Decreto cautelare 28 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Decreto decisorio 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 28/07/2022, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00882/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2022, proposto da
Euas S.r.l., Dolci Momenti S.r.l.S., ZO RO, LU FA, NA ZI, Farina32 di Doppia A S.r.l., Deni S.r.l.S., GE VI, Cremeria Alla Scala S.r.l., ER NZ, Lea Nicoletti, Adz S.r.l., Casbah S.r.l.S., RI SE, ZO CA, Natura S.r.l., AR SI Attorre, Trifase S.r.l., La Capagira S.r.l.S., Giugrà S.R.L, Annarita Calò, Etrè Food S.r.l.S, Angelica Laveneziana, IL D'Amico, Sorsi e Morsi S.r.l.S., Accasa S.r.l.S., Confesercenti Brindisi, Bruzzi S.r.l., Fran&Co S.r.l.S., IE NA, ME RA, PE Attorre, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonia Molfetta e Fabrizio Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia Molfetta in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale ex art. 55 c.p.a.
dell'ordinanza n. 110 del Comune di Ostuni del 5 luglio 2022, adottata dalla Commissione Straordinaria (ex art. 143 T.U. n. 267/2000), avente ad oggetto “Ordinanza in materia di disciplina degli orari di vendita, anche per asporto e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, nonché di ogni altro atto al predetto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 26 Luglio 2022, alle ore 13,37;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale invocata dai ricorrenti, in quanto - da un lato - la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50 comma 5 T.U. n. 267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell’orario delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché - precipuamente - del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma e non apparendo condivisibili le ulteriori doglianze formulate nel ricorso, e - dall’altro - tenuto conto che il provvedimento impugnato riguarda unicamente le bevande alcoliche e superalcoliche non pare esistente nemmeno l’allegato pregiudizio di estrema gravità e urgenza.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dai ricorrenti.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 14 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 27 Luglio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO