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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile
N. V.G. 201/2025
Il Giudice del Registro in persona della Dott.ssa AR TI MA,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/05/2025, sul ricorso presentato da avente ad oggetto la Parte_1
cancellazione della sua iscrizione quale amministratore unico della società
Greenplastic S.r.l. (c.f. avvenuta il 20/12/2024 presso il Registro delle P.IVA_1
Imprese presso la Cameria di Commercio di Sondrio (doc. 1 ricorrente); osservato che:
- a fondamento della domanda di cui sopra, ha allegato Parte_1
di non essere mai stato a conoscenza della nomina in questione sino al 21/01/2025
(data in cui aveva effettuato accesso agli atti presso il Registro Imprese), di non averla mai accettata e di non aver firmato il modulo di conferimento della procura speciale (doc. 7 ricorrente) che era stato inviato al Registro delle Imprese unitamente alla richiesta di iscrizione (doc. 6 ricorrente), del quale disconosceva la firma;
il ricorrente, inoltre, ha sollevato profili di nullità del verbale di assemblea della società
Greenplastic S.r.l. del 04/06/2024 nell'ambito del quale era stata prevista la sua nomina ad amministratore, anch'esso pervenuto al Registro delle Imprese unitamente alla richiesta di iscrizione (doc. 5 ricorrente);
- con memoria del 08/04/2025 la
[...]
ha Parte_2 contestato il ricorso, allegando che l'iscrizione era avvenuta in conformità con i presupposti di legge, in quanto era stata inviata utilizzando i modelli previsti dalla legge e da parte di un professionista incaricato mediante procura munita di idonea sottoscrizione dei richiedenti l'iscrizione e corredata del documento di identità degli stessi (nel caso di specie il medesimo e il precedente amministratore Pt_1
); parte resistente ha eccepito, altresì, che la produzione del verbale di CP_1
assemblea era richiesta solamente a fini istruttori interni, ma non costituiva un elemento normativamente previsto per il perfezionamento della domanda e che, in ogni caso, i profili sollevati da in punto di invalidità del verbale o di Pt_1
falsità della sottoscrizione riportata nella procura esulavano dal perimetro dei controlli – meramente formali – che la CCIAA era tenuta ad effettuare;
rilevato che l'art. 2189, co. 2, c.c. dispone che “Prima di procedere all'iscrizione,
l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”; in particolare, l'art. 11 co. 6
D.P.R. 581/1995 prevede che, nell'ambito del procedimento di iscrizione presso il su domanda, l'ufficio accerti i seguenti requisiti: Parte_2
“a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”; ritenuto che nel caso di specie l'iscrizione presso il Registro Imprese di quale amministratore unico della società Greenplastic Parte_1
S.r.l. sia avvenuta in presenza delle condizioni previste dalla legge sopra richiamate, in quanto richiesta mediante modello regolarmente compilato, sottoscritto dal professionista delegato munito di procura recante la sottoscrizione riconducibile, allo stato, ad e corredata della fotocopia del documento di Parte_1
identità dello stesso;
ritenuto che gli allegati profili in ordine alla nullità della delibera assembleare di nomina di ad amministratore unico, all'inesistenza di Parte_1
una sua accettazione della nomina e alla falsità della firma apposta sulla procura di cui al doc. 7 costituiscono doglianze da accertare nell'ambito di un processo ordinario di cognizione che non possono inficiare, allo stato, l'esito del procedimento di iscrizione di cui si discute, nell'ambito del quale il controllo ad opera della
CCIAA è di natura meramente formale (sul punto Trib. Bari 04/11/2024); ritenuto quindi che il ricorso debba essere rigettato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
pag. 2 di 3 Si comunichi.
23/05/2025
Il Giudice
AR TI MA
pag. 3 di 3
Sezione Unica Civile
N. V.G. 201/2025
Il Giudice del Registro in persona della Dott.ssa AR TI MA,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/05/2025, sul ricorso presentato da avente ad oggetto la Parte_1
cancellazione della sua iscrizione quale amministratore unico della società
Greenplastic S.r.l. (c.f. avvenuta il 20/12/2024 presso il Registro delle P.IVA_1
Imprese presso la Cameria di Commercio di Sondrio (doc. 1 ricorrente); osservato che:
- a fondamento della domanda di cui sopra, ha allegato Parte_1
di non essere mai stato a conoscenza della nomina in questione sino al 21/01/2025
(data in cui aveva effettuato accesso agli atti presso il Registro Imprese), di non averla mai accettata e di non aver firmato il modulo di conferimento della procura speciale (doc. 7 ricorrente) che era stato inviato al Registro delle Imprese unitamente alla richiesta di iscrizione (doc. 6 ricorrente), del quale disconosceva la firma;
il ricorrente, inoltre, ha sollevato profili di nullità del verbale di assemblea della società
Greenplastic S.r.l. del 04/06/2024 nell'ambito del quale era stata prevista la sua nomina ad amministratore, anch'esso pervenuto al Registro delle Imprese unitamente alla richiesta di iscrizione (doc. 5 ricorrente);
- con memoria del 08/04/2025 la
[...]
ha Parte_2 contestato il ricorso, allegando che l'iscrizione era avvenuta in conformità con i presupposti di legge, in quanto era stata inviata utilizzando i modelli previsti dalla legge e da parte di un professionista incaricato mediante procura munita di idonea sottoscrizione dei richiedenti l'iscrizione e corredata del documento di identità degli stessi (nel caso di specie il medesimo e il precedente amministratore Pt_1
); parte resistente ha eccepito, altresì, che la produzione del verbale di CP_1
assemblea era richiesta solamente a fini istruttori interni, ma non costituiva un elemento normativamente previsto per il perfezionamento della domanda e che, in ogni caso, i profili sollevati da in punto di invalidità del verbale o di Pt_1
falsità della sottoscrizione riportata nella procura esulavano dal perimetro dei controlli – meramente formali – che la CCIAA era tenuta ad effettuare;
rilevato che l'art. 2189, co. 2, c.c. dispone che “Prima di procedere all'iscrizione,
l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”; in particolare, l'art. 11 co. 6
D.P.R. 581/1995 prevede che, nell'ambito del procedimento di iscrizione presso il su domanda, l'ufficio accerti i seguenti requisiti: Parte_2
“a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione”; ritenuto che nel caso di specie l'iscrizione presso il Registro Imprese di quale amministratore unico della società Greenplastic Parte_1
S.r.l. sia avvenuta in presenza delle condizioni previste dalla legge sopra richiamate, in quanto richiesta mediante modello regolarmente compilato, sottoscritto dal professionista delegato munito di procura recante la sottoscrizione riconducibile, allo stato, ad e corredata della fotocopia del documento di Parte_1
identità dello stesso;
ritenuto che gli allegati profili in ordine alla nullità della delibera assembleare di nomina di ad amministratore unico, all'inesistenza di Parte_1
una sua accettazione della nomina e alla falsità della firma apposta sulla procura di cui al doc. 7 costituiscono doglianze da accertare nell'ambito di un processo ordinario di cognizione che non possono inficiare, allo stato, l'esito del procedimento di iscrizione di cui si discute, nell'ambito del quale il controllo ad opera della
CCIAA è di natura meramente formale (sul punto Trib. Bari 04/11/2024); ritenuto quindi che il ricorso debba essere rigettato;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
pag. 2 di 3 Si comunichi.
23/05/2025
Il Giudice
AR TI MA
pag. 3 di 3