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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10093 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I ^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 13/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 5410 R.G. dell'anno 2025, e vertente
Tra
Parte 1
(Avv. N. Giannaccaro ) opponente e
(Avv. A. Galante ) CP 1 opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2025 (n. 45900/2024 R.G.), emesso il 7/1/2025 dal Tribunale di
Roma, Sezione Quarta Lavoro, e notificato il 7/1/2025 con cui CP_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 16.000,00, oltre accessori e spese a titolo di retribuzione di luglio ed agosto 2024.
A sostegno dell'opposizione contestava le risultanze delle buste paga,pur provenienti da essa opponente, esponendo che nel maggio 2024 era stato rimosso dall'incarico il precedente amministratore, Controparte_2 dopo la rimozione del quale, la nuova
,
compagine sociale,aveva rinvenuto un carico debitorio per un notevole importo: Assumeva che fino al dicembre 2023 il CP_1 aveva percepito stipendi per un totale di € 48.556,00 eccedenti rispetto a quanto lui spettante erogato dal precedente amministratore. Deduceva quanto alla doglianza circa il notevole ritardo nei pagamenti che il ricorrente ( rectius opposto) "non aveva mai percepito lo stipendio in un giorno preciso, anzi, gli stipendi venivano sempre corrisposti con notevole ritardo, tuttavia tale eccezione non è stata opposta al precedente amministratore, che elargiva somme in eccedenza;
inoltre sosteneva che il licenziamento irrogato al CP_1 era legittimo in quanto non si era presentato al lavoro dopo essere stato convocato e che aveva dichiarato di aver sospeso temporaneamente la sua prestazione la "fantasiosa motivazione riportata nell'impugnativa del licenziamento (doveva ritenersi ) tuttavia dirimente poiché risulta essere una confessione in ordine alla mancata prestazione di cui chiede il pagamento". Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : "in via preliminare sospendere, inaudita altera parte la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Sig. CP 1 per aver percepito tutto quanto ad esso spettante in dipendenza del cessato rapporto di lavoro, in subordine accertare che l'importo dovuto è notevolmente minore rispetto a quello portato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare che CP 1 ha percepito somme in eccedenza rispetto al corrispettivo contrattualmente stabilito sia con il contratto a tempo determinato, sia con il contratto e tempo indeterminato;
- all'esito di tali verifiche dichiarare la compensazione con eventuali somme dovute al ricorrente/opposto in dipendenza all'odierna opponente;
- nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto ed in diritto.
- condannare CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario."
Si costituiva l'opposto contestando diffusamente il ricorso in fatto e diritto. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza dell'8/4/2024 il difensore dell'opposto dichiarava che medio tempore la controparte aveva emesso buste paga con importi relativi alle mensilità oggetto del d.i. opposto anche superiori a quanto rivendicato.
La causa veniva rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta
Nelle note di trattazione scritta le parti davano atto che nelle more, il debito portato dal decreto opposto era stato estinto per sorte capitale, rivalutazione ed interessi, con bonifici del
11/7/2025 e 30/7/2025 ed erano stati pagati, altresì, i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo. Chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere l'opponente a spese compensate e l'opposto con condanna alle spese del presente giudizio. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che sono evidentemente inopponibili e al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici) e le sottostanti situazioni giuridiche che oltre a non essere state accertate - a quanto consta in sede giudiziaria – certamente non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in ordine percezione da parte del CP_1 di retribuzioni eccedenti quanto spettante nel corso del rapporto di lavoro sono state del tutto generiche, non essendo stato allegato alcunchè circa i titoli degli importi asseritamente non dovuti né dedotti argomenti a tal proposito . Del tutto irrilevanti sono in questa sede le argomentazioni relative al licenziamento La pretesa monitoria si fonda sulle busta paga emesse da parte datoriale prodotte fin dal giudizio monitorio e nuovamente allegate alle note conclusionali dell'opposto. Pertanto le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbono essere poste a carico della società opponente
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la società opponente al pagamento in favore dell' opposto di € 3500,00, oltre rimb forf iva e cpa, per compensi professionali. Roma 13/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 13/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 5410 R.G. dell'anno 2025, e vertente
Tra
Parte 1
(Avv. N. Giannaccaro ) opponente e
(Avv. A. Galante ) CP 1 opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2025 (n. 45900/2024 R.G.), emesso il 7/1/2025 dal Tribunale di
Roma, Sezione Quarta Lavoro, e notificato il 7/1/2025 con cui CP_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 16.000,00, oltre accessori e spese a titolo di retribuzione di luglio ed agosto 2024.
A sostegno dell'opposizione contestava le risultanze delle buste paga,pur provenienti da essa opponente, esponendo che nel maggio 2024 era stato rimosso dall'incarico il precedente amministratore, Controparte_2 dopo la rimozione del quale, la nuova
,
compagine sociale,aveva rinvenuto un carico debitorio per un notevole importo: Assumeva che fino al dicembre 2023 il CP_1 aveva percepito stipendi per un totale di € 48.556,00 eccedenti rispetto a quanto lui spettante erogato dal precedente amministratore. Deduceva quanto alla doglianza circa il notevole ritardo nei pagamenti che il ricorrente ( rectius opposto) "non aveva mai percepito lo stipendio in un giorno preciso, anzi, gli stipendi venivano sempre corrisposti con notevole ritardo, tuttavia tale eccezione non è stata opposta al precedente amministratore, che elargiva somme in eccedenza;
inoltre sosteneva che il licenziamento irrogato al CP_1 era legittimo in quanto non si era presentato al lavoro dopo essere stato convocato e che aveva dichiarato di aver sospeso temporaneamente la sua prestazione la "fantasiosa motivazione riportata nell'impugnativa del licenziamento (doveva ritenersi ) tuttavia dirimente poiché risulta essere una confessione in ordine alla mancata prestazione di cui chiede il pagamento". Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : "in via preliminare sospendere, inaudita altera parte la provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Sig. CP 1 per aver percepito tutto quanto ad esso spettante in dipendenza del cessato rapporto di lavoro, in subordine accertare che l'importo dovuto è notevolmente minore rispetto a quello portato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
accertare e dichiarare che CP 1 ha percepito somme in eccedenza rispetto al corrispettivo contrattualmente stabilito sia con il contratto a tempo determinato, sia con il contratto e tempo indeterminato;
- all'esito di tali verifiche dichiarare la compensazione con eventuali somme dovute al ricorrente/opposto in dipendenza all'odierna opponente;
- nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto ed in diritto.
- condannare CP_1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario."
Si costituiva l'opposto contestando diffusamente il ricorso in fatto e diritto. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'udienza dell'8/4/2024 il difensore dell'opposto dichiarava che medio tempore la controparte aveva emesso buste paga con importi relativi alle mensilità oggetto del d.i. opposto anche superiori a quanto rivendicato.
La causa veniva rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta
Nelle note di trattazione scritta le parti davano atto che nelle more, il debito portato dal decreto opposto era stato estinto per sorte capitale, rivalutazione ed interessi, con bonifici del
11/7/2025 e 30/7/2025 ed erano stati pagati, altresì, i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo. Chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere l'opponente a spese compensate e l'opposto con condanna alle spese del presente giudizio. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che sono evidentemente inopponibili e al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici) e le sottostanti situazioni giuridiche che oltre a non essere state accertate - a quanto consta in sede giudiziaria – certamente non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in ordine percezione da parte del CP_1 di retribuzioni eccedenti quanto spettante nel corso del rapporto di lavoro sono state del tutto generiche, non essendo stato allegato alcunchè circa i titoli degli importi asseritamente non dovuti né dedotti argomenti a tal proposito . Del tutto irrilevanti sono in questa sede le argomentazioni relative al licenziamento La pretesa monitoria si fonda sulle busta paga emesse da parte datoriale prodotte fin dal giudizio monitorio e nuovamente allegate alle note conclusionali dell'opposto. Pertanto le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbono essere poste a carico della società opponente
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna la società opponente al pagamento in favore dell' opposto di € 3500,00, oltre rimb forf iva e cpa, per compensi professionali. Roma 13/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli