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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2871 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
CORTESE NINO MARIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_1
MANLIO), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato
che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' ha dichiarato di avere archiviato il procedimento sanzionatorio in CP_1 discorso;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto);
che di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 800,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2871 2024 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
CORTESE NINO MARIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO CP_1
MANLIO), avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
rilevato
che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' ha dichiarato di avere archiviato il procedimento sanzionatorio in CP_1 discorso;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto);
che di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere al procuratore antistatario del ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 800,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)