TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 847 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv.
TI ES - CF – pec - C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. Controparte_1
- CF - nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 24/05/1970 e residente in [...]C.F._3
IL GUISCARDO 280 88046 LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. SCALISE ANGELINA - CF
- pec - elettivamente domiciliato presso il di lei C.F._4 Email_2
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente separatamente depositate in cancelleria in data 18 e
19 dicembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15/11/2025:
• che, in data 15.07.2006, gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, al n. 11, Parte 1, 2
anno 2006 così come risulta dal Certificato Anagrafico di matrimonio (doc. 3);
• che in occasione della suddetta unione, i ricorrenti hanno optato per il regime della separazione dei beni;
• che dal matrimonio sono nati i figl (in data 16.04.2008) (in data 05.02.2013) entrambi Per_1 Per_2 minorenni, per i quali, nella fase di separazione giudiziale dell'odierne parti, è stato statuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso con collocazione stabile dei minori presso la madre e diritto di visita del padre;
• che, ad oggi, i minori sono collocati e residenti presso l'abitazione della madre sita in 88046 Lamezia Terme
(CZ), Via Fimiani n. 7;
• che, il Tribunale di Lamezia Terme, riunito in camera di consiglio, a conclusione del procedimento n.
1738/2020 R.G., con sentenza n. 3/2024 pubblicata il 02.01.2024, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei sig.r (doc. 4); Parte_1 Controparte_1
• che, già da prima dell'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi presso l'intestato
Tribunale e fino ad oggi, la divisione tra le parti si è protratta ininterrottamente e senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra i ricorrenti;
• che risulta impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale di vita, fondamentale per il matrimonio, tra le parti;
• che, pertanto, sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, della Legge 01.12.1970 n.
898 per lo scioglimento del matrimonio contratto come sopra descritto (vedi il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, assistiti e difesi, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
15.07.2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme al n. 11, Parte 1, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti convengono, ai sensi dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
con collocazione stabile e residenza presso la madre e con diritto del padre di vederli quando vorrà Per_2
e compatibilmente con le esigenze e la volontà della medesima prole. Si precisa che nel caso di divergenze tra i coniugi sul diritto di visita del padre si applicheranno le seguenti condizioni: - Due volte a settimana dalle ore
15.30 alle ore 18.30; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato dalle ore 15:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00; - Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori da comunicare entro e non oltre il termine di 7 giorni prima dalla data in cui i figli dovranno iniziare a trascorrere il periodo con il padre;
- Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'Epifania che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. 3
2. Il sig. continuerà a versare, per come statuito nella sentenza di separazione Controparte_1 giudiziale, a titolo di mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 500,00 Per_1 Per_2
(ovvero 250,00 euro per ciascun figlio) mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Parte_1
mediante bonifico bancario.
[...]
3. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie dei minori, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. 4
4. L'assegno unico nell'interesse dei figli minori verrà percepito, per intero, solo dalla sig.ra Parte_1
[...]
5. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori (vedi conclusioni in atti).
I ricorrenti dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis 51 comma 2° c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note di trattazione scritte nominando per ogni incombente i rispettivi Avvocati e, pertanto, dichiaravano di non volersi riconciliare.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 22 dicembre2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 16 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando - rispettivamente in data 18 e 19 dicembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 18 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme ed in data 15/07/2006, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 maggio 2021 nella relativa procedura di separazione giudiziale iscritta al n. 1738/2020 RG e che, in data 27 dicembre 2023, il Tribunale di Tribunale
Ordinario di Lamezia Terme aveva emesso sentenza di separazione giudiziale che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre 5
l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale: 18 maggio 2021; data di deposito del presente ricorso;
15 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 22 dicembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli (almeno in parte) ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 18 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 847 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], residente in [...]7 C.F._1
88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. TI ES
- CF – pec - che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. - CF Controparte_1 C.F._3
- nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 24/05/1970 e residente in [...]280 88046
LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. SCALISE ANGELINA - CF - pec C.F._4
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura Email_2 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede- 6
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia
Terme ed in data 15/07/2006, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I ricorrenti convengono, ai sensi dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
con collocazione stabile e residenza presso la madre e con diritto del padre di vederli quando vorrà Per_2
e compatibilmente con le esigenze e la volontà della medesima prole. Si precisa che nel caso di divergenze tra i coniugi sul diritto di visita del padre si applicheranno le seguenti condizioni: - Due volte a settimana dalle ore
15.30 alle ore 18.30; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato dalle ore 15:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00; - Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori da comunicare entro e non oltre il termine di 7 giorni prima dalla data in cui i figli dovranno iniziare a trascorrere il periodo con il padre;
- Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'Epifania che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
2. Il sig. continuerà a versare, per come statuito nella sentenza di separazione Controparte_1 giudiziale, a titolo di mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 500,00 Per_1 Per_2
(ovvero 250,00 euro per ciascun figlio) mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Parte_1
mediante bonifico bancario.
[...]
3. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie dei minori, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già 7
presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
4. L'assegno unico nell'interesse dei figli minori verrà percepito, per intero, solo dalla sig.ra Parte_1
[...]
5. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 11, parte I, anno 2006 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 847 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]7 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv.
TI ES - CF – pec - C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. Controparte_1
- CF - nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 24/05/1970 e residente in [...]C.F._3
IL GUISCARDO 280 88046 LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. SCALISE ANGELINA - CF
- pec - elettivamente domiciliato presso il di lei C.F._4 Email_2
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente separatamente depositate in cancelleria in data 18 e
19 dicembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15/11/2025:
• che, in data 15.07.2006, gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, al n. 11, Parte 1, 2
anno 2006 così come risulta dal Certificato Anagrafico di matrimonio (doc. 3);
• che in occasione della suddetta unione, i ricorrenti hanno optato per il regime della separazione dei beni;
• che dal matrimonio sono nati i figl (in data 16.04.2008) (in data 05.02.2013) entrambi Per_1 Per_2 minorenni, per i quali, nella fase di separazione giudiziale dell'odierne parti, è stato statuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso con collocazione stabile dei minori presso la madre e diritto di visita del padre;
• che, ad oggi, i minori sono collocati e residenti presso l'abitazione della madre sita in 88046 Lamezia Terme
(CZ), Via Fimiani n. 7;
• che, il Tribunale di Lamezia Terme, riunito in camera di consiglio, a conclusione del procedimento n.
1738/2020 R.G., con sentenza n. 3/2024 pubblicata il 02.01.2024, passata in giudicato, ha pronunciato la separazione personale dei sig.r (doc. 4); Parte_1 Controparte_1
• che, già da prima dell'instaurazione del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi presso l'intestato
Tribunale e fino ad oggi, la divisione tra le parti si è protratta ininterrottamente e senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra i ricorrenti;
• che risulta impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale di vita, fondamentale per il matrimonio, tra le parti;
• che, pertanto, sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, della Legge 01.12.1970 n.
898 per lo scioglimento del matrimonio contratto come sopra descritto (vedi il ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, assistiti e difesi, chiedevano all'adito Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data Parte_1 Controparte_1
15.07.2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme al n. 11, Parte 1, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti convengono, ai sensi dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
con collocazione stabile e residenza presso la madre e con diritto del padre di vederli quando vorrà Per_2
e compatibilmente con le esigenze e la volontà della medesima prole. Si precisa che nel caso di divergenze tra i coniugi sul diritto di visita del padre si applicheranno le seguenti condizioni: - Due volte a settimana dalle ore
15.30 alle ore 18.30; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato dalle ore 15:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00; - Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori da comunicare entro e non oltre il termine di 7 giorni prima dalla data in cui i figli dovranno iniziare a trascorrere il periodo con il padre;
- Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'Epifania che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto. 3
2. Il sig. continuerà a versare, per come statuito nella sentenza di separazione Controparte_1 giudiziale, a titolo di mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 500,00 Per_1 Per_2
(ovvero 250,00 euro per ciascun figlio) mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Parte_1
mediante bonifico bancario.
[...]
3. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie dei minori, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. 4
4. L'assegno unico nell'interesse dei figli minori verrà percepito, per intero, solo dalla sig.ra Parte_1
[...]
5. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori (vedi conclusioni in atti).
I ricorrenti dichiaravano – altresì - espressamente, ex art. 473 bis 51 comma 2° c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione parti con il deposito di note di trattazione scritte nominando per ogni incombente i rispettivi Avvocati e, pertanto, dichiaravano di non volersi riconciliare.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 22 dicembre2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 16 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando - rispettivamente in data 18 e 19 dicembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 18 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme ed in data 15/07/2006, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 18 maggio 2021 nella relativa procedura di separazione giudiziale iscritta al n. 1738/2020 RG e che, in data 27 dicembre 2023, il Tribunale di Tribunale
Ordinario di Lamezia Terme aveva emesso sentenza di separazione giudiziale che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre 5
l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione giudiziale: 18 maggio 2021; data di deposito del presente ricorso;
15 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 22 dicembre 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli (almeno in parte) ancora minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 18 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 847 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...] in data [...], residente in [...]7 C.F._1
88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. TI ES
- CF – pec - che la rappresenta e difende C.F._2 Email_1 in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. - CF Controparte_1 C.F._3
- nato in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 24/05/1970 e residente in [...]280 88046
LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. SCALISE ANGELINA - CF - pec C.F._4
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura Email_2 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede- 6
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia
Terme ed in data 15/07/2006, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I ricorrenti convengono, ai sensi dell'art. 155 c.c., l'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
con collocazione stabile e residenza presso la madre e con diritto del padre di vederli quando vorrà Per_2
e compatibilmente con le esigenze e la volontà della medesima prole. Si precisa che nel caso di divergenze tra i coniugi sul diritto di visita del padre si applicheranno le seguenti condizioni: - Due volte a settimana dalle ore
15.30 alle ore 18.30; - Due weekend al mese non consequenziali, dal sabato dalle ore 15:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00; - Durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori da comunicare entro e non oltre il termine di 7 giorni prima dalla data in cui i figli dovranno iniziare a trascorrere il periodo con il padre;
- Durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale così come in modo alternato saranno anche le festività del 31 dicembre e del 1 gennaio e la festività dell'Epifania che sarà trascorsa, ad anni alterni, con il padre o la madre;
- Durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno in modo alternato, con ciascun genitore, il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; - Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori;
- I minori trascorreranno inoltre la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre i giorni di compleanno dei minori verranno trascorsi alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto.
2. Il sig. continuerà a versare, per come statuito nella sentenza di separazione Controparte_1 giudiziale, a titolo di mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 500,00 Per_1 Per_2
(ovvero 250,00 euro per ciascun figlio) mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra Parte_1
mediante bonifico bancario.
[...]
3. Ambedue i coniugi contribuiranno, nella misura del 50% cadauno, alle spese straordinarie dei minori, che dovranno, comunque sia, preventivamente concordarsi tra i genitori e successivamente documentarsi ai fini del relativo diritto di rimborso. In merito a ciò, al fine di prevenire disguidi e conflittualità, si precisa quanto appresso: “Le spese straordinarie sono tali non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovvero sia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, scarpe, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già 7
presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del minore. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”.
4. L'assegno unico nell'interesse dei figli minori verrà percepito, per intero, solo dalla sig.ra Parte_1
[...]
5. Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o documenti validi per l'espatrio anche in favore dei minori.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 11, parte I, anno 2006 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)