Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio:
Dott. Ssa Carla Hubler Presidente
Dott. Ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG. 3156/2022, avente per oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Agnello Annunziata, giusta procura in atti RICORRENTE
E
, nata a [...] il 1°.11.1980, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Maria Cristina Romano e dall'avv. Giuseppe Longobardi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 19.9.2024 i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni in atti per i figli minori.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8.2.2022, il IGn. – premesso che dal Parte_1 matrimonio del 27.5.2004 con la IGn. sono nati (15.3.2006) Controparte_1 Per_1
e (30.7.2011) – esponeva: Per_2
Con decreto di omologa del 22/12/2016 emesso dal Tribunale di Napoli veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
3) Con la detta separazione, tra l'altro, la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano alla Via Luca Giordano n.15 di proprietà di entrambi i coniugi veniva assegnata alla IG. che ha CP_1 continuato ad abitarla con i figli minori per i quali è stato stabilito il regime di affido condiviso con residenza privilegiata degli stessi presso la casa coniugale e con modalità di visita per il IG. articolate nel decreto di omologa cui si rimanda. Pt_1
Veniva, altresì, stabilito il versamento a carico del IG. ed a favore della IG. Pt_1
della somma mensile pari ad euro 700,00 quale contributo al CP_1 mantenimento dei due figli minori oltre al 50% delle spese straordinarie. Detta somma era ed è comprensiva degli assegni familiari erogato dall'Inps per i minori, assegni che la IG. autorizzava il a percepire per intero. Veniva infine stabilito CP_1 Pt_1 il trasferimento in favore della della quota di proprietà in capo al CP_1 Pt_1
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della casa coniugale con accollo da parte cessionaria di tutte le spese relative all'immobile ivi comprese le residue rate del mutuo. A tal proposito il IG. sollecitava più volte la stipula del detto atto di Pt_1 trasferimento senza mai trovare adesione da parte della;
pertanto, ancora CP_1 oggi il dichiara di essere in ogni momento disponibile al trasferimento. Pt_1
Nessun assegno di mantenimento veniva stabilito a favore dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
Ha chiesto: Dichiarare la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in San Giorgio a Cremano in data 27/05/2004, alle seguenti condizioni: a) – autorizzare i coniugi a stabilire dove preferiranno la propria residenza, con statuizione di reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti e/o altro documento valido per l'espatrio. B)- ordinare ai coniugi di comunicarsi reciprocamente e tempestivamente qualsivoglia mutamento o variazione di residenza e/o domicilio. C)- assegnare la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano alla Via Luca Giordano n.
15 alla IG. che continuerà ad abitarla con i figli minori. d)- affidare i figli CP_1 minori e congiuntamente ad entrambi i genitori;
e)- stabilire le Per_1 Per_2 modalità di visita per il IG. , compatibilmente con gli impegni lavorativi, Pt_1 nonché con le eIGenze tutte dei minori, per la qualcosa si propone: il padre potrà tenere con sé e durante la settimana ogni volta sarà possibile, previa Per_1 Per_2 concertazione con la IG e compatibilmente con gli impegni scolastici, CP_1 sportivi e sociali dei minori;
i minori trascorreranno, altresì, a settimane alterne un fine settimana con la madre ed uno con il padre;
durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno facoltà di tenere i figli per due settimane consecutive da concordarsi preventivamente tra gli stessi;
il tutto salvo diverso accordo tra i coniugi e/o variazioni da comunicarsi tempestivamente e tenuto sempre conto delle eIGenze dei minori.
Durante le festività natalizie, ciascuno dei coniugi terrà con sé i minori, ad anni alterni, per una settimana, ossia: uno dei coniugi li terrà dal giorno 24/12 al giorno 30/12, l'altro dal giorno 31/12 al successivo 07/01, alternandosi tra i coniugi i detti periodi, di anno in anno, salvo altre eventuali soluzioni da concordarsi preventivamente tra i genitori. Le festività pasquali verranno trascorse, ad anni alterni, ora con uno, ora con l'altro dei genitori, fermo diversi accordi, anche verbali, tra i coniugi;
f)- il IG Pt_1 potrà vedere e tenere con sé i figli in qualsiasi altro momento, al di fuori di quanto sopra previsto, previo tempestivo avviso da effettuarsi nei confronti della IG.
e trascorreranno, altresì, con il padre il giorno della festa Parte_2 Per_2 del papà, del suo onomastico e compleanno, mentre il compleanno e l'onomastico dei minori saranno festeggiati con entrambi i genitori che potranno trascorrere con i figli anche ore diverse dalle predette giornate;
g)- la residenza principale dei figli minori sarà fissata unitamente a quella della madre presso la casa coniugale sita in San
Giorgio a Cremano alla via Luca Giordano n. 15; h)- stabilire l'obbligo per il IG.
[...]
di corrispondere alla IG. la somma mensile di euro 500,00 quale Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento dei figli e (€ 250,00 ciascuno) da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente, senza necessità di richiesta, secondo gli indici ISTAT, in considerazione della progressiva diminuzione della retribuzione del ricorrente, come può evincersi dalla documentazione reddituale che si deposita;
i)- stabilire , altresì, l'obbligo per il IG. di provvedere alle spese straordinarie (a titolo Pt_1 semplificativo e non esaustivo scolastiche, sportive, ludiche, ricreative) nonché di quelle mediche non coperte dal S.S.N. , nella misura del 50% previa consultazione sulle medesime ed esibizione della relativa documentazione;
l)- stabilire che nulla è dovuto alla IG. a titolo di mantenimento essendo la stessa economicamente CP_1 autosufficiente;
m)- porre a carico della IG. il pagamento delle Controparte_1
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spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione all'Avv. Agnello Annunziata quale intestatario.
Si costituiva in giudizio la resistente e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, deduceva: (…) Preme sin da questo momento sottolineare alla scrivente difesa che tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito da controparte non potrà, anche alla luce dell'attività istruttoria da espletarsi, essere accolto in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, tanto in fatto quanto in diritto e, pertanto, dovrà essere rigettato. In via assorbente, preme alla scrivente difesa sottolineare che la richiesta avanzata da controparte in sede di ricorso introduttivo del presente procedimento volta all'ottenimento di una modifica, ovvero, di una diminuzione dell'importo stabilito in sede di decreto di omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi a titolo di assegno di mantenimento dei due figli minori dovrà necessariamente essere disattesa.
Tale importo, infatti, dovrà essere rideterminato in una cifra non inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00), in quanto solo quest'ultima risulta, adeguata rispetto alle accresciute eIGenze di salute e di vita dei figli minori e . Per_1 Per_2 (…) Per tutto quanto finora esposto ed alla luce di tutto quanto emergerà, chiede.
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
2. determinare in euro 1.000,00 (mille/00) l'importo dell'assegno mensile che il IG.
[...]
dovrà versare a mezzo bonifico sul conto corrente postale/bancario Parte_1 intestato alla IG.ra , entro e non oltre, il giorno 5 di ciascun mese, Controparte_1
a titolo di assegno di mantenimento dei figli minori e;
3. in via Per_1 Per_2 subordinata, nella denegata ma non temuta ipotesi di mancato accoglimento della formulata proposta, confermare quanto espressamente stabilito in sede di decreto di omologazione della separazione personale consensuale delle parti, ovvero confermare in euro 700,00 (settecento/00) l'importo dell'assegno mensile che il IG. Parte_1
dovrà versare a mezzo bonifico sul conto corrente postale/bancario intestato alla
[...] IG.ra , da versare entro e non oltre, il giorno 5 di ciascun mese, a Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento dei figli minori e;
4. confermare per Per_1 Per_2 il resto tutte le condizioni stabilite in sede di decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emanato in data 22 Dicembre 2016 ed emanato dall'On Tribunale di Napoli;
5. condannare il IG. al pagamento delle Parte_1 spese e competenze del presente giudizio.
La prima udienza presidenziale fissata in data 21.4.2022 è stata rinviata al 15.9.2022. Sentiti i coniugi, il Presidente ha statuito come di seguito: (…) 1) conferma le condizioni di separazione consensuale di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Napoli in atti, occorrendo un approfondimento istruttorio riguardo alle contrapposte, rispettive richieste di riduzione e di aumento dell'assegno di mantenimento dei due figli minori della coppia avuto riguardo, da un lato, al non sufficientemente comprovato decremento reddituale allegato dall'istante rispetto al reddito percepito all'epoca della separazione consensuale (essendo stata prodotta soltanto la documentazione reddituale relativa agli anni 2019 e 2020) e, dall'altro, alla generica, anche se verosimile, allegazione della controparte di accresciute eIGenze dei figli rispetto all'epoca della separazione (2016).
Ha rimesso gli atti al G.Istruttore.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 19.9.2024 con i termini di legge su istanza di entrambi i procuratori delle parti. Non sono state
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ammesse le prove orali articolate dalle parti in quanto vertenti su circostanze irrilevanti ai fini della decisione;
ordinanza (non impugnata) che il Collegio conferma.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli n. 9026/2016, previa comparizione dinanzi al Presidente in data 19.12.2016. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa le modalità di affido di , nulla va disposto, avendo lo stesso Per_1 raggiunto la maggiore età. Sulle modalità di affido e di visita di , entrambi i genitori hanno Per_2 chiesto conferma delle modalità già pattuite in omologa.
Il Collegio, atteso che non sono emerse criticità nei rapporti padre-figlio minore tanto da non essere stato ritenuto necessario l'ascolto del ragazzo - conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, e, non essendo emersi Per_2 contrasti sulla modalità di visita padre-figlia minore, ritiene che possano essere confermate le modalità già indicate in omologa sopra riportate. In ogni caso, stante l'età del ragazzo, possono, in subordine, essere stabilite visite libere. Circa la casa coniugale, come richiesto dai coniugi, va confermata l'assegnazione della stessa alla IGn.ra che vi abita con i figli. CP_1 Circa il riconoscimento dell'assegno per il mantenimento di (che ha 19 anni) e Per_1 di (minorenne) parte ricorrente ha chiesto, sin dal ricorso introduttivo, di Per_2 ridurre il suo contributo al mantenimento dei figli (previsto nella misura di € 700,00 in omologa) deducendo un peggioramento delle sue condizioni patrimoniali legate alla diminuzione della sua retribuzione. Ha confermato tale domanda anche negli atti difensivi finali.
La resistente si è opposta alla chiesta diminuzione ed ha formulato domanda di aumento del contributo paterno nella misura di € 1.000,00 per entrambi i figli deducendo che le loro eIGenze sono aumentate;
in subordine ha chiesto la conferma dell'importo pattuito in sede di omologa della separazione. In sede di udienza presidenziale del 15.9.2022, il ha dichiarato: insisto per la Pt_1 riduzione del mantenimento sia perché l'assegno unico che percepisco è inferiore all'ex assegno familiare di oltre 200 euro, sia per la riduzione dei miei redditi da lavoro.
La resistente ha dichiarato: purtroppo sono affetta da grave patologia e sono in chemio terapia. Non posso lavorare e mi oppongo alla richiesta di diminuzione , anzi, chiedo un incremento. Sono circa 20 mesi che percepisco un reddito di cittadinanza di quasi
700 euro mensili. La casa coniugale è tutt'ora assegnata ame ed è in comproprietà con mio marito. Come da accordi omologati l'intera rata di mutuo per la casa coniugale è interamente versata dalla sottoscritta ed ammonta a circa 475 euro mensili.
Orbene, osserva il Collegio che il ricorrente – a supporto della domanda di diminuzione del contributo al mantenimento dei figli - ha depositato in atti la documentazione
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reddituale degli anni 2016-2020-2021-2022 nonché le buste paga del 2022 da cui potersi evincere il dedotto peggioramento delle sue condizioni patrimoniali.
Dalla suddetta documentazione emerge che il Di – lavoratore dipendente per la Pt_1 [...]
– percepiva una retribuzione annua pari ad € 27.951,00 nel 2016 e poi, negli Parte_3 anni successivi una retribuzione oscillante tra i 21.580,00 ed i 21.963 euro annui. Dalle buste paga del 2022 emerge un netto stipendiale oscillante tra i 1.450 ed i 1.893,00 euro per 13 o 14 mensilità.
A ben vedere, - posto che il ricorrente ancora lavora per la stessa società - non appare un peggioramento così IGnificativo tale da potersi giustificare una diminuzione del suo contributo al mantenimento dei figli di cui uno minore e l'altro da poco maggiorenne. Né, infine, è emerso alcunchè circa eventuali spese ulteriori sostenute dal per la Pt_1 casa nella quale si è trasferito dopo la separazione in quanto nulla è stato dedotto né provato. Peraltro, come da accordi omologati, nella somma che il corrisponde alla Pt_1 moglie, rientra anche l'assegno unico (ex assegno familiare) per i figli che lui versa alla moglie.
La richiesta di diminuzione del contributo al mantenimento dei figli va, pertanto, rigettata.
Di contro, non merita accoglimento la domanda di aumento formulata dalla resistente che, sebbene affetta da grave malattia, sostiene ancora il mutuo della casa, riceve presumibilmente l'ADI (ex RDC) e non ha allegato agli atti alcuna documentazione fiscale. La , pertanto, contribuisce al mantenimento dei figli in via diretta al CP_1 mantenimento dei figli che vivono presso di lei.
Occorre, tuttavia, fare un distinguo tra l'assegno per il figlio maggiorenne ed il contributo al mantenimento per il figlio minore.
Per il figlio maggiorenne ma non autonomo (circostanza non contestata) - osserva il
Collegio che i principi giurisprudenziali formatisi in relazione all'obbligo dei genitori, ex art. 148 c.c., di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni. In virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. 21752/2020; Cass. 38366/2021) in ordine all'accertamento dei presupposti dell'obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne cui il Collegio ritiene di aderire, l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016; Cass.
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4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società
(Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Orbene, avuto riguardo a , - che da poco ha compiuto 19 anni, - non essendo stato Per_1 contestato dal padre che il ragazzo non sia ancora autonomo, tenuto conto della circostanza che lo stesso vive stabilmente presso la madre presso la casa coniugale alla stessa assegnata, e che la stessa provvede al suo mantenimento in via diretta nonché al pagamento della rata di mutuo mensile, il Collegio determina in € 300,00 la somma che il ricorrente dovrà corrispondere mensilmente alla madre per il figlio – del quale si ignora se abbia scelto di continuare gli studi o di entrare nel mondo del lavoro - , con rivalutazione annuale dal gennaio 2026.
Diversa valutazione va, invece, fatta per il minore . Per_2
Tenuto conto delle risultanze istruttorie sopra evidenziate, del tempo trascorso dall'omologa separazione, della prevalenza del tempo trascorso dal minore con la madre che provvede al suo mantenimento in via diretta e sostiene le spese del mutuo, nonché del fatto che le eIGenze dei minori aumentano con l'età senza che sia necessario, sul punto, allegare alcuna prova, il Tribunale ritiene porsi a carico del padre quale contributo al suo mantenimento, la somma di € 400,00 mensili, con rivalutazione dal gennaio 2026.
Per entrambi i figli i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa del 7.3.2018. La casa coniugale, come d'accordo delle parti, resta assegnata alla che vi CP_1 abita con i figli. Le spese di giudizio, stante la non opposizione al divorzio e tenuto conto dell'esito del giudizio, possono trovare integrale compensazione tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
San Giorgio a Cremano in data 27.5.2004 tra e Parte_1
; Controparte_1
- dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i Per_2 genitori, con modalità di visita come indicate in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
mensilmente, quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli, la somma mensile pari ad euro 700,00, di cui € 300,00 per ed € Per_1
400,00 per (con adeguamento ISTAT dal gennaio 2026), nonché Per_2 l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, come espresso in parte motiva;
- assegna la casa coniugale alla resistente;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di San Giorgio a Cremano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 30 parte II s. Sez. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2004);
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 24. 1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
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