Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 3350/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente
dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3350/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
,nato a [...] il [...], c.f. C.F. 1 e Parte_1
residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,
C.F. 2 e domiciliato presso il di lei studio sito in dall'Avv. Nadia Concer, C.F.:
Trento, via Mazzini nr. 14
e
Inata a Cles (TN), il 27.04.1987, C.F. C.F. 3 e Parte 2 residente a Mezzana (TN), Via Roma nr. 28, con l'avv. Anna Rita Bilello, C.F:
e domiciliata presso il di lei studio sito in Bolzano, via Carducci n. 9C.F. 4
ricorrenti e con l'intervento del PM in sede, il quale ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Procura della Repubblica e Tribunale;
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22.07.2024, così come rettificate all'udienza del 09.01.2025, nonché,
All'udienza del 09 gennaio 2025, le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel foglio di “condizioni congiunte” depositato all'udienza del 09-01-2025 e che in questa sede si richiamano: "1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla sua trascrizione;
2. disporre che i coniugi vivano separati, nel reciproco rispetto e fermi gli obblighi di legge;
3. affidare il figlio minore
Per 1 ad entrambi i genitori, con previsione della sua collocazione prevalente dalla madre, presso la cui abitazione in Mezzana (TN), Via Roma, nr 28 manterrà la residenza;
4. disporre che a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio minore Per 1 il signor Parte 1 versi alla signora Parte 2 entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, tramite accredito sul conto corrente intestato a quest'ultima avente codice IBAN [...] la somma di
€200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Astat della Provincia di Trento, prima rivalutazione 01.07.2025 con base 01.07.2024; per quanto concerne la figlia maggiorenne Per_2
i genitori danno atto che la stessa ha ultimato con profitto la frequentazione del 4° anno del Centro di Formazione Professionale CP 1 di Ossana acquisendo il titolo di Tecnico dei Servizi di Sala e
Bar e attualmente lavora con contratto stagionale a tempo pieno presso il ristorante/pizzeria
Dolomiti di Dimaro;
potendo la ragazza contare su una propria stabile fonte reddituale le parti concordano che allo stato nulla sia versato dal padre a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne;
il signor Parte 1 si impegna, qualora Per_2 non riesca a trovare un nuovo impiego a seguito della naturale scadenza del contratto di lavoro in corso e non percepisca l'indennità di disoccupazione, a concorrere al suo mantenimento ordinario con il versamento in favore della signora Parte 2 entro e non oltre il giorno 15 del mese di interesse, tramite accredito sul conto corrente intestato alla madre sopra menzionato, dell'importo di € 100,00 limitatamente ai mesi di inattività lavorativa e di mancato percepimento della indennità di disoccupazione;
rimane fermo che le parti si impegnano sin d'ora a rivalutare la situazione economica della figlia Per_2 a fine contratto di lavoro.
5. disporre che le spese straordinarie sostenute per il figlio minore Per 1 siano poste a carico dei genitori in misura del 50% cadauno, stabilendo che si utilizzino quale riferimento per l'individuazione del carattere straordinario delle spese, per la regolamentazione dei pagamenti e dei reciproci consensi, le Linee Guida approvate dal
CNF in data 14.07.2017, già prodotte a corredo del ricorso introduttivo (cfr. doc. n. 12). Queste ultime dovranno essere in ogni caso comunicate con congruo anticipo in forma scritta o via e mail. Parte 2 e Parte 1Per le ragioni già evidenziate al punto che precede i signori concordano che non sia dovuto alcun contributo per le spese straordinarie della figlia maggiorenne
Per 2, fermo restando il reciproco impegno di rivalutare la situazione economica della stessa alla fine del contratto di lavoro in corso”.
6. disporre che le deduzioni per i figli a carico siano effettuate al 50% tra i genitori.
7. disporre che le detrazioni per le spese straordinarie di cui al punto 5 siano ripartite tra i genitori in misura corrispondente agli importi effettivamente sostenuti da ciascuno;
8. disporre che la signora Parte 2 percepisca integralmente (e, dunque, in misura pari al
100%) i contributi, comunque denominati, gli assegni (familiari e/o al nucleo familiare e/o unico e/o universale, et cetera), comunque denominati e/o ogni altro beneficio, comunque denominato, in favore dei figli;
9. disporre il seguente protocollo di visita del signor Parte 1 con il figlio minore Per 1 (previsioni sviluppate su 4 settimane): weekend con il padre dal venerdì pomeriggio dopo scuola (o dopo lavoro se il signor Pt_1 dovesse essere in servizio) sino alla domenica sera;
- la settimana seguente una notte infrasettimanale dal pomeriggio (con ritiro presso la scuola) alla mattina seguente, quando il signor Pt 1 riporterà il figlio a scuola;
- weekend con la madre;
- la settimana seguente due notti infrasettimanali dal pomeriggio (con ritiro presso la scuola) alla mattina seguente, quando il signor Pt 1 riporterà il figlio a scuola;
- weekend con il padre dal venerdì pomeriggio dopo scuola (o dopo lavoro se il signor Pt_1 dovesse essere in servizio) sino alla domenica sera;
- la settimana seguente una notte infrasettimanale dal pomeriggio (con ritiro presso la scuola) alla mattina seguente, quando il signor Pt 1 riporterà il figlio a scuola;
- weekend con la madre;
- la settimana seguente due notti infrasettimanali dal pomeriggio (con ritiro presso la scuola) alla mattina seguente, quando il signor Pt 1 riporterà il figlio a scuola;
svolgendo il signor Pt_1 la mansione di autista del servizio di trasporto extraurbano, il calendario mensile delle notti infrasettimanali di permanenza del figlio presso la propria abitazione verrà comunicato alla signora entro la fine di ogni mese per quello successivo;
nelParte 2 caso in cui il padre dovesse essere in servizio sia il sabato che la domenica di competenza, i ricorrenti convengono che il padre concordi il cambio del fine settimana con altro di competenza della madre, pur mantenendo invariate le altre previsioni (la comunicazione della richiesta verrà effettuata anche in questo caso entro la fine del mese in corso per quello successivo). - permanenza del figlio presso i genitori durante le vacanze scolastiche suddivisa a metà (alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, la domenica di Pasqua ed il lunedì di
Pasquetta); durante le vacanze scolastiche estive facoltà per il padre di trascorrere con il figlio due settimane, anche consecutive;
10. i coniugi dichiarano, infine, di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa di mantenimento e di aver regolato tra loro ogni altro rapporto economico;
11.I genitori acconsentono sin d'ora al rilascio del passaporto del minore e del documento di identità;
12. le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti".
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
La causa, inoltre, rilevata l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio alla luce della pronuncia della Corte suprema di Cassazione, numero registro generale
11906/2023, pubblicata in data 16.10.2023, va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, avendo le parti avanzato contestuale domanda di divorzio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel foglio di
"condizioni congiunte” depositato all'udienza del 09.01.2025, come riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato a Peio in data 01.12.2006, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Peio al n.
7 - P. I- Anno 2006);
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi