notarile che le parti andranno a sottoscrivere, disporsi un assegno mensile a carico del ricorrente ed in favore della resistente della somma mensile di € 150,00. Infine, chiedeva confermarsi tutte le altre statuizioni pattuite in sede di separazione.
Con memoria difensiva il 21.02.2025 si costituiva la quale Controparte_2
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale fino alla vendita della stessa e confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
Avvenuto lo scambio delle memorie difensive ex art. 473-bis 17, all'udienza del
25.03.2025 dopo ampia discussione le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini: “€ 270 di assegno divorzile prima della vendita della casa coniugale, € 190 una volta avvenuta la vendita, conferma accordo separativo sulla ripartizione del ricavato della vendita della casa coniugale.”; il Giudice, quindi, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti in quanto rispondente all'interesse della figlia.
Le spese di lite possono essere compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
Controparte_1 Controparte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiari di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 8, Parte
II, Serie A, dell'anno 1986);
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
- spese legali compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11304/2024 promossa da: nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. Cinzia Appiani C.F._1
RICORRENTE nata a [...] il [...] (CF: Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Sonia Masserdotti C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale d'udienza del 25.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 chiedeva disporsi la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Chiari in data 05.04.1986 con premettendo che con decreto n. Controparte_2
938/2023 dell'08.02.20233 era stata omologata la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente chiedeva, altresì, confermarsi l'assegno di mantenimento in favore della resistente nella misura di € 270,00 mensili da versarsi sino alla vendita della pagina 1 di 2 casa coniugale e, dal mese successivo alla stipula dell'atto notarile che le parti andranno a sottoscrivere, disporsi un assegno mensile a carico del ricorrente ed in favore della resistente della somma mensile di € 150,00. Infine, chiedeva confermarsi tutte le altre statuizioni pattuite in sede di separazione.
Con memoria difensiva il 21.02.2025 si costituiva la quale Controparte_2
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva disporsi l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale fino alla vendita della stessa e confermare l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
Avvenuto lo scambio delle memorie difensive ex art. 473-bis 17, all'udienza del
25.03.2025 dopo ampia discussione le parti aderivano alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini: “€ 270 di assegno divorzile prima della vendita della casa coniugale, € 190 una volta avvenuta la vendita, conferma accordo separativo sulla ripartizione del ricavato della vendita della casa coniugale.”; il Giudice, quindi, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio ritiene non vi sia motivo per non fare proprio l'accordo delle parti in quanto rispondente all'interesse della figlia.
Le spese di lite possono essere compensate stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
Controparte_1 Controparte_2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiari di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 8, Parte
II, Serie A, dell'anno 1986);
- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti;
- spese legali compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
pagina 2 di 2