Articolo 6 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 5Articolo 7
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28 aprile 1989
Art. 6. Spese per gli accertamenti 1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformita' o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo e' determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il titolare del certificato di conformita' o di controllo puo' ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla legge.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989