Articolo 1 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 2
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1 luglio 1952
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14 giugno 2016
Art. 1.

L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
((Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.))
Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune.
Entrata in vigore il 14 giugno 2016
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