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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. CE D'ANELLA Presidente
Dott. EA CE PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO SPINELLI, 26 90144 PALERMO presso lo studio dell'avv. APOLLONI
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
MONTE GRAPPA, 3 20062 CASSANO D'ADDA presso lo studio dell'avv.
LO AS ES, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 6 OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello
• accertare e dichiarare la violazione dei parametri minimi di legge per la liquidazione delle spese legali di cui è affetta la sentenza di primo grado, anche con riferimento alla compensazione parziale delle spese medesime;
• per l'effetto, riformare il capo della sentenza # 10468/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IX, Civile, Dott. Rollero, in data 4.12.2024, avente ad oggetto la quantificazione delle spese di lite per le ragioni di cui al presente gravame;
• quindi, condannare a pagare una somma non inferiore ad € 14.103,00, oltre accessori CP_1 di legge, a titolo di spese giudiziali relative al primo grado di giudizio, detratto quanto già da questi versato con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.;
• condannarlo, altresì, al pagamento delle spese di lite dell'odierna impugnazione, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che le ha anticipate ex art. 93 c.p.c.;
• confermare per il resto la sentenza impugnata, con particolare riferimento alla somma riconosciuta all'appellante a titolo di risarcimento.
Per CP_1
In via principale Rigettarsi l'appello formulato dal sig. (già avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2 10468/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30/11/2024, pubblicata in data 04/12/2024 con conseguente conferma delle statuizioni ivi contenute;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse anche solo parzialmente fondate le censure mosse dall'Appellante alla Sentenza n. 10468/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 30/11/2024 e pubblicata il 04/12/2024, contenere l'eventuale determinazione delle spese nei limiti dei minimi tabellari ex DM 55/2014 previsti per le cause di valore indeterminabile di medio – bassa difficoltà per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto tenuto conto della compensazione parziale sulla quale non vi è gravame. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del presente grado di Giudizio da distrarsi in favore del Procuratore di Parte Appellata che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio per richiedere l'accertamento della sussistenza di CP_2 CP_1 un danno non patrimoniale di natura endofamiliare patito a causa del fatto che quest'ultimo, pur consapevole di essere il suo padre naturale, non ha mai provveduto al riconoscimento e, per l'effetto, vederlo condannare al risarcimento del danno, inizialmente per una somma da determinare in via equitativa, salvo poi quantificarla, nella memoria prevista dall'art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. applicabile ratione temporis, nella somma di € 336.500,00. Si costituiva chiedendo in via preliminare di dichiarare l'intervenuta prescrizione del CP_1 diritto al risarcimento del danno, in quanto il aveva avuto conoscenza della paternità al più tardi CP_2 pagina 2 di 6 nell'anno 2015, quando lo aveva contattato tramite un legale, e quindi oltre cinque anni prima della data di notifica della citazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di contenere l'eventuale risarcimento del danno entro i limiti del minimo. L'azione seguiva un precedente giudizio instaurato dal finalizzato ad accertare il rapporto di CP_2 filiazione tra lui e il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8594/2022, pubblicata in data CP_1 2.11.2022, facendo proprie le conclusioni della CTU, dichiarava che è figlio di CP_2 [...]
CP_1
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10468/2024, pubblicata in data 4.12.2024, ha:
− condannato a pagare a la somma di € 90.000,00, da maggiorare con CP_1 CP_2 gli interessi al tasso legale dal 31.1.2023 a saldo;
− compensato le spese di lite nella misura del 20% e, per l'effetto, tenuto conto della compensazione parziale, condannato a pagare a la somma di € CP_1 CP_2 4.000,00, oltre rimborso forfettario de 15%, IVA e CPA come per legge. La quantificazione del risarcimento, effettuata dal giudice in via equitativa, si era basata sull'applicazione di un orientamento giurisprudenziale che riteneva liquidabile – in caso di illecito endofamiliare – una somma variabile tra la metà e un quarto del minimo tabellare previsto per i casi di perdita del rapporto parentale;
in questa finestra, in considerazione del danno patito, il Tribunale aveva ritenuto di liquidare una somma vicina al limite massimo previsto (che corrispondeva ad € 97.775,79). In ragione della sproporzione tra quanto chiesto dall'attore e quanto corrisposto all'esito del giudizio, il Tribunale aveva provveduto a una compensazione parziale delle spese di lite, nella misura del 20%.
3. ha proposto appello nei confronti di per il solo governo delle spese, Parte_1 CP_1 articolandolo in due motivi:
3.1 Con il primo motivo ha censurato la compensazione parziale delle spese legali effettuata dal giudice. In particolare, ritiene che la sproporzione tra la somma richiesta dall'attore (€ 336.500,00) e quella liquidata (€ 90.000,00) – sulla quale il giudice ha basato la decisione di procedere ad una compensazione parziale delle spese – non sia imputabile all'appellante, ma alla mancanza di un orientamento consolidato in giurisprudenza sui parametri da applicare alla quantificazione dei danni da illecito endofamiliare, per i quali manca una tabella di riferimento. Ritiene, quindi, che la compensazione delle spese fosse da escludere o, al più, da contenere nella misura del 7,8% circa, pari alla differenza tra la somma liquidata e il valore massimo attribuibile secondo il criterio seguito dal Tribunale.
3.2 Con il secondo motivo, ha censurato la liquidazione delle spese effettuata dal giudice di prime cure, che avrebbe attribuito una somma inferiore al quantum dovuto ma, soprattutto, inferiore ai valori minimi e inderogabili previsti dal DM 55/2014. In particolare, ritiene che il Tribunale abbia violato l'art. 4, comma 1 del DM 55/2014, che impone al giudice di tenere conto dei valori medi previsti dalle tabelle allegate, con possibilità di diminuirli in misura in ogni caso non eccedente il 50%. Inoltre, contesta lo scaglione utilizzato dal Tribunale, ritenendo che la complessità della causa e il numero delle questioni trattate – di cui anche il giudice dava atto nella parte motiva della decisione – imponessero di utilizzare i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, corrispondenti oltretutto a quelli da utilizzare per le cause di valore pari a € 90.000,00, ossia quanto accordato all'attore a titolo di risarcimento del danno. pagina 3 di 6 4. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in via subordinata, di CP_1 contenere la determinazione delle spese entro i minimi tabellari fissati dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di difficoltà medio-bassa, tenuto conto della compensazione parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
1.1 Entrambi i motivi di appello, trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati. Il Tribunale ha quantificato le spese dovute da in € 4.000,00, tenendo conto della CP_1 compensazione del 20%. L'appellante critica lo scaglione utilizzato dal Tribunale, ossia quello relativo alle cause di valore indeterminato di complessità medio-bassa, ritenendo che sarebbe stato opportuno applicare quello previsto sì per le cause di valore indeterminato – la domanda iniziale, infatti, era stata per una somma da determinarsi in via equitativa da parte del giudice – ma di complessità alta, visto che “nell'ambito della causa di primo grado sono state affrontate svariate complesse questioni di diritto, che hanno reso necessaria la stesura di atti assai ricchi e puntuali” (cfr. citazione in appello, pag. 9). L'appellato contesta ritenendo che, invece, la scelta del giudice sia giustificata dalla scarsità dell'istruttoria (un unico teste, sentito per delega avanti al Tribunale di Palermo su due soli capitoli di prova), oltre che dalla semplicità degli atti processuali redatti;
ritiene, altresì, che a giustificare la scelta di utilizzare i valori minimi – a suo avviso non derogati, in quanto la somma liquidata tiene conto della compensazione parziale accordata in sentenza – intervenga la condotta processuale tenuta dall'attore, che ha instaurato due diversi giudizi (uno volto a far accertare la paternità del e l'altro destinato alla richiesta di risarcimento) CP_1 in contrasto con le esigenze di economia processuale, e non ha mai modificato la domanda in termini di quantificazione del petitum nel corso del giudizio nemmeno a seguito delle indicazioni fornite dal giudice. L'appellante lamenta altresì la violazione dell'art. 4 comma 1 DM 55/2014, che impone al giudice di prendere in considerazione i valori medi previsti dalle tabelle, che possono essere diminuiti in considerazione dell'entità e della complessità della causa, ma mai derogando ai minimi previsti, che sono calcolati diminuendo del 50% i valori medi indicati in tabella. Applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di complessità medio-bassa il giudice avrebbe invece liquidato una somma inferiore ai minimi di legge. Come noto, il valore della causa è pari – in primo grado – alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, o a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (ex multiis Cass. sez. III 17.5.2025, n.13145). Nel caso in esame, dunque, a seguito di accoglimento della domanda e di condanna del soccombente al risarcimento del danno per € 90.000,00, pur in presenza di una domanda di valore almeno inizialmente indeterminato, il valore della causa deve considerarsi quello della somma liquidata, con conseguente applicazione dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. All'interno dello scaglione corretto, occorre prendere in considerazione i valori medi, che possono essere ridotti fino alla metà nel caso in cui la causa presenti questioni o struttura particolarmente semplici. È invece in qualsiasi caso inammissibile la liquidazione di una somma inferiore ai valori pagina 4 di 6 minimi (che, benchè non indicati in tabella, risultano dal dimezzamento dei medi). Entro questo range, la scelta della somma da liquidare è rimessa alla piena discrezionalità del giudice. Nel caso in esame, le questioni oggetto di decisione e lo svolgimento del processo impongono di assestarsi sui valori medi contenuti nelle tabelle ministeriali per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Fa eccezione la fase istruttoria e/o di trattazione, per la quale, in considerazione della quasi totale assenza di attività istruttoria – ridotta all'assunzione di un unico teste su due capitoli di prova, oltretutto in delega presso il Tribunale di Palermo – appare congrua la liquidazione di un valore dimezzato rispetto a quello indicato in tabella, e dunque pari a € 2.835,00.
Il Tribunale di Milano ha inoltre ritenuto di procedere alla compensazione parziale delle spese sulla base dell'ampia sproporzione tra il quantum richiesto dall'attore e la somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento, ritenendo che in questo caso non si configurasse una soccombenza totale del convenuto. Come stabilito da Cass. sez. un. 31.10.2022, n. 32061, un rilevante divario tra petitum e decisum non implica una soccombenza reciproca dalle parti, che si verifica solo nel caso di più domande contrapposte formulate nel medesimo giudizio tra le stesse parti o di una sola domanda articolata in più capi, di cui solo alcuni siano stati accolti;
la compensazione parziale, quindi, sarebbe ammissibile solo in presenza di uno degli altri presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.. Nel caso in esame, vertente sulla richiesta di risarcimento del danno per illecito endofamiliare, non si riscontra alcuno degli altri presupposti indicati dalla norma, non trattandosi di questioni nuove e non essendo intervenuto un mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti. Le spese, dunque, devono essere distratte sulla base del generale principio della soccombenza. La statuizione di merito non è stata oggetto di impugnazione né da parte dell'appellante né da parte dell'appellato in via incidentale, e risulta ormai consolidata con efficacia di giudicato;
le spese devono quindi essere accollate interamente ad soccombente nel giudizio di primo grado. CP_1
2. Consegue l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, deve essere condannato al CP_1 pagamento, a favore di delle spese del primo grado di giudizio, nuovamente liquidate Parte_1 sulla base dei valori del DM 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, in complessivi € 11.268,00, di cui € 2.552,00 per studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 4.253,00 per la fase decisoria.
3. secondo il principio della soccombenza, deve essere altresì condannato al pagamento in CP_1 favore di delle spese del presente grado di giudizio, liquidate, sulla base dei valori medi Parte_1 del DM 55/2014 per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in complessivi € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per studio, € 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisoria. Ciò sulla base dell'attribuito nel presente giudizio a titolo di spese processuali decurtato di quanto già riconosciuto nel giudizio di primo grado – [€ 11.268,00 - € 4.000,00] -Cass. n.35195 del 30.11.2022, Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto-. Le spese di lite dovranno essere distratte a favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 10468/2024 pubblicata in data 4.12.2024
3. condanna a pagare a le spese di entrambi i gradi di giudizio, da CP_1 Parte_1 liquidarsi quanto al primo grado in € 11.268,00 e quanto al presente grado in € 3.966,00, il tutto oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Apolloni Giovanni che si dichiara antistatario;
4. conferma nel resto la sentenza appellata.
Milano, 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EA CE IR CE D'AN
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Dott.ssa Gaia Raffaella Gaino
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