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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/09/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 804/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 804/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA CAROTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVIA CAROTI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 19.6.2025, ricorre nei Parte_1
confronti dell' , esponendo che in data 2.8.2018 presentava all' di CP_1 CP_1
domanda di Naspi sulla base del licenziamento ricevuto in data CP_1
30.7.2018; che in data 14.8.2018 si rioccupava a tempo determinato e effettuava comunicazione all' della ripresa dell'attività lavorativa a tempo CP_1 determinato;
che con nuova lettera datata 26.7.2019, l' comunicava che la CP_1
domanda di Naspi del 2.8.2018 era stata accolta con decorrenza 23.8.2018; che in data 12.8.2019 l' comunicava che nel periodo dall'8.8.2018 al 30.6.2019 CP_1 erano stati pagati € 6.346,44 in più sulla sua indennità di disoccupazione Naspi in quanto avrebbe ripreso attività lavorativa nel periodo di carenza, senza individuare quale sarebbe stato il periodo di carenza e quale dei periodi di attività lavorativa erano stati presi in considerazione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la domanda di prestazione Naspi n° 776947 presentata dal in data 2.8.2018 è stata erogata in primo momento con Pt_1 decorrenza 8.8.2018 e successivamente respinta in ragione dell'inserimento dei giorni di preavviso;
che la prestazione sarebbe totalmente indebita perché la decorrenza si è spostata al 23.8.2018 e il richiedente si è rioccupato dal
14.8.2018, quindi durante il periodo di carenza.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, l'art. 6, co. 2, D.lgs. 22/2015 specifica che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente ha erroneamente valutato la presenza di un'indennità di mancato preavviso. Pertanto, la decorrenza del trattamento è stata collocata a partire dall'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate. Parte ricorrente non allega, né tantomeno dimostra, la rinuncia o il mancato versamento di tale indennità.
2 L' ha, quindi, ritenuto l'indennità fosse stata regolarmente CP_1
corrisposta, con conseguente spostamento in avanti della decorrenza al termine dell'indennità di mancato preavviso.
Peraltro, dall'estratto contributivo (Cfr. doc. n. 6 memoria) risulta la contabilizzazione dell'indennità di mancato preavviso.
Pertanto, l'inizio della nuova attività lavorativa il 14.8.2018 è avvenuto all'interno del periodo di carenza, considerato come il periodo antecedente alla decorrenza del primo pagamento della NASPI.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 804/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA CAROTI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVIA CAROTI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 19.6.2025, ricorre nei Parte_1
confronti dell' , esponendo che in data 2.8.2018 presentava all' di CP_1 CP_1
domanda di Naspi sulla base del licenziamento ricevuto in data CP_1
30.7.2018; che in data 14.8.2018 si rioccupava a tempo determinato e effettuava comunicazione all' della ripresa dell'attività lavorativa a tempo CP_1 determinato;
che con nuova lettera datata 26.7.2019, l' comunicava che la CP_1
domanda di Naspi del 2.8.2018 era stata accolta con decorrenza 23.8.2018; che in data 12.8.2019 l' comunicava che nel periodo dall'8.8.2018 al 30.6.2019 CP_1 erano stati pagati € 6.346,44 in più sulla sua indennità di disoccupazione Naspi in quanto avrebbe ripreso attività lavorativa nel periodo di carenza, senza individuare quale sarebbe stato il periodo di carenza e quale dei periodi di attività lavorativa erano stati presi in considerazione.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che la domanda di prestazione Naspi n° 776947 presentata dal in data 2.8.2018 è stata erogata in primo momento con Pt_1 decorrenza 8.8.2018 e successivamente respinta in ragione dell'inserimento dei giorni di preavviso;
che la prestazione sarebbe totalmente indebita perché la decorrenza si è spostata al 23.8.2018 e il richiedente si è rioccupato dal
14.8.2018, quindi durante il periodo di carenza.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, l'art. 6, co. 2, D.lgs. 22/2015 specifica che la NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso di specie, il ricorrente ha erroneamente valutato la presenza di un'indennità di mancato preavviso. Pertanto, la decorrenza del trattamento è stata collocata a partire dall'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate. Parte ricorrente non allega, né tantomeno dimostra, la rinuncia o il mancato versamento di tale indennità.
2 L' ha, quindi, ritenuto l'indennità fosse stata regolarmente CP_1
corrisposta, con conseguente spostamento in avanti della decorrenza al termine dell'indennità di mancato preavviso.
Peraltro, dall'estratto contributivo (Cfr. doc. n. 6 memoria) risulta la contabilizzazione dell'indennità di mancato preavviso.
Pertanto, l'inizio della nuova attività lavorativa il 14.8.2018 è avvenuto all'interno del periodo di carenza, considerato come il periodo antecedente alla decorrenza del primo pagamento della NASPI.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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