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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. COLLETTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO
Contro
, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. COLUCCINO LUIGI
[...] P.IVA_1
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 23.09.2025
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.03.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2023, ricevuto in data 26.01.2023, con cui il Tribunale
di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro CP_1
8.764,03, quale saldo debitore relativo alla linea di credito concessa con contratto n.
2256571.
A sostegno dell'opposizione, il ha lamentato il difetto di titolarità del credito Pt_1
azionato in via monitoria da e, per essa, da , CP_1 Controparte_2
nonché la mancanza di prova del credito azionato alla luce della documentazione prodotta da controparte.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio, ha invece insistito per la conferma del CP_1
provvedimento, contestando la fondatezza di entrambi i motivi di opposizione sollevati da controparte.
Con provvedimento di data 6.03.2024, l'allora giudice istruttore del presente giudizio ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e concesso i termini ex art. 183
comma 6 cpc.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.09.2025.
Le parti hanno espressamente rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta.
2 in qualità di asserita cessionaria del credito originariamente vantato da CP_1
nei confronti dell'odierno opponente, a sostegno della Controparte_3
pretesa azionata in via monitoria ha originariamente prodotto unicamente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso dell'avvenuta cessione pro – soluto di un pacchetto di crediti, nonché l'estratto conto certificato reso e rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 T.U.B da (cfr. docc. 3 e 5 fasc. monitorio). Controparte_3
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, inoltre, la società opposta ha allegato altresì sub doc. 6 l'elenco delle posizioni asseritamente cedute da Controparte_3
a nel quale figurerebbe il numero NDG 75068, riportato anche
[...] CP_1
nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
La documentazione in parola, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità in capo all'opposta del credito azionato in via monitoria.
In proposito, infatti, va evidenziato come non risultino prodotti in atti il contratto di cessione intervenuto tra e né lo specifico contratto dal quale sarebbe CP_4 CP_1
sorto il credito oggi vantato da tale ultimo soggetto.
Quand'anche si ritenesse che l'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente l'indicazione dei crediti ceduti per categorie sia astrattamente sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito in capo al cessionario, nel caso di specie, anche a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, l'assenza di qualsivoglia indicazione di parte opposta o documento specificamente riconducibile al contratto n. 2256571,
originariamente stipulato da con preclude in radice la possibilità CP_4 Parte_1
3 di accertare se, in concreto, il credito maturato dalla cedente nei confronti del predetto rientri nella categoria indicata nel suddetto avviso di cessione.
Né può ritenersi dirimente a tal fine, in assenza di ulteriori oggettivi elementi di riscontro,
la sola indicazione del n. 75068 nell'elenco prodotto dall'opposta sub doc. 6.
A ben vedere, inoltre, a fronte delle contestazioni mosse dal con l'opposizione, la Pt_1
mancata produzione anche del solo contratto da cui deriverebbe il credito azionato in via monitoria non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul creditore che agisca per l'adempimento dello stesso. Creditore che, peraltro, neppure in via di allegazione ha specificato su quale titolo si fondi la propria pretesa (conto corrente, mutuo…).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio,
mediante produzione del contratto su cui si fonda il rapporto (conto corrente, mutuo,
finanziamento chirografario), del piano di ammortamento o di ulteriore documentazione attestante l'andamento del rapporto (in caso di conto corrente), sì da fornire piena dimostrazione della pretesa creditoria.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
4 Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 77/2023;
condanna l'opposta al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in euro 3505,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 24.09.2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. COLLETTI Parte_1 C.F._1
MASSIMO
Contro
, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. COLUCCINO LUIGI
[...] P.IVA_1
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 23.09.2025
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.03.2023, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 77/2023, ricevuto in data 26.01.2023, con cui il Tribunale
di Treviso gli aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro CP_1
8.764,03, quale saldo debitore relativo alla linea di credito concessa con contratto n.
2256571.
A sostegno dell'opposizione, il ha lamentato il difetto di titolarità del credito Pt_1
azionato in via monitoria da e, per essa, da , CP_1 Controparte_2
nonché la mancanza di prova del credito azionato alla luce della documentazione prodotta da controparte.
Ha, pertanto, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in giudizio, ha invece insistito per la conferma del CP_1
provvedimento, contestando la fondatezza di entrambi i motivi di opposizione sollevati da controparte.
Con provvedimento di data 6.03.2024, l'allora giudice istruttore del presente giudizio ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e concesso i termini ex art. 183
comma 6 cpc.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.09.2025.
Le parti hanno espressamente rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata e va accolta.
2 in qualità di asserita cessionaria del credito originariamente vantato da CP_1
nei confronti dell'odierno opponente, a sostegno della Controparte_3
pretesa azionata in via monitoria ha originariamente prodotto unicamente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso dell'avvenuta cessione pro – soluto di un pacchetto di crediti, nonché l'estratto conto certificato reso e rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 T.U.B da (cfr. docc. 3 e 5 fasc. monitorio). Controparte_3
In allegato alla comparsa di costituzione e risposta, inoltre, la società opposta ha allegato altresì sub doc. 6 l'elenco delle posizioni asseritamente cedute da Controparte_3
a nel quale figurerebbe il numero NDG 75068, riportato anche
[...] CP_1
nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
La documentazione in parola, tuttavia, non è sufficiente a dimostrare l'effettiva titolarità in capo all'opposta del credito azionato in via monitoria.
In proposito, infatti, va evidenziato come non risultino prodotti in atti il contratto di cessione intervenuto tra e né lo specifico contratto dal quale sarebbe CP_4 CP_1
sorto il credito oggi vantato da tale ultimo soggetto.
Quand'anche si ritenesse che l'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente l'indicazione dei crediti ceduti per categorie sia astrattamente sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito in capo al cessionario, nel caso di specie, anche a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, l'assenza di qualsivoglia indicazione di parte opposta o documento specificamente riconducibile al contratto n. 2256571,
originariamente stipulato da con preclude in radice la possibilità CP_4 Parte_1
3 di accertare se, in concreto, il credito maturato dalla cedente nei confronti del predetto rientri nella categoria indicata nel suddetto avviso di cessione.
Né può ritenersi dirimente a tal fine, in assenza di ulteriori oggettivi elementi di riscontro,
la sola indicazione del n. 75068 nell'elenco prodotto dall'opposta sub doc. 6.
A ben vedere, inoltre, a fronte delle contestazioni mosse dal con l'opposizione, la Pt_1
mancata produzione anche del solo contratto da cui deriverebbe il credito azionato in via monitoria non consente di ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul creditore che agisca per l'adempimento dello stesso. Creditore che, peraltro, neppure in via di allegazione ha specificato su quale titolo si fondi la propria pretesa (conto corrente, mutuo…).
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio,
mediante produzione del contratto su cui si fonda il rapporto (conto corrente, mutuo,
finanziamento chirografario), del piano di ammortamento o di ulteriore documentazione attestante l'andamento del rapporto (in caso di conto corrente), sì da fornire piena dimostrazione della pretesa creditoria.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'esigua attività processuale posta in essere dalle parti in fase istruttoria e decisionale.
PQM
4 Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 77/2023;
condanna l'opposta al pagamento in favore di delle spese di lite, che Parte_1
liquida in euro 3505,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Treviso, in data 24.09.2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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