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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 12.03.2020 al numero 2517/2020 R.G.
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Alfano;
ATTRICE
E
DOTT.SSA e AVV. FRANCESCO GARGANO, rappresentati e Controparte_1 difesi dall'avv. Alfonso Mancuso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la dott.ssa e l'avv. FR AN innanzi a questo Controparte_1
Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la corretta esecuzione dei lavori come risultante ex actis e di conseguenza il diritto della soc. del geom. al pagamento del Parte_1 Parte_1 residuo corrispettivo per le opere eseguite;
- per l'effetto, condannare in solido i signori AN
FR e al pagamento in favore della società ricorrente del residuo Controparte_1 importo di Euro 24.879,70, oltre interessi come per legge (art. 1284 c.c.). Con condanna dei convenuti ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese processuali e al pagamento compensi di avvocato da determinarsi ex DD.MM. 55/2014 e 37/2018, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cap, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
1 Con comparsa depositata in data 3.10.2020 si costituivano la dott.ssa e l'avv. Controparte_1
FR AN rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare l'inadempimento della società geom. Parte_1 Parte_1
stante l'intervenuto ritardo nella consegna dei lavori, previa condanna della
[...] medesima al pagamento della penale di €.50,00 per ciascun giorno indicata e prevista nel contratto di appalto;
2) Accertare e verificare i gravi vizi e le difformità delle opere realizzati, nei termini esposti e rappresentati anche negli elaborati peritali versati in atti ovvero di CTU a disporsi e condannare, sempre la società geom. , al Parte_1 Parte_1 pagamento degli importi che si Firmato Da: MANCUSO ALFONSO Emesso Da: Controparte_2
NG CA 3 Serial#: 14 renderanno necessario per il ripristino CodiceFiscale_1
e la risoluzione di ogni vizio e difformità pervia conseguente riduzione degli importi pretesi in pagamento per dette opere in uno al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli istanti e pure dovuti e da liquidarsi anche nei termini di quanto indicato e previsto ex art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti. Il tutto anche in cosiderazione di quanto previsto dagli artt. artt.1667,1668 e 1669 cc. ferma ed impregiudicata l'applicabilità dell'art.1460cc; 3) Con vittoria di spese e compentenze di lite con attribuzione al costituito avvocato antistatario.
Con provvedimento del 18.02.2025 il giudice formulava proposta conciliativa, successivamente modificata con provvedimento dell'8.7.2025 e quindi, da ultimo, all'udienza del 15.04.2025.
All'udienza del 13.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte convenuta dava atto che, in adempimento della proposta conciliativa volta alla definizione della controversia, i propri assistiti avevano provveduto al pagamento dell'ulteriore somma di €11.000,00, oltre alla somma di €10.000,00 già versata in precedenza, mediante n. 2 bonifici bancari eseguiti in favore della le cui ricevute allegavano. Pertanto, accertato l'integrale Parte_1 adempimento dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, i convenuti chiedevano la declaratoria di estinzione del presente giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò posto, lette le note di parte convenuta e la documentazione alle stesse allegate, devono ritenersi sussistenti le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto va osservato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
2 Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni della parte convenuta e della documentazione dalla stessa allegata, non contestata da parte attrice, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.
2517/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 12.03.2020 al numero 2517/2020 R.G.
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Mario Alfano;
ATTRICE
E
DOTT.SSA e AVV. FRANCESCO GARGANO, rappresentati e Controparte_1 difesi dall'avv. Alfonso Mancuso;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la dott.ssa e l'avv. FR AN innanzi a questo Controparte_1
Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare la corretta esecuzione dei lavori come risultante ex actis e di conseguenza il diritto della soc. del geom. al pagamento del Parte_1 Parte_1 residuo corrispettivo per le opere eseguite;
- per l'effetto, condannare in solido i signori AN
FR e al pagamento in favore della società ricorrente del residuo Controparte_1 importo di Euro 24.879,70, oltre interessi come per legge (art. 1284 c.c.). Con condanna dei convenuti ex art. 91 c.p.c. al rimborso delle spese processuali e al pagamento compensi di avvocato da determinarsi ex DD.MM. 55/2014 e 37/2018, oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cap, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
1 Con comparsa depositata in data 3.10.2020 si costituivano la dott.ssa e l'avv. Controparte_1
FR AN rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare l'inadempimento della società geom. Parte_1 Parte_1
stante l'intervenuto ritardo nella consegna dei lavori, previa condanna della
[...] medesima al pagamento della penale di €.50,00 per ciascun giorno indicata e prevista nel contratto di appalto;
2) Accertare e verificare i gravi vizi e le difformità delle opere realizzati, nei termini esposti e rappresentati anche negli elaborati peritali versati in atti ovvero di CTU a disporsi e condannare, sempre la società geom. , al Parte_1 Parte_1 pagamento degli importi che si Firmato Da: MANCUSO ALFONSO Emesso Da: Controparte_2
NG CA 3 Serial#: 14 renderanno necessario per il ripristino CodiceFiscale_1
e la risoluzione di ogni vizio e difformità pervia conseguente riduzione degli importi pretesi in pagamento per dette opere in uno al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli istanti e pure dovuti e da liquidarsi anche nei termini di quanto indicato e previsto ex art. 96 c.p.c. ricorrendone i presupposti. Il tutto anche in cosiderazione di quanto previsto dagli artt. artt.1667,1668 e 1669 cc. ferma ed impregiudicata l'applicabilità dell'art.1460cc; 3) Con vittoria di spese e compentenze di lite con attribuzione al costituito avvocato antistatario.
Con provvedimento del 18.02.2025 il giudice formulava proposta conciliativa, successivamente modificata con provvedimento dell'8.7.2025 e quindi, da ultimo, all'udienza del 15.04.2025.
All'udienza del 13.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte convenuta dava atto che, in adempimento della proposta conciliativa volta alla definizione della controversia, i propri assistiti avevano provveduto al pagamento dell'ulteriore somma di €11.000,00, oltre alla somma di €10.000,00 già versata in precedenza, mediante n. 2 bonifici bancari eseguiti in favore della le cui ricevute allegavano. Pertanto, accertato l'integrale Parte_1 adempimento dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, i convenuti chiedevano la declaratoria di estinzione del presente giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò posto, lette le note di parte convenuta e la documentazione alle stesse allegate, devono ritenersi sussistenti le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto va osservato che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
“materia” su cui si fonda la controversia.
2 Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da dichiarare qualora non si possa dar luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Sulla base delle deduzioni della parte convenuta e della documentazione dalla stessa allegata, non contestata da parte attrice, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere con spese compensate.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n.
2517/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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