Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05119/2025REG.PROV.COLL.
N. 01905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2025, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ulisse Corea e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;
contro
GE dei servizi energetici - G.s.e. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Lazio, n. 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni GE dei servizi energetici - G.s.e.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti gli avvocati Ulisse Corea, Andrea Sticchi Damiani e Tommaso Paparo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è l’ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. terza- ter , n. -OMISSIS- (passata in giudicato).
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) a seguito di domanda presentata in data 27 novembre 2008 dalla-OMISSIS-, proprietaria del parco eolico Wind Farm ICR, sito in Isola di -OMISSIS- (KR), il GE dei servizi energetici concesse la qualifica “IAFR” (impianto alimentato a fonti rinnovabili) n. 3877 al predetto impianto e lo ammise al regime di incentivazione dei certificati verdi ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008;
b) successivamente l’allora legale rappresentante della società interessata venne coinvolto in un procedimento penale e la società e il parco eolico vennero sottoposti alla misura cautelare del sequestro preventivo;
c) in conseguenza di tali circostanze, il GE dal mese di luglio 2012 smise di riconoscere i certificati verdi all’interessata e in data 14 novembre 2012 chiese alla prefettura di Crotone l’informativa antimafia, sospendendo nelle more l’erogazione degli incentivi;
d) la società, dopo la revoca del sequestro, propose dinanzi al T.a.r. per il Lazio il ricorso n. 3144 del 2013, diretto a contestare il silenzio inadempimento sull’erogazione degli incentivi, poi integrato mediante la proposizione di motivi aggiunti avverso la nota formale di sospensione dell’incentivazione fini all’acquisizione dell’informazione antimafia;
e) pendente detto giudizio e in costanza del rapporto di incentivazione con GE (al tempo soltanto sospeso, la società e il parco eolico furono nuovamente sottoposti a sequestro, con gestione affidata agli amministratori giudiziari per garantirne la continuità funzionale;
f) la prefettura di Crotone emise l’interdittiva antimafia n. 14509/2013/Area1/AM del 5 luglio 2013 nei confronti della società interessata;
g) con provvedimento prot. n. GSE/P20140032159 del 14 marzo 2014, il GE dispose la decadenza e comunque la revoca della qualifica “IAFR” e degli incentivi ai sensi dell’art. 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) su sollecitazione del Tribunale di Catanzaro, la prefettura di Crotone, a superamento dell’interdittiva, emise l’informativa liberatoria prot. n. 7139 del 17 aprile 2014;
i) gli amministratori giudiziari tentarono senza successo di ristabilire il rapporto incentivante con il GE;
l) la società, rappresentata dagli amministratori giudiziari e su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, proposero ricorso n. 6783 del 2014 dinanzi al T.a.r. per il Lazio avverso il provvedimento del GE del 14 marzo 2014;
m) nelle more venne progressivamente disposto il dissequestro delle quote societarie e del parco eolico tra il 2014 e il 2015;
n) i ricorsi numeri 3144 del 2013 e 6783 del 2014, proposti rispettivamente in relazione alla sospensione degli incentivi prima dell’interdittiva e alla decadenza e revoca degli incentivi a seguito dell’interdittiva, furono riuniti e decisi con sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , n. 2692 del 22 febbraio 2017, con cui vennero dichiarati improcedibili il ricorso n. 3144 del 2013 e i relativi motivi aggiunti, venne respinta la domanda risarcitoria inerente a detto ricorso, venne dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso 6783 del 2014;
o) successivamente, nelle more del termine per impugnare, l’interessata venne coinvolta in un procedimento di prevenzione antimafia, dove disposta la confisca delle quote della società e del parco eolico e conseguentemente la gestione dell’impresa vene affidata all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, insieme a tre coadiutori giudiziari e al consiglio di amministrazione della società;
p) non venne proposto appello avverso la sentenza n.-OMISSIS-;
q) su autorizzazione dell’autorità giudiziaria ordinaria, l’Agenzia presentò tra il 2017 e il 2018 tre istanze al GE per l’annullamento del provvedimento di revoca dagli incentivi e la riattivazione del rapporto di incentivazione, anche alla luce della motivazione della sentenza n.-OMISSIS-;
r) il GE non riscontrò tali istanze;
s) avverso il silenzio inadempimento la società propose il ricorso n. 8832 del 2018 dinanzi al T.a.r. per il Lazio, il quale, con sentenza della sezione terza ter n. -OMISSIS-, lo accolse;
t) con provvedimento prot. GSE/P20190006452 del 29 gennaio 2019, il GE respinse l’istanza di riesame del provvedimento di revoca dagli incentivi.
3. Con ricorso per ottemperanza n. 3715 del 2019 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, l’interessata, su autorizzazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha domandato la declaratoria di nullità del provvedimento del GE del 29 gennaio 2019 per violazione del giudicato recato dalla sentenza n. -OMISSIS- o, in subordine e previa conversione del rito, il suo annullamento; ha chiesto inoltre la condanna del GE all’accoglimento delle istanze di riesame e a ripristinare la qualifica “IAFR” n. 3877, nonché l’accertamento del proprio diritto all’ottenimento dei relativi incentivi.
3.1. Nelle more del giudizio, la confisca è stata annullata a seguito di sentenza della Corte di cassazione, sezione quinta penale, n. -OMISSIS- e del decreto, in sede di rinvio, della Corte d’appello di Catanzaro, sezione misura di prevenzione, n. 22 del 23 aprile 2020.
3.2. La società interessata ha proposto motivi aggiunti.
3.3. Sempre nelle more del giudizio di primo grado si è concluso il procedimento penale. In particolare, con sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro n. 17 del 23 gennaio 2020, depositata il 30 aprile 2021, gli ideatori dell’iniziativa del parco eolico sono stati in parte prosciolti per estinzione del reato per prescrizione e in parte assolti e tale statuizione è stata confermata, per la parte d’interesse, dalla Corte d’appello di Catanzaro, sezione II penale, con sentenza n.-OMISSIS-, depositata il 21 marzo 2023, non impugnata e passata in giudicato in data 8 maggio 2023.
4. La società per azioni G.s.e si è costituita nel giudizio di primo grado n. 3715 del 2019, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha rigettato il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per l’ottemperanza e per la declaratoria di nullità del provvedimento di riesame del GE del 29 gennaio 2019, affermando che l’azione amministrativa non ha violato l’effetto conformativo della sentenza n. -OMISSIS- e ha convertito il rito da camerale in ordinario per lo scrutinio delle censure di illegittimità; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000.
6. Con ricorso ritualmente notificato in data 6 marzo 2025 e depositato in pari data, la-OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza non definitiva, articolando un unico motivo, esteso da pagina 13 a pagina 32 del gravame e compendiato in « ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DELL’ART. 116 C.P.A. E 112 C.P.C. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E COMUNQUE ERRONEA E CONTRADDITTORIA. NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO PROT. GSE/P20190006452 DEL 29.1.2019 PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO, E PERDURANTE INOTTEMPERANZA A FRONTE DELLE VICENDE SUCCESSIVE ».
6. La società per azioni G.s.e. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
7. In vista dell’udienza di discussione l’appellata ha depositato memoria in data 27 aprile 2025 e l’appellante, in data 9 maggio 2025, memoria di replica (con allegati il provvedimento rigetto da parte della prefettura di Crotone di un’istanza di annullamento in autotutela dell’interdittiva antimafia del 5 luglio 2013 e il relativo ricorso dinanzi al T.a.r. per la Calabria). Con tali atti defensionali ambedue le parti hanno illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
8. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20 maggio 2025.
9. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. Va innanzi tutto rilevato che il ricorso per ottemperanza è relativo esclusivamente alla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- con cui è stata dichiarata soltanto l’illegittimità del silenzio inadempimento, e non ad altre pronunce giurisdizionali intervenute nella vicenda, né a ulteriori valutazioni della legittimità dell’azione amministrativa, alla luce del petitum del ricorso introduttivo, del quale è utile riportare per esteso il testo: « RICORSO IN OTTEMPERANZA CON SUBORDINATA RICHIESA DI CONVERSIONE DEL RITO (…) Per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-ter, n. -OMISSIS- (Doc. 1), depositata in data 28 dicembre 2018, che ha accolto il ricorso proposto dalla -OMISSIS-. per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal GE dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. sulle istanze di riesame del provvedimento prot. GSE/P20140032159 del 14.3.2014 – recante “decadenza e comunque revoca” della qualifica IAFR n. 3877 ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 159 del 2011 – in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio-Roma, sez. III-ter, n. -OMISSIS- (doc. 2). Per la conseguente declaratoria di nullità e comunque di inefficacia del provvedimento prot. GSE/P20190006452 del 29.1.2019 (DOC. 3), recante “Riscontro istanze di riesame presentate dalla società -OMISSIS-. in esecuzione della sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, n. -OMISSIS-”, che ha “preteso” di definire il procedimento “con il rigetto delle istanze di riesame presentate dalla -OMISSIS-.”. Per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente agli incentivi (…) e quindi per la condanna del GE dei Servizi Energetici ad accogliere le istanze di riesame e a ripristinare la qualifica IAFR n. 3877, a stipulare la convenzione (…) e a corrispondere alla ricorrente gli incentivi (…) o comunque quanto meno per la condanna del GSE a pronunciarsi sulle istanze di riesame in senso conforme al giudicato di cui alla sentenza ottemperanda (…) Subordinatamente, previa conversione del rito Per l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20190006452 del 29.1.2019 ».
In particolare, non sono scrutinabili in questa sede le domande ancora oggetto di esame innanzi al giudizio di merito ancora pendente dinanzi al T.a.r. (ricorso n. 3715 del 2019) a seguito della conversione del rito disposta dalla gravata sentenza non definitiva n. 23276/2024, ovverosia le doglianze inerenti ad asseriti vizi di illegittimità del provvedimento del GE del 29 gennaio 2019, che esulano radicalmente dalla delimitata aera del giudizio di ottemperanza, perimetrata dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-.
10.1. Ciò posto, premesso che l’interdittiva antimafia del 15 luglio 2013 ha determinato obbligatoriamente, ai sensi ai sensi degli articoli 67 e 94 del decreto legislativo n. 159/2011, la dichiarazione di decadenza e revoca dell’originaria qualifica “IAFR” 3877, il provvedimento del GE n. GSE/P20190006452 del 29 gennaio 2019 non è nullo per violazione del giudicato ai sensi dell’art. 21- septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché il giudice amministrativo non ha mai imposto di riattivare l’originaria qualifica “IAFR”. Invero, come correttamente osservato dal T.a.r., la sentenza n. -OMISSIS- dopo aver accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento, ha imposto al GE di rivalutare la posizione della società interessata in base alle sopravvenienze di fatto e di diritto e specificamente considerando l’informativa antimafia liberatoria della prefettura di Crotone prot. n. 7139 del 17 aprile 2014, il che è stato effettuato tramite il provvedimento del 29 gennaio 2019, dove il GE ha approfonditamente motivato il diniego di accesso agli incentivi, facendo riferimento alle sopravvenienze fattuali e giuridiche, compresa l’informativa liberatoria, reputando che essa incide con efficacia ex nunc e non ex tunc sulla capacità dell’impresa di instaurare, nuovamente, rapporti con pubbliche amministrazioni, società pubbliche ed enti da questi vigilati e controllati.
Il dato testuale della sentenza n. -OMISSIS- conduce ad escludere recisamente che via sia un vincolo conformativo maggiormente stringente sul contenuto della determinazione del GE, sicché, a fronte di una valutazione che ha considerato diffusamente gli aspetti indicati dalla predetta sentenza, va esclusa qualsivoglia ipotesi di violazione o elusione del giudicato e di conseguente nullità provvedimento del 29 gennaio 2019, residuando soltanto l’ipotetica presenza di vizi di legittimità, lamentati dall’appellante, ma che, come già evidenziato, non sono vagliabili in sede di ottemperanza e che sono oggetto di pendente scrutinio dinanzi al T.a.r. per il Lazio nel ricorso n. 3715 del 2019.
10.2. Va altresì evidenziato che gli esiti del giudizio penale, da un lato e in via assorbente, non impingono sul giudizio di ottemperanza, siccome avente ad oggetto l’effetto conformativo della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- e, dall’altro, non determinano, in ogni caso, alcuna nullità (senza considerare la lamentata illegittimità, che, come già sottolineato, non è vagliabile in questo giudizio) del provvedimento del GE, stante l’assenza di vizi riconducibili alle categorie tassativamente previste dall’art. 21- septies della legge n. 241/1990 e attesa peraltro la piena autonomia formale e sostanziale tra interdittiva antimafia e vicenda penale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2024, n. 4707 e 11 aprile 2022, n. 2826).
10.3. Si precisa, infine, che le doglianze inerenti ad asserite violazioni del diritto dell’Unione europea e di disposizioni della Costituzione sono, da un lato, inconferenti, in quanto non determinerebbero, in tesi, la nullità del provvedimento amministrativo, bensì la sua annullabilità (non vagliabile nella presente sede) e, dall’atro, sono assorbite dal pregiudiziale rilievo che l’oggetto del presente giudizio è esclusivamente la verifica dell’ottemperanza del GE ad un limitato effetto conformativo derivante da una pronuncia accertativa del silenzio inadempimento, che è senza dubbio avvenuta con l’emanazione del provvedimento prot. n. GSE/P20190006452 del 29 gennaio 2019.
10.4. Tanto premesso, il GE, con la determinazione del 29 gennaio 2019, ha ottemperato all’effetto conformativo discendente dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS- senza esulare dai limiti ivi recati, con conseguente esclusione della dedotta nullità del citato provvedimento, non potendosi, allo stato e in forza del giudicato amministrativo, ordinare al GE di disporre la reviviscenza ab origine del rapporto incentivante (reciso con provvedimento prot. GSE/P20140032159 del 14 marzo 2014) e l’erogazione di somme per certificati verdi.
11. In conclusione l’appello deve essere respinto.
12. La particolarità, anche in fatto, della causa, facente parte di una più ampia vicenda giudiziale, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1095 del 2025, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellante, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.