Art. 3.
Al personale di cui all'art. 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, un compenso orario nelle seguenti misure: Fra le ore 5 e le 22 Fra le ore 22 e le 5
Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonche' del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza dalla sede di durata superiore alle otto ore.
Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le otto ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le otto ore.
La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennita' previste dal presente articolo.
Il trattamento previsto dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo e' ridotto alla meta' dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di servizio prestato continuativamente nel territorio di uno stesso Comune.
Agli effetti del precedente comma si considera continuativo il servizio prestato nel territorio di un medesimo Comune quando non sia interrotto per una durata superiore a 60 giorni.
Al personale motociclista incaricato della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuita una speciale indennita' di lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno due ore sia applicato nell'incarico suddetto.
Al personale di cui all'art. 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori che comportino una assenza di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, un compenso orario nelle seguenti misure: Fra le ore 5 e le 22 Fra le ore 22 e le 5
Nel computo del periodo di assenza si tiene conto del tempo impiegato per il viaggio, dell'attesa dei mezzi di trasporto, nonche' del tempo occorrente per la refezione se trattasi di assenza dalla sede di durata superiore alle otto ore.
Qualora la durata del lavoro effettivamente compiuto superi le otto ore giornaliere, spetta al personale anzidetto anche il compenso straordinario in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente le otto ore.
La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennita' previste dal presente articolo.
Il trattamento previsto dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo e' ridotto alla meta' dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di servizio prestato continuativamente nel territorio di uno stesso Comune.
Agli effetti del precedente comma si considera continuativo il servizio prestato nel territorio di un medesimo Comune quando non sia interrotto per una durata superiore a 60 giorni.
Al personale motociclista incaricato della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuita una speciale indennita' di lire 50 per ogni giorno nel quale per almeno due ore sia applicato nell'incarico suddetto.