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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Zaira Angela Baldi;
e da
C.F.: , nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Lecco (LC) in Via Corrado Crollanza n. 5, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Giacomo Luca Pillitteri;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il qualeha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.09.2024, le parti e , Parte_1 Controparte_1 premesso di essersi separati, giusta accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 17.11.2023, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Barrafranca (EN) il 16.08.2017, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca Anno 2017, numero 65, Parte
II, Serie C, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nata una figlia Per_1
(nata a [...] il [...]).
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 17.09.2024.
In data 4.10.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 17.11.2023 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barrafranca il 16.08.2017 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Enna il 17.03.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Barrafranca Anno 2017, numero 65, Parte II, Serie S;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17.09.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Zaira Angela Baldi;
e da
C.F.: , nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Lecco (LC) in Via Corrado Crollanza n. 5, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv.
Giacomo Luca Pillitteri;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il qualeha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.09.2024, le parti e , Parte_1 Controparte_1 premesso di essersi separati, giusta accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 17.11.2023, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio civile dagli stessi contratto in Barrafranca (EN) il 16.08.2017, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca Anno 2017, numero 65, Parte
II, Serie C, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione è nata una figlia Per_1
(nata a [...] il [...]).
[...]
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere delle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, depositato in data 17.09.2024.
In data 4.10.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita con autorizzazione del Procuratore della Repubblica del 17.11.2023 e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barrafranca il 16.08.2017 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
Enna il 17.03.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Barrafranca Anno 2017, numero 65, Parte II, Serie S;
omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 17.09.2024, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
Nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta