Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2025, proposto da
Bioh Group Filtrazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Viale dei Mille, n. 50;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Tortora, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, n. 49;
nei confronti
Sanipur S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del bando di gara adottato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento del contratto di “noleggio full risk di sistemi per la disinfezione da legionella delle reti idriche mediante impianti di produzione in situ di monoclorammina da installare presso i presidi ospedalieri dell’ASP di Siracusa”, pubblicato in data 28 luglio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sanipur S.p.A. e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa EL UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando pubblicato in data 28 luglio 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa avviava la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento quadriennale, con eventuale esercizio dell’opzione di proroga per anni uno, della “ Fornitura in noleggio full risk di sistemi per la disinfezione da legionella delle reti idriche mediante impianti di produzione in situ di monoclorammina da installare presso i presidi ospedalieri dell’A.S.P. di Siracusa ”, da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo.
L’importo complessivo presunto a base di gara, per 48 mesi, veniva indicato in € 499.200,00, oltre IVA.
Alla procedura partecipavano due società, “Bioh Group Filtrazione S.r.l.” e “Sanipur S.p.A.”.
Nel corso della seduta di gara del 23 settembre 2025, la società “Sanipur S.p.A.” evidenziava che, dall’esame della documentazione tecnica della società “Bioh Group Filtrazione S.r.l.”, risultava che il prodotto offerto non era conforme al capitolato di gara, avendo l’operatore economico offerto quale biocida il ferrocid (a base di ipoclorito di sodio) anziché la monoclorammina, unica molecola contemplata dagli atti di gara.
A tali rilievi si opponeva la società “Bioh Group Filtrazione S.r.l.”, sostenendo l’equivalenza tecnico-funzionale del sistema proposto.
A questo punto, il Presidente del Seggio di gara sospendeva la procedura, invitando i referenti dei due operatori economici a predisporre memorie scritte a giustificazione delle dichiarazioni espresse verbalmente durante la riunione e chiarendo che, in ogni caso, “ la documentazione tecnica visionata in seduta pubblica sarà valutata da una commissione di esperti nominata dalla Direzione Aziendale ”.
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “Bioh Group Filtrazione S.r.l.” impugna il bando e gli atti di gara, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE ARTT. 41 e 97 COST.; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. DA 49 A 55 E DA 56 A 62 E 100 E SS. DEL TFUE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2 e 3, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 79 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE PARTE II DELL’ALLEGATO II.5 AL CODICE. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO DI POTERE ;
II. VIOLAZIONE ARTT. 41 e 97 COST.; 13 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. DA 49 A 55 E DA 56 A 62 E 100 E SS. DEL TFUE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2 e 3, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 79 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE PARTE II DELL’ALLEGATO II.5 AL CODICE ;
III. VIOLAZIONE ARTT. 41 e 97 COST.; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. DA 49 A 55 E DA 56 A 62 E 100 E SS. DEL TFUE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2 e 3, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 79 E 108 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE PARTE II DELL’ALLEGATO II.5 AL CODICE. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI.
Nello specifico, la ricorrente sostiene l’illegittimità, per violazione dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e dei commi 4 e 5 dell’art. A-Specifiche Tecniche della Parte II dell’Allegato II.5 al Codice, della decisione assunta dall’A.S.P. di Siracusa di individuare, senza darne adeguata motivazione, un solo prodotto funzionale alla prevenzione e all’eliminazione della contaminazione da legionella nel sistema idrico dell’Azienda ospedaliera (la monoclorammina), nonostante la normativa di settore abbia permesso di validare e certificare molteplici “biocidi” per realizzare la suddetta finalità.
Resistono al ricorso l’A.S.P. di Siracusa e la società “Sanipur S.p.A.”, sostenendone l’infondatezza nel merito.
Formulato avviso di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso in ragione della natura non immediatamente escludente dalle clausole impugnate, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In tema di impugnazione di bandi di gara e di concorso, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui:
- “ l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto all’ipotesi di contestazione di clausole escludenti, ovverosia di clausole riguardanti i requisiti di ammissione che siano ex se ostative alla partecipazione dell’interessato (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 11.10.2016, n. 4180; sez. III, 7.3.2016, n. 921). Al di fuori di tali ipotesi, opera invece la regola secondo cui i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che ne costituiscono concreta applicazione, dal momento che a questi ultimi deve ascriversi l’individuazione del soggetto leso dal provvedimento e, di conseguenza, l’attualità e la concretezza della lesione arrecata alla situazione giuridica dell’interessato. Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non può dirsi ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché egli non può avere ancora consapevolezza circa il "se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà, o meno, in un esito negativo per la sua partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che soltanto da tale esito può derivare" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29.1.2003, n. 1) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 dicembre 2025, n. 21853);
- rientrano nel genus delle “ clausole immediatamente escludenti ” di un bando di gara le seguenti fattispecie: “ a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto, nonché i bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) e gli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso"" (Cons. Stato, Ad. Plen., 26 aprile 2018, n. 4; V, 7 marzo 2024, n. 2229; III, 4 settembre 2020, n. 5358) ” (Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2025, n. 1829).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che le clausole degli atti di gara censurate non spieghino effetti immediatamente escludenti, non precludendo agli operatori interessati la possibilità di formulare un’offerta definita.
In particolare, l’Amministrazione, richiedendo che la fornitura oggetto di affidamento debba riguardare “ impianti per la produzione ed il dosaggio di monoclorammina in situ ”, si limita ad individuare le caratteristiche tecniche che i sistemi di disinfezione delle reti idriche oggetto di fornitura sono tenuti a possedere (ossia, deve trattarsi di sistemi che utilizzano come biocida la monoclorammina) e ad esse i concorrenti possono e debbono fare riferimento al fine di valutare la possibilità e/o opportunità di partecipare alla gara.
D’altra parte, la stessa società ricorrente ha offerto all’Amministrazione un sistema che utilizza un prodotto che sostiene essere equivalente ai fini della prevenzione ed eliminazione della contaminazione da legionella nelle reti idriche dei presidi ospedalieri, che, ad oggi, è al vaglio della Commissione giudicatrice, avendo lo stesso Presidente, nella seduta del 23 settembre 2025, dichiarato che “ la documentazione tecnica visionata in seduta pubblica sarà valutata da una commissione di esperti nominata dalla Direzione Aziendale ”.
Inoltre, lamentando che con le prescrizioni censurate l’Amministrazione violi il principio del favor partecipationis , la società ricorrente censura clausole che assumono i connotati di clausole “ penalizzanti ”, piuttosto che escludenti, in quanto lesive della par condicio ovvero tali da avvantaggiare alcuni concorrenti rispetto ad altri (T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 6 ottobre 2025, n. 2853).
Né la postergazione della tutela avverso le clausole non escludenti del bando, al momento successivo ed eventuale della denegata aggiudicazione, si pone in contrasto con il principio di concorrenza di matrice europea, “ perché non lo oblitera, ma lo adatta alla realtà dell’incedere del procedimento nella sua connessione con i tempi del processo” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26 aprile 2018, n. 4) ” (Consiglio di Stato sez. III, 4 marzo 2025, n. 1841).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità e della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU GG, Presidente
EL UC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | IU GG |
IL SEGRETARIO