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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15986
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Pio Pinto ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
01.03.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato il 10.12.2020 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e Controparte_2
vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attrice sosteneva di aver acquistato negli anni 2014/2015
Cont n. 3077 azioni della per un controvalore di € 23.332,30. Azioni il cui valore si era poi completamente azzerato nel 2020.
Gli attori concludevano chiedendo:
“in via principale, per tutte le ragioni esposte nelle narrativa che precede, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni per violazione delle forma convenzionale scritta e l'annullabilità per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli azionari e obbligazionari subordinati convertibili emessi dalla e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla Controparte_2
Cont restituzione di tutte le somme investite sia in azioni , pari a € 23.332,3 in favore della sig.ra fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto Parte_1
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle Controparte_2
prescrizioni contenute nel D. Lgs. n.58/98 (T.U.F.), nel Regolamento Consob Intermediari n.
16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009, nonché per violazione di specifica norma contrattuale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, ovvero in via gradata, la responsabilità da c.d. falso in prospetto, della convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle CP_2
obbligazioni subordinate convertibili emessi dalla o, quantomeno, Controparte_2
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, sempre e comunque, condannare la CP_2
convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somma Controparte_2
pagina 2 di 10 investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 23.332,3 in favore della sig.ra fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto Parte_1
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo.
- in via autonoma e concorrente, per le ragioni esposte nel presente atto, i) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di rientro del mutuo/finanziamento, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, e per abuso del diritto, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e 2 Cost;
ii) accertare e dichiarare l'illegittimità di qualsivoglia segnalazione negativa, da parte della Controparte_2
presso la Centrale Rischi e i SIC, in danno Sig.ra e, per l'effetto,
[...] Parte_1
condannare la Banca convenuta, in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'odierna attrice, quantificabili nell'importo di € 23.332,3, ovvero la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e provata e da determinare, ove occorra, anche secondo equità;
sempre e comunque, qualora dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia ragione di credito in favore della compensare il maggior credito di cui è titolare la sig.ra Controparte_2 [...]
in forza delle causali di cui alle domande innanzi proposte con il credito eventualmente e Parte_1
denegatamente riconosciuto in favore della banca convenuta in forza del contratto di mutuo e di qualsiasi linea di credito concessa;
con condanna della in persona del Controparte_2
suo l.r.p.t. al versamento della differenza in favore del sig.ra ovvero, in subordine, Parte_1
per tutte le ragioni esposte nel presente atto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.1 e c. 2 c.c. e dell'art. 1460 c.c., accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito della Controparte_2
nei confronti del sig.ra e che nessuna somma deve essere versata e/o
[...] Parte_1
è dovuta dall'odierna attrice in favore della Banca convenuta;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione CP_2
quinquennale nonché la convalida tacita dei contratti di acquisto delle azioni. Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, con ordinanza del 29.06.2022 il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponeva la conciliazione della lite con la corresponsione da parte della dell'importo di € 19.000,00. CP_2
La proposta veniva accettata dall'attrice ma non dalla convenuta. CP_2
Rigettata la richiesta di prova per testi proposta dalla convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.
La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle domande e dei diritti di parte CP_2
attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. Infatti, si deve affermare la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario in caso di violazione degli obblighi derivanti dal servizio di investimento (Cass. 31/03/2021 n. 8997).
L'attrice ha acquistato le azioni nel 2014/2015 ed ha interrotto la prescrizione con la domanda di mediazione dell'11.11.2020.
È infondata anche l'eccezione di convalida tacita dei contratti di acquisto delle azioni. L'attrice, infatti,
non ha avuto adeguata e corretta piena cognizione delle reali valutazioni delle azioni né l'approvazione pagina 4 di 10 tacita degli estratti conto preclude una successiva contestazione della validità e delle illegittimità delle operazioni di vendita operate dalla CP_2
Nel merito, ha acquistato nel 2014-2015 dalla n. 3077 Parte_1 Controparte_2
azioni emesse dalla stessa banca per un controvalore complessivo di € 23.332,30.
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le
Cont azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n.
11522/1998 della Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998,
né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è
quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda
è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt.
21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è
certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in pagina 5 di 10 capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati,
di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28
comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori,
operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
La convenuta ha descritto il rischio connesso alle proprie azioni come “medio” e non ha tenuto CP_2
conto della condizione lavorativa dell'attrice (parrucchiera), della età nonché della capacità di pagina 6 di 10 comprendere i rischi inerenti alle operazioni di acquisto, né ha tenuto conto degli obiettivi di investimento del cliente.
La profilatura del cliente, da parte della Banca convenuta del 15.10.2013, non può considerarsi attendibile poiché vi sono risposte incongruenti, inattendibili e non corrispondenti alla realtà. Tra l'altro vi è stata espressa raccomandazione della all'acquisto delle azioni. CP_2
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli"
(Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.
pagina 7 di 10 Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018
n. 12456; Cass. 24.05.218 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr.
Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa,
precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F.
(cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore dei dividendi corrisposti e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di
Cont azioni della da parte di per un ammontare complessivo di € 23.332,30. Parte_1
Risulta, di contro, la percezione di dividendi da parte dell'attrice per la somma di € 27,95.
Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della Banca convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 23.304,35 in favore di Parte_1
Vanno rigettate le altre domande di parte attrice sulla illegittima revoca del mutuo/finanziamento per violazione dei canoni di correttezza e buona fede e sulla segnalazione in Crif.
Non risulta, infatti, provato il nesso causale tra l'acquisto delle azioni e la richiesta del mutuo alla stessa banca con il successivo inadempimento.
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di della somma Parte_1
di € 23.304,35 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
10.12.2020 da nei confronti della (già Parte_1 CP_1 Controparte_2
, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:
[...]
Cont 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni effettuati da meglio specificati in narrativa: Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
23.304,35 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della CP_2
3) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_2
complessivamente in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
pagina 9 di 10 Bari, 18.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15986
dell'anno 2020
Tra
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Pio Pinto ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Attrice
Contro
(già ) ( in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
01.03.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con atto di citazione notificato il 10.12.2020 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
, deducendo una serie di inadempienze relative all'acquisto di azioni emesse e Controparte_2
vendute dalla stessa banca. Nello specifico, l'attrice sosteneva di aver acquistato negli anni 2014/2015
Cont n. 3077 azioni della per un controvalore di € 23.332,30. Azioni il cui valore si era poi completamente azzerato nel 2020.
Gli attori concludevano chiedendo:
“in via principale, per tutte le ragioni esposte nelle narrativa che precede, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni per violazione delle forma convenzionale scritta e l'annullabilità per errore ex artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., ovvero, in via gradata, per dolo ex art. 1439 c.c., dei contratti di acquisto dei titoli azionari e obbligazionari subordinati convertibili emessi dalla e, per Controparte_2
l'effetto, condannare la convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla Controparte_2
Cont restituzione di tutte le somme investite sia in azioni , pari a € 23.332,3 in favore della sig.ra fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto Parte_1
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accertare e dichiarare le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle Controparte_2
prescrizioni contenute nel D. Lgs. n.58/98 (T.U.F.), nel Regolamento Consob Intermediari n.
16190/2007 e nella Comunicazione n. 9019104/2009, nonché per violazione di specifica norma contrattuale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero pronunciare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, ovvero in via gradata, la responsabilità da c.d. falso in prospetto, della convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e delle CP_2
obbligazioni subordinate convertibili emessi dalla o, quantomeno, Controparte_2
accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta e, sempre e comunque, condannare la CP_2
convenuta in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somma Controparte_2
pagina 2 di 10 investita, ovvero al risarcimento del danno subito, pari all'importo di € 23.332,3 in favore della sig.ra fatta salva la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e/o provata, il tutto Parte_1
oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 II comma cod. civ., dalla data dell'acquisto, sino al soddisfo.
- in via autonoma e concorrente, per le ragioni esposte nel presente atto, i) accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di rientro del mutuo/finanziamento, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, e per abuso del diritto, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e 2 Cost;
ii) accertare e dichiarare l'illegittimità di qualsivoglia segnalazione negativa, da parte della Controparte_2
presso la Centrale Rischi e i SIC, in danno Sig.ra e, per l'effetto,
[...] Parte_1
condannare la Banca convenuta, in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dall'odierna attrice, quantificabili nell'importo di € 23.332,3, ovvero la somma maggiore e/o minore che risulterà giusta e provata e da determinare, ove occorra, anche secondo equità;
sempre e comunque, qualora dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia ragione di credito in favore della compensare il maggior credito di cui è titolare la sig.ra Controparte_2 [...]
in forza delle causali di cui alle domande innanzi proposte con il credito eventualmente e Parte_1
denegatamente riconosciuto in favore della banca convenuta in forza del contratto di mutuo e di qualsiasi linea di credito concessa;
con condanna della in persona del Controparte_2
suo l.r.p.t. al versamento della differenza in favore del sig.ra ovvero, in subordine, Parte_1
per tutte le ragioni esposte nel presente atto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.1 e c. 2 c.c. e dell'art. 1460 c.c., accertare e dichiarare che non sussiste alcun diritto di credito della Controparte_2
nei confronti del sig.ra e che nessuna somma deve essere versata e/o
[...] Parte_1
è dovuta dall'odierna attrice in favore della Banca convenuta;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio la convenuta che eccepiva preliminarmente la intervenuta prescrizione CP_2
quinquennale nonché la convalida tacita dei contratti di acquisto delle azioni. Nel merito contestava le avverse pretese asserendo la legittimità e correttezza di tutte le operazioni effettuate, in particolare sul corretto adempimento degli obblighi informativi concernenti i rischi connessi all'investimento e sul conflitto di interessi.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, con ordinanza del 29.06.2022 il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponeva la conciliazione della lite con la corresponsione da parte della dell'importo di € 19.000,00. CP_2
La proposta veniva accettata dall'attrice ma non dalla convenuta. CP_2
Rigettata la richiesta di prova per testi proposta dalla convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata per quanto di ragione.
La convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale delle domande e dei diritti di parte CP_2
attrice.
L'eccezione è infondata.
In tema di contratto di intermediazione finanziaria, infatti, qualora l'azione proposta abbia natura contrattuale, il termine di prescrizione è di dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c. Infatti, si deve affermare la natura contrattuale della responsabilità dell'intermediario in caso di violazione degli obblighi derivanti dal servizio di investimento (Cass. 31/03/2021 n. 8997).
L'attrice ha acquistato le azioni nel 2014/2015 ed ha interrotto la prescrizione con la domanda di mediazione dell'11.11.2020.
È infondata anche l'eccezione di convalida tacita dei contratti di acquisto delle azioni. L'attrice, infatti,
non ha avuto adeguata e corretta piena cognizione delle reali valutazioni delle azioni né l'approvazione pagina 4 di 10 tacita degli estratti conto preclude una successiva contestazione della validità e delle illegittimità delle operazioni di vendita operate dalla CP_2
Nel merito, ha acquistato nel 2014-2015 dalla n. 3077 Parte_1 Controparte_2
azioni emesse dalla stessa banca per un controvalore complessivo di € 23.332,30.
Le azioni di cui si tratta, non quotate, rientrano nella fattispecie dei titoli oggetto di scambio nei mercati non regolamentati e per questo il loro valore oscilla in base alla consistenza del patrimonio sociale. Le
Cont azioni della sono anche illiquide, ovvero strumenti finanziari che non hanno l'attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, così come stabilisce il Regolamento n.
11522/1998 della Consob.
Deve, però, osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9066 del 07/04/2017, ha stabilito il principio di diritto secondo cui: "In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, comma 1, lett. b) reg. Consob n. 11522/1998,
né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato".
In pratica, l'intermediario è tenuto a prestare un'attività informativa ulteriore rispetto a quella consistente nella consegna del predetto documento sui rischi generali e di cui deve dare prova positiva.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui l'obbligo informativo in capo all'intermediario è un obbligo “attivo” avente una duplice funzione: la prima è
quella di “fornire” le informazioni per ogni singolo investimento prospettato all'investitore e la seconda
è quella di “acquisire” da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per valutare il profilo di rischio e l'adeguatezza delle operazioni a questo prospettabili come risulta chiaramente dalla lettura degli artt.
21 TUF e 28 Reg. Consob 11522 del 1998. La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è
certamente legata al profilo dell'investitore ma, tuttavia non esclude il dovere informativo posto in pagina 5 di 10 capo all'intermediario che non può esaurirsi nell'indicazione di mere clausole di stile nei contratti finanziari (cfr. Cass. Civ. 24/08/2016 n. 17290).
L'art. 21 comma 1, lettere a,b e c, del TUF impone ai soggetti abilitati di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati,
di organizzarsi in maniera tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse ed, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
l'art. 28
comma 2 del Regolamento Consob n. 11522/98 vieta agli intermediari di effettuare o consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”; l'art. 29 del Regolamento citato, contiene una previsione in forza della quale gli intermediari devono astenersi dall'effettuare, con o per conto degli investitori,
operazioni non adeguate, per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, e pertanto, ove ricevano disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, devono informare l'investitore richiedente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'investimento ordinato.
Il Regolamento Consob n. 11522/1998 all'art. 28 c.2 prevede che l'intermediario, prima di iniziare la prestazione di servizi d'investimento, debba ottenere una serie di informazioni dall'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché la sua propensione al rischio. In particolare, si stabilisce che “Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento”.
La convenuta ha descritto il rischio connesso alle proprie azioni come “medio” e non ha tenuto CP_2
conto della condizione lavorativa dell'attrice (parrucchiera), della età nonché della capacità di pagina 6 di 10 comprendere i rischi inerenti alle operazioni di acquisto, né ha tenuto conto degli obiettivi di investimento del cliente.
La profilatura del cliente, da parte della Banca convenuta del 15.10.2013, non può considerarsi attendibile poiché vi sono risposte incongruenti, inattendibili e non corrispondenti alla realtà. Tra l'altro vi è stata espressa raccomandazione della all'acquisto delle azioni. CP_2
Risultano, inoltre, inadeguate le operazioni di investimento per eccesso di concentrazione. Un dossier titoli composto per la sua interezza di titoli illiquidi è già di per sé strutturalmente inadeguato.
Bisogna, in ogni caso, tener conto che la giurisprudenza ha affermato ripetutamente il principio secondo cui l'adeguatezza delle operazioni e la competenza finanziaria del cliente non fanno venir meno l'obbligo di informazione completa e corretta: "In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli"
(Cass. Civ., sez. I, 4 aprile 2018, n. 8333).
Considerato il rischio intrinseco delle azioni non quotate, questi strumenti finanziari potevano riservarsi solo a clienti con profilo altamente speculativo o clienti professionali e non a clienti c.d. retail.
Deve considerarsi poi che il ruolo dell'intermediario è quello di orientare le scelte di investimento del cliente, per cui qualora vengano disattese le regole di condotta da parte dell'intermediario nell'esecuzione del servizio di investimento, nel cliente non potrebbe formarsi una esatta ed effettiva consapevolezza in ordine al rischio concreto dell'operazione (cfr. Cass. Civ. 21.11.2018 n. 30104).
Questa impostazione ha conseguenze sulla ripartizione dell'onere probatorio in capo alle parti nei giudizi di responsabilità per violazione delle regole previste dall'art. 21 del T.U.F.
pagina 7 di 10 Secondo l'orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato, l'investitore dovrebbe individuare l'inadempimento dell'intermediario allegando in modo specifico la norma che ritiene violata e fornire la prova, anche per presunzioni, del conseguente danno emergente e lucro cessante ai sensi dell'art. 1223 c.c. consistente almeno nella perdita in tutto o in parte del capitale investito (cfr. Cass. 21.05.2018
n. 12456; Cass. 24.05.218 n. 12956 e Cass. 31.08.2017 n. 20167).
La relazione eziologica tra l'inadempimento e il danno – in applicazione del principio dell'onere della prova – una volta allegato l'inadempimento e provato il danno, sussiste sempre in via presuntiva (cfr.
Cass. 17.11.2016 n. 23417; Cass. 18.05.2017 n. 12544; Cass. 28.02.2018 n. 4727).
La giurisprudenza di legittimità ha poi stabilito, coerentemente con quanto prescritto ai sensi dell'art. 23 co. 6 del T.U.F., che l'intermediario potrà fornire la prova positiva contraria di aver esattamente adempiuto ai doveri informativi secondo la “specifica diligenza richiesta” e quindi di aver informato adeguatamente il cliente circa il rischio effettivo dell'investimento in relazione alla conoscenza del medesimo in materia finanziaria e delle sue caratteristiche personali. Prova che deve essere completa,
precisa e specifica circa l'esatto adempimento dei doveri informativi derivanti dall'art. 21 del T.U.F.
(cfr. Cass. 10.05.2018 n. 11368; Cass. 10.04.2018 n. 8751).
Prova positiva che non è stata offerta dalla Banca convenuta.
Le descritte inadempienze giustificano pertanto l'accoglimento della domanda di risoluzione di tutti gli ordini di acquisto ed esimono dal valutare gli ulteriori inadempimenti allegati dall'attrice.
Quanto agli effetti restitutori, secondo condivisibile principio di legittimità “quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore dei dividendi corrisposti e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2028 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 2661/2019).
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti emerge che ha avuto esecuzione l'ordine di acquisto di
Cont azioni della da parte di per un ammontare complessivo di € 23.332,30. Parte_1
Risulta, di contro, la percezione di dividendi da parte dell'attrice per la somma di € 27,95.
Alla risoluzione di detto ordine di acquisto, consegue pertanto l'obbligo della Banca convenuta, quale intermediaria, di restituire il corrispettivo di € 23.304,35 in favore di Parte_1
Vanno rigettate le altre domande di parte attrice sulla illegittima revoca del mutuo/finanziamento per violazione dei canoni di correttezza e buona fede e sulla segnalazione in Crif.
Non risulta, infatti, provato il nesso causale tra l'acquisto delle azioni e la richiesta del mutuo alla stessa banca con il successivo inadempimento.
La banca convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di della somma Parte_1
di € 23.304,35 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
10.12.2020 da nei confronti della (già Parte_1 CP_1 Controparte_2
, ogni altra contraria istanza reietta e disattesa, così provvede:
[...]
Cont 1) Dichiara risolti, per inadempimento grave della convenuta, gli ordini di acquisto di azioni effettuati da meglio specificati in narrativa: Parte_1
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di della somma di € CP_2 Parte_1
23.304,35 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni in favore della CP_2
3) Condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate CP_2
complessivamente in € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
pagina 9 di 10 Bari, 18.04.2025
Il Giudice
Savino Gambatesa
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