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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11050/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11050/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
C.F. , nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_3
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.so CodiceFiscale_3
Indipendenza n. 158/G e C.F. , nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
(BR) il 10/11/1942 e residente in [...], V.le Bummacaro n. 20, rappresentate e difese,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Corrado Macca e Corrado Attardo del
Foro di Catania, in forza di procura in atti;
-attrici-
pagina 1 di 12 contro
1) ” con numero di partita iva, codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
e iscrizione al registro delle imprese di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la gestione dei sinistri del
[...]
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado Controparte_2
n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Pennisi giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
2) C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_3 C.F._5
ivi residente in [...]L;
- Convenuti -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2021 le quattro attrici indicate in epigrafe esponevano quanto segue: “− in data 28.12.2010, alle ore 20.30 circa, il sig.
[...]
, fratello delle odierne attrici, mentre attraversava sulle strisce pedonali il Per_1
Viale Castagnola in Catania, all'altezza della Banca Montepaschi di Siena, da sinistra
verso destra, sopraggiungeva l'autovettura Fiat Panda, targata FIK60881, di proprietà
e condotta dal sig. priva di copertura assicurativa per la Controparte_3
R.C.A., che procedeva sul predetto Viale Castagnola con direzione di marcia verso
Viale Bummacaro;
pagina 2 di 12 − il conducente della detta autovettura non si arrestava e non concedeva la precedenza al suddetto pedone per consentirne l'attraversamento;
− in conseguenza di tale sconsiderata condotta, il sig. veniva travolto Persona_1
e scaraventato sul selciato, subendo lesioni personali gravissime, a seguito delle quali,
dopo tredici giorni di sofferenze e patimenti, in data 10.01.2011, intorno alle ore 15.30 circa, sopraggiungeva la morte;
”.
La assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici;
l'altro convenuto rimaneva contumace, anche se regolarmente citato in giudizio.
Le domande attrici vanno accolte per quanto si dirà in seguito, sussistendo la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b, della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In particolare, alla luce delle deduzioni e della documentazione provenienti dalle parti,
tra cui il verbale dei vigili urbani intervenuti sui luoghi con la documentazione fotografica allegata, deve ritenersi provato che l'incidente de quo è stato causato dalla esclusiva condotta colposa di il quale a bordo della propria Controparte_3
autovettura Fiat Panda, targata FIK60881, priva di copertura assicurativa per la R.C.A.,
investiva mentre attraversava il Viale Castagnola in Catania, Persona_1
all'altezza della Banca Montepaschi di Siena.
Non è emerso alcun concorso di colpa da parte di nel verificarsi del Persona_1
sinistro, per come eccepito dalla assicurazione convenuta. Al riguardo, si evidenzia che,
proprio per tutelare la posizione dei pedoni e degli altri terzi estranei alla circolazione stradale, il codice prevede una presunzione di particolare rigore nei confronti dei pagina 3 di 12 conducenti dei “veicoli senza guida di rotaie”, stabilendo che possano andare esenti da responsabilità solo ove dimostrino “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”
(art. 2054 comma 1° cod. civ.). Nel caso in esame, non risulta dimostrato in alcun modo che il conducente abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La Corte di
Cassazione ha altresì precisato in ipotesi quale quella de qua che il conducente è esente da responsabilità solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non ravvisabili nella specie (vd. Cassazione n. 5627/20). Si aggiunge che questo decidente ritiene di condividere in pieno la puntuale sentenza n. 416/18 della Corte di Appello di Catania nel procedimento penale n. 2592/2017 a carico dell'imputato che, in riforma della CP_3
sentenza del 28.03.2017 resa dal Tribunale Monocratico di Catania, ha in maniera esaustiva e condivisibile escluso qualsiasi concorso di colpa della vittima del sinistro.
Anche da tale sentenza emerge che il in un tratto di strada rettilineo, munito di CP_3
strisce pedonali in cui, dunque, l'attraversamento di pedoni costituiva un rischio tipico e prevedibile della circolazione in quella sede stradale viaggiava a velocità sostenuta trascurando anche le circostanze di tempo e di luogo (notte, scarsa illuminazione,
condizioni meteorologiche avverse). Anche nella suindicata sentenza è stato correttamente rilevato che, tenuto conto del punto in cui veniva trovato il nonché Per_1
di quello in cui veniva parcata l'autoambulanza (poco oltre le strisce pedonali), dello sbalzo del corpo del pedone a seguito del forte urto, e della velocità dell'autovettura condotta dall'imputato (superiore ai 50 Km/h), nonché del luogo in cui era parcata l'autovettura della vittima (di fronte all'istituto di credito), deve conseguente ritenersi che l'attraversamento sia avvenuto sulle strisce pedonali o comunque certamente nella immediata prossimità delle stesse. Si ribadisce in ogni caso che l'attraversamento della pagina 4 di 12 vittima era una circostanza assolutamente prevedibile e che il sinistro si sarebbe senz'altro potuto evitare se il conducente avesse tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale anche con riferimento alle circostanze del luogo e delle condizioni metereologiche.
Ciò detto, si rileva come spetti certamente a ciascuno delle quattro attrici il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità
della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In
particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal pagina 5 di 12 prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto,
sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale"
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto,
nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto pagina 6 di 12 afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più
quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano (e non di quelle di Roma, per come erroneamente richiesto dalle attrici) e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate,
conseguenze logico-giuridiche:
•in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
•ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la pagina 7 di 12 sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo),
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -
relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
•in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), anche in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (vd. ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009), specificatamente prescriventi un valore a punto di €.
1.698,00.
Si precisa che per stessa ammissione delle attrici non c'era alcun rapporto di convivenza con il de cuius. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità
del rapporto affettivo, nulla di particolare specifico è stato dedotto dalle attrici e neppure provato in alcun modo, per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle pagina 8 di 12 tabelle in questione, Lett. E.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a e sorelle del de cuius, i seguenti punti: Parte_1 Parte_4
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima secondaria: rispettivamente 61 e 69 anni alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario di origine, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 31, pari ad Euro 52.638,00 (31 punti x Euro 1.698,00).
Si devono poi riconoscere a sorella del de cuius, i seguenti punti: Parte_3
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: anni 50 alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario di origine, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 35, pari ad Euro 59.430,00.
Si devono infine riconoscere a sorella del de cuius, i seguenti punti: Parte_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: anni 56 alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
pagina 9 di 12 - punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario di origine, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 33, pari ad Euro 56.034,00.
Tutte le suindicate somme sono state liquidate in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria. Sulle somme riconosciute sono invece dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto illecito per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento dannoso (10 gennaio 2011)
e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di e della somma di €. 52.638,00 per ciascuno Parte_1 Parte_4
delle due, in favore di della somma di euro 59.430,00 e in favore di Parte_3
della somma di euro 56.034,00, oltre agli interessi legali per come sovra Parte_2
specificato.
Da tali somme va detratta quella di euro 17.500,00 corrisposta ante causam a ciascuna delle quattro attrici dall'assicurazione convenuta in data 14 febbraio 2020. Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici
Istat dei prezzi al consumo, attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto pagina 10 di 12 di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno (cfr. Cass. civ. n.
6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma,
liquidata all'attualità all'epoca del sinistro (10 gennaio 2011); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto (14 febbraio 2020); calcolare con il descritto criterio di cui si è
detto supra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento del primo acconto;
detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento dell'acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi compensativi secondo il descritto criterio in questo ultimo intervallo di tempo;
da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11050/21 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
e della somma di €. 52.638,00 per ciascuno delle due, in Pt_1 Parte_4
favore di della somma di euro 59.430,00 e in favore di Parte_3 [...]
della somma di euro 56.034,00, oltre agli interessi legali per specificato in Pt_2
pagina 11 di 12 motivazione, da cui detrarre per ciascuna delle quattro attrici la somma di euro
17.500,00 secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1.250,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Catania il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11050/21 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
C.F. , nata a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_3
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.so CodiceFiscale_3
Indipendenza n. 158/G e C.F. , nata a [...] Parte_4 CodiceFiscale_4
(BR) il 10/11/1942 e residente in [...], V.le Bummacaro n. 20, rappresentate e difese,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Corrado Macca e Corrado Attardo del
Foro di Catania, in forza di procura in atti;
-attrici-
pagina 1 di 12 contro
1) ” con numero di partita iva, codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1
e iscrizione al registro delle imprese di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la gestione dei sinistri del
[...]
con sede legale in Bologna, Via Stalingrado Controparte_2
n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Pennisi giusta procura in atti, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
2) C.F. , nato a [...] il [...] ed Controparte_3 C.F._5
ivi residente in [...]L;
- Convenuti -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 6 novembre 2024.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 12 agosto 2021 le quattro attrici indicate in epigrafe esponevano quanto segue: “− in data 28.12.2010, alle ore 20.30 circa, il sig.
[...]
, fratello delle odierne attrici, mentre attraversava sulle strisce pedonali il Per_1
Viale Castagnola in Catania, all'altezza della Banca Montepaschi di Siena, da sinistra
verso destra, sopraggiungeva l'autovettura Fiat Panda, targata FIK60881, di proprietà
e condotta dal sig. priva di copertura assicurativa per la Controparte_3
R.C.A., che procedeva sul predetto Viale Castagnola con direzione di marcia verso
Viale Bummacaro;
pagina 2 di 12 − il conducente della detta autovettura non si arrestava e non concedeva la precedenza al suddetto pedone per consentirne l'attraversamento;
− in conseguenza di tale sconsiderata condotta, il sig. veniva travolto Persona_1
e scaraventato sul selciato, subendo lesioni personali gravissime, a seguito delle quali,
dopo tredici giorni di sofferenze e patimenti, in data 10.01.2011, intorno alle ore 15.30 circa, sopraggiungeva la morte;
”.
La assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici;
l'altro convenuto rimaneva contumace, anche se regolarmente citato in giudizio.
Le domande attrici vanno accolte per quanto si dirà in seguito, sussistendo la responsabilità del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b, della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
In particolare, alla luce delle deduzioni e della documentazione provenienti dalle parti,
tra cui il verbale dei vigili urbani intervenuti sui luoghi con la documentazione fotografica allegata, deve ritenersi provato che l'incidente de quo è stato causato dalla esclusiva condotta colposa di il quale a bordo della propria Controparte_3
autovettura Fiat Panda, targata FIK60881, priva di copertura assicurativa per la R.C.A.,
investiva mentre attraversava il Viale Castagnola in Catania, Persona_1
all'altezza della Banca Montepaschi di Siena.
Non è emerso alcun concorso di colpa da parte di nel verificarsi del Persona_1
sinistro, per come eccepito dalla assicurazione convenuta. Al riguardo, si evidenzia che,
proprio per tutelare la posizione dei pedoni e degli altri terzi estranei alla circolazione stradale, il codice prevede una presunzione di particolare rigore nei confronti dei pagina 3 di 12 conducenti dei “veicoli senza guida di rotaie”, stabilendo che possano andare esenti da responsabilità solo ove dimostrino “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”
(art. 2054 comma 1° cod. civ.). Nel caso in esame, non risulta dimostrato in alcun modo che il conducente abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La Corte di
Cassazione ha altresì precisato in ipotesi quale quella de qua che il conducente è esente da responsabilità solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non ravvisabili nella specie (vd. Cassazione n. 5627/20). Si aggiunge che questo decidente ritiene di condividere in pieno la puntuale sentenza n. 416/18 della Corte di Appello di Catania nel procedimento penale n. 2592/2017 a carico dell'imputato che, in riforma della CP_3
sentenza del 28.03.2017 resa dal Tribunale Monocratico di Catania, ha in maniera esaustiva e condivisibile escluso qualsiasi concorso di colpa della vittima del sinistro.
Anche da tale sentenza emerge che il in un tratto di strada rettilineo, munito di CP_3
strisce pedonali in cui, dunque, l'attraversamento di pedoni costituiva un rischio tipico e prevedibile della circolazione in quella sede stradale viaggiava a velocità sostenuta trascurando anche le circostanze di tempo e di luogo (notte, scarsa illuminazione,
condizioni meteorologiche avverse). Anche nella suindicata sentenza è stato correttamente rilevato che, tenuto conto del punto in cui veniva trovato il nonché Per_1
di quello in cui veniva parcata l'autoambulanza (poco oltre le strisce pedonali), dello sbalzo del corpo del pedone a seguito del forte urto, e della velocità dell'autovettura condotta dall'imputato (superiore ai 50 Km/h), nonché del luogo in cui era parcata l'autovettura della vittima (di fronte all'istituto di credito), deve conseguente ritenersi che l'attraversamento sia avvenuto sulle strisce pedonali o comunque certamente nella immediata prossimità delle stesse. Si ribadisce in ogni caso che l'attraversamento della pagina 4 di 12 vittima era una circostanza assolutamente prevedibile e che il sinistro si sarebbe senz'altro potuto evitare se il conducente avesse tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale anche con riferimento alle circostanze del luogo e delle condizioni metereologiche.
Ciò detto, si rileva come spetti certamente a ciascuno delle quattro attrici il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità
della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In
particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal pagina 5 di 12 prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto,
sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale"
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto,
nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto pagina 6 di 12 afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più
quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano (e non di quelle di Roma, per come erroneamente richiesto dalle attrici) e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate,
conseguenze logico-giuridiche:
•in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
•ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la pagina 7 di 12 sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo),
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico -
relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
•in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), anche in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (vd. ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009), specificatamente prescriventi un valore a punto di €.
1.698,00.
Si precisa che per stessa ammissione delle attrici non c'era alcun rapporto di convivenza con il de cuius. Si aggiunge poi che per quanto riguarda la qualità e intensità
del rapporto affettivo, nulla di particolare specifico è stato dedotto dalle attrici e neppure provato in alcun modo, per cui non si ritiene di attribuire alcun punteggio previsto dalle pagina 8 di 12 tabelle in questione, Lett. E.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a e sorelle del de cuius, i seguenti punti: Parte_1 Parte_4
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima secondaria: rispettivamente 61 e 69 anni alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario di origine, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 31, pari ad Euro 52.638,00 (31 punti x Euro 1.698,00).
Si devono poi riconoscere a sorella del de cuius, i seguenti punti: Parte_3
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 14 in considerazione dell'età della vittima secondaria: anni 50 alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario di origine, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 35, pari ad Euro 59.430,00.
Si devono infine riconoscere a sorella del de cuius, i seguenti punti: Parte_2
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima primaria: 59 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 12 in considerazione dell'età della vittima secondaria: anni 56 alla data del decesso del fratello (lett. “B” della Tabella);
pagina 9 di 12 - punti 9 in considerazione della sopravvivenza di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario di origine, oltre al danneggiato (lett. “D” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 33, pari ad Euro 56.034,00.
Tutte le suindicate somme sono state liquidate in valori attuali sulla base delle citate tabelle milanesi, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria. Sulle somme riconosciute sono invece dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto illecito per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento dannoso (10 gennaio 2011)
e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di e della somma di €. 52.638,00 per ciascuno Parte_1 Parte_4
delle due, in favore di della somma di euro 59.430,00 e in favore di Parte_3
della somma di euro 56.034,00, oltre agli interessi legali per come sovra Parte_2
specificato.
Da tali somme va detratta quella di euro 17.500,00 corrisposta ante causam a ciascuna delle quattro attrici dall'assicurazione convenuta in data 14 febbraio 2020. Detto acconto deve essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici
Istat dei prezzi al consumo, attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto pagina 10 di 12 di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno (cfr. Cass. civ. n.
6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma,
liquidata all'attualità all'epoca del sinistro (10 gennaio 2011); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto (14 febbraio 2020); calcolare con il descritto criterio di cui si è
detto supra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente alla data di pagamento del primo acconto;
detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento dell'acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi compensativi secondo il descritto criterio in questo ultimo intervallo di tempo;
da oggi al saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.
In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11050/21 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di
[...]
e della somma di €. 52.638,00 per ciascuno delle due, in Pt_1 Parte_4
favore di della somma di euro 59.430,00 e in favore di Parte_3 [...]
della somma di euro 56.034,00, oltre agli interessi legali per specificato in Pt_2
pagina 11 di 12 motivazione, da cui detrarre per ciascuna delle quattro attrici la somma di euro
17.500,00 secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 1.250,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Catania il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 12 di 12