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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20446 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Parte_1
Scalia n. 15, presso lo studio dell'avv. Sara Memola che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Federico Rende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del Controparte_1
procuratore speciale, dott.ssa , elettivamente domiciliata Controparte_2
in Firenze, alla via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'avv. Andrea
Ghelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'opponente: “… Revocare/annullare l'opposto decreto ingiuntivo
4294/2024 Trib RM rgn 4985/2024 in quanto la fideiussione fatta firmare da
MP ricalca pedissequamente lo schema ABI 2003, dichiarato nullo da Banca
d'Italia con Provvedimento n. 55/2005, per violazione delle norme antitrust, essendo le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus in violazione delle normative di concorrenza previste dall'art. 2 della Legge n.
287/1990, come peraltro confermato da ormai granitica giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., Sent. n. 41994/2021); - Revocare/annullare
l'opposto decreto ingiuntivo 4294/2024 Trib RM rgn 4985/2024 in quanto nel contratto di conto corrente nr. 290,19 è previsto un tasso di capitalizzazione trimestrale degli interessi illegittimo ed illecito poiché in contrasto con l'art.
1283 c.c., e il TAN applicato risulta superiore al tasso soglia indicato dalla
Legge 108/96, quindi affetto da nullità che si riversa sull'intero contratto;
-
Revocare/annullare l'opposto decreto ingiuntivo 4294/2024 Trib RM rgn
4985/2024 in quanto MP ha concesso credito aggiuntivo alla Parte_2
ancorché fosse pienamente consapevole dell'aggravamento delle condizioni economiche della società, senza informare né richiedere né ottenere alcun consenso del sig. , violando così l'art. 1956 c.c. e, pertanto, Parte_1
esponendo il garante ad un rischio eccessivo e inaspettato. Invero, il progressivo aumento del massimale garantito (elevato più volte nel periodo
2003-2007), nonché il finanziamento concesso nel 2020 e il peggioramento dei bilanci di , dimostrano inequivocabilmente la consapevolezza Pt_2
della banca riguardo le difficoltà economiche della società; -
Conseguentemente, accertare/dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta a qualsivoglia titolo. - Vinte le spese”.
Per l'opposta: “… nel merito: rigettare l'opposizione avversaria a decreto ingiuntivo perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente: 3) confermare integralmente il decreto ingiuntivo 2-
5.4.2024, n. 4294, del Tribunale di Roma, condannando (anche) il Sig.
a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 somma di €. 71.142,12, per i tioli dedotti in narrativa, oltre gli interessi,
2 maturati e maturandi come dovuti per legge, per il credito derivante dal rapporto di conto corrente come dovuti per legge dalla data di chiusura del rapporto sino al saldo;
per il credito derivante dal contratto di finanziamento, come dovuti per legge, sulle rate insolute, dalle singole scadenze sino al saldo
e, sul capitale residuo, dalla data di chiusura del rapporto sino al saldo;
ed oltre le spese del procedimento di ingiunzione oltre il 15% per spese generali, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende;
4) rigettare ogni altra domanda proposta dall'opponente, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese e agli onorari del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 14 maggio 2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4294/2024, emesso da questo Tribunale in data 5 aprile 2024 su istanza della soc. con il quale gli era Controparte_1
stato ingiunto, quale fideiussore della soc. , Parte_3 il pagamento della somma di €71.142,12#, oltre interessi moratori legali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore di un rapporto di conto corrente nonché a titolo di residuo rimborso di un finanziamento;
• che, a sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto che: a) tre clausole del contratto di fideiussione omnibus da lui stipulato, essendo in tutto e per tutto conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del noto schema
ABI, erano nulle per violazione della normativa antitrust e tale nullità si estendeva, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c., all'intero contratto;
b) anche volendo considerare la nullità soltanto parziale, l'ingiungente era decaduta dalla garanzia non avendo proposto istanze giudiziarie contro la debitrice principale o contro i garanti entro i termini di cui all'art. 1957
c.c.; c) l'asserito credito avente ad oggetto il saldo passivo del rapporto di conto corrente non era stato adeguatamente provato, mancando la produzione degli estratti conto periodici, e comunque dalla pretesa
3 creditoria dovevano essere espunti gli indebiti interessi anatocistici ed usuari;
d) esso fideiussore doveva considerarsi liberato ex art. 1956 c.c. dall'impegno di garanzia, quantomeno con riferimento al debito nascente dal contratto di finanziamento, giacché tale finanziamento era stato concesso senza la sua autorizzazione ad un debitore le cui condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito;
• che la soc. costituitasi in Controparte_1
giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che la fideiussione omnibus prestata da Parte_1
in data 28 marzo 2003 (v. doc. 6 fascicolo monitorio) è pienamente conforme allo schema di fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie adottato dall'ABI nell'ottobre 2002 (v. doc. 5 fascicolo opponente), schema che, relativamente ai suoi artt. 2, 6 e 8, è stato ritenuto dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, contrastante con il dettato dell'art. 2 della legge n. 287/90 che vieta, sotto pena di nullità, “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza” (v. doc. 6 produzione opponente);
• che, per quanto rileva maggiormente in questa sede, la fideiussione ora in esame contiene una clausola, quella di cui all'art. 6, relativa alla deroga all'art. 1957 c.c., che riproduce in modo sostanzialmente pedissequo quella di cui all'art. 6 dello schema ABI dell'ottobre 2002;
• che, come chiarito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema
4 unilaterale costituente l'intesa vietata (v. Cass., sez. un., 30.12.2021, n.
41994/2021);
• che, alla luce di quanto appena esposto, la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., costituendo attuazione dell'intesa illecita “a monte”, è nulla e tale deve essere dichiarata;
• che, dovendo considerarsi nulla la predetta clausola di cui all'art. 6 della fideiussione omnibus del 28 marzo 2003 (il cui testo è il seguente: “I diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”), resta integra la facoltà per l'odierno opponente di proporre l'eccezione, tempestivamente formulata in atto di opposizione, di decadenza della banca dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
• che l'eccezione è peraltro fondata, essendo incontroverso che la banca non abbia promosso, né contro la debitrice principale né contro i garanti, le necessarie iniziative giudiziarie a tutela del proprio credito entro il termine semestrale previsto dal citato art. 1957 (è pacifico, oltre che documentalmente provato dalla lettera prodotta come doc. 4 del fascicolo monitorio, che la banca abbia revocato tutti gli affidamenti nel febbraio
2023 sicché, dovendosi ritenere l'obbligazione scaduta a tale data, la prima iniziativa giudiziaria volta al recupero del credito, costituita dalla domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale della datata 16 ottobre 2023 – v. doc. 6 produzione opposta – è Parte_2
senz'altro tardiva);
• che a nulla vale l'intimazione di pagamento del 6 marzo 2023 (doc. 10 fascicolo monitorio), dovendosi qui dare seguito al consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il termine “istanza” contenuto nell'art. 1957 c.c. si riferisce ai soli mezzi di tutela giurisdizionale del
5 diritto di credito, rimanendo escluse le iniziative di carattere stragiudiziale (v., tra le tante, Cass., 29.1.2016, n. 1724);
• che il contratto di garanzia di cui trattasi va qualificato come ordinaria fideiussione e non già come garanzia autonoma giacché, pur contenendo una clausola di pagamento “a prima richiesta” (v. art. 7 del contratto), non reca una generalizzata rinuncia del garante a sollevare le eccezioni opponibili dal debitore principale: mancanza di rinuncia che dunque preclude la qualificazione del negozio in esame quale garanzia autonoma
(v. anche Cass., 9.8.2016, n. 16825 che esclude che la clausola di pagamento a “prima richiesta” o altra equivalente comporti di per sé una deroga all'art. 1957 c.c.);
• ritenuto pertanto che, essendosi verificata una fattispecie estintiva della garanzia azionata nei confronti dell'ingiunto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4294/2024, così Parte_1
provvede:
1. - dichiara infondata la pretesa creditoria della Controparte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
[...]
2. - condanna la al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese del giudizio che liquida in Parte_1 complessivi €4.500,00# per compensi professionali ed €379,50# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 20 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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