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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
FN. R.G. 3533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3533/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELLE Parte_1 P.IVA_1
FORZE ARMATE N. 260/9 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCHETTI
PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. CASSANI ALBERTO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA SAN CARLO, 12/19 40023 CASTEL GUELFO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 9 NOVIELLI SAVERIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in via principale nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1602/2024 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento RG n. 2180/2021, depositata in Cancelleria in data 30 maggio 2024 e mai notificata, revocare la condanna della Parte_1
già , per Controparte_2
l'importo di € 18.910,00 a titolo di provvigioni per la vendita al cliente oltre Parte_2
al contributo Enasarco, oltre agli interessi moratori calcolati sulla predetta somma dal
31.03.2020 al 10.06.24, oltre all'ulteriore importo di cui gli interessi moratori da conteggiarsi dal pagamento intervento in data 10.06.24 alla data di rimborso di tutte le somme versate e non dovute per i motivi di cui all'appello, revocando altresì secondo equità la condanna alle spese del primo grado di giudizio stante la parziale riforma della sentenza.
Con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate dall'appellante all'appellata in forza della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese e dei compensi di cui al presente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello azionato da e le domande da Parte_1
questa proposte, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto
pagina 2 di 9 confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza (n. 1602/2024, pubblicata in data 30/05/2024).
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2021 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza la società
[...]
, esponendo di aver svolto per la convenuta Controparte_3
attività di agente, promuovendo la vendita di macchinari prodotti da quest'ultima per la lavorazione della lamiera.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle provvigioni non ancora corrisposte.
La si costituiva in giudizio, contestando le avverse domande. Controparte_4
Con sentenza n. 1602/2024, pubblicata in data 30.05.2024, il Tribunale di Monza condannava a pagare a parte attrice la somma di € 76.368,80 a Controparte_2
titolo di indennità di cessazione del rapporto, € 8.787,16 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso ed € 48.373,00 a titolo di provvigioni ancora dovute, oltre al contributo previdenziale Enasarco e agli interessi ex d.lgs. n. 231/2022 dal 30.03.2020 al saldo.
In particolare – per quanto ancora qui interessa – il Giudice di prime cure osservava che l'attrice aveva chiesto il pagamento delle provvigioni asseritamente non corrisposte dalla preponente nel periodo di vigenza contrattuale, allegando che, dopo la cessazione del pagina 3 di 9 rapporto, la convenuta aveva concluso due compravendite con due clienti procurati dall'agente: e Controparte_5 Parte_2
Per quanto riguardava il diritto alla provvigione maturato per l'affare concluso con il cliente il Giudice di prime cure osservava che la provvigione era dovuta ai sensi Pt_2
dell'art. 1748, terzo comma c.c., in quanto l'accordo di vendita era stato concluso entro un termine ragionevole, il 15.09.2020, quindi meno di sei mesi dopo la cessazione del rapporto (avvenuta il 30.3.2020) e la conclusione dell'affare poteva ricondursi prevalentemente all'attività di parte attrice.
Evidenziava a tale riguardo che gravi e circostanziati elementi di prova si desumevano dal contegno processuale della convenuta, considerato che nel corso dell'interrogatorio formale il legale rappresentante della convenuta, , aveva dichiarato di Controparte_2
non sapere chi avesse venduto il macchinario a aggiungendo che neppure sapeva Pt_2
chi fosse
[...]
, era provato in atti che la convenuta aveva venduto una macchina per quasi Parte_3
Parte duecentomila euro alla , come si evinceva dalla testimonianza di Testimone_1
(che aveva riconosciuto la compravendita) e dalla produzione della relativa fattura di vendita, effettuata dalla convenuta in seguito al secondo ordine di esibizione disposto con ordinanza del 24/03/2023.
Riconosceva pertanto che la provvigione per la vendita al cliente ammontava ad Pt_2
euro 18.910,00 (euro 15.500,00 più euro 3.410,00 per iva al 22%).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello già Parte_1 Controparte_4
lamentando in particolare l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la conclusione della vendita con il cliente si potesse Parte_2
ricondurre all'attività svolta dall'agente.
pagina 4 di 9 Sostiene l'appellante che il convincimento del Giudice sia scaturito dall'erronea interpretazione della deposizione resa dal teste (legale rappresentante Testimone_1
della , il quale – diversamente da quanto aveva ritenuto il Giudice di prime Parte_2
cure - aveva espressamente negato che la vendita fosse stata conclusa per effetto dell'intervento della società Fernando GA & C. s.r.l. e aveva invece affermato che era stata messa in contatto con la da Pt_2 Controparte_2 Persona_1
Osserva inoltre che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la condotta processuale di in sede di interrogatorio formale, laddove questi ha Controparte_2
dichiarato di non sapere nulla della contestata vendita, omettendo il Giudicante di considerare quanto precisato dalla difesa della società in merito alla Parte_1
circostanza che i suoi legali rappresentanti erano ben quattro fratelli e che CP_2
ben poteva non conoscere il fatto di cui gli veniva chiesto di riferire.
[...]
In conclusione, l'appellante ritiene che non vi sia prova alcuna che la vendita con il cliente sia stata effettuata per intervento dell'agente. Parte_2
L'appellante ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di rideterminare l'importo dovuto a titolo di provvigioni maturate nella minor somma di €
29.463,00 (€ 48.373,00 – € 18.910,00), con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle maggiori somme versate in forza della sentenza impugnata.
si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e Controparte_1
concludendo per il suo rigetto.
La causa è stata decise nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 3 giugno
2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
pagina 5 di 9 Oggetto del presente giudizio di gravame è la pronuncia con la quale il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'agente a percepire la provvigione derivante dalla vendita di una macchina per la lavorazione della lamiera, stipulata da con Controparte_4
il cliente dopo la cessazione del contratto di agenzia. Parte_2
Di conseguenza, l'impugnazione parziale proposta da ha determinato Controparte_4
l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., su tutte le altre parti della sentenza non impugnate.
Ciò premesso, in relazione alle doglianze svolte si osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 1748 terzo comma c.c. “l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta”.
Da ciò si desume che l'agente ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto, allorché ricorrono i seguenti requisiti: (1) se l'affare si è concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto;
(2) se la conclusione dell'affare è da ricondurre prevalentemente all'attività dell'agente.
Nel caso in esame la fattura di vendita n. 511 del 22/12/2020 (prodotta da parte convenuta in seguito al secondo ordine di esibizione emesso dal Giudice di prime cure) conferma la conclusione della vendita del macchinario tra CP_4 Parte_4
in data 15.09.2020; di conseguenza, poiché il contratto si è concluso entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia (30.3.2020), deve senz'altro ritenersi – come statuito dal Giudice di prime cure, con pronuncia sul punto non impugnata - che il contratto si sia concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del rapporto di agenzia.
pagina 6 di 9 Gli elementi probatori versati in atti consentono inoltre di ritenere che la conclusione dell'affare sia da ricondurre prevalentemente all'attività dell'agente.
Invero, in primo luogo deve rilevarsi che significativi elementi di prova emergono dalla condotta processuale di parte convenuta, dal momento che il legale rappresentante di
– pur dovendo avere, per il ruolo ricoperto, esatta cognizione degli affari Controparte_4
conclusi dalla società – nel corso dell'interrogatorio formale aveva addirittura negato di conoscere la società con cui invece la sua azienda aveva concluso un affare del Pt_2
rilevante importo di euro 155.000,00 oltre iva.
La stessa convenuta, inoltre, neppure aveva ottemperato, senza alcun giustificato motivo, all'ordine di esibizione della fattura n. 511 del 22/12/2020, avendo invece prodotto la fattura, dalla quale risulta la conclusione del contratto di vendita con Pt_2
soltanto in seguito al secondo ordine di esibizione del 24/03/2023.
Pertanto, appare senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado laddove ha affermato che dalla condotta processuale di parte convenuta e dal contegno reticente della stessa si può ragionevolmente desumere, ex art. 2729 c.c., che la conclusione dell'affare sia da ricondurre prevalentemente all'attività di parte attrice.
Per quanto riguarda le doglianze dell'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe mal interpretato la testimonianza resa da , legale rappresentante Testimone_1
della si osserva quanto segue. Parte_2
Il teste, interrogato sui capitoli 6 e 7 della memoria istruttoria di parte attrice, ha confermato il capitolo 6 (“Vero che nell'anno 2020 la società acquistava una Parte_2
pressa piegatrice di ?) Controparte_2
mentre, in relazione al capitolo 7, così formulato “Vero che le parti della compravendita venivano messe in contatto da ?”, ha risposto: “Non è vero, Controparte_1
la è stata messa in contatto con la dal signor Parte_5 Controparte_2
. Persona_1 pagina 7 di 9 Sulla base di tale testimonianza l'appellante sostiene che l'attività di promozione per la vendita del macchinario a sia stata svolta da e non già dall'odierna Pt_2 Persona_1
appellata.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che mai nel corso del giudizio (sia in primo grado che in appello) parte convenuta ha fatto riferimento a tale quale Persona_1
soggetto che avrebbe svolto l'attività di promozione per conto di F.lli Mercati.
Del resto, tale linea difensiva trova smentita nel fatto, pacifico tra le parti, che in seguito al recesso dal contratto di agenzia intercorso con l'appellata, la preponente aveva sostituito con , ovvero con il sub-agente Controparte_1 Controparte_6
di parte attrice (cfr. in particolare le dichiarazioni rese da all'udienza Testimone_2
del 3.03.2023, laddove ha affermato: “ho lavorato come subagente da gennaio 2018 a novembre 2019 della da metà 2020 lavoro come agente della Controparte_1
) Controparte_4
Pertanto, può senz'altro ritenersi, come ha sostenuto la difesa di parte appellata, che allorché il teste ha affermato che è stata messa in contatto con la Testimone_1 Pt_2
F.lli Mercati da ha inteso far riferimento all'intermediario che aveva Persona_1
trattato l'affare per conto di e non già al soggetto, che aveva trattato per conto Pt_2
della venditrice, ovvero Controparte_1
Le considerazioni che precedono conducono pertanto al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
pagina 8 di 9 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1602/2024, resa dal Tribunale di Monza in data 27.05.2024 e pubblicata in data 30.05.2024 che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...]
che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3533/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELLE Parte_1 P.IVA_1
FORZE ARMATE N. 260/9 MILANO presso lo studio dell'avv. MARCHETTI
PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. CASSANI ALBERTO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIA SAN CARLO, 12/19 40023 CASTEL GUELFO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 9 NOVIELLI SAVERIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in via principale nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1602/2024 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento RG n. 2180/2021, depositata in Cancelleria in data 30 maggio 2024 e mai notificata, revocare la condanna della Parte_1
già , per Controparte_2
l'importo di € 18.910,00 a titolo di provvigioni per la vendita al cliente oltre Parte_2
al contributo Enasarco, oltre agli interessi moratori calcolati sulla predetta somma dal
31.03.2020 al 10.06.24, oltre all'ulteriore importo di cui gli interessi moratori da conteggiarsi dal pagamento intervento in data 10.06.24 alla data di rimborso di tutte le somme versate e non dovute per i motivi di cui all'appello, revocando altresì secondo equità la condanna alle spese del primo grado di giudizio stante la parziale riforma della sentenza.
Con conseguente condanna alla restituzione delle somme versate dall'appellante all'appellata in forza della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese e dei compensi di cui al presente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello azionato da e le domande da Parte_1
questa proposte, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto
pagina 2 di 9 confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza (n. 1602/2024, pubblicata in data 30/05/2024).
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2021 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza la società
[...]
, esponendo di aver svolto per la convenuta Controparte_3
attività di agente, promuovendo la vendita di macchinari prodotti da quest'ultima per la lavorazione della lamiera.
Chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, dell'indennità sostitutiva di preavviso e delle provvigioni non ancora corrisposte.
La si costituiva in giudizio, contestando le avverse domande. Controparte_4
Con sentenza n. 1602/2024, pubblicata in data 30.05.2024, il Tribunale di Monza condannava a pagare a parte attrice la somma di € 76.368,80 a Controparte_2
titolo di indennità di cessazione del rapporto, € 8.787,16 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso ed € 48.373,00 a titolo di provvigioni ancora dovute, oltre al contributo previdenziale Enasarco e agli interessi ex d.lgs. n. 231/2022 dal 30.03.2020 al saldo.
In particolare – per quanto ancora qui interessa – il Giudice di prime cure osservava che l'attrice aveva chiesto il pagamento delle provvigioni asseritamente non corrisposte dalla preponente nel periodo di vigenza contrattuale, allegando che, dopo la cessazione del pagina 3 di 9 rapporto, la convenuta aveva concluso due compravendite con due clienti procurati dall'agente: e Controparte_5 Parte_2
Per quanto riguardava il diritto alla provvigione maturato per l'affare concluso con il cliente il Giudice di prime cure osservava che la provvigione era dovuta ai sensi Pt_2
dell'art. 1748, terzo comma c.c., in quanto l'accordo di vendita era stato concluso entro un termine ragionevole, il 15.09.2020, quindi meno di sei mesi dopo la cessazione del rapporto (avvenuta il 30.3.2020) e la conclusione dell'affare poteva ricondursi prevalentemente all'attività di parte attrice.
Evidenziava a tale riguardo che gravi e circostanziati elementi di prova si desumevano dal contegno processuale della convenuta, considerato che nel corso dell'interrogatorio formale il legale rappresentante della convenuta, , aveva dichiarato di Controparte_2
non sapere chi avesse venduto il macchinario a aggiungendo che neppure sapeva Pt_2
chi fosse
[...]
, era provato in atti che la convenuta aveva venduto una macchina per quasi Parte_3
Parte duecentomila euro alla , come si evinceva dalla testimonianza di Testimone_1
(che aveva riconosciuto la compravendita) e dalla produzione della relativa fattura di vendita, effettuata dalla convenuta in seguito al secondo ordine di esibizione disposto con ordinanza del 24/03/2023.
Riconosceva pertanto che la provvigione per la vendita al cliente ammontava ad Pt_2
euro 18.910,00 (euro 15.500,00 più euro 3.410,00 per iva al 22%).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello già Parte_1 Controparte_4
lamentando in particolare l'erroneità della stessa nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che la conclusione della vendita con il cliente si potesse Parte_2
ricondurre all'attività svolta dall'agente.
pagina 4 di 9 Sostiene l'appellante che il convincimento del Giudice sia scaturito dall'erronea interpretazione della deposizione resa dal teste (legale rappresentante Testimone_1
della , il quale – diversamente da quanto aveva ritenuto il Giudice di prime Parte_2
cure - aveva espressamente negato che la vendita fosse stata conclusa per effetto dell'intervento della società Fernando GA & C. s.r.l. e aveva invece affermato che era stata messa in contatto con la da Pt_2 Controparte_2 Persona_1
Osserva inoltre che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato la condotta processuale di in sede di interrogatorio formale, laddove questi ha Controparte_2
dichiarato di non sapere nulla della contestata vendita, omettendo il Giudicante di considerare quanto precisato dalla difesa della società in merito alla Parte_1
circostanza che i suoi legali rappresentanti erano ben quattro fratelli e che CP_2
ben poteva non conoscere il fatto di cui gli veniva chiesto di riferire.
[...]
In conclusione, l'appellante ritiene che non vi sia prova alcuna che la vendita con il cliente sia stata effettuata per intervento dell'agente. Parte_2
L'appellante ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di rideterminare l'importo dovuto a titolo di provvigioni maturate nella minor somma di €
29.463,00 (€ 48.373,00 – € 18.910,00), con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione delle maggiori somme versate in forza della sentenza impugnata.
si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e Controparte_1
concludendo per il suo rigetto.
La causa è stata decise nelle forme di cui all'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 3 giugno
2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusionali.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
pagina 5 di 9 Oggetto del presente giudizio di gravame è la pronuncia con la quale il Giudice di prime cure ha riconosciuto il diritto dell'agente a percepire la provvigione derivante dalla vendita di una macchina per la lavorazione della lamiera, stipulata da con Controparte_4
il cliente dopo la cessazione del contratto di agenzia. Parte_2
Di conseguenza, l'impugnazione parziale proposta da ha determinato Controparte_4
l'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., su tutte le altre parti della sentenza non impugnate.
Ciò premesso, in relazione alle doglianze svolte si osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 1748 terzo comma c.c. “l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta”.
Da ciò si desume che l'agente ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del rapporto, allorché ricorrono i seguenti requisiti: (1) se l'affare si è concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto;
(2) se la conclusione dell'affare è da ricondurre prevalentemente all'attività dell'agente.
Nel caso in esame la fattura di vendita n. 511 del 22/12/2020 (prodotta da parte convenuta in seguito al secondo ordine di esibizione emesso dal Giudice di prime cure) conferma la conclusione della vendita del macchinario tra CP_4 Parte_4
in data 15.09.2020; di conseguenza, poiché il contratto si è concluso entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia (30.3.2020), deve senz'altro ritenersi – come statuito dal Giudice di prime cure, con pronuncia sul punto non impugnata - che il contratto si sia concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del rapporto di agenzia.
pagina 6 di 9 Gli elementi probatori versati in atti consentono inoltre di ritenere che la conclusione dell'affare sia da ricondurre prevalentemente all'attività dell'agente.
Invero, in primo luogo deve rilevarsi che significativi elementi di prova emergono dalla condotta processuale di parte convenuta, dal momento che il legale rappresentante di
– pur dovendo avere, per il ruolo ricoperto, esatta cognizione degli affari Controparte_4
conclusi dalla società – nel corso dell'interrogatorio formale aveva addirittura negato di conoscere la società con cui invece la sua azienda aveva concluso un affare del Pt_2
rilevante importo di euro 155.000,00 oltre iva.
La stessa convenuta, inoltre, neppure aveva ottemperato, senza alcun giustificato motivo, all'ordine di esibizione della fattura n. 511 del 22/12/2020, avendo invece prodotto la fattura, dalla quale risulta la conclusione del contratto di vendita con Pt_2
soltanto in seguito al secondo ordine di esibizione del 24/03/2023.
Pertanto, appare senz'altro condivisibile la pronuncia di primo grado laddove ha affermato che dalla condotta processuale di parte convenuta e dal contegno reticente della stessa si può ragionevolmente desumere, ex art. 2729 c.c., che la conclusione dell'affare sia da ricondurre prevalentemente all'attività di parte attrice.
Per quanto riguarda le doglianze dell'appellante, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe mal interpretato la testimonianza resa da , legale rappresentante Testimone_1
della si osserva quanto segue. Parte_2
Il teste, interrogato sui capitoli 6 e 7 della memoria istruttoria di parte attrice, ha confermato il capitolo 6 (“Vero che nell'anno 2020 la società acquistava una Parte_2
pressa piegatrice di ?) Controparte_2
mentre, in relazione al capitolo 7, così formulato “Vero che le parti della compravendita venivano messe in contatto da ?”, ha risposto: “Non è vero, Controparte_1
la è stata messa in contatto con la dal signor Parte_5 Controparte_2
. Persona_1 pagina 7 di 9 Sulla base di tale testimonianza l'appellante sostiene che l'attività di promozione per la vendita del macchinario a sia stata svolta da e non già dall'odierna Pt_2 Persona_1
appellata.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che mai nel corso del giudizio (sia in primo grado che in appello) parte convenuta ha fatto riferimento a tale quale Persona_1
soggetto che avrebbe svolto l'attività di promozione per conto di F.lli Mercati.
Del resto, tale linea difensiva trova smentita nel fatto, pacifico tra le parti, che in seguito al recesso dal contratto di agenzia intercorso con l'appellata, la preponente aveva sostituito con , ovvero con il sub-agente Controparte_1 Controparte_6
di parte attrice (cfr. in particolare le dichiarazioni rese da all'udienza Testimone_2
del 3.03.2023, laddove ha affermato: “ho lavorato come subagente da gennaio 2018 a novembre 2019 della da metà 2020 lavoro come agente della Controparte_1
) Controparte_4
Pertanto, può senz'altro ritenersi, come ha sostenuto la difesa di parte appellata, che allorché il teste ha affermato che è stata messa in contatto con la Testimone_1 Pt_2
F.lli Mercati da ha inteso far riferimento all'intermediario che aveva Persona_1
trattato l'affare per conto di e non già al soggetto, che aveva trattato per conto Pt_2
della venditrice, ovvero Controparte_1
Le considerazioni che precedono conducono pertanto al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
pagina 8 di 9 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1602/2024, resa dal Tribunale di Monza in data 27.05.2024 e pubblicata in data 30.05.2024 che, per l'effetto, conferma;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute da
[...]
che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1
forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della
Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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