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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6297/2024 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PONZO Parte_1
SALVATORE e dall'avv. MULINO CRISTIAN
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CANELLI Controparte_2
ERNESTO
-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESSA
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha proposto impugnazione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo doc. n. 05980202400013762000. Eccepisce mancata notifica degli atti prodromici, difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti presupposti, carenza dei presupposti della richiesta e non debenza delle somme.
In particolare, la qui impugnata comunicazione preventiva fa riferimento a:
-avviso di addebito n. 35920190000558540000 presuntivamente notificato il 27.04.2019, emessa da I.N.P.S. sede di Casarano- contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre somme aggiuntive, anno 2013-2014, importo euro 3.758,79;
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-avviso di addebito n. 35920220002422529000 presuntivamente notificato il 06.08.2022, emessa da I.N.P.S. sede di Casarano- contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2020, importo euro 1.094,16 (già regolarmente impugnata nel ricorso avverso intimazione di pagamento n. 05920249001193274/000, pendente giudizio dinanzi a codesto
Ecc.mo Tribunale avente n. rg. 1928/2024);
-avviso di addebito n. 35920230000051517000 presuntivamente notificato il 05.02.2023, emessa da I.N.P.S. sede di Casarano- contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2020-2021, importo euro 2.606,05 (già regolarmente impugnata nel ricorso avverso intimazione di pagamento n. 05920249001193274/000, pendente giudizio dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale avente n. rg. 1928/2024);[…]
Si sono costituiti e INPS ribadendo la correttezza del proprio operato. CP_3
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1. Orbene, va premesso che intimazione di pagamento e preavviso di fermo hanno funzioni diverse. Infatti, la prima è prodromica all'esecuzione forzata mentre il preavviso di fermo conduce ad una azione di mero accertamento che si colloca al di fuori del novero della materia dell'esecuzione (arg. ex Cass. 6844/24). Vi è quindi piena autonomia tra le due fasi azionate da per la soddisfazione del credito. CP_3
2. Ciò detto, deve parimenti affermarsi come quanto rilevato nel giudizio 11489/2022 rg sia qui irrilevante. In tal senso, ha fatto presente come nel cennato giudizio parte CP_3 ricorrente abbia indicato l'adesione a una procedura di rottamazione con conseguente sospensione di quel giudizio.
3. In questo giudizio, tuttavia, non risulta nulla di tutto ciò. Non vi è domanda di rottamazione allegata dal ricorrente non vi è allegazione di sorte in atti. Va anche premesso che solo l'avviso n. 35920190000558540000 risulterebbe coinvolto nella rottamazione.
Nondimeno la mancata menzione di ciò in questo giudizio da parte ricorrente potrebbe anche essere legata alla decadenza dalla rottamazione tanto più che stessa nel CP_3
2 documento 15 da essa allegato rappresenta il mancato pagamento delle somme per rottamazione.
Deve quindi tenersi in nessuna considerazione la rottamazione menzionata da CP_3
4. Nel merito è certo che l' avviso n. 35920190000558540000 è stato notificato il 27.4.2019, oggetto di richiesta di rottamazione che appare decaduta e del presente preavviso del
7.5.2024. Nessuna prescrizione è maturata (stante la natura ricognitiva della richiesta di rottamazione e tenuto conto anche della c.d. sospensione covid). Inoltre, il titolo non essendo stato impugnato è cristallizzato e il suo contenuto non può essere rimesso in discussione, tanto più rispetto alla prescrizione c.d. antecedente (Cass. 8853/2023).
5. l' avviso di addebito n. 35920220002422529000 risulta parimenti notificato via pec il
6.8.22. Vale quanto sopra rispetto alla cristallizzazione e alla prescrizione antecedente.
Inoltre, lo stesso è stato oggetto anche di intimazione di pagamento impugnata con rg.
1928/2024.
6. Identico argomento va speso per l'avviso n. 35920230000051517000, regolarmente notificato via pec e non impugnato.
7. Nessun difetto di motivazione si riscontra né negli avvisi sottostanti il preavviso, stante la mancata impugnazione e la relativa cristallizzazione del credito. Né può essere rimesso in gioco il presupposto sostanziale sottostante gli avvisi non impugnati.
Inoltre, gli avvisi sottostanti – già regolarmente notificati - non dovevano essere allegati al preavviso di fermo, risultando in esso compiutamente indicati.
8. Il ricorso è quindi infondato mentre le spese seguono la soccombenza. Iva e cpa si liquidano in favore della sola (Cass. n. 6346/2023). Restano assorbite le ulteriori CP_3 eccezioni indicate da in memoria. CP_3
P.Q.M.
Il Giudice,
3 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6297/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascun resistente delle spese di lite che si liquidano, per ciascun resistente, in € 900,00 oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa in favore della sola CP_3
Lecce, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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