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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4406/2022 promossa da:
(CF ) residente in [...] C.F._1
Repubblica n. 1/D, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Masserini contro con gli Controparte_1
avv.ti Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo Polacco
e contro
(rappresentata da , con l'avv. Filippo CarimatiControparte_2 CP_3
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.11.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. depositato in data 15.1.2022,
debitore esecutato nella procedura immobiliare R.G.E n. 778/2019 - Trib. Bergamo, Parte_1 chiedeva in via cautelare al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'esecuzione, deducendo: (i)
l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c.; (ii) l'inammissibilità dell'azione esecutiva in quanto rinunciata con atto transattivo;
(iii) l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, cui risultava confluito il bene staggito;
(iv) l'impignorabilità del fondo patrimoniale per debiti pagina 1 di 11 estranei al soddisfacimento delle necessità familiari dell'esponente ex art. 170 c.c.. Con ordinanza del
19.4.2022 il g.e. rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, fissando termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2022 introduceva il presente giudizio di Parte_1 merito, esponendo: che con decreto provvisoriamente esecutivo n. 3266/13 il Tribunale di Bergamo ingiungeva alla società debitrice principale ed ai suoi coobbligati il pagamento di € 469.512,31, oltre Cont interessi, spese e accessori di legge;
che in forza del predetto titolo la di in data 19.6.2013 CP_1 iscriveva ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà di già precedentemente Parte_1 costituito in fondo patrimoniale;
che avverso il predetto d.i. era promossa opposizione che, con riferimento Cont alla posizione del ricorrente, si concludeva con una transazione in forza della quale la di CP_1 accettava «la riduzione del proprio credito complessivo ad € 400.000,00 e della parte del credito assistito dalla ipoteca suddetta ad € 200.000,00, con degradazione al chirografo del rimanente importo di € 200.000,00, a fronte dell'immediata rinuncia ex art. 309 c.p.c. da parte della società ON F.lli s.a.s. e del sig. e degli altri attori, nel Parte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. 438/2013 (rectius n. 10050/2013) R.G. del Tribunale di Bergamo, con rinuncia da parte della Banca all'escussione coattiva dei crediti verso e verso Controparte_4 al di fuori delle procedure concorsuali di concordato preventivo e/o di fallimento, ferma restando la Parte_1 reviviscenza della possibilità dell'espropriazione individuale in caso di inammissibilità o mancata approvazione o revoca o risoluzione o annullamento del concordato preventivo della senza dichiarazione di Controparte_4 fallimento»; che invero medio tempore quale legale rappresentante e socio accomandatario Parte_1 della ON F.lli s.a.s., depositava istanza di concordato in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., Cont omologato in data 5.3.2015; che nondimeno in data 14.11.2019 la di notificava a CP_1 [...] atto di precetto, cui seguiva il pignoramento immobiliare dell'abitazione coniugale, benché la Parte_1 stessa fosse stata destinata ex ante al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia;
che l'azione esecutiva era improcedibile, senza preventivo e positivo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. – peraltro ormai prescritta per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c.; che Cont l'azione era anche inammissibile, in quanto la di aveva rinunciato a escutere il credito al di CP_1 fuori delle procedure concorsuali;
che, in particolare, il concordato della società ON F.lli s.a.s. era stato omologato con decreto del 5.3.2015 ed era ancora in fase esecutiva;
che, in ogni caso, l'ipoteca giudiziale Cont iscritta da di era inopponibile, in quanto iscritta posteriormente alla costituzione del fondo CP_1 patrimoniale, cui risultava confluito il bene staggito;
che, infine, il bene confluito in fondo patrimoniale era impignorabile ex art. 170 c.c., in quanto l'obbligazione fideiussoria assunta dall'esponente era destinata ad Cont assolvere finalità estranee ai bisogni della famiglia, di cui di era perfettamente a conoscenza. CP_1
pagina 2 di 11 Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del Cont diritto di di (e dei suoi aventi causa) di procedere all'espropriazione forzata sul compendio CP_1 immobiliare per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità, la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 778 - 2019, pendente avanti il
Tribunale di Bergamo, avente ad oggetto gli immobili posti in Comune di Brembate, meglio indicati in atti;
sempre in via principale, di accertare e dichiarare l'impignorabilità dell'abitazione coniugale di proprietà di in quanto precedentemente costituita in fondo patrimoniale. In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese di lite. Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 3.10.2022 si costituiva la di , contestando tutto CP_1 quanto dedotto ed eccepito da controparte e, più precisamente, esponendo: che quella che aveva dato origine al presente giudizio era la terza iniziativa che il debitore esecutato aveva avviato per ostacolare l'esproprio intentato nei suoi confronti;
che, in particolare, una prima opposizione era stata instaurata con ricorso in data 2.1.2020 e non era stata coltivata dal debitore esecutato in quanto, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, egli non ha avviato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal g.e.; che una seconda opposizione, invece, era stata avviata con ricorso depositato in data 19.11.2020 dalla moglie di d'intesa con il marito, il quale si era costituito Parte_1 Persona_1 appoggiandone le ragioni;
che anche tale iniziativa aveva visto il rigetto dell'istanza di sospensione e si era conclusa con il mancato avvio del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal g.e.; che la ragione che aveva dedotto a sostegno di questa terza opposizione era stata già dedotta nelle Parte_1 prime due e cioè l'improcedibilità dell'esecuzione per avere la espropriato un immobile in fondo CP_1 patrimoniale, senza avere previamente esperito l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo, oltre che l'impignorabilità del fondo patrimoniale;
che la citazione introduttiva del presente giudizio non si era limitata a dedurre tale censura, ma ne aveva aggiunte altre due non incluse nel ricorso ex art. 615 c.p.c. e Cont cioé l'inammissibilità dell'azione esecutiva avversaria per rinuncia di di e l'inopponibilità CP_1
Cont dell'ipoteca giudiziale iscritta da di alla famiglia che le censure di improcedibilità CP_1 Pt_1 dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. e di rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo erano inammissibili, in quanto motivi già svolti in opposizioni divenute improcedibili per mancata introduzione del giudizio di merito;
che, inoltre, le censure di rinuncia all'esecuzione in forza di transazione e di inopponibilità dell'ipoteca erano inammissibili in quanto non dedotte nel ricorso ex art. 615 c.p.c. e comunque tardive in quanto proposte solo con la notifica della citazione in data 16.6.2022 e dunque dopo l'udienza ex art. 569 c.p.c tenutasi in data 30.5.2022; che, in ogni caso, nel merito l'opposizione era pagina 3 di 11 infondata, in quanto il dedotto accordo transattivo era nullo, annullabile e/o comunque risolto;
che ha sempre tratto le fonti di reddito dai proventi dell'attività d'impresa della società per la quale si Pt_1 era costituito fideiussore, e non aveva mai neanche dedotto di avere svolto altra attività lavorativa, dalla quale potesse ricavare utilità per poter far fronte ai bisogni della famiglia, sicché il fondo patrimoniale era aggredibile esecutivamente;
e che infine la deduzione sulla inopponibilità dell'iscrizione ipotecaria, era estranea alla contestazione del diritto di procedere in executivis.
Per tutti questo motivi, concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 12.1.2023 si costituiva ex art. 111 c.p.c. la quale Controparte_2 cessionaria dei crediti per i quali era stato avviato l'esproprio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, facendo proprie tutte le deduzioni svolte dalla , sia sotto il profilo delle Controparte_5 questioni preliminari - processuali affrontate che dell'effettivo merito, e associandosi alle conclusioni già formulate dalla . Controparte_1
Il giudice, rigettate tutte le richieste di prova formulate da parte attrice, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.11.2024, all'esito della quale concedeva termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Negli atti difensivi conclusivi le parti davano infine atto che nelle more l'esecuzione si era conclusa con la vendita dell'immobile pignorato e la distribuzione del ricavato a favore di Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale non merita accoglimento. Cont ha contestato la sussistenza del diritto della di e per essa, a seguito della Parte_1 CP_1 cessione del credito, della a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei seguenti Controparte_2 motivi:
(i) improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c.;
(ii) inammissibilità dell'azione esecutiva per rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo;
(iii) inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale;
(iv) impignorabilità del fondo patrimoniale per debiti estranei al soddisfacimento delle necessità familiari dell'esponente ex art. 170 c.c..
pagina 4 di 11 Dalla documentazione in atti risulta che sia la censura sub (i) e (iv) di impignorabilità dell'immobile oggetto di esproprio perché inserito in fondo patrimoniale in assenza di previa azione revocatoria (cfr. citazione, punti 1) e 4), che sub (ii) di rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo (cfr. citazione, punto 2), sono state dedotte da nell'opposizione all'esecuzione da lui Parte_1
Cont proposta con ricorso in data 2.1.2020 (cfr. doc. 1 fasc. di ); nonché nell'opposizione CP_1 promossa con ricorso depositato in data 19.11.2020 dalla moglie di (cfr. doc. n. 4 fasc. Parte_1
Cont
di ), d'intesa con il marito, il quale si era costituito appoggiandone le ragioni (cfr. doc. n. 5 CP_1
Cont fasc. di ); entrambe le iniziative processuali si sono concluse con il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione del processo esecutivo e fissazione del termine perentorio per l'avvio del giudizio di merito Cont (cfr. doc. n. 2 e 6 fasc. di Treviglio). non ha instaurato il giudizio di merito nel termine assegnato, così rendendo Parte_1
l'esecuzione improcedibile.
Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità di tali motivi d'opposizione, in quanto già dedotti in opposizioni divenute improcedibili per la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio indicato dal g.e..
L'eccezione è infondata.
Sulle questioni dedotte innanzi al g.e. in sede cautelare si è formato un giudicato che preclude la riproponibilità delle medesime censure in via d'urgenza; sicché, come accaduto, un'eventuale riproposizione delle medesime doglianze innanzi al g.e. mediante ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c. darebbe luogo ad una pronuncia di inammissibilità in rito della domanda cautelare.
Sulle medesime questioni tuttavia non si è formato un giudicato di merito, per effetto della mancata proposizione del giudizio a cognizione piena sull'opposizione nel termine assegnato.
Il mancato rispetto di tale termine non può avere effetti ulteriori e diversi da quelli contemplati dalla legge e quindi non può ritenersi preclusivo del diritto ad ottenere una pronuncia di merito sulle questioni dedotte e decise solo in sede cautelare.
In questo senso, deve essere interpretata la pronuncia della Cassazione n. 1058/2018, secondo cui «la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616c.p.c. art. 616 - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione c.p.c.
- è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie».
Il mancato rispetto del termine assegnato per l'introduzione del giudizio determina l'improcedibilità del relativo giudizio, ma non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale con cognizione piena nel rispetto delle modalità proprie del processo esecutivo.
pagina 5 di 11 I predetti motivi sub (i) e (iv) devono dunque essere esaminati nel merito, con esclusione del motivo sub (ii) CP_ inammissibile per ragioni di seguito indicate.
(i) Sulla improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c..
L'eccezione è infondata.
Deve anzitutto ribadirsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall'art. 170 c.c., secondo cui «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all'atto della stessa insorgenza del debito).
Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all'atto del pignoramento viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia;
ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari.
Ebbene, è proprio con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità restando onerato di dimostrare che detti presupposti
(implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante) sono nella specie insussistenti.
In questo quadro, pertanto, il creditore ha interesse (e dunque è onerato) a proporre l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. quando abbia contezza dell'opponibilità del fondo rispetto alla propria eventuale azione esecutiva, ossia quando ritenga (e di tanto sia consapevole, all'atto della relativa insorgenza) che il proprio credito venne effettivamente contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tali condizioni, egli non può procedere direttamente al pignoramento, anche per non esporsi al rischio di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore. In tal caso, l'aggredibilità del bene in executivis deve necessariamente passare per la previa declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c..
Ciò posto in termini generali, nel caso in esame il creditore ha aggredito esecutivamente i beni confluiti in fondo patrimoniale, sul presupposto che i propri crediti non vennero contratti per scopi estranei ai bisogni pagina 6 di 11 della famiglia, sicché non operano i limiti di pignorabilità di cui all'art. 170 c.c. e, in conseguenza, non vi è alcuna necessità di agire in revocatoria ex art. 2901 c.c..
(ii) Sulla impignorabilità del fondo patrimoniale per debiti estranei al soddisfacimento delle necessità familiari dell'esponente ex art. 170 c.c..
Secondo parte opponente la non avrebbe potuto aggredire l'immobile conferito in fondo CP_1 patrimoniale, perché le obbligazioni per cui si procede sarebbero state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia, circostanza di cui il creditore era consapevole.
Il riconduce l'estraneità rispetto ai bisogni familiari dei debiti dallo stesso contratti, nella qualità di Pt_1 fideiussore della società di cui era socio ed amministratore, al fatto che al momento della prestazione della garanzia le condizioni patrimoniali della società fossero deficitarie, sicché le obbligazioni furono contratte per consentire alla debitrice principale di risanare la propria esposizione debitoria ovvero per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività impresa. In tale contesto, il mantenimento della famiglia sarebbe stato garantito unicamente dal coniuge, dal che pure dovrebbe desumersi la non riconducibilità della causa del debito ai bisogni del nucleo familiare.
L'eccezione è infondata.
Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'art. 170 c.c., che
«la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023).
Nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del
08/02/2021).
Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era pagina 7 di 11 contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis, Cass. Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023).
Fermi tali generali principi di diritto, può effettivamente rilevarsi che in alcune isolate decisioni, cui fa riferimento l'opponente, tali principi, con specifico riguardo ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, possano apparire essere stati declinati in modo non del tutto armonico con i precedenti.
È, in particolare, richiamata dal ON una ordinanza della Cassazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del 27/04/2020) con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'inerenza ai bisogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali all'esercizio di un'impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale».
Orbene, va anzitutto osservato che il precedente appena richiamato non pare affatto avere inteso mettere effettivamente in discussione i consolidati indirizzi tradizionali secondo i quali l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, onde anche in tal caso spetta al debitore l'onere di dimostrare che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente "voluttuarie" o "speculative".
In ogni caso, la disarmonia risulta già ricomposta nei successivi arresti della Cassazione, essendo stato, più di recente, ripetutamente ribadito l'indirizzo tradizionale secondo cui l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023).
In particolare, deve quindi ribadirsi che «il debitore che intenda sottrarre i beni confluiti in fondo patrimoniale all'espropriazione forzata è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui
pagina 8 di 11 sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.» (Cassazione civile sez. III, 12/12/2024, n. 32146).
In altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva.
Ciò posto in termini generali, nel caso in esame ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.
Il non ha invero provato che il ménage familiare non era alimentato dai proventi dell'attività Pt_1 lavorativa nell'ambito della quale hanno avuto origine i crediti azionati in sede esecutiva, non avendo finanche dedotto di avere svolto altra attività lavorativa, dalla quale potesse ricavare utilità per poter far fronte ai bisogni della famiglia.
Inoltre, che la fideiussione prestata dal ON in favore della società di cui era socio ed amministratore fosse stata rilasciata in un momento in cui la stessa era in grave difficoltà economica (dal che come detto dovrebbe discendere l'impossibilità di ricondurne la causa al mantenimento della famiglia), è smentita dalle risultanze documentali, dalle quali emerge come la fideiussione del dicembre 2012 costituisse rinnovazione della precedente fideiussione prestata dal ON nel febbraio 2009, epoca in cui non risulta essere stato Cont neppure allegato che la società fosse in uno stato di crisi (cfr. doc. 18 e 19 fasc. di ). CP_1
Nè infine non può ritenersi sufficiente l'affermazione per cui il mantenimento della famiglia sarebbe stato garantito unicamente dal coniuge.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, di là del fatto che la circostanza per cui la moglie percepisse un reddito non esclude affatto che a quei bisogni concorresse anche l'attività del marito, la contingenza risulta sconfessata dalla verifica per cui il reddito del coniuge del ON era poco inferiore a Cont 1.500,00 € mensili (cfr. doc. 22 fasc. di ); un reddito quindi verosimilmente insufficiente a CP_1 mantenere se stessa, il marito ed i tre figli, soprattutto se si considera che i cinque abitavano l'immobile Cont pignorato, che è una villa di 9,5 vani con 77 metri quadri di seminterrato (cfr. doc. 13 fasc. di pagina 9 di 11 ), che un lavoratore dipendente con reddito di meno di 1.500,00 € coniuge e tre figli a carico, CP_1 verosimilmente non riuscirebbe a mantenere nelle sole spese ordinarie.
Date queste premesse, è da escludere che il abbia fornito la dimostrazione, anche in termini di Pt_1 mera verosimiglianza, del regime di impignorabilità del bene immobile costituito in fondo patrimoniale.
(ii) Sulla inammissibilità dell'azione esecutiva per rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo;
e (iii) sull' inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure sub (ii) e (iii), in quanto non dedotte nella fase cautelare svoltasi innanzi al g.e. ma avanzate direttamente in sede di merito al giudice della cognizione, dunque senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 615, 2 comma, e art. 616 c.p.c..
Nelle opposizioni esecutive non è infatti consentito «proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (Cass. 14/12/2020, n.
28387; Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass.
07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum. Ciò perché «la preliminare fase sommaria delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena» (Cass.
14/3/2024, n. 6892).
Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
pagina 10 di 11 Con riferimento dunque ai motivi dedotti per la prima volta nel giudizio di merito, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione è improcedibile e quindi la relativa domanda improponibile, in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
Per tutti questi motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e Parte_1 integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore da 260.001,00 a € 520.000,00), in complessivi
€ 39.679,6 di cui € 22.427,60 per compensi (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.620,00 per la fase istruttoria, parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, € 6.164,00 per la fase decisionale;
con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis) a favore di e € 17.252,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase CP_5 CP_1 introduttiva, € 5.620,00 per la fase istruttoria, parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, € 6.164,00 per la fase decisionale) a favore di in ogni caso oltre rimborso Controparte_2 forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 22.427,60 per Parte_1
Cont compensi a favore di di e € 17.252,00 a favore di in ogni caso oltre CP_1 Controparte_2 rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
Bergamo, 15 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata
Il tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Angela Randazzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4406/2022 promossa da:
(CF ) residente in [...] C.F._1
Repubblica n. 1/D, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Masserini contro con gli Controparte_1
avv.ti Giorgio Tarzia ed Edoardo Staunovo Polacco
e contro
(rappresentata da , con l'avv. Filippo CarimatiControparte_2 CP_3
i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.11.2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. depositato in data 15.1.2022,
debitore esecutato nella procedura immobiliare R.G.E n. 778/2019 - Trib. Bergamo, Parte_1 chiedeva in via cautelare al giudice dell'esecuzione la sospensione dell'esecuzione, deducendo: (i)
l'improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c.; (ii) l'inammissibilità dell'azione esecutiva in quanto rinunciata con atto transattivo;
(iii) l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale, cui risultava confluito il bene staggito;
(iv) l'impignorabilità del fondo patrimoniale per debiti pagina 1 di 11 estranei al soddisfacimento delle necessità familiari dell'esponente ex art. 170 c.c.. Con ordinanza del
19.4.2022 il g.e. rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, fissando termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 16.6.2022 introduceva il presente giudizio di Parte_1 merito, esponendo: che con decreto provvisoriamente esecutivo n. 3266/13 il Tribunale di Bergamo ingiungeva alla società debitrice principale ed ai suoi coobbligati il pagamento di € 469.512,31, oltre Cont interessi, spese e accessori di legge;
che in forza del predetto titolo la di in data 19.6.2013 CP_1 iscriveva ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà di già precedentemente Parte_1 costituito in fondo patrimoniale;
che avverso il predetto d.i. era promossa opposizione che, con riferimento Cont alla posizione del ricorrente, si concludeva con una transazione in forza della quale la di CP_1 accettava «la riduzione del proprio credito complessivo ad € 400.000,00 e della parte del credito assistito dalla ipoteca suddetta ad € 200.000,00, con degradazione al chirografo del rimanente importo di € 200.000,00, a fronte dell'immediata rinuncia ex art. 309 c.p.c. da parte della società ON F.lli s.a.s. e del sig. e degli altri attori, nel Parte_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. 438/2013 (rectius n. 10050/2013) R.G. del Tribunale di Bergamo, con rinuncia da parte della Banca all'escussione coattiva dei crediti verso e verso Controparte_4 al di fuori delle procedure concorsuali di concordato preventivo e/o di fallimento, ferma restando la Parte_1 reviviscenza della possibilità dell'espropriazione individuale in caso di inammissibilità o mancata approvazione o revoca o risoluzione o annullamento del concordato preventivo della senza dichiarazione di Controparte_4 fallimento»; che invero medio tempore quale legale rappresentante e socio accomandatario Parte_1 della ON F.lli s.a.s., depositava istanza di concordato in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., Cont omologato in data 5.3.2015; che nondimeno in data 14.11.2019 la di notificava a CP_1 [...] atto di precetto, cui seguiva il pignoramento immobiliare dell'abitazione coniugale, benché la Parte_1 stessa fosse stata destinata ex ante al soddisfacimento dei bisogni della propria famiglia;
che l'azione esecutiva era improcedibile, senza preventivo e positivo esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. – peraltro ormai prescritta per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c.; che Cont l'azione era anche inammissibile, in quanto la di aveva rinunciato a escutere il credito al di CP_1 fuori delle procedure concorsuali;
che, in particolare, il concordato della società ON F.lli s.a.s. era stato omologato con decreto del 5.3.2015 ed era ancora in fase esecutiva;
che, in ogni caso, l'ipoteca giudiziale Cont iscritta da di era inopponibile, in quanto iscritta posteriormente alla costituzione del fondo CP_1 patrimoniale, cui risultava confluito il bene staggito;
che, infine, il bene confluito in fondo patrimoniale era impignorabile ex art. 170 c.c., in quanto l'obbligazione fideiussoria assunta dall'esponente era destinata ad Cont assolvere finalità estranee ai bisogni della famiglia, di cui di era perfettamente a conoscenza. CP_1
pagina 2 di 11 Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare l'inesistenza del Cont diritto di di (e dei suoi aventi causa) di procedere all'espropriazione forzata sul compendio CP_1 immobiliare per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità, la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 778 - 2019, pendente avanti il
Tribunale di Bergamo, avente ad oggetto gli immobili posti in Comune di Brembate, meglio indicati in atti;
sempre in via principale, di accertare e dichiarare l'impignorabilità dell'abitazione coniugale di proprietà di in quanto precedentemente costituita in fondo patrimoniale. In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese di lite. Cont Con comparsa di costituzione e risposta del 3.10.2022 si costituiva la di , contestando tutto CP_1 quanto dedotto ed eccepito da controparte e, più precisamente, esponendo: che quella che aveva dato origine al presente giudizio era la terza iniziativa che il debitore esecutato aveva avviato per ostacolare l'esproprio intentato nei suoi confronti;
che, in particolare, una prima opposizione era stata instaurata con ricorso in data 2.1.2020 e non era stata coltivata dal debitore esecutato in quanto, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, egli non ha avviato il giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal g.e.; che una seconda opposizione, invece, era stata avviata con ricorso depositato in data 19.11.2020 dalla moglie di d'intesa con il marito, il quale si era costituito Parte_1 Persona_1 appoggiandone le ragioni;
che anche tale iniziativa aveva visto il rigetto dell'istanza di sospensione e si era conclusa con il mancato avvio del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal g.e.; che la ragione che aveva dedotto a sostegno di questa terza opposizione era stata già dedotta nelle Parte_1 prime due e cioè l'improcedibilità dell'esecuzione per avere la espropriato un immobile in fondo CP_1 patrimoniale, senza avere previamente esperito l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo, oltre che l'impignorabilità del fondo patrimoniale;
che la citazione introduttiva del presente giudizio non si era limitata a dedurre tale censura, ma ne aveva aggiunte altre due non incluse nel ricorso ex art. 615 c.p.c. e Cont cioé l'inammissibilità dell'azione esecutiva avversaria per rinuncia di di e l'inopponibilità CP_1
Cont dell'ipoteca giudiziale iscritta da di alla famiglia che le censure di improcedibilità CP_1 Pt_1 dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. e di rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo erano inammissibili, in quanto motivi già svolti in opposizioni divenute improcedibili per mancata introduzione del giudizio di merito;
che, inoltre, le censure di rinuncia all'esecuzione in forza di transazione e di inopponibilità dell'ipoteca erano inammissibili in quanto non dedotte nel ricorso ex art. 615 c.p.c. e comunque tardive in quanto proposte solo con la notifica della citazione in data 16.6.2022 e dunque dopo l'udienza ex art. 569 c.p.c tenutasi in data 30.5.2022; che, in ogni caso, nel merito l'opposizione era pagina 3 di 11 infondata, in quanto il dedotto accordo transattivo era nullo, annullabile e/o comunque risolto;
che ha sempre tratto le fonti di reddito dai proventi dell'attività d'impresa della società per la quale si Pt_1 era costituito fideiussore, e non aveva mai neanche dedotto di avere svolto altra attività lavorativa, dalla quale potesse ricavare utilità per poter far fronte ai bisogni della famiglia, sicché il fondo patrimoniale era aggredibile esecutivamente;
e che infine la deduzione sulla inopponibilità dell'iscrizione ipotecaria, era estranea alla contestazione del diritto di procedere in executivis.
Per tutti questo motivi, concludeva chiedendo di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 12.1.2023 si costituiva ex art. 111 c.p.c. la quale Controparte_2 cessionaria dei crediti per i quali era stato avviato l'esproprio, contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, facendo proprie tutte le deduzioni svolte dalla , sia sotto il profilo delle Controparte_5 questioni preliminari - processuali affrontate che dell'effettivo merito, e associandosi alle conclusioni già formulate dalla . Controparte_1
Il giudice, rigettate tutte le richieste di prova formulate da parte attrice, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.11.2024, all'esito della quale concedeva termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Negli atti difensivi conclusivi le parti davano infine atto che nelle more l'esecuzione si era conclusa con la vendita dell'immobile pignorato e la distribuzione del ricavato a favore di Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e come tale non merita accoglimento. Cont ha contestato la sussistenza del diritto della di e per essa, a seguito della Parte_1 CP_1 cessione del credito, della a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei seguenti Controparte_2 motivi:
(i) improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c.;
(ii) inammissibilità dell'azione esecutiva per rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo;
(iii) inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale;
(iv) impignorabilità del fondo patrimoniale per debiti estranei al soddisfacimento delle necessità familiari dell'esponente ex art. 170 c.c..
pagina 4 di 11 Dalla documentazione in atti risulta che sia la censura sub (i) e (iv) di impignorabilità dell'immobile oggetto di esproprio perché inserito in fondo patrimoniale in assenza di previa azione revocatoria (cfr. citazione, punti 1) e 4), che sub (ii) di rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo (cfr. citazione, punto 2), sono state dedotte da nell'opposizione all'esecuzione da lui Parte_1
Cont proposta con ricorso in data 2.1.2020 (cfr. doc. 1 fasc. di ); nonché nell'opposizione CP_1 promossa con ricorso depositato in data 19.11.2020 dalla moglie di (cfr. doc. n. 4 fasc. Parte_1
Cont
di ), d'intesa con il marito, il quale si era costituito appoggiandone le ragioni (cfr. doc. n. 5 CP_1
Cont fasc. di ); entrambe le iniziative processuali si sono concluse con il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione del processo esecutivo e fissazione del termine perentorio per l'avvio del giudizio di merito Cont (cfr. doc. n. 2 e 6 fasc. di Treviglio). non ha instaurato il giudizio di merito nel termine assegnato, così rendendo Parte_1
l'esecuzione improcedibile.
Parte convenuta eccepisce l'inammissibilità di tali motivi d'opposizione, in quanto già dedotti in opposizioni divenute improcedibili per la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio indicato dal g.e..
L'eccezione è infondata.
Sulle questioni dedotte innanzi al g.e. in sede cautelare si è formato un giudicato che preclude la riproponibilità delle medesime censure in via d'urgenza; sicché, come accaduto, un'eventuale riproposizione delle medesime doglianze innanzi al g.e. mediante ricorso ex art. 615, secondo comma, c.p.c. darebbe luogo ad una pronuncia di inammissibilità in rito della domanda cautelare.
Sulle medesime questioni tuttavia non si è formato un giudicato di merito, per effetto della mancata proposizione del giudizio a cognizione piena sull'opposizione nel termine assegnato.
Il mancato rispetto di tale termine non può avere effetti ulteriori e diversi da quelli contemplati dalla legge e quindi non può ritenersi preclusivo del diritto ad ottenere una pronuncia di merito sulle questioni dedotte e decise solo in sede cautelare.
In questo senso, deve essere interpretata la pronuncia della Cassazione n. 1058/2018, secondo cui «la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616c.p.c. art. 616 - Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione c.p.c.
- è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie».
Il mancato rispetto del termine assegnato per l'introduzione del giudizio determina l'improcedibilità del relativo giudizio, ma non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale con cognizione piena nel rispetto delle modalità proprie del processo esecutivo.
pagina 5 di 11 I predetti motivi sub (i) e (iv) devono dunque essere esaminati nel merito, con esclusione del motivo sub (ii) CP_ inammissibile per ragioni di seguito indicate.
(i) Sulla improcedibilità dell'azione esecutiva per mancato preventivo esperimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c..
L'eccezione è infondata.
Deve anzitutto ribadirsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall'art. 170 c.c., secondo cui «L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull'atto di matrimonio) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia;
b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all'atto della stessa insorgenza del debito).
Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all'atto del pignoramento viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia;
ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione ai bisogni familiari.
Ebbene, è proprio con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità restando onerato di dimostrare che detti presupposti
(implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante) sono nella specie insussistenti.
In questo quadro, pertanto, il creditore ha interesse (e dunque è onerato) a proporre l'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. quando abbia contezza dell'opponibilità del fondo rispetto alla propria eventuale azione esecutiva, ossia quando ritenga (e di tanto sia consapevole, all'atto della relativa insorgenza) che il proprio credito venne effettivamente contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tali condizioni, egli non può procedere direttamente al pignoramento, anche per non esporsi al rischio di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore. In tal caso, l'aggredibilità del bene in executivis deve necessariamente passare per la previa declaratoria di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c..
Ciò posto in termini generali, nel caso in esame il creditore ha aggredito esecutivamente i beni confluiti in fondo patrimoniale, sul presupposto che i propri crediti non vennero contratti per scopi estranei ai bisogni pagina 6 di 11 della famiglia, sicché non operano i limiti di pignorabilità di cui all'art. 170 c.c. e, in conseguenza, non vi è alcuna necessità di agire in revocatoria ex art. 2901 c.c..
(ii) Sulla impignorabilità del fondo patrimoniale per debiti estranei al soddisfacimento delle necessità familiari dell'esponente ex art. 170 c.c..
Secondo parte opponente la non avrebbe potuto aggredire l'immobile conferito in fondo CP_1 patrimoniale, perché le obbligazioni per cui si procede sarebbero state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia, circostanza di cui il creditore era consapevole.
Il riconduce l'estraneità rispetto ai bisogni familiari dei debiti dallo stesso contratti, nella qualità di Pt_1 fideiussore della società di cui era socio ed amministratore, al fatto che al momento della prestazione della garanzia le condizioni patrimoniali della società fossero deficitarie, sicché le obbligazioni furono contratte per consentire alla debitrice principale di risanare la propria esposizione debitoria ovvero per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività impresa. In tale contesto, il mantenimento della famiglia sarebbe stato garantito unicamente dal coniuge, dal che pure dovrebbe desumersi la non riconducibilità della causa del debito ai bisogni del nucleo familiare.
L'eccezione è infondata.
Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l'art. 170 c.c., che
«la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016;
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24836 del 18/08/2023).
Nella nozione di bisogni della famiglia vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del
08/02/2021).
Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era pagina 7 di 11 contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (ex multis, Cass. Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023).
Fermi tali generali principi di diritto, può effettivamente rilevarsi che in alcune isolate decisioni, cui fa riferimento l'opponente, tali principi, con specifico riguardo ai debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa di uno dei coniugi, possano apparire essere stati declinati in modo non del tutto armonico con i precedenti.
È, in particolare, richiamata dal ON una ordinanza della Cassazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8201 del 27/04/2020) con la quale è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'inerenza ai bisogni della famiglia di una obbligazione contratta per acquistare beni strumentali all'esercizio di un'impresa, affermandosi che «se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale».
Orbene, va anzitutto osservato che il precedente appena richiamato non pare affatto avere inteso mettere effettivamente in discussione i consolidati indirizzi tradizionali secondo i quali l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, onde anche in tal caso spetta al debitore l'onere di dimostrare che siffatte obbligazioni non siano state contratte per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma per esigenze meramente "voluttuarie" o "speculative".
In ogni caso, la disarmonia risulta già ricomposta nei successivi arresti della Cassazione, essendo stato, più di recente, ripetutamente ribadito l'indirizzo tradizionale secondo cui l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023).
In particolare, deve quindi ribadirsi che «il debitore che intenda sottrarre i beni confluiti in fondo patrimoniale all'espropriazione forzata è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui
pagina 8 di 11 sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.» (Cassazione civile sez. III, 12/12/2024, n. 32146).
In altre parole, la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva.
Ciò posto in termini generali, nel caso in esame ritiene il Tribunale che tale prova non sia stata raggiunta.
Il non ha invero provato che il ménage familiare non era alimentato dai proventi dell'attività Pt_1 lavorativa nell'ambito della quale hanno avuto origine i crediti azionati in sede esecutiva, non avendo finanche dedotto di avere svolto altra attività lavorativa, dalla quale potesse ricavare utilità per poter far fronte ai bisogni della famiglia.
Inoltre, che la fideiussione prestata dal ON in favore della società di cui era socio ed amministratore fosse stata rilasciata in un momento in cui la stessa era in grave difficoltà economica (dal che come detto dovrebbe discendere l'impossibilità di ricondurne la causa al mantenimento della famiglia), è smentita dalle risultanze documentali, dalle quali emerge come la fideiussione del dicembre 2012 costituisse rinnovazione della precedente fideiussione prestata dal ON nel febbraio 2009, epoca in cui non risulta essere stato Cont neppure allegato che la società fosse in uno stato di crisi (cfr. doc. 18 e 19 fasc. di ). CP_1
Nè infine non può ritenersi sufficiente l'affermazione per cui il mantenimento della famiglia sarebbe stato garantito unicamente dal coniuge.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, di là del fatto che la circostanza per cui la moglie percepisse un reddito non esclude affatto che a quei bisogni concorresse anche l'attività del marito, la contingenza risulta sconfessata dalla verifica per cui il reddito del coniuge del ON era poco inferiore a Cont 1.500,00 € mensili (cfr. doc. 22 fasc. di ); un reddito quindi verosimilmente insufficiente a CP_1 mantenere se stessa, il marito ed i tre figli, soprattutto se si considera che i cinque abitavano l'immobile Cont pignorato, che è una villa di 9,5 vani con 77 metri quadri di seminterrato (cfr. doc. 13 fasc. di pagina 9 di 11 ), che un lavoratore dipendente con reddito di meno di 1.500,00 € coniuge e tre figli a carico, CP_1 verosimilmente non riuscirebbe a mantenere nelle sole spese ordinarie.
Date queste premesse, è da escludere che il abbia fornito la dimostrazione, anche in termini di Pt_1 mera verosimiglianza, del regime di impignorabilità del bene immobile costituito in fondo patrimoniale.
(ii) Sulla inammissibilità dell'azione esecutiva per rinuncia all'esproprio individuale nel contesto di un accordo transattivo;
e (iii) sull' inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta posteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle censure sub (ii) e (iii), in quanto non dedotte nella fase cautelare svoltasi innanzi al g.e. ma avanzate direttamente in sede di merito al giudice della cognizione, dunque senza il preventivo svolgimento della fase sommaria davanti allo stesso giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 615, 2 comma, e art. 616 c.p.c..
Nelle opposizioni esecutive non è infatti consentito «proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo» (Cass. 14/12/2020, n.
28387; Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. ord. 09/06/2014, n. 12981; Cass.
07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/07/2011, n. 16541).
Nelle opposizioni esecutive, il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum. Ciò perché «la preliminare fase sommaria delle opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione determina
l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena» (Cass.
14/3/2024, n. 6892).
Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
pagina 10 di 11 Con riferimento dunque ai motivi dedotti per la prima volta nel giudizio di merito, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione è improcedibile e quindi la relativa domanda improponibile, in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione.
Per tutti questi motivi, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare su e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e Parte_1 integrazioni (giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore da 260.001,00 a € 520.000,00), in complessivi
€ 39.679,6 di cui € 22.427,60 per compensi (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.620,00 per la fase istruttoria, parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, € 6.164,00 per la fase decisionale;
con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis) a favore di e € 17.252,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase CP_5 CP_1 introduttiva, € 5.620,00 per la fase istruttoria, parametri minimi stante la mancata assunzione di prove costituende, € 6.164,00 per la fase decisionale) a favore di in ogni caso oltre rimborso Controparte_2 forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese processuali che si liquidano in € 22.427,60 per Parte_1
Cont compensi a favore di di e € 17.252,00 a favore di in ogni caso oltre CP_1 Controparte_2 rimborso forfettario del 15% c.p.a. e i.v.a..
Bergamo, 15 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Angela Randazzo
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