Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7160 dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ALESSANDRO MARANGONI;
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. VALERIA PECORONE;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
FRANCESCA RINAURO;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 C.F._3
GIANLUCA ALFANO;
C.F. non indicato;
Parte_4
riunita in camera di consiglio, rilevato che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta né nel termine del 15.1.2015 loro assegnato ai sensi dell'art. 127-ter, secondo comma, c.p.c. né nel nuovo termine del 5.2.2025 assegnato ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;
ritenuto che
la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. a seguito della Parte_1 sentenza della Corte di cassazione del 1° giugno 2021 n. 15232/2021.
Le parti hanno omesso di depositare le note di trattazione scritta nel doppio termine del loro assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonostante la rituale comunicazione dei
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ciò determina, secondo quanto previsto dal quarto comma della norma indicata, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che – come avviene nell'analoga ipotesi prevista dall'art. 309 c.p.c. – l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ. (v., al riguardo, Cass. 27 agosto 2003, n. 12537, nonché
Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del grado sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 127-ter, quarto comma, e 307, ultimo comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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