Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 23 febbraio 2021
Sentenza 4 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/02/2021, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2021
N. 00076/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2021, proposto da
Ne-T By Telerete Nordest s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova, in via San Marco 11/c;
contro
Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mariagrazia Romeo in Mestre, viale Ancona 17;
nei confronti
Società Sicursat s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e Luca Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento con il quale il Comune di Vicenza ha aggiudicato alla ditta Sicursat s.r.l. “il servizio di noleggio, comprensivo di manutenzione e servizi connessi, di n° 2 dispositivi in postazione fissa su palo, senza spire induttive, omologati/approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il controllo da remoto della velocità, in Viale Aldo Moro per la durata di n° 3 (tre) anni, rinnovabile in forma espressa, per ulteriori 2 (due) anni”, CIG 831204113A (determina n. 2324 del 9 dicembre 2020), comunicato in data 15 dicembre 2020, nonché della stessa nota di comunicazione dell'aggiudicazione;
- per quanto di ragione, di tutti gli atti e verbali di gara, comunque denominati, con i quali e sulla base dei quali l'offerta di Sicursat s.r.l. è stata ammessa e non esclusa dalla gara medesima nonché dichiarata aggiudicataria, ivi compresa la proposta di aggiudicazione;
- della lex specialis di gara ed in particolare della lettera di invito, nelle parti investite dai motivi di ricorso;
- di tutti gli atti e provvedimenti precedenti e seguenti, comunque connessi, presupposti o consequenziali, ancorché non conosciuti;
la declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato nel frattempo con l'aggiudicataria;
nonché il subentro
della ricorrente nell'aggiudicazione, nella stipula del contratto e nell'affidamento e gestione della commessa;
nonché l'accertamento, ex art. 116 c.p.a.,
del diritto della ricorrente di avere accesso ai documenti richiesti e in particolare all'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicataria Sicursat, con annullamento, per quanto occorra, del diniego di accesso opposto dal Comune di Vicenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza, della Provincia di Vicenza, di Società Sicursat s.r.l. e di Velocar s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che in sede di trattazione orale la parte ricorrente, a fronte dell’avvenuta sottoscrizione del contratto, ha rinunciato alla domanda cautelare;
- che pertanto è necessario dare atto della rinuncia della domanda cautelare;
- che su concorde richiesta di tutte le parti costituite formulata all’odierna camera di consiglio viene esaminata la domanda di accesso in pendenza di giudizio proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alle parti dell’offerta della controinteressata che sono state oscurate ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto contenenti segreti di carattere tecnico o commerciale;
- che la domanda di accesso proposta in pendenza di giudizio sarà definita con separata ordinanza;
- che viene sin d’ora fissata, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 28 aprile 2021;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato la rinuncia alla domanda cautelare, vengono compensate ai sensi degli articoli 57 e 84, comma 2, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), dà atto della rinuncia della domanda cautelare e fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza del 28 aprile 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO