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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IU RI Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. CA AN Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3270 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, VIA ALESSIO NARBONE Parte_1
NR. 71 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLO DANIELE,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.6.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ci- CP_1
tato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra-
scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale n.2204/20 in data 25.11.2020 e pubblicato il 26.11.2020.
Oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta dalla ricorrente la do-
manda di condanna del resistente al pagamento di un assegno pari ad euro
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, , na- Persona_1
ta a Palermo, il 02.08.2002 maggiorenne ma (in tesi) non economicamente indipendente, e , nato a [...], il [...], minorenne. Persona_2
In sede di prima udienza presidenziale, infatti, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di assegno divorzile ed ha dichiarato di non abitare più la casa coniugale (vds. verb. Ud. 16.11.2023).
Quanto al diritto alla percezione da parte della figlia maggiorenne Per_1
di un assegno di mantenimento a carico di si osserva quanto segue. CP_1
- 2 -
A mente dell'art. 337 septies c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina-
zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, le cui cadenze argomentative questo Collegio ritiene di condividere, ha evidenziato come ai fini del rico-
noscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipen-
denti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniu-
gale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del sud-
detto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, in-
clinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori)
aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019,
Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-
dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Segnatamente, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svol-
- 3 -
gono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza eco-
nomica; - sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad as-
sicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- han-
no raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipen-
denza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020
e Cass. n. 12477/2004).
In ordine all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
inseguito ad essa, l'obbligo sussiste lad-
dove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'ac-
coglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non so-
lo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del di-
ritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipenden-
za economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della pro-
va delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è
coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto,
- 4 -
oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fat-
ti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinan-
za o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del di-
ritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più
lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
"figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n.
17183/2020).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi sopra esposti,
all'esito dell'istruttoria non siano stati acquisiti elementi di natura logica e presuntiva comprovanti la non ancora sopraggiunta indipendenza economi-
ca della figlia della coppia.
Ed invero la ricorrente non solo non ha depositato in giudizio alcun do-
cumento reddituale, ma neppure ha allegato (prima ancora che provato) al-
cunchè circa condizioni di vita della figlia dalle quali desumere Per_1
l'eventuale percorso di studio e/o di preparazione professionale o tecnica, né
l'eventuale impegno dalla stessa profuso nella ricerca di un lavoro, limitan-
dosi a depositare il proprio certificato di residenza e lo stato di famiglia, ri-
- 5 -
nunciando pure alle richieste istruttorie formulate in ricorso sul punto e neppure chiedendo la concessione delle memorie istruttorie di cui all'art.183
comma 6 c.p.c.
Stante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ri-
corrente (quale coniuge richiedente), ritiene il Collegio che la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna del resistente al versamento di un asse-
gno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, non debba essere accolta.
Quanto al figlio minore , in assenza di circostanze ostative, va con- Per_2
fermato il regime di affidamento condiviso, collocamento prevalente e regi-
me di visita già stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale.
Quanto al mantenimento di quest'ultimo, in ordine al quantum, data la con-
tumacia del resistente ed essendo l'unico parametro di riferimento l'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione, questo
[...]
CP_
ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in misura uguale rispetto a quella concordata dai coniugi in sede di separazio-
ne, pari ad euro 200,00 mensili, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resisten-
te, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
- 6 -
sa;
definitivamente pronunciando;
-dichiara la contumacia di , citato e non costituitosi CP_1
nel presente giudizio.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PALERMO il 16.9.1994 da e da Parte_1 [...]
, e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1
al n. 122 , parte II serie A, dell'anno 1994;
affida il figlio minorenne , ad entrambi i genitori, con Persona_2
domicilio prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che lo desidera, ovvero, in caso di disaccordo, se-
condo quanto già stabilito in sede di separazione;
rigetta la domanda volta ad ottenere la condanna del resistente alla corre-
sponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento per la fi-
glia maggiorenne;
Persona_1
condanna il resistente a corrispondere in favore della CP_1
ricorrente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio , somma da versare entro il giorno Persona_2
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse nella prole minore;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
-dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
- 7 -
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 04/11/2025.
Il Presidente
IU RI
Il Giudice est.
CA AN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. IU RI Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. CA AN Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3270 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, VIA ALESSIO NARBONE Parte_1
NR. 71 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. PISCITELLO DANIELE,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17.6.2025, tenutasi in modalità
cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , ci- CP_1
tato e non costituitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere tra-
scorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale n.2204/20 in data 25.11.2020 e pubblicato il 26.11.2020.
Oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta dalla ricorrente la do-
manda di condanna del resistente al pagamento di un assegno pari ad euro
400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, , na- Persona_1
ta a Palermo, il 02.08.2002 maggiorenne ma (in tesi) non economicamente indipendente, e , nato a [...], il [...], minorenne. Persona_2
In sede di prima udienza presidenziale, infatti, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di assegno divorzile ed ha dichiarato di non abitare più la casa coniugale (vds. verb. Ud. 16.11.2023).
Quanto al diritto alla percezione da parte della figlia maggiorenne Per_1
di un assegno di mantenimento a carico di si osserva quanto segue. CP_1
- 2 -
A mente dell'art. 337 septies c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina-
zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, le cui cadenze argomentative questo Collegio ritiene di condividere, ha evidenziato come ai fini del rico-
noscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipen-
denti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniu-
gale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del sud-
detto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, in-
clinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori)
aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019,
Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-
dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
Segnatamente, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svol-
- 3 -
gono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza eco-
nomica; - sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad as-
sicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- han-
no raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipen-
denza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020
e Cass. n. 12477/2004).
In ordine all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
inseguito ad essa, l'obbligo sussiste lad-
dove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'ac-
coglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non so-
lo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del di-
ritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipenden-
za economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della pro-
va delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è
coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto,
- 4 -
oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fat-
ti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinan-
za o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del di-
ritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più
lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
"figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n.
17183/2020).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi sopra esposti,
all'esito dell'istruttoria non siano stati acquisiti elementi di natura logica e presuntiva comprovanti la non ancora sopraggiunta indipendenza economi-
ca della figlia della coppia.
Ed invero la ricorrente non solo non ha depositato in giudizio alcun do-
cumento reddituale, ma neppure ha allegato (prima ancora che provato) al-
cunchè circa condizioni di vita della figlia dalle quali desumere Per_1
l'eventuale percorso di studio e/o di preparazione professionale o tecnica, né
l'eventuale impegno dalla stessa profuso nella ricerca di un lavoro, limitan-
dosi a depositare il proprio certificato di residenza e lo stato di famiglia, ri-
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nunciando pure alle richieste istruttorie formulate in ricorso sul punto e neppure chiedendo la concessione delle memorie istruttorie di cui all'art.183
comma 6 c.p.c.
Stante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ri-
corrente (quale coniuge richiedente), ritiene il Collegio che la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna del resistente al versamento di un asse-
gno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, non debba essere accolta.
Quanto al figlio minore , in assenza di circostanze ostative, va con- Per_2
fermato il regime di affidamento condiviso, collocamento prevalente e regi-
me di visita già stabilito dalle parti in sede di separazione consensuale.
Quanto al mantenimento di quest'ultimo, in ordine al quantum, data la con-
tumacia del resistente ed essendo l'unico parametro di riferimento l'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione, questo
[...]
CP_
ritiene congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in misura uguale rispetto a quella concordata dai coniugi in sede di separazio-
ne, pari ad euro 200,00 mensili, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resisten-
te, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
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definitivamente pronunciando;
-dichiara la contumacia di , citato e non costituitosi CP_1
nel presente giudizio.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PALERMO il 16.9.1994 da e da Parte_1 [...]
, e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune CP_1
al n. 122 , parte II serie A, dell'anno 1994;
affida il figlio minorenne , ad entrambi i genitori, con Persona_2
domicilio prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che lo desidera, ovvero, in caso di disaccordo, se-
condo quanto già stabilito in sede di separazione;
rigetta la domanda volta ad ottenere la condanna del resistente alla corre-
sponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento per la fi-
glia maggiorenne;
Persona_1
condanna il resistente a corrispondere in favore della CP_1
ricorrente la somma di euro 200,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento del figlio , somma da versare entro il giorno Persona_2
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
-dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse nella prole minore;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
-dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
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Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 04/11/2025.
Il Presidente
IU RI
Il Giudice est.
CA AN
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sot- toscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato di- sposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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