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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12590/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12590/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – appalto privato”
promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIALE UNITA' D'ITALIA N. 63 70125 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. POLISENO MICHELE (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
contro
1 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domicil. in VIA COGNETTI N. 38 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv.
GADALETA MAURO (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
All'udienza del 17.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2013, il in Bari, Parte_2 [...]
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1704/2013, Parte_1
emesso dal Tribunale di Bari in data 4-24.7.2013 (e notificato in data 5.8.2013), con il quale, ad istanza della gli era stato ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 24.441,27 (oltre a interessi e spese di procedura), quale saldo non corrisposto di € 8.118,15, di cui alla fattura n. 3 del 18.1.2013 di € 23.485,99, per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'edificio condominiale giusta contratto di appalto del 18.10.2011, e quale omesso pagamento di € 16.323,12, di cui alla fattura n.
26 dell'8.5.2013, per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza ordinati dalla direzione lavori.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto: Parte_1
2 - l'incompetenza del Tribunale adito a seguito dell'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto sottoscritto il 18.10.2011 che, all'art. 12, prevedeva di affidare la risoluzione di eventuali controversie a tre arbitri;
- che le opere commissionate presentavano gravi vizi ed imperfezioni, contestati in data
12.7.2013 con raccomandata a/r inviata all'impresa opposta, a cui era stata richiesta l'eliminazione degli stessi;
- che oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo erano somme ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto, relative a lavori non compresi nel capitolato sottoscritto, bensì pattuiti ed autorizzati in via esclusiva dalla Direzione Lavori, Ing. lavori Per_1
che avevano comportato una cospicua maggiorazione (di circa € 60.000,00) dell'importo concordato in contratto (pari ad € 87.500,00, oltre IVA come per legge), per un totale di
€ 145.494,60;
- che l'accordo tra la società appaltatrice e il direttore dei lavori non era vincolante per il condominio, con la conseguenza di un errato computo degli importi ingiunti;
- che tutti gli ordini di servizio (tranne uno) erano stati firmati dall'Ing. senza Per_1
l'accettazione da parte dell'amministratore di condominio.
L'opponente ha, pertanto, chiesto, in via preliminare, accertata l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto, dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adito con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1704/2013; nel merito, ha chiesto la revoca del decreto opposto, previo accertamento della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere;
in via gradata, ha chiesto la riduzione degli importi dovuti all'impresa opposta, oltre al risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.4.2014, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di € 24.441,27, o, in subordine, della minor somma di € 16.323,12, oltre ad accessori ex d.lgs. 201/2002; con vittoria di spese e compensi.
In particolare, l'opposta ha dedotto che:
- la maggior parte del credito riguardava lavori commissionati all'opposta dalla Direzione
Lavori per la messa in sicurezza del cantiere a seguito di ordine della Sopraintendenza ai beni culturali, essendo il fabbricato condominiale di particolare pregio e valore ed essendo necessarie altre opere che il condominio non aveva commissionato: detti ulteriori lavori urgenti non rientravano, pertanto, nel contratto di appalto e ad essi non era applicabile la clausola arbitrale invocata da controparte;
- la quantificazione di dette opere era stata effettuata dalla Direzione Lavori ed era rispondente al cd. costo in economia;
- l'amministratore di condominio aveva sottoscritto tutti gli ordini di servizio;
- i vizi denunciati riguardavano le opere di manutenzione straordinaria del fabbricato e il era decaduto dal diritto alla garanzia, poiché i relativi lavori (elencati nella Parte_1
fattura n. 3 del 18.1.2013) erano terminati nel mese di agosto 2012 e non erano mai stati contestati nel termine previsto dalla legge;
- lo stato dei lavori era stato controfirmato dall'amministratore condominiale in data
18.3.2013 e non più contestato;
4 - in data 2.3.2013 era stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori contrattualmente previsti, senza avverse contestazioni.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 16.323,12, oltre a spese e competenze, relativa alle opere di messa in sicurezza, con sentenza "definitiva parziale solo sulla competenza" n. 4302/2018, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17 ottobre 2018, questo
Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione: ha dichiarato “la propria competenza …per le somme relative e derivanti da lavori eseguiti su ordine della
Soprintendenza di Bari"; ha separato “perché devoluta a collegio arbitrale” "ogni altra questione attinente controversie sugli altri lavori" oggetto del contratto di appalto sottoscritto in data 18.10.2011, giusta art. 12, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 11433 del 2020 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal avverso la citata decisione e Parte_1
condannato quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Disposta ed assunta prova per testi, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 17.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Oggetto del giudizio
A.1 A seguito della sentenza n. 4302/2018 emessa in corso di causa (con cui questo
Tribunale ha dichiarato “la propria competenza per le somme relative e derivanti da
5 lavori eseguiti su ordine della Soprintendenza di Bari" ed ha separato "ogni altra questione attinente controversie sugli altri lavori eseguiti in forza" del contratto di appalto sottoscritto in data 18.10.2011 ”perché devoluta a collegio arbitrale”), oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'opposizione avverso il decreto opposto nella parte in cui ingiunge, tra l'altro, al , il pagamento della Parte_3
somma di € 16.323,12 (iva compresa), oltre ad interessi commerciali dalla messa in mora, richiesta dalla per l'esecuzione di <opere per la messa in Controparte_1
sicurezza di alcuni lavori di completamento >>, come da fattura n. 26 dell'8.5.2013.
Non va, pertanto, esaminata la eccezione di incompetenza (riproposta dalla opponente) già decisa dalla sentenza emessa in corso di causa (avverso la quale il Parte_3
ha proposto regolamento di competenza dichiarato tardivo dalla Suprema
[...]
Corte con sentenza n. 11433 del 2020) né il motivo di opposizione con cui l'opponente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione secondo le regole dell'arte dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto in data 18.10.2011 ”perché devoluta a collegio arbitrale”, come stabilito dalla citata decisione.
A. 2 Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento va deciso esclusivamente il motivo di opposizione (rubricato “Errato computo delle somme dovute” ed esposto alle pagg. 6 e ssgg dell'atto di citazione) nella parte in cui il Condominio lamenta che gli è stato ingiunto il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto sottoscritto con l'impresa appaltatrice, in quanto relative a lavori
<di messa in sicurezza >> autorizzati esclusivamente dalla Direzione Lavori, Ing.
Per_1
6 Il condominio sostiene che l'accordo tra la società appaltatrice e il direttore dei lavori non
è vincolante per il condominio e che tutti gli ordini di servizio (tranne uno) vennero firmati dal direttore dei lavori, l'Ing. senza l'accettazione dell'amministratore di Per_1
condominio.
Il motivo è infondato.
Escluso che il direttore dei lavori abbia il potere di stipulare contratti per conto del committente (invero, come ausiliare del committente, il direttore dei lavori ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica, v. Cass, 1995/2333), va rilevato che l'amministratore dell'opponente ha sottoscritto lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione del contenente l'elenco Controparte_2
delle somme richieste con riferimento a tutti i lavori eseguiti, compresi quelli per cui è causa.
In tal modo l'amministratore ha ratificato l'operato del direttore dei lavori che, a seguito dell'ordinanza della Sopraintendenza ai beni culturali, ha commissionato all'impresa appaltatrice i lavori di messa in sicurezza del cantiere.
Sul punto si osserva che, in tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza (Cass., 2017/2807).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti, in quanto mai messo in discussione, il carattere di urgenza dei lavori de quibus.
7 Inoltre, si osserva che nel verbale di assemblea condominiale del 5.7.2013 (tenutasi a lavori già eseguiti, come da relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 21.3.2013 sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dall'amministratore del
) si legge che i condomini sono stati chiamati a decidere sul seguente punto Parte_1
dell'ordine del giorno, corrispondente al n. 3: << Approvazione ripartizione relativa allo stato finale dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione del (allegata – Parte_1
ma già trasmessa con gli allegati ½ raccomandata il 12/04 u.s.>>.
Il citato stato finale datato 18.3.2013 – come detto sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dall'amministratore del condominio e contenente l'elenco delle somme richieste con riferimento anche ai lavori di messa in sicurezza – va ritenuto tacitamente approvato dall'assemblea nella parte relativa a questi ultimi.
Infatti, il , nella citata assemblea, ha contestato il suddetto documento Parte_1
elencando una serie di vizi che attengono, come emerge dal relativo verbale e dalla stessa opposizione a decreto ingiuntivo, esclusivamente ai lavori oggetto dell'originario contratto d'appalto del 18.10.2011.
Nessuna contestazione ha sollevato avverso i lavori di c.d. messa in sicurezza, pure indicati nello stato finale, né avverso la loro quantificazione (né, peraltro, lo fa nella presente opposizione a d.i. in cui si limita ad affermare che i prezzi degli stessi non erano stati concordati tra le parti).
Considerato che l'ordine del giorno su cui l'assemblea era chiamata a deliberare aveva ad oggetto proprio l'approvazione dello stato finale dei lavori sottoscritto
8 dall'amministratore e precedentemente trasmesso ai condomini, va ritenuto che il lo abbia in parte qua tacitamente approvato, non sollevando alcun rilevo Parte_1
avverso i lavori di cui si discute.
Invero il comportamento tenuto implica la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti.
Alla luce di quanto sopra, il va condannato a pagare alla società opposta la Parte_1
somma di € 16.323,12, di cui alla fattura n. 26 dell'8.5.2013, oltre agli interessi commerciali, come richiesto, dalla data della messa in mora.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
Va rigettata la domanda di condanna del condominio opponente a titolo di responsabilità aggravata non ricorrendo gli estremi della mala fede e della colpa grave richiesti dall'art. 96, comma primo, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1704/2013 oggetto del presente giudizio e
9 condanna il sito in Bari, a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...]
la somma di € 16.323,12, oltre agli interessi di cui al dlgs Controparte_1
231/2002 dalla messa in mora;
condanna altresì il Condominio sito in Bari, a rimborsare alla società Parte_1
opposta le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, somme che si distraggono in favore dell'Avv. Mauro Gadaleta, antistatario.
Così deciso il 21 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12590/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo – appalto privato”
promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIALE UNITA' D'ITALIA N. 63 70125 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. POLISENO MICHELE (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
contro
1 (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domicil. in VIA COGNETTI N. 38 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv.
GADALETA MAURO (C.F. ) C.F._2
APPELLATA
All'udienza del 17.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2013, il in Bari, Parte_2 [...]
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1704/2013, Parte_1
emesso dal Tribunale di Bari in data 4-24.7.2013 (e notificato in data 5.8.2013), con il quale, ad istanza della gli era stato ingiunto il pagamento Controparte_1
della somma di € 24.441,27 (oltre a interessi e spese di procedura), quale saldo non corrisposto di € 8.118,15, di cui alla fattura n. 3 del 18.1.2013 di € 23.485,99, per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'edificio condominiale giusta contratto di appalto del 18.10.2011, e quale omesso pagamento di € 16.323,12, di cui alla fattura n.
26 dell'8.5.2013, per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza ordinati dalla direzione lavori.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto: Parte_1
2 - l'incompetenza del Tribunale adito a seguito dell'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di appalto sottoscritto il 18.10.2011 che, all'art. 12, prevedeva di affidare la risoluzione di eventuali controversie a tre arbitri;
- che le opere commissionate presentavano gravi vizi ed imperfezioni, contestati in data
12.7.2013 con raccomandata a/r inviata all'impresa opposta, a cui era stata richiesta l'eliminazione degli stessi;
- che oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo erano somme ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto, relative a lavori non compresi nel capitolato sottoscritto, bensì pattuiti ed autorizzati in via esclusiva dalla Direzione Lavori, Ing. lavori Per_1
che avevano comportato una cospicua maggiorazione (di circa € 60.000,00) dell'importo concordato in contratto (pari ad € 87.500,00, oltre IVA come per legge), per un totale di
€ 145.494,60;
- che l'accordo tra la società appaltatrice e il direttore dei lavori non era vincolante per il condominio, con la conseguenza di un errato computo degli importi ingiunti;
- che tutti gli ordini di servizio (tranne uno) erano stati firmati dall'Ing. senza Per_1
l'accettazione da parte dell'amministratore di condominio.
L'opponente ha, pertanto, chiesto, in via preliminare, accertata l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto di appalto, dichiarare l'incompetenza del
Tribunale adito con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1704/2013; nel merito, ha chiesto la revoca del decreto opposto, previo accertamento della mancata esecuzione a regola d'arte delle opere;
in via gradata, ha chiesto la riduzione degli importi dovuti all'impresa opposta, oltre al risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.4.2014, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'eccezione di incompetenza e la Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna dell'opponente al pagamento della complessiva somma di € 24.441,27, o, in subordine, della minor somma di € 16.323,12, oltre ad accessori ex d.lgs. 201/2002; con vittoria di spese e compensi.
In particolare, l'opposta ha dedotto che:
- la maggior parte del credito riguardava lavori commissionati all'opposta dalla Direzione
Lavori per la messa in sicurezza del cantiere a seguito di ordine della Sopraintendenza ai beni culturali, essendo il fabbricato condominiale di particolare pregio e valore ed essendo necessarie altre opere che il condominio non aveva commissionato: detti ulteriori lavori urgenti non rientravano, pertanto, nel contratto di appalto e ad essi non era applicabile la clausola arbitrale invocata da controparte;
- la quantificazione di dette opere era stata effettuata dalla Direzione Lavori ed era rispondente al cd. costo in economia;
- l'amministratore di condominio aveva sottoscritto tutti gli ordini di servizio;
- i vizi denunciati riguardavano le opere di manutenzione straordinaria del fabbricato e il era decaduto dal diritto alla garanzia, poiché i relativi lavori (elencati nella Parte_1
fattura n. 3 del 18.1.2013) erano terminati nel mese di agosto 2012 e non erano mai stati contestati nel termine previsto dalla legge;
- lo stato dei lavori era stato controfirmato dall'amministratore condominiale in data
18.3.2013 e non più contestato;
4 - in data 2.3.2013 era stato sottoscritto il verbale di ultimazione dei lavori contrattualmente previsti, senza avverse contestazioni.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 16.323,12, oltre a spese e competenze, relativa alle opere di messa in sicurezza, con sentenza "definitiva parziale solo sulla competenza" n. 4302/2018, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 17 ottobre 2018, questo
Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione: ha dichiarato “la propria competenza …per le somme relative e derivanti da lavori eseguiti su ordine della
Soprintendenza di Bari"; ha separato “perché devoluta a collegio arbitrale” "ogni altra questione attinente controversie sugli altri lavori" oggetto del contratto di appalto sottoscritto in data 18.10.2011, giusta art. 12, ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 11433 del 2020 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal avverso la citata decisione e Parte_1
condannato quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Disposta ed assunta prova per testi, la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 17.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Oggetto del giudizio
A.1 A seguito della sentenza n. 4302/2018 emessa in corso di causa (con cui questo
Tribunale ha dichiarato “la propria competenza per le somme relative e derivanti da
5 lavori eseguiti su ordine della Soprintendenza di Bari" ed ha separato "ogni altra questione attinente controversie sugli altri lavori eseguiti in forza" del contratto di appalto sottoscritto in data 18.10.2011 ”perché devoluta a collegio arbitrale”), oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'opposizione avverso il decreto opposto nella parte in cui ingiunge, tra l'altro, al , il pagamento della Parte_3
somma di € 16.323,12 (iva compresa), oltre ad interessi commerciali dalla messa in mora, richiesta dalla per l'esecuzione di <opere per la messa in Controparte_1
sicurezza di alcuni lavori di completamento >>, come da fattura n. 26 dell'8.5.2013.
Non va, pertanto, esaminata la eccezione di incompetenza (riproposta dalla opponente) già decisa dalla sentenza emessa in corso di causa (avverso la quale il Parte_3
ha proposto regolamento di competenza dichiarato tardivo dalla Suprema
[...]
Corte con sentenza n. 11433 del 2020) né il motivo di opposizione con cui l'opponente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione secondo le regole dell'arte dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto in data 18.10.2011 ”perché devoluta a collegio arbitrale”, come stabilito dalla citata decisione.
A. 2 Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento va deciso esclusivamente il motivo di opposizione (rubricato “Errato computo delle somme dovute” ed esposto alle pagg. 6 e ssgg dell'atto di citazione) nella parte in cui il Condominio lamenta che gli è stato ingiunto il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto sottoscritto con l'impresa appaltatrice, in quanto relative a lavori
<di messa in sicurezza >> autorizzati esclusivamente dalla Direzione Lavori, Ing.
Per_1
6 Il condominio sostiene che l'accordo tra la società appaltatrice e il direttore dei lavori non
è vincolante per il condominio e che tutti gli ordini di servizio (tranne uno) vennero firmati dal direttore dei lavori, l'Ing. senza l'accettazione dell'amministratore di Per_1
condominio.
Il motivo è infondato.
Escluso che il direttore dei lavori abbia il potere di stipulare contratti per conto del committente (invero, come ausiliare del committente, il direttore dei lavori ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica, v. Cass, 1995/2333), va rilevato che l'amministratore dell'opponente ha sottoscritto lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione del contenente l'elenco Controparte_2
delle somme richieste con riferimento a tutti i lavori eseguiti, compresi quelli per cui è causa.
In tal modo l'amministratore ha ratificato l'operato del direttore dei lavori che, a seguito dell'ordinanza della Sopraintendenza ai beni culturali, ha commissionato all'impresa appaltatrice i lavori di messa in sicurezza del cantiere.
Sul punto si osserva che, in tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione è riferibile al condominio ove l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza (Cass., 2017/2807).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti, in quanto mai messo in discussione, il carattere di urgenza dei lavori de quibus.
7 Inoltre, si osserva che nel verbale di assemblea condominiale del 5.7.2013 (tenutasi a lavori già eseguiti, come da relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 21.3.2013 sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dall'amministratore del
) si legge che i condomini sono stati chiamati a decidere sul seguente punto Parte_1
dell'ordine del giorno, corrispondente al n. 3: << Approvazione ripartizione relativa allo stato finale dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione del (allegata – Parte_1
ma già trasmessa con gli allegati ½ raccomandata il 12/04 u.s.>>.
Il citato stato finale datato 18.3.2013 – come detto sottoscritto dall'impresa, dal direttore dei lavori e dall'amministratore del condominio e contenente l'elenco delle somme richieste con riferimento anche ai lavori di messa in sicurezza – va ritenuto tacitamente approvato dall'assemblea nella parte relativa a questi ultimi.
Infatti, il , nella citata assemblea, ha contestato il suddetto documento Parte_1
elencando una serie di vizi che attengono, come emerge dal relativo verbale e dalla stessa opposizione a decreto ingiuntivo, esclusivamente ai lavori oggetto dell'originario contratto d'appalto del 18.10.2011.
Nessuna contestazione ha sollevato avverso i lavori di c.d. messa in sicurezza, pure indicati nello stato finale, né avverso la loro quantificazione (né, peraltro, lo fa nella presente opposizione a d.i. in cui si limita ad affermare che i prezzi degli stessi non erano stati concordati tra le parti).
Considerato che l'ordine del giorno su cui l'assemblea era chiamata a deliberare aveva ad oggetto proprio l'approvazione dello stato finale dei lavori sottoscritto
8 dall'amministratore e precedentemente trasmesso ai condomini, va ritenuto che il lo abbia in parte qua tacitamente approvato, non sollevando alcun rilevo Parte_1
avverso i lavori di cui si discute.
Invero il comportamento tenuto implica la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti.
Alla luce di quanto sopra, il va condannato a pagare alla società opposta la Parte_1
somma di € 16.323,12, di cui alla fattura n. 26 dell'8.5.2013, oltre agli interessi commerciali, come richiesto, dalla data della messa in mora.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 5.200,01/€
26.000,01) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
Va rigettata la domanda di condanna del condominio opponente a titolo di responsabilità aggravata non ricorrendo gli estremi della mala fede e della colpa grave richiesti dall'art. 96, comma primo, cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1704/2013 oggetto del presente giudizio e
9 condanna il sito in Bari, a pagare alla Parte_1 Parte_1 [...]
la somma di € 16.323,12, oltre agli interessi di cui al dlgs Controparte_1
231/2002 dalla messa in mora;
condanna altresì il Condominio sito in Bari, a rimborsare alla società Parte_1
opposta le spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.077,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, somme che si distraggono in favore dell'Avv. Mauro Gadaleta, antistatario.
Così deciso il 21 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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