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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/11/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elisabetta Sanna in funzione di Giudice del Lavoro all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ritenuto di dovere rigettare l'istanza richiesta dall di trattazione della causa in presenza, CP_1 essendo stata presentata solo in data 17/11/2025 ben oltre il termine di 5 giorni di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa in materia di lavoro iscritta al n.
509/2021 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del pro
[...] Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI ARAGONI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Rendita per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 04/10/2021, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di
[...] CP_1 essere affetto da malattia invalidante (tendinopatia calcifica del quadricipite femorale e del rotuleo), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell'l'Istituto assicuratore resistente all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000
n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata dall'udienza del 19 novembre 2025, disponendo che venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1
2 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi delle Persona_1 condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“....Si riconosce pertanto quale malattia professionale la menomazione patita allo stato dal sig. ascrivibile a tendinopatia calcifica del Parte_1 quadricipite femorale e del rotuleo, con residuo quadro algo-disfunzionale che, configura allo stato decremento della preesistente integrità fisica quantificabile nella misura pari al 5% (cinque per cento) per quanto attiene il danno biologico permanente ai sensi del DLgs 38/2000 in riferimento alla voce 275, con decorrenza dalla prima Domanda di malattia professionale inoltrata dall'assicurato (08 ottobre 2019). Poiché al , Parte_1 precedentemente erano state riconosciute altre malattie professionali con un danno biologico del 13%, si riconosce: - danno biologico complessivo pari al
16% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 08/10/2019; - danno biologico complessivo pari al 17% a decorrere dal 07/09/2023.”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, mediante rendita, del danno biologico anche complessivo, subito da , sulla base delle ragioni Parte_1 indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L viene pertanto condannata alla corresponsione della rendita CP_1 richiesta, unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali sui medesimi, decorrenti dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del
08/10/2019 per il danno biologico complessivo pari al 16% e dal 07/09/2023 per il danno biologico complessivo pari al 17%, e sino al saldo effettivo.
3 L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
Dichiara che ha diritto alla corresponsione della rendita Parte_1 prevista dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del danno biologico complessivo pari al 16% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 08/10/2019; e del danno biologico complessivo pari al 17% a decorrere dal 07/09/2023, e condanna l resistente al CP_1 pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo alle predette date, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla predetta data e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misra del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 19 novembre 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
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