Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 16621/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. DANZI ROBERTA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI:
“1. Pronunciare la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
2. Dichiarare, che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo L. 898/70 e dunque all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in NA (VR) in data 01.05.2011, trascritto nel registro di stato civile di detto Comune al n. 5, Serie A, Parte II Anno 2011, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
Per_ 3. Affidarsi le figlie e ad entrambi i genitori, che Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso. Le figlie manterranno la residenza anagrafica presso la ex casa coniugale che rimarrà
assegnata al SI . La responsabilità genitoriale sarà Parte_2
esercitata da entrambi i genitori nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlie. Limitatamente
alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà
gestita separatamente. A livello genitoriale i coniugi Parte_3 pagina 2 di 9 continueranno a svolgere in serenità il rispettivo ruolo di madre e padre e a riconoscersi come tali mantenendo quel rapporto di collaborazione e cooperazione che li ha sempre caratterizzati per tutti gli aspetti che riguardano
Per_ l'esercizio della genitorialità. La madre potrà vedere le figlie e Per_2
durante la settimana quando vorrà, previo avviso al marito potendo anche fermarsi e pernottare nella ex casa coniugale. In ogni caso la madre potrà
Per_ tenere con sé e un fine settimana alternato all'altro e Per_2
precisamente dal sabato mattina fino al lunedì quando le riaccompagnerà a scuola oltre il mercoledì dalle ore 16,30 (dopo la scuola) al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola e nel fine settimana spettante al padre il lunedì dalle ore 16,30 con pernotto, il martedì dalle ore 16,30 con pernotto e il mercoledì dalle ore 16,30 con pernotto quando le riaccompagnerà a scuola.
Per_ Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori potranno avere le figlie e con loro per tre settimane, anche non consecutive, da ripartirsi tra Per_2
i mesi di giugno, luglio e agosto specificando non solo i tempi ed i luoghi di vacanza ma anche le modalità di consegna e riconsegna delle figlie;
le vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno divise in parti uguali tra i genitori (7 giorni ciascuno per le vacane natalizie ed altri 3 giorni ciascuno per le vacanze pasquali), alternando di anno in anno le festività con la precisazione che, se le minori saranno rimaste con il padre a Natale,
resteranno con la madre a Pasqua e viceversa l'anno successivo. Tutto ciò
compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro, aderendo entrambi i genitori a qualunque modifica si dovesse rendere necessaria, attesa l'importanza della bigenitorialità per le figlie. I genitori si comunicheranno pagina 3 di 9 vicendevolmente il periodo di ferie estivo entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo di ferie per le vacanze natalizie verrà comunicato entro l'8 dicembre di ogni anno ed il periodo di ferie per le vacanze pasquali entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. In ragione della permanenza paritetica delle figlie presso ciascun genitore appare corretto che ogni genitore provveda direttamente al
Per_ mantenimento ordinario di e contribuendo invece nella misura Per_2
del 50% al pagamento delle loro spese straordinarie che dovessero eccedere l'importo dell'AUU che, concordemente i coniugi intendono destinarlo a tal fine. Pertanto, il genitore che le avrà anticipate e qualora dovessero eccedere le somme di cui all'AUU, otterrà dall'altro il rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche ed extrascolastiche come da Protocollo
Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona e di seguito specificate:
- il 50% spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante,
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante);
- il 50% delle spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici);
- il 50% delle spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo (tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di pagina 4 di 9 inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico, nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali);
- il 50% delle spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: (tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamenti;
corsi di recupero e lezioni private);
- il 50% delle spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES)
- il 50% delle spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo
(tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori).
Il rimborso di tutte suddette spese accessorie, qualora sostenute da un genitore avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa,
entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni pagina 5 di 9 dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
inteso come consenso alla spesa.
5. Il SI tratterà l'intera somma spettante per Parte_2
l'Assegno Unico Universale che verrà utilizzata per far fronte alle spese straordinarie delle figlie di cui al punto n. 4.
6. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo titolari di adeguati redditi propri.
7. Le parti si obbligano a comunicarsi i reciproci mutamenti di residenza.
8. Le parti si rilasciano reciproco assenso per la richiesta e il rinnovo del passaporto di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché si prestano
Per_ reciproco assenso per il rilascio del passaporto delle figlie e Per_2
9. La casa coniugale sita in NA (VR) Via Principe Umberto n. 43 di proprietà esclusiva della SIa rimarrà assegnata al SI Parte_1
con gli arredi e corredi che la compongono. Resta inteso che Parte_2
i costi relativi alle utenze domestiche e al normale godimento della casa coniugale che matureranno dopo la cessazione della convivenza (01.10.2024)
saranno sostenute per intero da . Parte_2
Si dà atto che la SIa con il consenso del marito ha rilasciato in data Pt_1
01.10.2024 la casa coniugale asportando i suoi effetti personali e qualche corredo.
I coniugi in costanza di matrimonio hanno contratto un mutuo fondiario presso la Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa
destinato alla ristrutturazione della casa e acquisto arredi con scadenza dicembre 2034 la cui rata mensile, a tasso variabile è pari ad euro 550,00. pagina 6 di 9 I coniugi danno atto che sino ad oggi hanno versato ogni mese, alle scadenze stabilite nel contratto di mutuo, in pari quota, l'importo relativo al debito contratto in costanza di matrimonio sul conto corrente citato e che, a partire da ottobre 2024, il SI si accollerà in via esclusiva il pagamento Parte_2
dell'intera rata di mutuo formalizzando con l'Istituto di Credito l'accollo dello stesso. I coniugi danno atto, sin da ora, che presteranno il reciproco assenso per la chiusura del conto corrente comune acceso presso la Banca Cassa
Padana filiale di NA n. 0000530070 entro il 31.12.2024.
10. Spese compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione del matrimonio nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 30/01/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Per_
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di prole – nata a [...]
(VR) il 21.03.2014 e nata a [...] il [...] - e per essi i ricorrenti hanno Per_2
trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima. pagina 7 di 9 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in NA il 01/05/2011 tra Pt_1
e , regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
[...] Parte_2 pagina 8 di 9 Comune di NA (n. 5, Serie A, Parte II Anno 2011), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
4) Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 9 di 9