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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott. Antonio Rizzuti Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione – con ordinanza del n.
567/2023, depositata in data 3.3.2023 – della sentenza n. n. 24/2021 di questa Corte, iscritto al n. 647 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso in riassunzione, dall'avv. Francesco Carnovale Scalzo, nel cui studio, in Lamezia Terme, ha eletto domicilio
= RICORRENTE IN RIASSUNZIONE =
CONTRO
(cod. fisc.: ; TR C.F._2
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
1 Sulle seguenti conclusioni: della ricorrente in riassunzione: “… in applicazione del principio di diritto posto dalla
Corte di Cassazione, Sez. I, Civile, con Ordinanza nr. 6515/2023 («In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione, mentre il rilievo attribuibile, per il medesimo fine, ad altre trattenute ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso»), rigettata ogni avversa richiesta e domanda del CP
, confermare, in parte, come di seguito, le statuizioni della sentenza di primo
[...]
grado (n.1186/2018, pubblicata in data 13.9.18, resa, inter partes, dal Tribunale di
Lamezia Terme nella causa iscritta al nr. 473/15 RGC), ponendo, a carico di CP
, il pagamento:
[...]
a) mensile, nella misura di euro 300,00 quale assegno divorzile, in favore di
[...]
nonché nella misura di euro 300,00 quale assegno di mantenimento in Parte_1
favore del figlio , oltre rivalutazione monetaria come per legge;
ovvero nella Per_1
misura da determinarsi in quella maggiore stabilita nella sentenza cassata;
b) delle spese straordinarie in favore del figlio . Per_1
Emettere ogni altro provvedimento e/o statuizione del caso.
Condannare al pagamento delle spese e competenze del grado di TR appello, del procedimento per cassazione e del presente giudizio di rinvio.”.
Del pubblico ministero: “Chiede l'accoglimento del ricorso”
PREMESSA IN FATTO
La vicenda processuale, sulla scorta degli atti prodotti, può essere sinteticamente riassunta come segue.
Con ricorso del 26.3.2015, – premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio in data 23.4.1989 con il convenuto, che dall'unione erano nati due figli,
e , divenuti maggiorenni, che con decreto del 15.5.2010 veniva Per_2 Per_1
omologata la separazione dei coniugi, che la convivenza non era ripresa e sussistevano le condizioni per la pronuncia di divorzio – conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, , al fine di ottenere la pronuncia della cessazione TR
2 degli effetti civili del matrimonio con le correlative statuizioni accessorie, chiedendo, in particolare, che le fosse riconosciuto un assegno divorzile di euro 400,00 mensili, oltre ad un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili in favore dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Costituitosi in giudizio il convenuto, chiedeva una riduzione degli assegni a suo carico. Pronunciata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito della successiva istruttoria, con sentenza n.1186/2018, pubblicata in data 13.9.2018, il Tribunale di Lamezia Terme così statuiva:
“- Pone a carico di il pagamento mensile di euro 300,00 quale TR
assegno divorzile in favore di , nonché di euro 300,00 quale Parte_1
mantenimento in favore di ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria dal 1.1.2019;
- Pone a carico di il pagamento delle spese straordinarie in favore TR
dei figli;
- compensa tra le parti le spese di lite”
Avverso la predetta decisione proponeva appello , con ricorso Parte_1 depositato in data 5.3.2019, deducendo l'erroneità e l'illegittimità della decisione impugnata, per omessa pronuncia, non avendo il Giudice di prime cure provveduto sulla richiesta dalla medesima formulata ai sensi dell'art.12 bis della legge 898/1970, dal momento che non era stata accolta la domanda di attribuzione di una quota di Tfr, sebbene ne ricorressero i presupposti. Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza, con accoglimento della domanda di attribuzione della suddetta quota di
Tfr.
Il relativo giudizio veniva iscritto al n. 377/2019 r.v.g..
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni, TR chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza.
Avverso la medesima sentenza di prime cure proponeva appello anche CP
, con ricorso depositato in data 13.03.2019, deducendo l'erroneità della
[...] decisione impugnata, sia nella parte relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile, sull'assunto che non ricorressero i presupposti per una sua previsione, sia con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, ritenuto eccessivo rispetto alle sue condizioni economiche, non particolarmente floride, evidenziando, in particolare, che
3 la sua retribuzione mensile era già gravata da pesanti oneri economici. Deduceva, inoltre, che alcun assegno doveva essere previsto in favore del figlio atteso che Per_2 quest'ultimo aveva già raggiunto un'autonomia economica, rappresentando, inoltre, la necessità che le spese straordinarie relative ai figli fossero concordate tra i coniugi.
Il relativo giudizio veniva iscritto al n. 531/2019 r.v.g..
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse Parte_1 deduzioni chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Riuniti i due giudizi, la Corte di Appello, con sentenza n. 24/2021 pubblicata in data
11.6.2021, così statuiva:
“Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da ed in parziale TR
riforma della sentenza impugnata, revoca il contributo previsto in favore del figlio
Per_2 ridetermina in € 250,00 ciascuno sia l'assegno divorzile in favore di Parte_1
che il contributo al mantenimento in favore del figlio , ponendo
[...] Per_1
carico di anche il 50% delle spese straordinarie relative al figlio TR
, previamente concordate tra le parti. Per_1
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115/2002, per porre a carico di , l'ulteriore importo, a titolo Parte_1 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Spese compensate”.
A simile decisione la Corte perveniva osservando che:
- “... se da un lato e pacifico, oltre che accertato a seguito delle indagini espletate a mezzo della Polizia Tributaria che sia inoccupata, dall'altro va Parte_1
considerato che dai medesimi accertamenti si evince che la retribuzione percepita dal , pari ad un netto medio di circa € 1.500,00 mensili, risulta gravata da CP pesanti oneri finanziari (cessione di € 397,00 con scadenza il 6/2029 e Pt_2 prestito “ ” di € 347,00 con scadenza il 12/2024), risultando, pertanto, Parte_3 eccessivo l'importo stabilito in prime cure in relazione alle condizioni economiche dell'obbligato”; pertanto, sia l'assegno divorzile sia il contributo al mantenimento del figlio (“in relazione al quale non è in discussione tra le parti la Per_1 circostanza che lo stesso debba completare il suo percorso formativo”) andavano
4 rideterminati in euro 250,00;
- con riferimento al figlio all'epoca trentunenne, a fronte delle contestazioni Per_2 del , secondo cui il figlio avrebbe raggiunto l'indipendenza economica, la CP
non aveva dimostrato che il figlio, nonostante l'età, non avesse ancora Pt_1
completato il suo percorso formativo né che si fosse adoperato per rendersi economicamente autonomo: era, dunque, da revocare l'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio Per_2
- era da rigettare l'appello spiegato dalla , non essendo stato dimostrato Pt_1
che il avesse cessato la propria attività lavorativa, risultando, invece, CP
ancora in servizio.
Avverso la pronuncia proponeva ricorso per cassazione articolando Parte_1
i seguenti motivi di doglianza:
1. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898/70, dell'art. 316-bis cod. civ., degli artt. 2 e 29 della Costituzione», sia per avere la Corte di merito disposto la riduzione dell'assegno in favore della e del figlio Pt_1
valorizzando, sic et simpliciter, in modo indiscriminato, gli oneri Controparte_2
finanziari gravanti sullo stipendio di (non considerando che, TR
invece, non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito e che, nella fattispecie, le trattenute costituivano la conseguenza di una certa disinvoltura del nel ricorrere al credito per far fronte a propri bisogni CP
personali), sia per avere la Corte distrettuale ripartito in pari misura, tra gli ex coniugi, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie del figlio , che la Per_1
pronuncia di primo grado aveva posto, invece, interamente a carico del padre, unico genitore percettore di reddito;
2. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 7, della L. n. 898/70, degli artt.
2 e 29 della Costituzione», nella parte in cui la sentenza impugnata non aveva stabilito alcun criterio automatico di adeguamento dell'assegno, neppure versandosi nell'ipotesi, contemplata dalla medesima norma, secondo la quale il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con decisione motivata.
Nell'assenza di difese da parte del , la Suprema Corte, con ordinanza n. CP
5 567/2023, depositata in data 3.3.2023, rigettava il secondo motivo di ricorso (sul presupposto per cui il giudice di appello “nel ridurre la sola entità degli assegni predetti, ha lasciato inalterato l'altra parte della statuizione del tribunale riguardante la loro rivalutazione a decorrere dall'1 gennaio 2019, che, pertanto, deve considerarsi confermata”) e accoglieva il primo.
In particolare, la Corte, dato atto che la ricorrente aveva denunciato, in buona sostanza, il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n.
898 del 1970, ha richiamato i propri precedenti (Cass. n. 37577 del 2022Cass. n.
29920 del 2022 nonché Cass., SU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass.
n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del
2022; Cass., SU, n. 32014 del 2022) in punto di criteri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno, e gli arresti
(Cass. n. 28936 del 2022 Cass. n. 10380 del 2012) in tema di rilevanza delle trattenute sulla retribuzione nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti e, di conseguenza, ha annotato che “Sarebbe stato necessario, dunque, laddove la sentenza impugnata ha proceduto alla riduzione dell'entità dell'assegno divorzile riconosciuta dalla dal tribunale, che la corte distrettuale verificasse da Pt_1
cosa fossero concretamente scaturite le altre trattenute operate in busta paga dal datore di lavoro del , evidentemente derivanti (attesa la specifica loro CP tipologia - «cessione di € 397,00 con scadenza il 6/2029 e prestito Pt_2
“ ” di € 347,00 con scadenza il 12/2024» - descritta dalla medesima corte) da Parte_3 atti di disposizione di quest'ultimo. Nulla, invece, sul punto, ha specificato la corte di appello che, peraltro, nemmeno ha concretamente proceduto, ai fini della riduzione di quell'emolumento, ad una effettiva ponderazione alla stregua dei criteri tutti imposti dal descritto nuovo orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto”.
Analoga conclusione la Corte ha, poi, esteso anche al profilo relativo alla ripartizione tra gli ex coniugi delle spese straordinarie “atteso che, evidentemente, - in mancanza di diversa, specifica argomentazione sul punto - la corte territoriale ha fatto derivare la diversa ripartizione dell'onere delle spese straordinarie per , Controparte_2
figlio degli ex coniugi, esclusivamente dalla riduzione del reddito effettivamente disponibile da per le già descritte ragioni dalla stessa esposte”. TR
Ha, quindi, rinviato all'intestata Corte per un nuovo esame e per la regolamentazione
6 delle spese.
Il giudizio è stato, quindi, riassunto da con ricorso depositato in data Parte_1
9.5.2023, nel quale, ripercorsa la vicenda processuale, riportati tutti i principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza cui si è fatto cenno e richiamati puntualmente i principi di diritto che governano il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile, ella ha, quindi, evidenziato che: a) non sussistono elementi da cui trarre posizioni di indipendenza economica della ricorrente e del figlio;
b) lo Per_1 stipendio del è gravato da oneri finanziari (cessione di € 397,00 con CP Pt_2 scadenza il 6/2029 e prestito ” di € 347,00 con scadenza il 12/2024), Parte_3
risultanti da atti di volontaria disposizione in assenza di elementi che denotano necessità di esborso mai comprovato. Ha anche ribadito le doglianze, già articolate innanzi all'intestata Corte nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, relative alla parzialità degli accertamenti tributari svolti. Ha, infine, concluso come in epigrafe riportato.
Non si è costituito , nonostante la ritualità della notifica. TR
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 28.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno, al fine di una più agevole intellegibilità della presente pronuncia, delimitare previamente il sindacato della Corte nella presente sede di rinvio.
Va, innanzi tutto, precisato che la sentenza di appello n. 24/2021 è passata in giudicato relativamente alla statuizione di rigetto dell'impugnazione all'epoca proposta dalla avverso la sentenza di prime cure in ordine al rigetto della domanda di Pt_1
attribuzione di quota di T.f.r.
Dunque, il giudizio che viene riassunto dalla è quello originato dall'appello Pt_1
a suo tempo proposto dal , ancorché questi sia, nella presente sede, rimasto CP
contumace.
Tra i profili coinvolti dall'appello del , poi, devono ritenersi passate in CP giudicato la statuizione di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne la statuizione relativa all'an dell'assegno divorzile e dell'assegno Per_2 di mantenimento in favore del figlio e quella relativa all'obbligo di Per_1 contribuzione, in capo al , alle spese straordinarie in favore di quest'ultimo. CP
7 Ciò in quanto la sentenza di appello è stata impugnata solo dalla e solo in Pt_1 punto di quantificazione dell'assegno divorzile, di quello di mantenimento a favore del figlio minore e del contributo alle spese straordinarie, che la ricorrente ha denunciato essere stati erroneamente ridotti dalla Corte territoriale.
Quindi, il nuovo esame demandato alla presente Corte attiene esclusivamente alla quantificazione delle suddette prestazioni a carico del . CP
Detto nuovo esame va orientato sulla scorta dei due principi richiamati dalla Suprema
Corte e sui quali la sentenza cassata è stata ritenuta in difetto.
Il primo principio enucleabile dall'ordinanza di rinvio è il seguente: «In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributive operategli in busta paga sulla retribuzione, mentre il rilievo attribuibile, per il medesimo fine, ad altre trattenute ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso», che comporta la necessità di esaminare la causa delle trattenute operate sulla busta paga del , ai fini della valutazione comparativa CP
delle condizioni economico patrimoniali delle parti.
Ebbene – premesso che, in assenza di costituzione del , è possibile accedere ai CP soli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio e a quelli prodotti dalla ricorrente – dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza su incarico della Corte nulla è emerso in ordine alle causali dei prestiti (cessione di € 397,00 con scadenza il 6/2029 e Pt_2
prestito ” di € 347,00 con scadenza il 12/2024) per i quali sono stati operate Parte_3 trattenute sulla busta paga del . L'unico dato evincibile è che una parte di CP questi prestiti è stata impiegata per l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie derivanti da anteriori finanziamenti dei quali, tuttavia, nuovamente non si conosce la causale né la data in cui vennero contratti. Dunque, non potendosi valutare il grado di necessità degli esborsi né se il debito sia stato contratto per esigenze personali o familiari, necessarie o voluttuarie, di dette trattenute non può tenersi conto nella valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, sotto tutti i profili per i quali essa rileva.
Il secondo principio enucleabile dalla predetta ordinanza è quello, ormai noto, secondo
8 cui “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della citata disposizione, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (cfr., in motivazione,
Cass. n. 37577 del 2022), applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che «Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per
l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente»). La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.,
9 SU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n.
5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SU, n. 32014 del 2022)”.
Quindi, volendo riassumere i cardini del principio appena richiamato:
- l'assegno divorzile ha funzione, contestualmente, perequativa, compensativa e assistenziale;
- grava sul richiedente l'onere di fornire prova, sotto il profilo compensativo:
1. di avere rinunciato a concrete, specifiche ed effettive (e non solo astratte e potenziali) prospettive lavorative (sotto tale profilo devono emergere dall'istruttoria sia la sussistenza di specifiche ed individuate occasioni di impiego o di miglioramento dell'impiego, alla luce della competenza professionale del coniuge richiedente e delle sue oggettive capacità ed esperienze, sia la scelta abdicativa da parte del coniuge richiedente);
2. che detta rinuncia sia stata frutto di una scelta comune dei coniugi correlata all'organizzazione familiare e alla tutela delle esigenze della famiglia e non di una determinazione individuale, opportunistica o semplicemente più comoda (tal fine, come precisato, non è sufficiente che il coniuge richiedente si sia dedicato alla famiglia e ai figli durante il matrimonio, dovendo dimostrare – e prima ancora allegare – se e quali concrete occasioni non siano state colte a cagione dell'organizzazione familiare e per scelta condivisa della coppia);
- grava, ancora, sul richiedente l'onere di offrire la prova, sotto il profilo perequativo:
1. della disparità economico-reddituale non irrilevante tra i due ex coniugi e della sua derivazione dallo scioglimento del vincolo coniugale e, a monte, dalle comuni scelte di vita della coppia e dalle conseguenti rinunce del richiedente, condivise dal coniuge;
2. del contributo effettivo e concreto dato alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, alla formazione del patrimonio familiare e/o di quello personale dell'ex coniuge;
- grava, infine, sul coniuge richiedente, sotto il profilo assistenziale, l'onere di offrire la prova di non possedere mezzi economici sufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa e di non poterseli procurare autonomamente per ragioni oggettive.
10 Ebbene, certamente va ritenuta dimostrata la pre-condizione dello squilibrio economico tra i due ex coniugi, atteso che non risulta essere mai stato contestato che la non possedesse redditi propri già dall'epoca della separazione e dovendo, Pt_1
simile condizione di assenza di redditi, essere raffrontata con quella del , che, CP
alla luce di quanto consta dagli atti, gode di un reddito medio, al netto di trattenute previdenziali e fiscali, quantomeno di euro 1500,00 mensili (da considerare integralmente, per le ragioni sopra descritte).
E, tuttavia, dalla lettura degli atti e dall'esame della documentazione, non può che prendersi atto dell'assenza di qualsivoglia tempestiva deduzione – e ancor più di dimostrazione – , da parte della ricorrente, degli elementi di fatto sopra indicati. Non risulta allegata alcuna rinuncia a concrete e specifiche possibilità lavorative e di crescita professionale che sia stata conseguenza di una scelta condivisa della coppia legata ad esigenze familiari, né quale sia stato il contribuito dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare o di quello dell'ex coniuge. Anzi, dagli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, emerge che la ricorrente è stata, dal
1993 al 2006, titolare di impresa individuale esercente attività di vendita di pelletteria e, dal 2006 al 2010, titolare di impresa individuale esercente l'attività di vendita di articoli da regalo. Né, per la verità, sono mai state allegate le ragioni oggettive per le quali la ricorrente non potesse, all'epoca dell'introduzione del giudizio di divorzio, procurarsi da sé i mezzi economici sufficienti per un'esistenza libera e dignitosa né le ragioni per cui non possa procurarseli oggi.
L'assoluta carenza di elementi per poter eseguire un giudizio completo sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile non può che riflettersi a detrimento della parte onerata, con l'effetto che non può operarsi una più favorevole quantificazione dell'assegno rispetto a quanto già ritenuto nella sentenza di questa Corte n. 24/2021. Infatti, pur essendo, le citate lacune, potenzialmente incidenti sulla stessa riconoscibilità del diritto alla percezione dell'emolumento (e, a fortiori, sulla sua quantificazione), va considerato che, come anticipato, il profilo dell'an è passato in giudicato e, d'altra parte, sotto il profilo del quantum, la Corte, nella presente sede, non può neppure ridurre l'ammontare rispetto a quanto determinato nella citata sentenza, parametrandolo ad una misura minima (vista la carenza dei presupposti di cui all'art. 5 l. div.), ostandovi il divieto di reformatio in
11 peius, applicabile anche al giudizio di rinvio, ove esso sia, come nella fattispecie, prosecutorio (Cass. n. 25877 del 16.11.2020; Cass. n. 24459 del 8.8.2022), in tal caso dovendosi assumere, quale parametro cui rapportare il divieto, la sentenza di appello cassata.
Pertanto, va determinato in euro 250,00 l'assegno divorzile dovuto dal alla ex CP moglie, a far data dalla sentenza di primo grado, rivalutabile dall'1.1.2019.
In punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (fatto, questo, incontestato), va rammentato che “L'art. 316-bis, comma 1, c.c., al pari del precedente art. 148 c.c., nel prescrivere che entrambi i coniugi adempiano all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle cennate capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cass. n. 5242 del 28/02/2024).
In tale prospettiva, richiamate le valutazioni già espresse in punto di comparazione delle condizioni reddituali delle parti, risulta congrua la quantificazione del contributo in parola in euro 300,00 mensili, per come statuito dal Tribunale, a far data dalla sentenza di primo grado, rivalutabili dall'1.1.2019.
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie per il figlio, tenuto conto che lo stipendio del , al netto gli assegni da corrispondere, ammonta a meno di euro CP
1000,00 e che questi vive in Veneto, dove, per fatto notorio, è maggiore il costo della vita rispetto a regioni del Sud Italia, la Corte stima equo ripartire le spese straordinarie per il figlio a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre Per_1
nella misura del 40%.
Dunque, la domanda formulata dalla ricorrente in primo grado – e su cui la Corte deve direttamente pronunciare nel presente giudizio di rinvio c.d. proprio o prosecutorio, conseguente alla cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (cfr. Cass.
12 n. 15143 del 31/05/2021; n. 1824 del 28/01/2005; Cass. n. 13833 del 23/09/2002) – va accolta nei termini sopra indicati.
Avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, in tutti i suoi gradi, che ha visto le parti, reciprocamente, parzialmente soccombenti e tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, ritiene al Corte che sussistano gravi ragioni per compensare tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile in esito a giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 24/2021 di questa Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda spiegata da nei confronti di Parte_1 CP
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1. pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di TR Parte_1
, a far data dalla sentenza di primo grado, la somma di euro 250,00
[...]
mensili, a titolo di assegno divorzile e la somma di euro 300,00, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne , entrambe le somme Per_1
rivalutabili secondo gli indici Istat dal 1.1.2019, oltre il 60% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 10.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Adele Foresta dott. Antonio Rizzuti
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