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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20144/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LIBANORI CLAUDIA, con elezione di domicilio indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
RICCIO SIMONA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.05.2024 DA ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto in FRASCATI, il 05.09.1998, con , dalla quale ha avuto CP_1 due figlie gemelle e (nate il 06.09.1999), deducendo di vivere Per_1 Per_2 ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 05.11.2015.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 04.12.2024 il Giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha disposto l'ascolto delle figlie rinviando all'udienza del 23.04.2025 e contestualmente ha riservato al Collegio la decisione sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
1 Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del
05.11.2015; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Frascati il 05.09.1998;
[...] CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Frascati (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto 257, parte
II, serie A, Uff. 1); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in udienza in data
04.12.2024; rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
09.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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