Articolo 1 della Legge 7 aprile 2010, n. 51
Articolo 2
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9 aprile 2010
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27 gennaio 2011
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21 luglio 2011
Art. 1. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)) .
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi. (1)
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)) .

------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 gennaio 2011, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 26/1/2011, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 " e "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010 , nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell' art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. , l'impedimento addotto".
Entrata in vigore il 21 luglio 2011
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