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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2359/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso lo studio dell'avv. Papa Bruno (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE opponente e
, in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Scrimbia, n. CP_1
1, presso l'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, nella qualità, agisce in opposizione per la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 14.07.2022 e notificato in data 18.09.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 1540/2024 R.g. e, conseguentemente, per la revoca dello stesso decreto opposto.
1 A tal fine parte opponente deduce la scadenza della convenzione triennale posta a fondamento dell'azione monitoria e conclude chiedendo all'intestato Tribunale: “1) revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, per le causali addotte in narrativa;
3) conseguentemente, condannare l'opposta parte al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre magg. 15%, IVA e CAP, come per legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, insistendo per la reiezione delle censure avversarie, argomentando compiutamente circa la correttezza e legittimità del proprio operato, a tutela del credito vantato. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Le eccezioni dell'opponente non sono fondate e l'opposizione non trova accoglimento data la completa assenza – fra le difese dell'opponente di argomenti dai quali desumere l'avvenuta tacitazione del credito azionato in sede monitoria, ovvero la radicale carenza delle condizioni di fatto e di diritto – come, peraltro, accuratamente ribadite dall'Ente nella presente fase di opposizione – sottese (all'emanazione del provvedimento ingiunzionale, nonché) all'affermazione di sussistenza e persistente debenza della rivendicazione economica veicolata nel processo dalla persona giuridica convenuta.
3. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo de quo rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno 1988 n. 3717).
4. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, CP_2
n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di affidano all CP_1 CP_3 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia ( e 1 1% per il contributo di assistenza Pt_2 contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione CP_3 per l a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_3 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell CP_3 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” 5. È incontestata la circostanza che l' di abbia trasmesso all'opponente, i CP_3 CP_1 modelli F24 compressivi della richiesta per il versamento dei contributi CAC e FIMI (menzionati
2 con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione).
6. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso CP_3
(art. 3 convenzione), per il recupero coattivo del dovuto deve procedere l'EBAT nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
7. L'azienda opponente, tuttavia, non versava il contributo per cui è causa, né ha dato in corso di causa elementi dai quali poter far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva, nella specie.
8. La contestazione preliminare, infatti, mossa dall'opponente in ordine alla scadenza, all'atto dell'introduzione del giudizio monitorio (5.7.24) della convenzione tra e - fondante il CP_3 CP_1 credito ingiunto - non può trovare accoglimento stante la dimostrazione ex adverso della vigenza della convenzione in essere, in continuità con le pregresse (all. 5 fasc. di parte opposta).
9. Quanto alla doglianza attorea relativa al“la quantificazione dei contributi operata da controparte perché basata su conteggi errati e contenenti voci di somme non dovute.”, la stessa non può trovare accoglimento, stante la genericità.
10. Per le ragioni testé esposte, pertanto, l'opposizione va rigettata.
11. Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichira definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 14.07.2022;
- condanna in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da in persona del CP_1 rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente, in 700,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
Vibo Valentia, 26.2.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Brognaturo, Piazza del Popolo, n. 23, presso lo studio dell'avv. Papa Bruno (PEC: , che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE opponente e
, in persona Controparte_1 del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in , Via Scrimbia, n. CP_1
1, presso l'avv. Mazzara Maria Concetta (PEC: che lo Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, nella qualità, agisce in opposizione per la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 14.07.2022 e notificato in data 18.09.2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 1540/2024 R.g. e, conseguentemente, per la revoca dello stesso decreto opposto.
1 A tal fine parte opponente deduce la scadenza della convenzione triennale posta a fondamento dell'azione monitoria e conclude chiedendo all'intestato Tribunale: “1) revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi illustrati;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avversarie, per le causali addotte in narrativa;
3) conseguentemente, condannare l'opposta parte al pagamento di spese e compensi del giudizio, oltre magg. 15%, IVA e CAP, come per legge”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, insistendo per la reiezione delle censure avversarie, argomentando compiutamente circa la correttezza e legittimità del proprio operato, a tutela del credito vantato. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Le eccezioni dell'opponente non sono fondate e l'opposizione non trova accoglimento data la completa assenza – fra le difese dell'opponente di argomenti dai quali desumere l'avvenuta tacitazione del credito azionato in sede monitoria, ovvero la radicale carenza delle condizioni di fatto e di diritto – come, peraltro, accuratamente ribadite dall'Ente nella presente fase di opposizione – sottese (all'emanazione del provvedimento ingiunzionale, nonché) all'affermazione di sussistenza e persistente debenza della rivendicazione economica veicolata nel processo dalla persona giuridica convenuta.
3. Come puntualmente osservato dall'opposta, il contributo de quo rientra tra quelli indicati dall'articolo 11 della legge 334 del 1968 ed è obbligatoriamente versato dalle aziende indipendentemente dalla loro adesione sindacale agli organismi rappresentativi dei datori di lavoro (v. Cass. 11 novembre 1988 n. 6114; Cass, 18 febbraio 1988 n. 1746; Cass. 1 giugno 1988 n. 3717).
4. L'art. 1 della convenzione statuisce che “Ai sensi dell'art. 11 della legge 12.3.68, CP_2
n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di affidano all CP_1 CP_3 la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citalo in premessa, e stabiliti nella misura totale del 2% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1% per il contributo di assistenza malattia ( e 1 1% per il contributo di assistenza Pt_2 contrattuale (C.A.C.).,”. L'art. 2 della predetta convenzione prevede che “I datori di lavoro debbono, all'atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l'apposito riquadro in cui viene confermata l'applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l a trattenere l'importo convenuto. La sottoscrizione vale come autorizzazione CP_3 per l a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei CP_3 contributi obbligatori, l'importo dovuto…”. Ai sensi dell'art. 3 della convenzione “La Sede dell CP_3 provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari alla percentuale del 2% da calcolarsi sulla retribuzione indicata nei modelli DMAG-Unico per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, per i quali l'art. 1, comma 4, della legge 81/2006 prevede che il prelievo contributivo venga effettuato sulla retribuzione di cui al co.1, art. 1 D.L.338/89…”; l'art.4 della convenzione, infine, prevede che “La riscossione dei contributi di cui all'art. I avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti datori di lavoro…” 5. È incontestata la circostanza che l' di abbia trasmesso all'opponente, i CP_3 CP_1 modelli F24 compressivi della richiesta per il versamento dei contributi CAC e FIMI (menzionati
2 con la dizione “Contributo di Assistenza Contrattuale di Indennità Integrativa di malattia e di Infortunio legge 12/03/1968 n. 334” (art. 4 Convenzione).
6. Posto che, in caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l' qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso CP_3
(art. 3 convenzione), per il recupero coattivo del dovuto deve procedere l'EBAT nei modi consentiti dall'ordinamento giuridico.
7. L'azienda opponente, tuttavia, non versava il contributo per cui è causa, né ha dato in corso di causa elementi dai quali poter far discendere l'estinzione o l'infondatezza della pretesa contributiva, nella specie.
8. La contestazione preliminare, infatti, mossa dall'opponente in ordine alla scadenza, all'atto dell'introduzione del giudizio monitorio (5.7.24) della convenzione tra e - fondante il CP_3 CP_1 credito ingiunto - non può trovare accoglimento stante la dimostrazione ex adverso della vigenza della convenzione in essere, in continuità con le pregresse (all. 5 fasc. di parte opposta).
9. Quanto alla doglianza attorea relativa al“la quantificazione dei contributi operata da controparte perché basata su conteggi errati e contenenti voci di somme non dovute.”, la stessa non può trovare accoglimento, stante la genericità.
10. Per le ragioni testé esposte, pertanto, l'opposizione va rigettata.
11. Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, dichira definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 85/2024, emesso dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia il 14.07.2022;
- condanna in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da in persona del CP_1 rappresentante legale pro tempore, e liquidate complessivamente, in 700,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge.
Vibo Valentia, 26.2.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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