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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Ha pronunciato la seguente
Nel procedimento indicato extracontrattuale "
Parte 1
Controparte_1
P.IVA 1 )
RGENN 30/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
SENTENZA 66in epigrafe, avente ad oggetto: Altre ipotesi di Responsabilità
PROMOSSO DA
(C.F. C.F. 1
Avv. Giovanni Sanfilippo
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
Avv. Luigi Cascino
CONVENUTA
E
P.IVA 2
CONVENUTA
Avv. Claudio Gurrieri
Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
P.IVA 3 )
CONVENUTA CONTUMACE
Controparte_4 (C.F. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni delle parti :
Si richiamano gli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza a trattazione scritta del 30/1/2025 le parti precisavano le conclusioni in ordine alla pregiudiziale eccezione di incompetenza per valore tempestivamente avanzata dalla convenuta
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore.
La causa veniva, quindi, posta in decisione assegnando alle parti i termini difensivi ex art. 190 cpc.,
termini che decorrevano a ritroso dalla suddetta udienza.
OSSERVA
Oggetto dell'odierno giudizio è la sola questione preliminare relativa all'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace.
L'eccezione è fondata per le seguenti ragioni. L'art. 7, comma 2, cpc, all'epoca temporalmente vigente, recitava, infatti, che “il giudice di pace è
altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro".
A tal proposito, con riferimento a tale comma, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che “le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio
2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data".
Fatta tale premessa, con riferimento al procedimento in disamina, va, dunque, dichiarata l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di Caltanissetta.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
"L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio)
ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 11764/2016).
Parte 1 ha aderito alla eccezione di incompetenza per valore, Considerato che
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro sollevata dalla convenuta tempore, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, soccombente rispetto alla detta eccezione.
Le suddette spese vanno liquidate, applicata la riduzione del 50% in ragione della semplicità della controversia ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi, in complessivi € 1.698,50 per competenze,
oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA. Le spese di lite vanno compensate per l'intero, invece, tra Parte 1 e in persona del legale rappresentante pro tempore.Controparte_1
in persona del Sono, infine, irripetibili le spese di lite tra l'attrice e Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e Controparte_4
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie l'eccezione di incompetenza per valore avanzata dalla convenuta Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore;
Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace di Caltanissetta
e assegna il termine di mesi tre ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti allo stesso;
Condanna Parte 1 al pagamento, in favore di Controparte 2
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite liquidate in € 1.698,50 per competenze, oltre il 15% di tale somma a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e
CA;
- Compensa, per l'intero, le spese di lite tra l'attrice e Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Dichiara irripetibili le spese di lite tra Parte 1 Controparte_3
Controparte_4in persona del legale rappresentante pro tempore, e
Caltanissetta, così deciso in data 28/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella