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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/10/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 981/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 02/10/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 981/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Domenico Branca,
- attore -
contro
:
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Fazio,
- convenuta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Sono presenti l'Avv. Domenico Branca, nell'interesse di e l'Avv. Parte_1
Pietro Fazio, nell'interesse di Controparte_1
.
[...]
Su ordine del Giudice, gli Avvocati precisano le conclusioni, discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. In relazione alle note conclusive depositate da parte convenuta, l'Avv. Domenico
Branca precisa di non aver mai eccepito l'uso di un atto falso. Ribadisce, invece, che la procura alle liti è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, per cui l'Avv. Pietro Fazio non avrebbe potuto esperire – in forza di quella – il procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda. In subordine eccepisce che il soggetto comparso in mediazione non aveva il potere di disporre del diritto controverso, tenuto anche conto che la procura non è stata rilasciata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
168/2024 del 26 giugno 2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 39.504,61, oltre interessi e spese legali. A CP_1
sostegno dell'opposizione, ha addotto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la prescrizione decennale del credito ex art. 2953 c.c., la nullità dell'altrui procura alle liti, contestando, altresì, il quantum debeatur in ordine agli interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – Analizzando le questioni secondo un ordine logico, va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di procura alle liti in favore dell'Avv. Pietro Fazio. Egli ha agito in virtù di una procura generale alle liti, conferita il 13 settembre
1996 per scrittura privata autenticata. L'atto possiede gli elementi essenziali richiesti dalla legge ai fini della sua validità, non rilevando meri vizi di forma attinenti ad elementi non essenziali o comunque non richiesti a pena di nullità da alcuna disposizione processuale o sostanziale all'epoca in cui fu rilasciata (la legge non ha efficacia retroattiva: art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).
La procura, data la sua estensione, deve ritenersi idonea anche per proporre il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda articolata in sede monitoria, dal momento che a tal fine il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non prevede il conferimento di un autonomo mandato difensivo. Del resto, trattandosi di adempimento propedeutico all'instaurazione della lite, è ovvio – sul piano logico prima ancora che giuridico (arg. ex artt. 84 c.p.c. e 1711, comma 2,
c.c.) – che la procura del 1996 debba abbracciare anche tale adempimento. La procura, del resto, prevede – per quanto non necessario – che all'Avv. Pietro Fazio vengono conferite «tutte le facoltà necessarie per le finalità in oggetto, comprese quelle di […] presentare in genere domande, istanze […]», con promessa di ratifica.
Solo per completezza, si rileva inoltre come l'obbligo informativo di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non deve risultare dalla procura a pena di nullità. La legge, infatti, prescrive solo che la parte debba ricevere in tal caso l'informativa da parte del Giudice. Non colpisce con la nullità gli atti processuali compiuti (cfr. art. 156, comma 1, c.p.c.). Informativa che invece, come previsto dalla legge, non è neanche necessaria laddove il Giudice assegni, comunque, termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Inoltre, l'eventuale difetto di informazione potrebbe essere fatto valere soltanto dal cliente dell'avvocato, non dalla controparte, al solo fine di ottenere l'annullamento del contratto;
ciò che tuttavia riguarda un rapporto negoziale diverso da quello processuale.
Trattandosi di procura generale è ovvio, infine, che la stessa non possa fare
«riferimento specifico al procedimento in oggetto» (cfr. pagina 5 dell'atto di citazione). La procura alle liti, infatti, può essere generale o speciale (art. 83, comma 2, c.p.c.).
Solo rispetto alla seconda è ammissibile – sul piano logico prima ancora che giuridico – concepire un riferimento al contenuto della causa da intentare, essendo appunto questo il discrimen con la prima.
Nessun rilievo può riconoscersi al lasso di tempo trascorso tra il suo rilascio e l'instaurazione del giudizio. Il legislatore non ha stabilito un limite temporale di efficacia della procura generale alle liti.
L'eccezione formulata dall'opponente è pertanto infondata, pretestuosa e temeraria, basandosi su valutazioni formalistiche e, comunque, in contrasto – senza adeguata motivazione – con il dato normativo.
3. – L'eccezione di improcedibilità della domanda «per mancato adempimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs 29/2010» è parimenti temeraria.
Il procedimento di mediazione non deve necessariamente precedere il deposito del ricorso monitorio. È sufficiente che il suo esperimento segua al termine concesso dal giudice all'esito della prima udienza e della pronuncia sull'istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Così è stato nel caso di specie, evidenziandosi ancora che l'opposta – vista la contestazione svolta dall'Avv. Domenico Branca nel corso della scorsa udienza del
10 luglio 2025 – ha prodotto anche la procura (che varrebbe comunque come ratifica) rilasciata dal presidente e legale rappresentante della in favore CP_1
dell'Avv. Paolo Corrado Baiamonte, comparso innanzi all'organismo di mediazione
(Italiana Mediazione s.r.l.) il 12 maggio 2025, assistito dall'Avv. Pietro Fazio. L'atto
è allegato alle note del 22 settembre 2025 e riporta la sottoscrizione digitale del soggetto che l'ha conferita.
Ovvio ancora che la portata di un atto va intesa in senso funzionale e non rigidamente formale, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1362 del codice civile. Con la conseguenza che la procura conferita per partecipare alla mediazione deve comunque ritenersi estesa, a prescindere dalle forme utilizzate, anche al raggiungimento di un accordo transattivo, con consequenziale disposizione – in tutto o in parte – del diritto controverso, previa delibera di approvazione da parte del mandante che, ad ogni modo, avrebbe avuto rilievo soltanto laddove fosse comparso e avesse raggiunto un accordo di Parte_1
massima con l'Avv. Paolo Corrado Baiamonte.
Non si comprende poi il motivo per il quale la procura avrebbe dovuto essere rilasciata per atto notarile o scrittura privata autenticata, dato il principio generale della libertà delle forme e considerato che la procura è stata rilasciata per iscritto.
Non si ha alcuna ragione – che del resto neanche è stata ragionevolmente argomentata e dedotta – per dubitare della genuinità della firma del soggetto che l'ha rilasciata. Oltre al fatto che la procura deve essere rilasciata per iscritto, a norma dell'art. 1392 c.c., soltanto nel caso in cui per il contratto da concludere sia previsto l'obbligo della forma scritta ad substantiam, laddove la forma prevista per la transazione è richiesta soltanto ad probationem (art. 1967 c.c.).
4. – Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia a giudizio di cognizione ordinaria, nel cui ambito trovano applicazione i generali criteri di riparto dell'onere probatorio previsti dall'art. 2967 del codice civile. Di conseguenza, il creditore, attore in senso sostanziale, deve dare prova del titolo dell'obbligazione, allegandone l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Il debitore, invece, è tenuto alla prova liberatoria, avente ad oggetto i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato la proposta di finanziamento, sottoscritta per accettazione (allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Essendo stata ammessa la datio rei (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione), confermata dalla quietanza dell'istituto di credito (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), il contratto di mutuo si intende perfezionato.
Allegato l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, l'onere della prova del creditore è da ritenersi soddisfatto. 5. – L'eccezione di prescrizione del diritto di credito è manifestamente infondata.
A mente dell'art. 2935 c.c., «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Orbene, la clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1186 c.c. consente al creditore di agire per l'intero sin dall'inadempimento di una sola rata, attribuendo ad esso una mera facoltà. La decadenza non opera di diritto e di conseguenza non opera laddove la parte non si avvalga di essa.
Al contempo, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il contratto di mutuo, anche laddove sia prevista la restituzione del capitale in forma rateale, configura un'obbligazione unitaria e non una pluralità di obbligazioni autonome. Ne consegue che il termine di prescrizione decennale decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (cfr., tra le altre, dalla Cass. Civ., Sez. III, ord. 10 febbraio 2023, n.
4232).
Non essendo stato contestato il termine di pagamento dell'ultima quota di rimborso in data 25 luglio 2014, la notifica del decreto ingiuntivo in data 29 giugno
2024 ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione.
La circostanza che siano stati richiesti anche gli interessi moratori dal 2012 non significa e non dimostra che la creditrice si sia mai avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, che tra l'altro ha dei presupposti autonomi rispetto al mero inadempimento dell'obbligo di corrispondere una o più rate.
6. – In ordine al quantum debeatur, l'opposta, in sede di costituzione, ha allegato di aver applicato un saggio degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento praticato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali. A fronte delle difese del creditore, l'opponente non ha mosso contestazioni, risultando pacifico che, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., il tasso di interesse praticato sia quello risultante dalla documentazione prodotta dal mutuante, in assorbimento di ogni altra considerazione. Parimenti va detto quanto alla decorrenza degli interessi. Ulteriormente, si osserva che il piano di ammortamento non è richiesto a pena di invalidità, laddove siano indicate la somma mutuata, le modalità di rimborso ed il tasso di interesse, potendo ricavarsi la misura degli accessori da un mero calcolo aritmetico (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 29 maggio 2024, n. 15130).
6.1. – La censura di usurarietà del tasso del moratorio non è suscettibile di accoglimento, essendo stata meramente indicata nella rubrica del quarto motivo di opposizione.
La mancata allegazione e dimostrazione dei fatti rilevanti depone per il rigetto della contestazione senza necessità di approfondimenti istruttori, non potendo la consulenza tecnica d'ufficio essere disposta con finalità suppletive o esplorative.
6.2. – La contestazione dell'importo, invero, è formulata in termini generici, dato che il debitore neanche accenna al diverso importo dovuto in base al contratto in atti. A riprova della temerarietà dell'opposizione.
7. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4
e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
8. – Va disposta la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., per responsabilità aggravata.
Egli ha promosso l'opposizione al decreto ingiuntivo mediante la formulazione di eccezioni prive di consistenza giuridica, meramente formali e formalistiche, nonché contestazioni generiche e astratte del quantum debeatur, prive di ogni riscontro documentale e probatorio e contrarie ai principi fondamentali della materia, così come di quelli ormai elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (anche a Sezioni Unite). Anche nel corso del giudizio, peraltro, ha tenuto una condotta processuale ostruzionistica, formulando plurime eccezioni in relazione alle procure rilasciate in favore dell'Avv. Pietro Fazio e dell'Avv. Paolo Corrado Baiamonte, che per ragioni diverse non avrebbero titolo – secondo parte opponente – per introdurre o partecipare ad un procedimento di mediazione che l'attore stesso ha disertato senza motivo.
L'attività processuale dell'opponente denota un evidente abuso del processo, avendo determinato un inutile aggravio dell'attività giurisdizionale e un ingiustificato protrarsi del giudizio, in assenza di reali questioni di fatto o di diritto da sottoporre all'esame del giudice o di elementi di novità rispetto all'attuale quadro giurisprudenziale.
La condanna disposta ai sensi del terzo comma, del resto, non richiede né una domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912; conf. Cass.
Civ., sez. I, ord. 20 febbraio 2023, n. 5191).
L'importo da liquidare in danno della parte soccombente può essere determinato facendo applicazione dei medesimi criteri dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
9. – Alla superiore pronuncia consegue la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
10. – Visto l'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Parte_1
va infine condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di € 518,00, per non aver partecipato al procedimento di mediazione disposto in corso di causa,
a seguito dell'opposizione da egli proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 981/2024 R.G.A.C., così provvede: rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in Parte_1
favore della controparte, di ulteriori € 2.540,00; condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di € Parte_1
2.500,00 in favore della cassa delle ammende;
condanna ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo Parte_1
2010, n. 28, al versamento di € 518,00 all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 02/10/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 981/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Domenico Branca,
- attore -
contro
:
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. ,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Fazio,
- convenuta - avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Sono presenti l'Avv. Domenico Branca, nell'interesse di e l'Avv. Parte_1
Pietro Fazio, nell'interesse di Controparte_1
.
[...]
Su ordine del Giudice, gli Avvocati precisano le conclusioni, discutono oralmente la causa, insistendo nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione. In relazione alle note conclusive depositate da parte convenuta, l'Avv. Domenico
Branca precisa di non aver mai eccepito l'uso di un atto falso. Ribadisce, invece, che la procura alle liti è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, per cui l'Avv. Pietro Fazio non avrebbe potuto esperire – in forza di quella – il procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda. In subordine eccepisce che il soggetto comparso in mediazione non aveva il potere di disporre del diritto controverso, tenuto anche conto che la procura non è stata rilasciata tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha interposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
168/2024 del 26 giugno 2024, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 39.504,61, oltre interessi e spese legali. A CP_1
sostegno dell'opposizione, ha addotto l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, la prescrizione decennale del credito ex art. 2953 c.c., la nullità dell'altrui procura alle liti, contestando, altresì, il quantum debeatur in ordine agli interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata trattata nella resistenza di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – Analizzando le questioni secondo un ordine logico, va in primo luogo rigettata l'eccezione di difetto di procura alle liti in favore dell'Avv. Pietro Fazio. Egli ha agito in virtù di una procura generale alle liti, conferita il 13 settembre
1996 per scrittura privata autenticata. L'atto possiede gli elementi essenziali richiesti dalla legge ai fini della sua validità, non rilevando meri vizi di forma attinenti ad elementi non essenziali o comunque non richiesti a pena di nullità da alcuna disposizione processuale o sostanziale all'epoca in cui fu rilasciata (la legge non ha efficacia retroattiva: art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).
La procura, data la sua estensione, deve ritenersi idonea anche per proporre il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda articolata in sede monitoria, dal momento che a tal fine il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non prevede il conferimento di un autonomo mandato difensivo. Del resto, trattandosi di adempimento propedeutico all'instaurazione della lite, è ovvio – sul piano logico prima ancora che giuridico (arg. ex artt. 84 c.p.c. e 1711, comma 2,
c.c.) – che la procura del 1996 debba abbracciare anche tale adempimento. La procura, del resto, prevede – per quanto non necessario – che all'Avv. Pietro Fazio vengono conferite «tutte le facoltà necessarie per le finalità in oggetto, comprese quelle di […] presentare in genere domande, istanze […]», con promessa di ratifica.
Solo per completezza, si rileva inoltre come l'obbligo informativo di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non deve risultare dalla procura a pena di nullità. La legge, infatti, prescrive solo che la parte debba ricevere in tal caso l'informativa da parte del Giudice. Non colpisce con la nullità gli atti processuali compiuti (cfr. art. 156, comma 1, c.p.c.). Informativa che invece, come previsto dalla legge, non è neanche necessaria laddove il Giudice assegni, comunque, termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Inoltre, l'eventuale difetto di informazione potrebbe essere fatto valere soltanto dal cliente dell'avvocato, non dalla controparte, al solo fine di ottenere l'annullamento del contratto;
ciò che tuttavia riguarda un rapporto negoziale diverso da quello processuale.
Trattandosi di procura generale è ovvio, infine, che la stessa non possa fare
«riferimento specifico al procedimento in oggetto» (cfr. pagina 5 dell'atto di citazione). La procura alle liti, infatti, può essere generale o speciale (art. 83, comma 2, c.p.c.).
Solo rispetto alla seconda è ammissibile – sul piano logico prima ancora che giuridico – concepire un riferimento al contenuto della causa da intentare, essendo appunto questo il discrimen con la prima.
Nessun rilievo può riconoscersi al lasso di tempo trascorso tra il suo rilascio e l'instaurazione del giudizio. Il legislatore non ha stabilito un limite temporale di efficacia della procura generale alle liti.
L'eccezione formulata dall'opponente è pertanto infondata, pretestuosa e temeraria, basandosi su valutazioni formalistiche e, comunque, in contrasto – senza adeguata motivazione – con il dato normativo.
3. – L'eccezione di improcedibilità della domanda «per mancato adempimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs 29/2010» è parimenti temeraria.
Il procedimento di mediazione non deve necessariamente precedere il deposito del ricorso monitorio. È sufficiente che il suo esperimento segua al termine concesso dal giudice all'esito della prima udienza e della pronuncia sull'istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Così è stato nel caso di specie, evidenziandosi ancora che l'opposta – vista la contestazione svolta dall'Avv. Domenico Branca nel corso della scorsa udienza del
10 luglio 2025 – ha prodotto anche la procura (che varrebbe comunque come ratifica) rilasciata dal presidente e legale rappresentante della in favore CP_1
dell'Avv. Paolo Corrado Baiamonte, comparso innanzi all'organismo di mediazione
(Italiana Mediazione s.r.l.) il 12 maggio 2025, assistito dall'Avv. Pietro Fazio. L'atto
è allegato alle note del 22 settembre 2025 e riporta la sottoscrizione digitale del soggetto che l'ha conferita.
Ovvio ancora che la portata di un atto va intesa in senso funzionale e non rigidamente formale, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1362 del codice civile. Con la conseguenza che la procura conferita per partecipare alla mediazione deve comunque ritenersi estesa, a prescindere dalle forme utilizzate, anche al raggiungimento di un accordo transattivo, con consequenziale disposizione – in tutto o in parte – del diritto controverso, previa delibera di approvazione da parte del mandante che, ad ogni modo, avrebbe avuto rilievo soltanto laddove fosse comparso e avesse raggiunto un accordo di Parte_1
massima con l'Avv. Paolo Corrado Baiamonte.
Non si comprende poi il motivo per il quale la procura avrebbe dovuto essere rilasciata per atto notarile o scrittura privata autenticata, dato il principio generale della libertà delle forme e considerato che la procura è stata rilasciata per iscritto.
Non si ha alcuna ragione – che del resto neanche è stata ragionevolmente argomentata e dedotta – per dubitare della genuinità della firma del soggetto che l'ha rilasciata. Oltre al fatto che la procura deve essere rilasciata per iscritto, a norma dell'art. 1392 c.c., soltanto nel caso in cui per il contratto da concludere sia previsto l'obbligo della forma scritta ad substantiam, laddove la forma prevista per la transazione è richiesta soltanto ad probationem (art. 1967 c.c.).
4. – Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia a giudizio di cognizione ordinaria, nel cui ambito trovano applicazione i generali criteri di riparto dell'onere probatorio previsti dall'art. 2967 del codice civile. Di conseguenza, il creditore, attore in senso sostanziale, deve dare prova del titolo dell'obbligazione, allegandone l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Il debitore, invece, è tenuto alla prova liberatoria, avente ad oggetto i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato la proposta di finanziamento, sottoscritta per accettazione (allegato n. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Essendo stata ammessa la datio rei (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione), confermata dalla quietanza dell'istituto di credito (allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta), il contratto di mutuo si intende perfezionato.
Allegato l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, l'onere della prova del creditore è da ritenersi soddisfatto. 5. – L'eccezione di prescrizione del diritto di credito è manifestamente infondata.
A mente dell'art. 2935 c.c., «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Orbene, la clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1186 c.c. consente al creditore di agire per l'intero sin dall'inadempimento di una sola rata, attribuendo ad esso una mera facoltà. La decadenza non opera di diritto e di conseguenza non opera laddove la parte non si avvalga di essa.
Al contempo, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il contratto di mutuo, anche laddove sia prevista la restituzione del capitale in forma rateale, configura un'obbligazione unitaria e non una pluralità di obbligazioni autonome. Ne consegue che il termine di prescrizione decennale decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (cfr., tra le altre, dalla Cass. Civ., Sez. III, ord. 10 febbraio 2023, n.
4232).
Non essendo stato contestato il termine di pagamento dell'ultima quota di rimborso in data 25 luglio 2014, la notifica del decreto ingiuntivo in data 29 giugno
2024 ha determinato l'interruzione del termine decennale di prescrizione.
La circostanza che siano stati richiesti anche gli interessi moratori dal 2012 non significa e non dimostra che la creditrice si sia mai avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, che tra l'altro ha dei presupposti autonomi rispetto al mero inadempimento dell'obbligo di corrispondere una o più rate.
6. – In ordine al quantum debeatur, l'opposta, in sede di costituzione, ha allegato di aver applicato un saggio degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento praticato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principali. A fronte delle difese del creditore, l'opponente non ha mosso contestazioni, risultando pacifico che, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., il tasso di interesse praticato sia quello risultante dalla documentazione prodotta dal mutuante, in assorbimento di ogni altra considerazione. Parimenti va detto quanto alla decorrenza degli interessi. Ulteriormente, si osserva che il piano di ammortamento non è richiesto a pena di invalidità, laddove siano indicate la somma mutuata, le modalità di rimborso ed il tasso di interesse, potendo ricavarsi la misura degli accessori da un mero calcolo aritmetico (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 29 maggio 2024, n. 15130).
6.1. – La censura di usurarietà del tasso del moratorio non è suscettibile di accoglimento, essendo stata meramente indicata nella rubrica del quarto motivo di opposizione.
La mancata allegazione e dimostrazione dei fatti rilevanti depone per il rigetto della contestazione senza necessità di approfondimenti istruttori, non potendo la consulenza tecnica d'ufficio essere disposta con finalità suppletive o esplorative.
6.2. – La contestazione dell'importo, invero, è formulata in termini generici, dato che il debitore neanche accenna al diverso importo dovuto in base al contratto in atti. A riprova della temerarietà dell'opposizione.
7. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Nella determinazione dei compensi professionali devono trovare applicazione i valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad €
26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia (artt. 4
e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
8. – Va disposta la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, Parte_1
c.p.c., per responsabilità aggravata.
Egli ha promosso l'opposizione al decreto ingiuntivo mediante la formulazione di eccezioni prive di consistenza giuridica, meramente formali e formalistiche, nonché contestazioni generiche e astratte del quantum debeatur, prive di ogni riscontro documentale e probatorio e contrarie ai principi fondamentali della materia, così come di quelli ormai elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (anche a Sezioni Unite). Anche nel corso del giudizio, peraltro, ha tenuto una condotta processuale ostruzionistica, formulando plurime eccezioni in relazione alle procure rilasciate in favore dell'Avv. Pietro Fazio e dell'Avv. Paolo Corrado Baiamonte, che per ragioni diverse non avrebbero titolo – secondo parte opponente – per introdurre o partecipare ad un procedimento di mediazione che l'attore stesso ha disertato senza motivo.
L'attività processuale dell'opponente denota un evidente abuso del processo, avendo determinato un inutile aggravio dell'attività giurisdizionale e un ingiustificato protrarsi del giudizio, in assenza di reali questioni di fatto o di diritto da sottoporre all'esame del giudice o di elementi di novità rispetto all'attuale quadro giurisprudenziale.
La condanna disposta ai sensi del terzo comma, del resto, non richiede né una domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912; conf. Cass.
Civ., sez. I, ord. 20 febbraio 2023, n. 5191).
L'importo da liquidare in danno della parte soccombente può essere determinato facendo applicazione dei medesimi criteri dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
9. – Alla superiore pronuncia consegue la condanna dell'opponente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
10. – Visto l'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Parte_1
va infine condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di € 518,00, per non aver partecipato al procedimento di mediazione disposto in corso di causa,
a seguito dell'opposizione da egli proposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 981/2024 R.G.A.C., così provvede: rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore della Parte_1
controparte, delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in Parte_1
favore della controparte, di ulteriori € 2.540,00; condanna ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di € Parte_1
2.500,00 in favore della cassa delle ammende;
condanna ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo Parte_1
2010, n. 28, al versamento di € 518,00 all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti