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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. 391/2022 RG promossa da in persona del legale rappresentante (CF , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata in Viale Umberto I n. 28, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede di La CP_1 P.IVA_2
Maddalena Via Ammiraglio Spano n. 4, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Abate;
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata soccombente in primo grado;
Parte_1
b) annullare e riformare la sentenza n. 94, emessa e pubblicata in data 19/03/2022, dal Tribunale di Tempio Pausania, Dottoressa Daniela Schintu, a definizione del procedimento avente R.G. n.
2172/2015, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 608/2015, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi compresa la regolamentazione delle Parte_1 spese di lite e, per l'effetto, c) confermare la piena debenza, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 608/2015, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania condannando parte appellata al pagamento dell'intero importo ingiunto di euro 35.386,68, in luogo del minor importo di euro
10.515,14 liquidato nella sentenza appellata, oltre spese ed onorari del monitorio ed agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) in via subordinata: accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1
confronti della per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato CP_1 dalle fatture ingiunte e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da ritardato Parte_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, qualora ritenesse fondata e dimostrata l'avversa eccezione di non potabilità delle forniture idriche, di disporre la rinnovazione della CTU con applicazione del corretto criterio di ricalcolo stabilito dalla normativa di settore vigente, in luogo di quello posto in primo grado che ha comportato l'illegittima decurtazione del 50
% del consumo ingiunto
Motivi di fatto e diritto
Con sentenza n. 94/2022, pubblicata in data 19.03.2022, il Tribunale di Tempio Pausania, nel pronunciarsi sull'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n. 608/2015, CP_1
notificato alla società per il pagamento della somma di euro 35.389,68, pretesa da a Parte_1
titolo di corrispettivo del servizio idrico, e rideterminava il credito di nel minor importo di Pt_1
€ 10.515,14.
aveva opposto il d.i. eccependo: il grave inadempimento del gestore per non avere mai CP_1
fatturato alle scadenze contrattuali e comunque mai inviato fatture;
l'erronea fatturazione per l'applicazione della tariffa non domestica in luogo di quella domestica;
la prescrizione delle somme pretese per periodi antecedenti al quinquennio, nonché la riduzione delle somme fatturate per la non potabilità dell'acqua nel periodo di fatturazione. Si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la domanda e rilevando come la fatturazione svolta fosse da ritenersi corretta, poiché:
a) l'utente non aveva i requisiti previsti dal regolamento del servizio idrico integrato per rientrare nella categoria “fatturazione domestica”; b) non aveva mai provveduto al pagamento di alcuna fattura in spregio ai principi di diligenza e buona fede del debitore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di riduzione per la somministrazione di acqua non potabile e, quanto alla eccepita prescrizione, rilevava di avere inviato all'opponente solleciti di pagamento idonei ad interromperla.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti e consulenza tecnica, accertava: a) l'illegittima applicazione al contratto della tariffa per uso diverso da quello domestico nonostante il rappresentante legale della società avesse autocertificato che i 13 immobili del fabbricato erano utilizzati da nuclei familiari anagraficamente residenti: b) la prescrizione degli importi richiesti con le fatture n. 2010022249328 di € 97,32 e B3120317/2009 di € 2547,19 poiché relativi a consumi risalenti a oltre cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con il quale il credito era stato portato per la prima volta a conoscenza del debitore;
c) applicava una riduzione del
50 % del prezzo in ragione della non potabilità dell'acqua e dunque della somministrazione di un bene in parte diverso da quello promesso, utilizzando a tali fini il criterio indicato dal previgente art. 13 del provvedimento CIP n. 26/75, ritenendolo espressivo di un ragionevole criterio equitativo del danno subito dall'utente per la fornitura di acqua non adatta anche agli usi alimentari, come promessa in contratto;
d) compensava integralmente le spese di lite. ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in cui il tribunale riteneva Parte_1
prescritti i consumi richiesti con le fatture n. 2010022249328 di € 97,32 e B3120317/2009 di €
2547,19 nonostante il loro regolare invio, ritenendo erroneamente che il primo atto interruttivo fosse la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la produzione della diffida di pagamento del
6.11.2014 (allegato E) riferita anche alla fattura n. n. 2010022249328, ritualmente consegnata il
2.12.2014 all'indirizzo PEC di risultante dalla visura camerale (allegato A), al quale CP_1
era stato inviato anche il ricorso per decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva in ogni caso errato nel non dare per conosciuti ex. artt. 1335 c.c. anche gli ulteriori solleciti di pagamento (del 2/5/2012,
31/10/2014 e 16/7/2015), ritualmente inviati all'indirizzo di Via Chiusedda 80, La Maddalena, che era anche il luogo di ubicazione della fornitura idrica, indicato nel contratto del 29.09.2009. Inoltre, il primo giudice aveva male interpretato gli artt. 1219 e 1182 c.c., essendo sufficiente per un'utile messa in mora, e quindi anche per l'interruzione della prescrizione, la semplice presunzione di ricezione della fattura commerciale. Inoltre la fattura B3120317/2009 di € 2547,19 si riferiva ai costi fissi per l' allaccio idrico e fognario, dunque ad oneri richiesti una tantum, con conseguente soggezione all'ordinaria prescrizione decennale;
ii) in quanto frutto della falsa ed erronea applicazione delle norme di settore che escludono l'applicazione della tariffa ad uso “domestico residenti” a nome di una società di capitali: nel caso di specie non aveva effettuato CP_1
l'autocertificazione come amministratore di condominio ma come società costruttrice;
iii) nella parte in cui disponeva la riduzione del 50% della tariffa acquedotto, in alcun modo prevista dall'attuale quadro regolatorio nazionale, posto che la tariffa doveva coprire integralmente i costi CP_ relativi alla prestazione del e comunque genericamente proposta, iniqua e sproporzionata poiché non teneva conto degli ulteriori costi, oltre a quello relativo alla potabilizzazione, quest'ultimo incidente soltanto per il 22% dei costi sostenuti;
iv) per aver ingiustamente compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza dell'opponente.
Nonostante la ritualità della notifica è rimasta contumace. CP_1 La causa, istruita documentalmente, all'udienza dell'8 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale riteneva prescritto il credito con riferimento Pt_1
alle fatture n. 2010022249328 di € 97,32 e B3120317/2009 di € 2547,19 omettendo erroneamente di considerare che la prescrizione della prima fattura era stata utilmente interrotta dall'atto di diffida e messa in mora del 6.11.2014, inviato all'indirizzo di posta elettronica del rappresentante legale della società appellata, dove era stato peraltro successivamente notificato il ricorso per decreto ingiuntivo (allegato E), mentre la fattura B3120317/2009 di € 2547,19 riguardava costi di allaccio idrico e fognario, soggetti all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale, come erroneamente affermato dal Tribunale. Inoltre, sostiene di aver interrotto la prescrizione Pt_1 mediante reiterato recapito all'indirizzo di La Maddalena, Via Chiusedda 80, dichiarato nel contratto e corrispondente al luogo dell'utenza idrica, delle fatture equivalenti a diffida di pagamento e messa in mora.
Il motivo è fondato limitatamente alla fattura n. 2010022249328 di € 97,32, effettivamente indicata nell'atto di diffida e messa in mora del 6.11.2014, che risulta anche essere stato ritualmente consegnato il 2.12.2014 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del rappresentante legale della società appellata. Indirizzo ricavato dalla visura ordinaria della società presso la Camera di
Commercio e dove era stato utilmente notificato anche il decreto ingiuntivo opposto dalla stessa
CP_3
Viceversa, i motivi di doglianza sono infondati per la fattura B3120317/2009 di € 2547,19, riferita a costi contabilizzati addirittura nel 2009, per la quale la prescrizione estintiva quinquennale risulta interrotta per la prima volta soltanto con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo. Il semplice invio delle fatture all'indirizzo dell'utente mediante posta ordinaria, in mancanza di prova del ricevimento, non è infatti atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante si riferiscono alla ben diversa ipotesi in cui l'atto di costituzione in mora sia stato inviato con raccomandata. In tal caso la raccomandata si presume giunta a destinazione in base all'attestazione di spedizione dell'ufficio postale. Salvo sempre che il destinatario non ne contesti la ricezione, perché in tal caso il creditore continua ad essere onerato della prova dell'avvenuto ricevimento. (La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. Così Cass. sez. lav.
Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024).
Nel caso di specie non c'è alcun riscontro, timbro postale o altro, che attesti la spedizione con raccomandata delle fatture, che sono state evidentemente inviate per posta ordinaria, con conseguente onere di di provare l'effettivo ricevimento. Onere, inutile dire, che il gestore Pt_1
non ha neppure tentato di offrire.
Sempre con riferimento al tema della prescrizione, non ha pregio neppure l'ulteriore motivo di doglianza, legato alla natura del credito richiesto con tale fattura che, in quanto dovuto per oneri di allaccio e fornitura, secondo sarebbe soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e non a Pt_1 quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
Ora, non è neppure in discussione che “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015).
Ebbene, a tale regime non può che essere soggetto l'intero corrispettivo del contratto di somministrazione, compresi gli oneri accessori per allaccio e fornitura, che condividono il medesimo titolo contrattuale, e non a caso sono stati fatturati e richiesti da con la Pt_1
medesima inferiore cadenza infrannuale. (Principio affermato da
Sez. U, Sentenza n. 6458 del 18/12/1985 con riferimento al sovraprezzo in materia di somministrazione di energia elettrica).
È infondato anche il motivo sub ii), con il quale contesta l'applicazione della tariffa “uso Pt_1
domestico residenti” in luogo della tariffa per uso diverso, a suo dire correttamente applicata dal gestore sulla base del Regolamento del Servizio. Nello specifico, non nega che “il legale Pt_1
rappresentante della società opponente, nel contratto stipulato in data 29.06.2009 (doc. 2 di parte attrice) abbia autocertificato che gli immobili facenti parte del complesso residenziale, per cui chiedeva l'attivazione dell'utenza, fossero tutti (13) utilizzati da nuclei familiari anagraficamente residenti” (cfr. sentenza 94/2022 pag. 2) Tale circostanza, accertata dal giudice di primo grado, non
è stata infatti oggetto di specifica contestazione da parte di e deve pertanto ritenersi Pt_1 provata in giudizio nonostante la contumacia di e la conseguente mancata produzione in CP_1
appello del suo fascicolo di primo grado.
La censura di si è fondata infatti esclusivamente sulla natura giuridica del soggetto Pt_1
richiedente - una società di capitali - e sulla presunta carenza di poteri della società costruttrice di rappresentare i proprietari delle unità immobiliari ricomprese nel fabbricato.
Ora, si tratta di un'interpretazione del regolamento del servizio e dei principi generali in materia di rappresentanza che la Corte non intende affatto condividere. Sulla base degli articoli del
Regolamento del Servizio Idrico richiamati dalla stessa appellante l'utenza non domestica è quella di imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che utilizza l'acqua per qualsiasi uso nei locali destinati ad attività Commerciali, Industriali, Artigianali del settore terziario e dei servizi turistici e portuali, mentre le utenze agevolate sono quelle al servizio di
“utenze domestiche residenti e assimilate al servizio di nuclei familiari all'interno di unità abitative
– singole o condominiali – per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura idropotabile. Secondo l'allegato B al Regolamento del Servizio Idrico
Integrato per fruire di tale tariffa agevolata è necessario che il sottoscrittore del contratto, persona fisica intestataria dell'utenza o amministratore di condominio, rilasci “… apposita autocertificazione circa il possesso della residenza anagrafica dell'immobile per la quale chiede il servizio...”.
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie la tariffa uso domestico è stata richiesta da CP_1 in forza di autodichiarazione dell'uso residenziale delle 13 unità immobiliari ricomprese nel fabbricato e servite da un'unica utenza. Per poter superare la presunzione sul diritto dell'utenza condominiale alla tariffa agevolata, avrebbe pertanto dovuto allegare e provare che le Pt_1
unità immobiliari del fabbricato non avevano destinazione residenziale, come dichiarato dalla società appellata all'atto dell'attivazione della somministrazione, bensì diverso uso commerciale, artigianale, industriale o altro. Certamente il gestore non aveva alcuna legittimazione a contestare l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza in capo a a rilasciare l'autodichiarazione CP_1
di cui si è detto, né se avesse o meno la formale investitura di amministratore di condominio.
Rapporto rispetto al quale è innegabilmente terzo. L'unico interesse del gestore era quello Pt_1 di verificare la veridicità dell'autodichiarazione resa dalla società costruttrice, effettuando le opportune verifiche per accertare la reale destinazione delle unità immobiliari, se residenziale o meno. Fuori da tale ipotesi, l'imposizione di una tariffa diversa da quella autocertificata dal richiedente, fondata sul mero dato formale della natura di società di capitali dell'utente, integra un arbitrario comportamento non tutelabile del gestore, contrario alla volontà contrattuale e a tutti i principi ricavabili dal regolamento del servizio idrico. Correttamente, dunque, il tribunale ha proceduto al ricalcolo dei consumi secondo la ben più favorevole tariffa “uso domestico” autodichiarata rispetto a quella unilateralmente applicata da con conseguente rigetto del motivo di appello. Pt_1
Non miglior sorte merita il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante si è doluto dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento formulata dall'utente con riguardo all'obbligo di di fornire acqua potabile alla propria utenza ad uso domestico-residenziale. Pt_1
Argomentava il primo giudice che, nel rapporto privato di somministrazione intercorrente tra le parti, l'erogazione di acqua priva delle qualità previste dal D.Lgs. n. 31/01 costituiva inadempimento o inesatto adempimento all'obbligo di garantire al consumatore gli standard di qualità predeterminati, con la conseguenza che spettava alla controparte il risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di acqua idonea al consumo umano, da reperire necessariamente altrove, determinato in via equitativa nella riduzione del 50% della tariffa acquedotto, assumendo a criterio di liquidazione il disposto dell'art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975, non direttamente applicabile perché superato dal sistema tariffario previsto dall'art. 154 D.L.vo n. 152/06.
L'appellante si è doluto di tale decisione evidenziando che:
- le tariffe devono coprire integralmente i costi relativi alla prestazione del S.I.I.;
- la non potabilità della risorsa idrica non rientra tra i costi ammessi;
- il parere n. 7108 del 24.02.2011 della Commissione Nazionale per la vigilanza delle risorse idriche esclude la possibilità di prevedere una riduzione tariffaria per le utenze fornite di acqua non idonea al consumo umano;
- la rilevazione del contatore in termini di consumo evidenzia che l'acqua viene utilizzata anche a fronte di non potabilità della stessa;
- in ogni caso, la riduzione del 50% “genericamente proposto sulla voce idrico” era iniqua e sproporzionata, contenendo tale voce ulteriori costi oltre a quello di potabilizzazione, incidente solo nella misura del 22% del totale.
Tuttavia, come già si è affermato in controversie analoghe (cfr. R.G. 22/2023) tali specifiche doglianze non colgono nel segno della ratio della decisione impugnata, posto che il problema della non potabilità dell'acqua non riguarda, come sostenuto dall'appellante, un profilo di legittimità o meno della tariffa, ma rileva dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente, non avendo, inoltre, il venditore dimostrato che l'inadempimento non era a lui imputabile.
Non è, quindi, in esame il tema dell'intangibilità della tariffa, predisposta in base al principio della totale copertura dei costi secondo un criterio di efficiente gestione, ma l'accertamento dell'inadempimento contrattuale riconosciuto dal primo giudice e liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. mediante ricorso ad un criterio individuato analogicamente mediante richiamo a disposizione abrogata.
La doglianza non è condivisibile neppure con riferimento alla quantificazione del danno.
Escluso che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa determinata dall'autorità d'ambito, è del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nel risarcimento del danno patito per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente. Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
Viceversa, è parzialmente fondato il quarto motivo d'appello con il quale censura la Pt_1
statuizione sulle spese di lite e ctu, che il Tribunale compensava interamente sull'assunto della reciproca soccombenza. Ora, tale compensazione integrale, non altrimenti motivata dal primo giudice, appare ingiustificata se si considera che all'esito della controversia è in ogni caso CP_1 condannata a pagare il minor importo di € 10.515,14 più € 97,32, così risultando soccombente rispetto alla pretesa creditoria di Secondo questa Corte, il notevole ridimensionamento del Pt_1
credito a meno di 1/3 della somma azionata da in via monitoria giustifica, invece, la Pt_1
compensazione parziale, in misura della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che sono poste nella restante parte a carico di , in ogni caso condannata al pagamento dei CP_1
consumi idrici in favore del gestore. Per le stesse ragioni anche le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.
In definitiva, l'appello è fondato limitatamente alla condanna di alla metà delle spese di CP_1
lite del primo grado del giudizio (liquidate nei parametri medi del relativo scaglione) e al pagamento dell'importo di € 97,32 di cui alla fattura n. 2010 02222493228, oltre interessi di mora come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.94/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, che si conferma nella restante parte:
1) Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 97,32 di cui alla fattura n. 2010 02222493228, oltre Parte_1
interessi di mora come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 2) Compensa in ragione della metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico di nella restante parte, che liquida (la metà) in € 2.538,5 ed € 2.444 per CP_1
compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge. Pone le spese di ctu, nella misura liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. 391/2022 RG promossa da in persona del legale rappresentante (CF , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Pisenti ed elettivamente domiciliata in Viale Umberto I n. 28, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.VA ) in persona del legale rappresentante p.t., con sede di La CP_1 P.IVA_2
Maddalena Via Ammiraglio Spano n. 4, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Abate;
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata soccombente in primo grado;
Parte_1
b) annullare e riformare la sentenza n. 94, emessa e pubblicata in data 19/03/2022, dal Tribunale di Tempio Pausania, Dottoressa Daniela Schintu, a definizione del procedimento avente R.G. n.
2172/2015, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 608/2015, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi compresa la regolamentazione delle Parte_1 spese di lite e, per l'effetto, c) confermare la piena debenza, validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 608/2015, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania condannando parte appellata al pagamento dell'intero importo ingiunto di euro 35.386,68, in luogo del minor importo di euro
10.515,14 liquidato nella sentenza appellata, oltre spese ed onorari del monitorio ed agli interessi da ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
d) in via subordinata: accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei Parte_1
confronti della per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato CP_1 dalle fatture ingiunte e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato in corso di causa, a favore di oltre agli interessi da ritardato Parte_1
pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede all'Ill.ma Corte d'Appello adita, qualora ritenesse fondata e dimostrata l'avversa eccezione di non potabilità delle forniture idriche, di disporre la rinnovazione della CTU con applicazione del corretto criterio di ricalcolo stabilito dalla normativa di settore vigente, in luogo di quello posto in primo grado che ha comportato l'illegittima decurtazione del 50
% del consumo ingiunto
Motivi di fatto e diritto
Con sentenza n. 94/2022, pubblicata in data 19.03.2022, il Tribunale di Tempio Pausania, nel pronunciarsi sull'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n. 608/2015, CP_1
notificato alla società per il pagamento della somma di euro 35.389,68, pretesa da a Parte_1
titolo di corrispettivo del servizio idrico, e rideterminava il credito di nel minor importo di Pt_1
€ 10.515,14.
aveva opposto il d.i. eccependo: il grave inadempimento del gestore per non avere mai CP_1
fatturato alle scadenze contrattuali e comunque mai inviato fatture;
l'erronea fatturazione per l'applicazione della tariffa non domestica in luogo di quella domestica;
la prescrizione delle somme pretese per periodi antecedenti al quinquennio, nonché la riduzione delle somme fatturate per la non potabilità dell'acqua nel periodo di fatturazione. Si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la domanda e rilevando come la fatturazione svolta fosse da ritenersi corretta, poiché:
a) l'utente non aveva i requisiti previsti dal regolamento del servizio idrico integrato per rientrare nella categoria “fatturazione domestica”; b) non aveva mai provveduto al pagamento di alcuna fattura in spregio ai principi di diligenza e buona fede del debitore. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di riduzione per la somministrazione di acqua non potabile e, quanto alla eccepita prescrizione, rilevava di avere inviato all'opponente solleciti di pagamento idonei ad interromperla.
Il Tribunale, istruita la causa con documenti e consulenza tecnica, accertava: a) l'illegittima applicazione al contratto della tariffa per uso diverso da quello domestico nonostante il rappresentante legale della società avesse autocertificato che i 13 immobili del fabbricato erano utilizzati da nuclei familiari anagraficamente residenti: b) la prescrizione degli importi richiesti con le fatture n. 2010022249328 di € 97,32 e B3120317/2009 di € 2547,19 poiché relativi a consumi risalenti a oltre cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con il quale il credito era stato portato per la prima volta a conoscenza del debitore;
c) applicava una riduzione del
50 % del prezzo in ragione della non potabilità dell'acqua e dunque della somministrazione di un bene in parte diverso da quello promesso, utilizzando a tali fini il criterio indicato dal previgente art. 13 del provvedimento CIP n. 26/75, ritenendolo espressivo di un ragionevole criterio equitativo del danno subito dall'utente per la fornitura di acqua non adatta anche agli usi alimentari, come promessa in contratto;
d) compensava integralmente le spese di lite. ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in cui il tribunale riteneva Parte_1
prescritti i consumi richiesti con le fatture n. 2010022249328 di € 97,32 e B3120317/2009 di €
2547,19 nonostante il loro regolare invio, ritenendo erroneamente che il primo atto interruttivo fosse la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la produzione della diffida di pagamento del
6.11.2014 (allegato E) riferita anche alla fattura n. n. 2010022249328, ritualmente consegnata il
2.12.2014 all'indirizzo PEC di risultante dalla visura camerale (allegato A), al quale CP_1
era stato inviato anche il ricorso per decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva in ogni caso errato nel non dare per conosciuti ex. artt. 1335 c.c. anche gli ulteriori solleciti di pagamento (del 2/5/2012,
31/10/2014 e 16/7/2015), ritualmente inviati all'indirizzo di Via Chiusedda 80, La Maddalena, che era anche il luogo di ubicazione della fornitura idrica, indicato nel contratto del 29.09.2009. Inoltre, il primo giudice aveva male interpretato gli artt. 1219 e 1182 c.c., essendo sufficiente per un'utile messa in mora, e quindi anche per l'interruzione della prescrizione, la semplice presunzione di ricezione della fattura commerciale. Inoltre la fattura B3120317/2009 di € 2547,19 si riferiva ai costi fissi per l' allaccio idrico e fognario, dunque ad oneri richiesti una tantum, con conseguente soggezione all'ordinaria prescrizione decennale;
ii) in quanto frutto della falsa ed erronea applicazione delle norme di settore che escludono l'applicazione della tariffa ad uso “domestico residenti” a nome di una società di capitali: nel caso di specie non aveva effettuato CP_1
l'autocertificazione come amministratore di condominio ma come società costruttrice;
iii) nella parte in cui disponeva la riduzione del 50% della tariffa acquedotto, in alcun modo prevista dall'attuale quadro regolatorio nazionale, posto che la tariffa doveva coprire integralmente i costi CP_ relativi alla prestazione del e comunque genericamente proposta, iniqua e sproporzionata poiché non teneva conto degli ulteriori costi, oltre a quello relativo alla potabilizzazione, quest'ultimo incidente soltanto per il 22% dei costi sostenuti;
iv) per aver ingiustamente compensato le spese di lite, nonostante la soccombenza dell'opponente.
Nonostante la ritualità della notifica è rimasta contumace. CP_1 La causa, istruita documentalmente, all'udienza dell'8 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
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Con il primo motivo lamenta che il Tribunale riteneva prescritto il credito con riferimento Pt_1
alle fatture n. 2010022249328 di € 97,32 e B3120317/2009 di € 2547,19 omettendo erroneamente di considerare che la prescrizione della prima fattura era stata utilmente interrotta dall'atto di diffida e messa in mora del 6.11.2014, inviato all'indirizzo di posta elettronica del rappresentante legale della società appellata, dove era stato peraltro successivamente notificato il ricorso per decreto ingiuntivo (allegato E), mentre la fattura B3120317/2009 di € 2547,19 riguardava costi di allaccio idrico e fognario, soggetti all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale, come erroneamente affermato dal Tribunale. Inoltre, sostiene di aver interrotto la prescrizione Pt_1 mediante reiterato recapito all'indirizzo di La Maddalena, Via Chiusedda 80, dichiarato nel contratto e corrispondente al luogo dell'utenza idrica, delle fatture equivalenti a diffida di pagamento e messa in mora.
Il motivo è fondato limitatamente alla fattura n. 2010022249328 di € 97,32, effettivamente indicata nell'atto di diffida e messa in mora del 6.11.2014, che risulta anche essere stato ritualmente consegnato il 2.12.2014 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del rappresentante legale della società appellata. Indirizzo ricavato dalla visura ordinaria della società presso la Camera di
Commercio e dove era stato utilmente notificato anche il decreto ingiuntivo opposto dalla stessa
CP_3
Viceversa, i motivi di doglianza sono infondati per la fattura B3120317/2009 di € 2547,19, riferita a costi contabilizzati addirittura nel 2009, per la quale la prescrizione estintiva quinquennale risulta interrotta per la prima volta soltanto con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo. Il semplice invio delle fatture all'indirizzo dell'utente mediante posta ordinaria, in mancanza di prova del ricevimento, non è infatti atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Le pronunce della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante si riferiscono alla ben diversa ipotesi in cui l'atto di costituzione in mora sia stato inviato con raccomandata. In tal caso la raccomandata si presume giunta a destinazione in base all'attestazione di spedizione dell'ufficio postale. Salvo sempre che il destinatario non ne contesti la ricezione, perché in tal caso il creditore continua ad essere onerato della prova dell'avvenuto ricevimento. (La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile. Così Cass. sez. lav.
Ordinanza n. 28580 del 06/11/2024).
Nel caso di specie non c'è alcun riscontro, timbro postale o altro, che attesti la spedizione con raccomandata delle fatture, che sono state evidentemente inviate per posta ordinaria, con conseguente onere di di provare l'effettivo ricevimento. Onere, inutile dire, che il gestore Pt_1
non ha neppure tentato di offrire.
Sempre con riferimento al tema della prescrizione, non ha pregio neppure l'ulteriore motivo di doglianza, legato alla natura del credito richiesto con tale fattura che, in quanto dovuto per oneri di allaccio e fornitura, secondo sarebbe soggetto all'ordinaria prescrizione decennale e non a Pt_1 quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c..
Ora, non è neppure in discussione che “Il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del 27/01/2015).
Ebbene, a tale regime non può che essere soggetto l'intero corrispettivo del contratto di somministrazione, compresi gli oneri accessori per allaccio e fornitura, che condividono il medesimo titolo contrattuale, e non a caso sono stati fatturati e richiesti da con la Pt_1
medesima inferiore cadenza infrannuale. (Principio affermato da
Sez. U, Sentenza n. 6458 del 18/12/1985 con riferimento al sovraprezzo in materia di somministrazione di energia elettrica).
È infondato anche il motivo sub ii), con il quale contesta l'applicazione della tariffa “uso Pt_1
domestico residenti” in luogo della tariffa per uso diverso, a suo dire correttamente applicata dal gestore sulla base del Regolamento del Servizio. Nello specifico, non nega che “il legale Pt_1
rappresentante della società opponente, nel contratto stipulato in data 29.06.2009 (doc. 2 di parte attrice) abbia autocertificato che gli immobili facenti parte del complesso residenziale, per cui chiedeva l'attivazione dell'utenza, fossero tutti (13) utilizzati da nuclei familiari anagraficamente residenti” (cfr. sentenza 94/2022 pag. 2) Tale circostanza, accertata dal giudice di primo grado, non
è stata infatti oggetto di specifica contestazione da parte di e deve pertanto ritenersi Pt_1 provata in giudizio nonostante la contumacia di e la conseguente mancata produzione in CP_1
appello del suo fascicolo di primo grado.
La censura di si è fondata infatti esclusivamente sulla natura giuridica del soggetto Pt_1
richiedente - una società di capitali - e sulla presunta carenza di poteri della società costruttrice di rappresentare i proprietari delle unità immobiliari ricomprese nel fabbricato.
Ora, si tratta di un'interpretazione del regolamento del servizio e dei principi generali in materia di rappresentanza che la Corte non intende affatto condividere. Sulla base degli articoli del
Regolamento del Servizio Idrico richiamati dalla stessa appellante l'utenza non domestica è quella di imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che utilizza l'acqua per qualsiasi uso nei locali destinati ad attività Commerciali, Industriali, Artigianali del settore terziario e dei servizi turistici e portuali, mentre le utenze agevolate sono quelle al servizio di
“utenze domestiche residenti e assimilate al servizio di nuclei familiari all'interno di unità abitative
– singole o condominiali – per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi domestici di natura idropotabile. Secondo l'allegato B al Regolamento del Servizio Idrico
Integrato per fruire di tale tariffa agevolata è necessario che il sottoscrittore del contratto, persona fisica intestataria dell'utenza o amministratore di condominio, rilasci “… apposita autocertificazione circa il possesso della residenza anagrafica dell'immobile per la quale chiede il servizio...”.
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie la tariffa uso domestico è stata richiesta da CP_1 in forza di autodichiarazione dell'uso residenziale delle 13 unità immobiliari ricomprese nel fabbricato e servite da un'unica utenza. Per poter superare la presunzione sul diritto dell'utenza condominiale alla tariffa agevolata, avrebbe pertanto dovuto allegare e provare che le Pt_1
unità immobiliari del fabbricato non avevano destinazione residenziale, come dichiarato dalla società appellata all'atto dell'attivazione della somministrazione, bensì diverso uso commerciale, artigianale, industriale o altro. Certamente il gestore non aveva alcuna legittimazione a contestare l'effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza in capo a a rilasciare l'autodichiarazione CP_1
di cui si è detto, né se avesse o meno la formale investitura di amministratore di condominio.
Rapporto rispetto al quale è innegabilmente terzo. L'unico interesse del gestore era quello Pt_1 di verificare la veridicità dell'autodichiarazione resa dalla società costruttrice, effettuando le opportune verifiche per accertare la reale destinazione delle unità immobiliari, se residenziale o meno. Fuori da tale ipotesi, l'imposizione di una tariffa diversa da quella autocertificata dal richiedente, fondata sul mero dato formale della natura di società di capitali dell'utente, integra un arbitrario comportamento non tutelabile del gestore, contrario alla volontà contrattuale e a tutti i principi ricavabili dal regolamento del servizio idrico. Correttamente, dunque, il tribunale ha proceduto al ricalcolo dei consumi secondo la ben più favorevole tariffa “uso domestico” autodichiarata rispetto a quella unilateralmente applicata da con conseguente rigetto del motivo di appello. Pt_1
Non miglior sorte merita il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante si è doluto dell'accoglimento dell'eccezione di inadempimento formulata dall'utente con riguardo all'obbligo di di fornire acqua potabile alla propria utenza ad uso domestico-residenziale. Pt_1
Argomentava il primo giudice che, nel rapporto privato di somministrazione intercorrente tra le parti, l'erogazione di acqua priva delle qualità previste dal D.Lgs. n. 31/01 costituiva inadempimento o inesatto adempimento all'obbligo di garantire al consumatore gli standard di qualità predeterminati, con la conseguenza che spettava alla controparte il risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di acqua idonea al consumo umano, da reperire necessariamente altrove, determinato in via equitativa nella riduzione del 50% della tariffa acquedotto, assumendo a criterio di liquidazione il disposto dell'art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975, non direttamente applicabile perché superato dal sistema tariffario previsto dall'art. 154 D.L.vo n. 152/06.
L'appellante si è doluto di tale decisione evidenziando che:
- le tariffe devono coprire integralmente i costi relativi alla prestazione del S.I.I.;
- la non potabilità della risorsa idrica non rientra tra i costi ammessi;
- il parere n. 7108 del 24.02.2011 della Commissione Nazionale per la vigilanza delle risorse idriche esclude la possibilità di prevedere una riduzione tariffaria per le utenze fornite di acqua non idonea al consumo umano;
- la rilevazione del contatore in termini di consumo evidenzia che l'acqua viene utilizzata anche a fronte di non potabilità della stessa;
- in ogni caso, la riduzione del 50% “genericamente proposto sulla voce idrico” era iniqua e sproporzionata, contenendo tale voce ulteriori costi oltre a quello di potabilizzazione, incidente solo nella misura del 22% del totale.
Tuttavia, come già si è affermato in controversie analoghe (cfr. R.G. 22/2023) tali specifiche doglianze non colgono nel segno della ratio della decisione impugnata, posto che il problema della non potabilità dell'acqua non riguarda, come sostenuto dall'appellante, un profilo di legittimità o meno della tariffa, ma rileva dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente, non avendo, inoltre, il venditore dimostrato che l'inadempimento non era a lui imputabile.
Non è, quindi, in esame il tema dell'intangibilità della tariffa, predisposta in base al principio della totale copertura dei costi secondo un criterio di efficiente gestione, ma l'accertamento dell'inadempimento contrattuale riconosciuto dal primo giudice e liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. mediante ricorso ad un criterio individuato analogicamente mediante richiamo a disposizione abrogata.
La doglianza non è condivisibile neppure con riferimento alla quantificazione del danno.
Escluso che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa determinata dall'autorità d'ambito, è del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nel risarcimento del danno patito per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente. Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
Viceversa, è parzialmente fondato il quarto motivo d'appello con il quale censura la Pt_1
statuizione sulle spese di lite e ctu, che il Tribunale compensava interamente sull'assunto della reciproca soccombenza. Ora, tale compensazione integrale, non altrimenti motivata dal primo giudice, appare ingiustificata se si considera che all'esito della controversia è in ogni caso CP_1 condannata a pagare il minor importo di € 10.515,14 più € 97,32, così risultando soccombente rispetto alla pretesa creditoria di Secondo questa Corte, il notevole ridimensionamento del Pt_1
credito a meno di 1/3 della somma azionata da in via monitoria giustifica, invece, la Pt_1
compensazione parziale, in misura della metà, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che sono poste nella restante parte a carico di , in ogni caso condannata al pagamento dei CP_1
consumi idrici in favore del gestore. Per le stesse ragioni anche le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in pari misura.
In definitiva, l'appello è fondato limitatamente alla condanna di alla metà delle spese di CP_1
lite del primo grado del giudizio (liquidate nei parametri medi del relativo scaglione) e al pagamento dell'importo di € 97,32 di cui alla fattura n. 2010 02222493228, oltre interessi di mora come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.94/2022 del Tribunale di Tempio Pausania, che si conferma nella restante parte:
1) Condanna in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 97,32 di cui alla fattura n. 2010 02222493228, oltre Parte_1
interessi di mora come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 2) Compensa in ragione della metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico di nella restante parte, che liquida (la metà) in € 2.538,5 ed € 2.444 per CP_1
compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge. Pone le spese di ctu, nella misura liquidata, definitivamente a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi