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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1407/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Di Meo Giovanna GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
NI AN, presso la quale elettivamente domicilia in Scafati alla via D.
Alighieri, Trav. De Felice n. 17;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.10.2023, dall'Avv. Valentina Vitaglione, presso la quale elettivamente domicilia in Scafati alla via De Gasperi n. 177;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI Solo il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni all'udienza all'uopo fissata del 26.05.2025, trattata in modalità cartolare.
In particolare, l'Avv. AN per parte ricorrente, a fronte dell'avvenuto deposito delle relazioni degli assistenti sociali del Comune di TE di
AB e di T'TO BA, ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in merito all'affido della minore, mantenere ferme le attuali modalità di incontro del padre con la minore così come esse sono emerse dalle relazioni degli assistenti sociali.
Il P.M., in data 16.07.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 2350/2024 pubblicata in data 08.08.2024, la separazione dei coniugi e in questa sede, il Parte_1 Controparte_1
Collegio è chiamato a decidere solo in ordine alle restanti domande delle parti ed in particolare alle reciproche richieste di addebito, ai provvedimenti riguardanti la prole ed alle statuizioni di tipo economico.
Con ricorso depositato in data 04.03.2019, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con Controparte_1 addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario in data 07.12.2002 in T'TO BA, e che dall'unione con il erano CP_1 nate due figlie, , il 24.04.2003, e , il 15.11.2012. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta del che dal mese di agosto 2018 aveva CP_1 abbandonato la casa coniugale lasciando lei e le figlie prive di sostentamento, ed aveva instaurato una relazione more uxorio con un'altra donna. La ricorrente esponeva, inoltre, che la figlia aveva manifestato la volontà di andare a Per_1 vivere con il padre, mentre lei era rimasta con la figlia presso la casa Per_2 coniugale sita in T'TO BA alla via Santa Maria La Carità n. 359, di proprietà dei suoi genitori.
2 Tanto premesso, la chiedeva di disporre l'affido condiviso delle Pt_1 figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata di NS presso la madre e di presso il padre, disciplinando il diritto di visita del genitore Per_1 non collocatario;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi a carico del un assegno di mantenimento a suo favore CP_1 della somma di euro 100,00, nonché l'assegnazione della casa coniugale già detenuta in comodato.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione, ma si opponeva alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, sostenendo a sua volta che la crisi del rapporto coniugale fosse da imputare alla . A tal fine il resistente evidenziava che la moglie, nel Pt_1 mese di agosto 2018, gli aveva impedito di fare rientro nella casa coniugale in seguito a litigi tra la coppia scaturita dalla scoperta, da parte sua, di una relazione extraconiugale della . Il resistente, a suo dire, dapprima Pt_1 chiedeva aiuto alla propria famiglia, dopodiché trovava ospitalità presso un'amica con la quale tuttora viveva e con la quale viveva anche la figlia . Per_1
Il aderiva alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie minori CP_1 ad entrambi i genitori, nonché alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla , ma con collocazione prevalente di ambedue le minori presso di lui. Il Pt_1 resistente chiedeva, dunque, di disporre a carico della l'obbligo di Pt_1 corrispondergli un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, in caso di collocazione prevalente della figlia NS presso la madre, chiedeva non disporsi alcun assegno di mantenimento a suo carico per la minore NS né assegno per il mantenimento della , avendo i coniugi Pt_1 pari capacità reddituale, di guisa che entrambi separatamente potevano provvedere all'ordinario mantenimento delle figlie.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del
06.06.2029, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperite il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, dava i provvedimenti provvisori: affidava le figlie minori (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
15.11.2012) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso Per_1
3 il padre e di presso la madre, disciplinava di conseguenza il diritto di Per_2 visita del genitore non collocatario ed assegnava la casa coniugale alla . Il Pt_1
Presidente, inoltre, tenendo conto della situazione reddituale delle parti, poneva a carico del l'assegno mensile di euro 200,00 quale contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore , nonché un assegno mensile di euro Per_2
100,00 da versarsi alla ricorrente a titolo di contributo al suo mantenimento.
Rimetteva, quindi, le parti innanzi al Giudice istruttore per l'udienza del
21.10.2019.
Alla predetta udienza, tenutasi secondo modalità di trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e disposto il rinvio della causa all'udienza del 27.06.2022, poi rinviata al 26.09.2022 per consentire a parte resistente di costituirsi con un nuovo difensore.
Tale ultima udienza, per impedimento del G.I. veniva rinviata, all'udienza del 13.03.2023, quando il difensore di parte ricorrente rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Il G.I. fissava, dunque, per la loro comparizione l'udienza del 30.10.2023 invitando le parti a modificare l'accordo nella parte in cui non era previsto il pernottamento della figlia minore presso il padre. Per_2
Alla predetta udienza compariva soltanto il difensore di parte ricorrente, il quale rappresentava che si era costituito un nuovo difensore per il resistente che era impedito a presenziare all'udienza per motivi di salute, sicché chiedeva il rinvio della causa;
rappresentava, inoltre, che le parti avevano modificato l'accordo nei termini indicati dal Giudice istruttore e che il stava CP_1 versando regolarmente l'assegno di mantenimento a suo carico ed aveva un rapporto di continua e regolare frequentazione con la figlia minore . Il Per_2
G.I. rinviava, dunque, all'udienza del 09.01.2024.
Alla suddetta udienza, il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere del 21.02.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
Il Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva con sentenza n.
2350/2024 del 08.08.2024, dichiarava unicamente la separazione dei coniugi.
4 Quanto ai rapporti accessori, infatti, ed in particolare con riguardo alla disciplina dell'affido della figlia minore, nonché alle modalità di visita, il Collegio riteneva che la causa non fosse matura per la decisione e che fosse indispensabile un ulteriore approfondimento istruttorio. All'uopo si rilevava che il non CP_1 compariva all'udienza presidenziale e che in quella sede la ricorrente dichiarava di non vedere la figlia che viveva con il padre e che non vi erano rapporti Per_1 tra le due sorelle;
si osservava, altresì, che l'accordo iniziale tra le parti non prevedeva pernottamenti della figlia minore NS presso il padre nel fine settimana e l'accordo finale dalle stesse raggiunto non prevedeva un periodo continuativo in estate di permanenza della minore presso il Tali CP_1 circostanze involgenti aspetti rilevanti per la decisione sull'affido, la disciplina del diritto di visita ed il mantenimento della minore, inducevano il Collegio a ritenere necessario acquisire una relazione socio-ambientale da parte dei Servizi Sociali di
T'TO BA (Comune di residenza della e della figlia minore Pt_1
, nata il [...], alla via Santa Maria La Carità n. 359) e di Per_2
TE di AB (Comune di residenza del , alla via Smirno) per CP_1 verificare i contesti abitativi, familiari, scolastici e sociali, i rapporti della minore con la sorella e con i familiari materni e paterni (nonni zii cugini nuovi compagni/conviventi dei genitori), la regolare frequentazione da parte della minore dell'abitazione paterna con relativi pernottamenti al fine di avere contezza, in particolare, sullo sussistenza o meno di rapporti tra la minore ed il padre.
Con separata ordinanza, dunque, il Collegio, dovendosi la causa proseguire in ordine alle questioni di cui sopra, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza 29.01.2025, mandando ai Servizi Sociali del Comune di T'TO
BA e TE di AB per le relazioni socio/ambientali richieste.
All'udienza del 29.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letta la relazione sociale dei Servizi Sociali di TE di
AB pervenuta in data 09.01.2025, e quella dei Servizi Sociali del Comune di
T'TO BA, nelle quali non venivano segnalate criticità in ordine alla relazione tra il padre e la figlia minore, né in relazione a quest'ultima, ben integrata nel contesto sociale e scolastico, il G.I. rinviava la causa all'udienza del
26.05.2025 per la precisione delle conclusioni, invitando le parti a depositare le ultime due dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
5 Alla suddetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rassegnava le proprie conclusioni solo la ricorrente . Parte_1
Il G.I riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, in data 16.07.2025 esprimeva parere favorevole rispetto alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi, in questa sede, è chiamato a emettere gli ulteriori provvedimenti accessori, riguardo le statuizioni di carattere economico e quelle riguardanti la prole.
Per quanto attiene alle reciproche domande di addebito della separazione, le stesse possono senz'altro ritenersi abbandonate dalle parti che in corso di causa hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e non hanno più inteso reiterarle.
Sempre in via preliminare va poi rilevato che, nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia (nata il [...]) è divenuta maggiorenne e Per_1 dunque nulla va disposto in merito alla disciplina dell'affido della stessa e della sua collocazione.
Inoltre la predetta primogenita è anche divenuta economicamente autosufficiente, per come pacificamente allegato da entrambe le parti;
la stessa è ritornata a vivere in casa con la madre e la sorella minore e lavora presso uno studio come ragioniera.
Per quanto concerne invece la figlia minore (nata il [...]), il Per_2
Tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene che non sussistano motivi per derogare alla regola dell'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto
6 con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Nella fattispecie, dalla relazione dei Servizi Sociali di TE di
AB depositata in data 09.01.2025, risulta che ha dichiarato di CP_1
“vedere ogni sabato pomeriggio la figlia NS con la quale ha un buon rapporto;
sono soliti infatti trascorrere il pomeriggio sul lungo mare, presso le giostrine, fare lunghe passeggiate in centro”. Per quanto riguarda i pernottamenti presso l'abitazione del padre, questi non avvengono ancora perché il “non CP_1 riesce a trovare una sistemazione stabile a causa della perdita del lavoro”; infatti, quest'ultimo ha dichiarato di risiedere “presso l'abitazione della compagna in
TE di AB, con la quale nel 2020 ha avuto un figlio, , Persona_3 di anni 4”. I Servizi su citati, dunque, hanno concluso esponendo che “per quanto sopra esposto, nonostante non avvengano pernottamenti a casa del sig. , CP_1 allo stato attuale non emergono criticità da evidenziare”.
Lo stesso emerge dalla relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di T'TO BA in data 16.01.2025 che, sul rapporto padre-figlia, hanno
7 confermato che “la minore vedrebbe il padre tutti i fine settimana, con il quale si recherebbe spesso, presso un centro commerciale locale e presso i nonni paterni
(residenti a [...]), con cui intratterrebbe dei buoni e regolari rapporti.
NS in questi incontri, trascorrerebbe del tempo anche insieme al fratellino di anni 4, nato dalla relazione del padre con la compagna. Ella però ha chiaramente espresso la sua indisponibilità a recarsi nell'appartamento a TE di
AB dove vive il padre, in quanto, a suo dire, il contesto abitativo non sarebbe molto adeguato (privo anche dell' energia elettrica in alcuni ambienti) ed inoltre avrebbe timore del figlio maggiorenne della compagna del padre, perché sembrerebbe che il ragazzo sia affetto da disturbi psichici”. Alla luce di quanto esposto, anche i Servizi su menzionati hanno affermato che “non sussistono elementi di criticità nei confronti della minore”.
Pertanto, si dispone l'affido condiviso di NS ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale la minore vive a dar data dalla separazione dei genitori.
Per ciò che concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in T'TO BA alla via Santa Maria La Carità n. 359, avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla , genitore collocatario Pt_1 della figlia minore . Per_2
In ordine al diritto di visita, ritiene il Collegio di regolare il calendario di visite del genitore non collocatario come in dispositivo, rimettendo alla minore (di anni tredici) la scelta in ordine alla possibilità di pernottare o meno presso l'abitazione paterna.
8 Per quanto concerne, infine, i provvedimenti di natura economica per la prole, stante il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento economico, all'istruzione e all'educazione della prole, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze della prole con la capacità reddituale del genitore obbligato, questo Tribunale ritiene congruo porre a carico del , genitore CP_1 non convivente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
, la somma di euro 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT.
In ordine all'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il resistente ha dichiarato di lavorare come autista presso la
“Società Meridiana Distribuzioni S.r.l.” con sede in T'TO BA alla via
Casa d'Aniello n. 16 con un reddito mensile di euro 900,00 (producendo in tal senso unicamente una busta paga del mese di maggio 2018 pari ad euro 850,00).
Si osserva , inoltre, che il risiede attualmente presso l'abitazione della CP_1
Per_ nuova compagna, da cui ha avuto un figlio , di anni 4. Dall'altra parte, la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori stagionali, senza allegare alcunché per dimostrare la sua retribuzione mensile.
Pertanto, il Collegio, nell'assenza di documentazione reddituale relativa alle ultime tre annualità delle parti (che a tale deposito erano onerate), tenuto conto anche dell'età della figlia minore (nata il [...]) e delle sue Per_2 crescenti esigenze, reputa adeguato confermare l'importo dell'assegno mensile a carico del padre stabilito già in sede presidenziale, e dunque pari ad euro 200,00 mensili, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sul punto (cfr accordo depositato in data 08.01.2024).
9 A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento nei suoi confronti disposto in sede di provvedimenti presidenziali, dichiarandosi autosufficiente (cfr accordo depositato in data 08.01.2024).
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2350/2024 così provvede:
• dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• assegna la casa coniugale sita in T'TO BA alla via Santa Maria
La Carità n. 359 a;
Parte_1
• dispone che il padre possa incontrare la figlia minore , Per_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore ed i suoi impegni lavorativi, ogni qual volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi a settimana , che in mancanza di diverso accordo si individuano, nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
• dispone che la minore trascorra in maniera alternata tra i Per_2 genitori: due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 11:00 alla domenica sera alle ore 21:00; le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis); per due settimane, anche non consecutive, durante le
10 vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
, per il mantenimento della figlia minore , l'assegno
[...] Per_2 mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• nulla dispone a titolo di assegno mensile per il mantenimento della ricorrente, avendo quest'ultima rinunciato a tale domanda;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Di Meo Giovanna GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1407 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
NI AN, presso la quale elettivamente domicilia in Scafati alla via D.
Alighieri, Trav. De Felice n. 17;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso come da mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.10.2023, dall'Avv. Valentina Vitaglione, presso la quale elettivamente domicilia in Scafati alla via De Gasperi n. 177;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI Solo il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le sue conclusioni all'udienza all'uopo fissata del 26.05.2025, trattata in modalità cartolare.
In particolare, l'Avv. AN per parte ricorrente, a fronte dell'avvenuto deposito delle relazioni degli assistenti sociali del Comune di TE di
AB e di T'TO BA, ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: in merito all'affido della minore, mantenere ferme le attuali modalità di incontro del padre con la minore così come esse sono emerse dalle relazioni degli assistenti sociali.
Il P.M., in data 16.07.2025 ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata, con la sentenza non definitiva n. 2350/2024 pubblicata in data 08.08.2024, la separazione dei coniugi e in questa sede, il Parte_1 Controparte_1
Collegio è chiamato a decidere solo in ordine alle restanti domande delle parti ed in particolare alle reciproche richieste di addebito, ai provvedimenti riguardanti la prole ed alle statuizioni di tipo economico.
Con ricorso depositato in data 04.03.2019, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con Controparte_1 addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario in data 07.12.2002 in T'TO BA, e che dall'unione con il erano CP_1 nate due figlie, , il 24.04.2003, e , il 15.11.2012. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta del che dal mese di agosto 2018 aveva CP_1 abbandonato la casa coniugale lasciando lei e le figlie prive di sostentamento, ed aveva instaurato una relazione more uxorio con un'altra donna. La ricorrente esponeva, inoltre, che la figlia aveva manifestato la volontà di andare a Per_1 vivere con il padre, mentre lei era rimasta con la figlia presso la casa Per_2 coniugale sita in T'TO BA alla via Santa Maria La Carità n. 359, di proprietà dei suoi genitori.
2 Tanto premesso, la chiedeva di disporre l'affido condiviso delle Pt_1 figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata di NS presso la madre e di presso il padre, disciplinando il diritto di visita del genitore Per_1 non collocatario;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di CP_1 corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno mensile di euro 200,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi a carico del un assegno di mantenimento a suo favore CP_1 della somma di euro 100,00, nonché l'assegnazione della casa coniugale già detenuta in comodato.
nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione, ma si opponeva alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente nei suoi confronti, sostenendo a sua volta che la crisi del rapporto coniugale fosse da imputare alla . A tal fine il resistente evidenziava che la moglie, nel Pt_1 mese di agosto 2018, gli aveva impedito di fare rientro nella casa coniugale in seguito a litigi tra la coppia scaturita dalla scoperta, da parte sua, di una relazione extraconiugale della . Il resistente, a suo dire, dapprima Pt_1 chiedeva aiuto alla propria famiglia, dopodiché trovava ospitalità presso un'amica con la quale tuttora viveva e con la quale viveva anche la figlia . Per_1
Il aderiva alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie minori CP_1 ad entrambi i genitori, nonché alla richiesta di assegnazione della casa coniugale alla , ma con collocazione prevalente di ambedue le minori presso di lui. Il Pt_1 resistente chiedeva, dunque, di disporre a carico della l'obbligo di Pt_1 corrispondergli un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori pari ad euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, in caso di collocazione prevalente della figlia NS presso la madre, chiedeva non disporsi alcun assegno di mantenimento a suo carico per la minore NS né assegno per il mantenimento della , avendo i coniugi Pt_1 pari capacità reddituale, di guisa che entrambi separatamente potevano provvedere all'ordinario mantenimento delle figlie.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del
06.06.2029, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperite il tentativo di conciliazione, stante l'assenza del resistente, dava i provvedimenti provvisori: affidava le figlie minori (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
15.11.2012) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di presso Per_1
3 il padre e di presso la madre, disciplinava di conseguenza il diritto di Per_2 visita del genitore non collocatario ed assegnava la casa coniugale alla . Il Pt_1
Presidente, inoltre, tenendo conto della situazione reddituale delle parti, poneva a carico del l'assegno mensile di euro 200,00 quale contributo al CP_1 mantenimento della figlia minore , nonché un assegno mensile di euro Per_2
100,00 da versarsi alla ricorrente a titolo di contributo al suo mantenimento.
Rimetteva, quindi, le parti innanzi al Giudice istruttore per l'udienza del
21.10.2019.
Alla predetta udienza, tenutasi secondo modalità di trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. e disposto il rinvio della causa all'udienza del 27.06.2022, poi rinviata al 26.09.2022 per consentire a parte resistente di costituirsi con un nuovo difensore.
Tale ultima udienza, per impedimento del G.I. veniva rinviata, all'udienza del 13.03.2023, quando il difensore di parte ricorrente rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione. Il G.I. fissava, dunque, per la loro comparizione l'udienza del 30.10.2023 invitando le parti a modificare l'accordo nella parte in cui non era previsto il pernottamento della figlia minore presso il padre. Per_2
Alla predetta udienza compariva soltanto il difensore di parte ricorrente, il quale rappresentava che si era costituito un nuovo difensore per il resistente che era impedito a presenziare all'udienza per motivi di salute, sicché chiedeva il rinvio della causa;
rappresentava, inoltre, che le parti avevano modificato l'accordo nei termini indicati dal Giudice istruttore e che il stava CP_1 versando regolarmente l'assegno di mantenimento a suo carico ed aveva un rapporto di continua e regolare frequentazione con la figlia minore . Il Per_2
G.I. rinviava, dunque, all'udienza del 09.01.2024.
Alla suddetta udienza, il G.I. rimetteva la causa in decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e disponeva trasmettersi gli atti al P.M. affinché rendesse le sue conclusioni.
Il P.M., con parere del 21.02.2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e recepirsi le condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa.
Il Tribunale, pronunciandosi in via non definitiva con sentenza n.
2350/2024 del 08.08.2024, dichiarava unicamente la separazione dei coniugi.
4 Quanto ai rapporti accessori, infatti, ed in particolare con riguardo alla disciplina dell'affido della figlia minore, nonché alle modalità di visita, il Collegio riteneva che la causa non fosse matura per la decisione e che fosse indispensabile un ulteriore approfondimento istruttorio. All'uopo si rilevava che il non CP_1 compariva all'udienza presidenziale e che in quella sede la ricorrente dichiarava di non vedere la figlia che viveva con il padre e che non vi erano rapporti Per_1 tra le due sorelle;
si osservava, altresì, che l'accordo iniziale tra le parti non prevedeva pernottamenti della figlia minore NS presso il padre nel fine settimana e l'accordo finale dalle stesse raggiunto non prevedeva un periodo continuativo in estate di permanenza della minore presso il Tali CP_1 circostanze involgenti aspetti rilevanti per la decisione sull'affido, la disciplina del diritto di visita ed il mantenimento della minore, inducevano il Collegio a ritenere necessario acquisire una relazione socio-ambientale da parte dei Servizi Sociali di
T'TO BA (Comune di residenza della e della figlia minore Pt_1
, nata il [...], alla via Santa Maria La Carità n. 359) e di Per_2
TE di AB (Comune di residenza del , alla via Smirno) per CP_1 verificare i contesti abitativi, familiari, scolastici e sociali, i rapporti della minore con la sorella e con i familiari materni e paterni (nonni zii cugini nuovi compagni/conviventi dei genitori), la regolare frequentazione da parte della minore dell'abitazione paterna con relativi pernottamenti al fine di avere contezza, in particolare, sullo sussistenza o meno di rapporti tra la minore ed il padre.
Con separata ordinanza, dunque, il Collegio, dovendosi la causa proseguire in ordine alle questioni di cui sopra, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza 29.01.2025, mandando ai Servizi Sociali del Comune di T'TO
BA e TE di AB per le relazioni socio/ambientali richieste.
All'udienza del 29.01.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., letta la relazione sociale dei Servizi Sociali di TE di
AB pervenuta in data 09.01.2025, e quella dei Servizi Sociali del Comune di
T'TO BA, nelle quali non venivano segnalate criticità in ordine alla relazione tra il padre e la figlia minore, né in relazione a quest'ultima, ben integrata nel contesto sociale e scolastico, il G.I. rinviava la causa all'udienza del
26.05.2025 per la precisione delle conclusioni, invitando le parti a depositare le ultime due dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
5 Alla suddetta udienza, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rassegnava le proprie conclusioni solo la ricorrente . Parte_1
Il G.I riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, in data 16.07.2025 esprimeva parere favorevole rispetto alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la separazione dei coniugi, in questa sede, è chiamato a emettere gli ulteriori provvedimenti accessori, riguardo le statuizioni di carattere economico e quelle riguardanti la prole.
Per quanto attiene alle reciproche domande di addebito della separazione, le stesse possono senz'altro ritenersi abbandonate dalle parti che in corso di causa hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e non hanno più inteso reiterarle.
Sempre in via preliminare va poi rilevato che, nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia (nata il [...]) è divenuta maggiorenne e Per_1 dunque nulla va disposto in merito alla disciplina dell'affido della stessa e della sua collocazione.
Inoltre la predetta primogenita è anche divenuta economicamente autosufficiente, per come pacificamente allegato da entrambe le parti;
la stessa è ritornata a vivere in casa con la madre e la sorella minore e lavora presso uno studio come ragioniera.
Per quanto concerne invece la figlia minore (nata il [...]), il Per_2
Tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene che non sussistano motivi per derogare alla regola dell'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori.
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto
6 con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
14728 del 19/07/2016).
Nella fattispecie, dalla relazione dei Servizi Sociali di TE di
AB depositata in data 09.01.2025, risulta che ha dichiarato di CP_1
“vedere ogni sabato pomeriggio la figlia NS con la quale ha un buon rapporto;
sono soliti infatti trascorrere il pomeriggio sul lungo mare, presso le giostrine, fare lunghe passeggiate in centro”. Per quanto riguarda i pernottamenti presso l'abitazione del padre, questi non avvengono ancora perché il “non CP_1 riesce a trovare una sistemazione stabile a causa della perdita del lavoro”; infatti, quest'ultimo ha dichiarato di risiedere “presso l'abitazione della compagna in
TE di AB, con la quale nel 2020 ha avuto un figlio, , Persona_3 di anni 4”. I Servizi su citati, dunque, hanno concluso esponendo che “per quanto sopra esposto, nonostante non avvengano pernottamenti a casa del sig. , CP_1 allo stato attuale non emergono criticità da evidenziare”.
Lo stesso emerge dalla relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di T'TO BA in data 16.01.2025 che, sul rapporto padre-figlia, hanno
7 confermato che “la minore vedrebbe il padre tutti i fine settimana, con il quale si recherebbe spesso, presso un centro commerciale locale e presso i nonni paterni
(residenti a [...]), con cui intratterrebbe dei buoni e regolari rapporti.
NS in questi incontri, trascorrerebbe del tempo anche insieme al fratellino di anni 4, nato dalla relazione del padre con la compagna. Ella però ha chiaramente espresso la sua indisponibilità a recarsi nell'appartamento a TE di
AB dove vive il padre, in quanto, a suo dire, il contesto abitativo non sarebbe molto adeguato (privo anche dell' energia elettrica in alcuni ambienti) ed inoltre avrebbe timore del figlio maggiorenne della compagna del padre, perché sembrerebbe che il ragazzo sia affetto da disturbi psichici”. Alla luce di quanto esposto, anche i Servizi su menzionati hanno affermato che “non sussistono elementi di criticità nei confronti della minore”.
Pertanto, si dispone l'affido condiviso di NS ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale la minore vive a dar data dalla separazione dei genitori.
Per ciò che concerne la richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in T'TO BA alla via Santa Maria La Carità n. 359, avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.
(Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla , genitore collocatario Pt_1 della figlia minore . Per_2
In ordine al diritto di visita, ritiene il Collegio di regolare il calendario di visite del genitore non collocatario come in dispositivo, rimettendo alla minore (di anni tredici) la scelta in ordine alla possibilità di pernottare o meno presso l'abitazione paterna.
8 Per quanto concerne, infine, i provvedimenti di natura economica per la prole, stante il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento economico, all'istruzione e all'educazione della prole, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze della prole con la capacità reddituale del genitore obbligato, questo Tribunale ritiene congruo porre a carico del , genitore CP_1 non convivente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
, la somma di euro 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT.
In ordine all'importo dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il resistente ha dichiarato di lavorare come autista presso la
“Società Meridiana Distribuzioni S.r.l.” con sede in T'TO BA alla via
Casa d'Aniello n. 16 con un reddito mensile di euro 900,00 (producendo in tal senso unicamente una busta paga del mese di maggio 2018 pari ad euro 850,00).
Si osserva , inoltre, che il risiede attualmente presso l'abitazione della CP_1
Per_ nuova compagna, da cui ha avuto un figlio , di anni 4. Dall'altra parte, la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori stagionali, senza allegare alcunché per dimostrare la sua retribuzione mensile.
Pertanto, il Collegio, nell'assenza di documentazione reddituale relativa alle ultime tre annualità delle parti (che a tale deposito erano onerate), tenuto conto anche dell'età della figlia minore (nata il [...]) e delle sue Per_2 crescenti esigenze, reputa adeguato confermare l'importo dell'assegno mensile a carico del padre stabilito già in sede presidenziale, e dunque pari ad euro 200,00 mensili, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti sul punto (cfr accordo depositato in data 08.01.2024).
9 A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto alle ulteriori statuizioni di carattere patrimoniale, nulla va disposto, dal momento che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'assegno di mantenimento nei suoi confronti disposto in sede di provvedimenti presidenziali, dichiarandosi autosufficiente (cfr accordo depositato in data 08.01.2024).
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla separazione già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2350/2024 così provvede:
• dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
• assegna la casa coniugale sita in T'TO BA alla via Santa Maria
La Carità n. 359 a;
Parte_1
• dispone che il padre possa incontrare la figlia minore , Per_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore ed i suoi impegni lavorativi, ogni qual volta che lo vorrà, previo accordo con la madre, e comunque almeno due pomeriggi a settimana , che in mancanza di diverso accordo si individuano, nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
• dispone che la minore trascorra in maniera alternata tra i Per_2 genitori: due fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 11:00 alla domenica sera alle ore 21:00; le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì in Albis); per due settimane, anche non consecutive, durante le
10 vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Pt_1
, per il mantenimento della figlia minore , l'assegno
[...] Per_2 mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per la figlia minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• nulla dispone a titolo di assegno mensile per il mantenimento della ricorrente, avendo quest'ultima rinunciato a tale domanda;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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