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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.45/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Parte_1 C.F._1
Busini (C.F.: ) del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Fabriano (AN), Via Cappuccini 71, Tel/Fax: 0732.251266, pec: . Email_1 [...]
Email_2
appellante principale – appellato incidentale contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INAIL DI ANCONA ANCONA appellata
(P.I.: ) con il patrocinio dell'avv. GALANTI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. FERRARI 2/A MAROTTA DI
MONDOLFO
Appellata e appellante incidentale
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. DI MARIA ENZO, Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ARCANGELI 14 61122 PESARO
pagina 1 di 20 appellato e appellante incidentale
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Controparte_4 C.F._4
ALDO, elettivamente domiciliato in VIA GIANNELLI N. 36 60100 ANCONA appellato e appellante incidentale
E CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE Controparte_5 C.F._5
MONTESI LORIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Terzo chiamato- appellato – appellante incidentale
(P.I.: contumace CP_6 P.IVA_3
Terza chiamata - appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n.43/2022, depositata il 24 agosto 2022, con la quale il Tribunale di Pesaro in funzione di
Giudice del Lavoro, in accoglimento parziale della domanda di regresso esperita dall' , lo ha CP_1
condannato al pagamento in solido con la società con l'ing. Controparte_2 CP_3
e con il curatore del fallimento dott. della somma di euro 35.307,00 oltre
[...] Controparte_4
accessori di legge in favore dell' , a titolo di regresso delle somme versate dal medesimo Ente, CP_1 per l'infortunio occorso al lavoratore La controversia trae origine, infatti, Controparte_5 dall'incidente occorso in data 15.09.2016 a socio lavoratore della società edile Controparte_5
, quando in occasione di un sopralluogo richiesto dall'ing. Controparte_2 Controparte_3
su un cantiere in stato di fallimento, lo stesso, camminando su una passatoia in legno posta nel vano ascensore, precipitava a causa del cedimento delle assi, riportando plurime fratture.
Il Tribunale pesarese nel dichiarare la responsabilità, in pari quota, di , Parte_1
e nella causazione dell'infortunio, ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
altresì respinto le domande riconvenzionali formulate da e nei Controparte_3 Controparte_4
confronti di tese a sentir dichiarare il concorso di colpa attribuibile a quest'ultimo Controparte_5 nella causazione dell'evento, in ragione della violazione degli obblighi di diligenza. Ritiene, infatti, il primo Giudice che la condotta del non presenti alcun profilo di abnormità e che l'eventuale CP_2
negligenza del lavoratore che abbia dato occasione all'evento non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio sia comunque riconducibile all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante da tale comportamento imprudente. Di contro, ha accolto, in parte, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_5
pagina 2 di 20 nei confronti di e volta a sentirne dichiarare la responsabilità nella Controparte_3 Controparte_4 causazione dell'infortunio per violazione degli obblighi datoriali ex art. 2087 c.c. e artt.96, 97 e 100 del
Dlgs n.81/2008 e/o ex art. 2043 c.c., condannando i medesimi al pagamento in solido della somma di euro 16.990,50 a titolo dei soli danni complementari (ossia danno biologico temporaneo e danno morale), non ritenendo invece provata alcuna voce di danno differenziale.
Il Tribunale ha in definitiva accertato e dichiarato che sussiste la responsabilità di CP_4
curatore del fallimento, in quanto incaricando l'ing. di redigere la relazione a
[...] CP_3 strutture ultimate, implicante l'esecuzione di interventi edili all'interno del cantiere (di cui aveva la custodia ex art. 42, LF), ha assunto il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del
d.lgs. 81/2008 (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione). In quanto tale, il resistente avrebbe dovuto nominare il Coordinatore per la progettazione (o il responsabile dei lavori), previsto dai commi comma 3 e 4 dell'art. 90 perché nel cantiere erano chiamate ad operare più imprese esecutrici.
Suusiste la responsabilità dell'ing. che risponde del sinistro in quanto “datore Controparte_3 di lavoro” dell'impresa affidataria ossia, secondo la nomenclatura del d.lgs. 81/2009, dell'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici e di lavoratori autonomi. Egli era tenuto, a norma dell'art. 97, comma 1, a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L'ing. non ha proceduto ad alcun verifica CP_3 preventiva della sicurezza del cantiere, come dimostra la circostanza che l'impresa del già CP_2 prima dell'infortunio aveva proceduto all'esecuzione di alcuni lavori. In tal modo ha chiaramente contribuito alla verificazione del sinistro.
Sussiste la responsabilità di , socio della RO SI e NI Parte_1
AM snc, deve rispondere dell'infortunio in qualità amministratore e quindi di “datore di lavoro” dell'impresa esecutrice, secondo la previsione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 e che, a norma dell'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. 81/2008 era tenuto a predisporre il Piano operativo di sicurezza (POS). Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito di un cantiere vetusto e privo di alcuna documentazione aggiornata inerente la sicurezza, tra cui, essendo coinvolte più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento. L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro.
pagina 3 di 20 Sussiste la responsabilità della società AM & NI snc, quale “responsabile civile” dei danni conseguenti all'infortunio causato dal reato di lesioni colpose gravi, perseguibile d'ufficio (non rileva perciò l'estinzione della contravvenzione a norma dell'art. 24, d.lgs. 7585/1994) e imputabile al proprio amministratore (art. 10, comma 3, e 11, d.p.r. 1124/1965). La circostanza che l'infortunato sia socio della convenuta e che nei suoi confronti non possa esercitarsi il regresso a norma dell'art. 11,
d.p.r., cit., (salvo il caso di dolo) non esclude la sua configurabilità nei confronti dei responsabili
(società e amministratori). Parimenti non impedisce il regresso dell'assicuratore il fatto che
l'infortunato fosse un socio lavoratore e amministratore che, anzi integra la tutela assicurativa (tra i soggetti tutelati rientrano i “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale…” (art. 4, comma 1, n.
7, d.p.r. 1124/1965). L'infortunio ha integrato i presupposti della tutela assicurativa e quindi, nel concorso degli altri presupposti richiesti dall'art. 11, cit., il diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.
Il primo Giudice ha infine accolto l'eccezione riconvenzionale di annullabilità dell'assicurazione, terza chiamata, ritenendo integrato il profilo di dolo e, comunque, di colpa grave richiesta dall'art. 1892 cc. su circostanze idonee ad influire in maniera determinante o incidente sul consenso dell'assicuratore.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: Parte_1
1) error in giudicando, per avere il giudice respinto l'eccezione di difetto di sua legittimazione passiva, nonché contraddittorietà e/o illogicità della sentenza e omessa disamina di elementi decisivi;
2) insussistenza dei requisiti per esercitare nei suoi confronti azione di regresso, anche per carenza della sussistenza della condizione di reato perseguibile d'ufficio ed omessa valutazione delle prove;
3) ulteriore error in giudicando per errata valutazione della responsabilità in capo a se medesimo e omessa disamina di elementi decisivi.
Sostiene il che, in riferimento alle specifiche domande proposte dall' , sarebbe Parte_1 CP_1
stata da considerare carente la sua legittimazione passiva anche qualora chiamato in qualità di socio della , erroneamente ritenuta datore di lavoro del socio Controparte_2 CP_2
Erronea altresì la sentenza laddove, a pag. 21, il Giudice afferma: “relativamente al riparto di responsabilità nei rapporti interni tra corresponsabili, pare al decidente che nel caso in esame sia giustificata una ripartizione paritaria delle quote di responsabilità per l'infortunio tra tutti i responsabili”.
Il Giudice di prime cure non avrebbe minimamente tenuto in considerazione che il è Parte_1
socio illimitatamente responsabile della società , con la conseguenza che egli Controparte_2
sarebbe stato dichiarato "responsabile due volte" e costretto a rispondere personalmente ed in qualità di pagina 4 di 20 socio illimitatamente responsabile e privato anche del beneficio di avvalersi del beneficium excussionis.
Secondo il è erronea altresì l'affermazione del Giudice secondo cui egli stesso, in Parte_1 qualità di datore di lavoro del “era tenuto a predisporre il Piano operativo di sicurezza (POS). CP_2
Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito del cantiere [...] L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro.”
Conclude quindi per la riforma della sentenza e il rigetto della domanda di regresso avanzata dall' nei propri confronti. CP_1
Avverso la pronuncia in esame ha proposto appello, rubricato con RG 53/2023, anche CP_5
censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui quantifica il danno biologico
[...]
permanente e temporaneo subito dal medesimo, nella parte in cui omette di riconoscere la c.d. personalizzazione del danno e nella parte in cui esclude il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Conclude quindi per la riforma parziale della decisione impugnata chiedendo la condanna di e al pagamento della somma di euro 585.852,36 o in via subordinata Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 292.210,75 o di quella minore ritenuta di giustizia, vinte tutte le spese.
Nel giudizio di appello si è costituito l' comunicando di essere stato interamente CP_1
soddisfatto nel proprio credito dal Fallimento della e di non avere interesse nella Parte_2
prosecuzione nei confronti di alcuno dei soggetti in causa, chiedendo l'estromissione dal giudizio a spese compensate. E solo in caso di mancata estromissione, in adesione alla difesa del chiede CP_2
escludersi ogni profilo di responsabilità in capo a questi e il pagamento delle spese legali in capo ad
, e la essendo le spese pro quota dovute da Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
pagate dal fallimento. Controparte_4
Si è parimenti costituito sia nel procedimento R.G. n. 53/2023 riunito, che nel presente giudizio
, resistendo al gravame ed esperendo appello incidentale teso a riconoscere la Controparte_3 responsabilità o corresponsabilità del nell'occorso infortunio, rassegnando le seguenti CP_2
conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, dichiarare infondato
l'appello proposto da , con vittoria delle spese di lite. Accogliere l'appello Parte_1 incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2022 emessa e Controparte_3
pubblicata dal Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, Dott. Maurizio Paganelli, in data 24.08.2022 nel procedimento n. 335/2019 R.G., disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione: In via
pagina 5 di 20 principale respingere ogni domanda spiegata da nei confronti dell'odierno scrivente in quanto CP_1
illegittima, infondata in fatto e in diritto, comunque non provata, non essendo rinvenibile responsabilità a carico dell'ing. nella produzione del sinistro oggetto di causa;
In Controparte_3
subordine, nel merito, dichiarare la colpa esclusiva del nel sinistro di cui è causa, in Controparte_5
subordine concorsuale ex art. 1227, I comma, c.c. in misura non inferiore al 50% o, in subordine, nella diversa misura che risulterà in ragione e di legge, limitare e/o rideterminare il risarcimento del danno allo stesso dovuto nell'importo che risulterà di giustizia in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa, con vittoria di spese.
Dichiarare in ogni caso la responsabilità della ditta RO SI & NI AM
Snc, in persona del legale rappresentante , e del Dott. Parte_1 Controparte_7 in via esclusiva nella produzione dell'infortunio in oggetto, mandandone escluso l'ing. CP_3
ovvero in subordine dichiarando la percentuale della ritenuta loro corresponsabilità,
[...]
condannandoli in via solidale o ciascuno per quanto in ragione o di causa, a titolo di regresso, a tenere indenne l'ing. per quanto dall' azione proposta da , nonché del in Controparte_3 CP_1 CP_2
proprio. In ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi che tutte le eccezioni siano ritenute dal giudicante non meritevoli di accoglimento si chiede si sottrarre dalla quantificazione del danno in base al principio “compensatio lucri cum damno” quanto già il ha ottenuto dall' , ossia CP_2 CP_1
€ 69.553,09. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito altresì nel procedimento n.53/2023 chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello formulato da e nel presente giudizio, chiedendo la riforma della sentenza Controparte_5
con esclusione del capo relativo alla garanzia assicurativa, nonché formulando appello incidentale e così rassegnando le conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, dichiarare infondato l'appello proposto da , con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della Controparte_4
sentenza n. 43/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, Dott. Maurizio
Paganelli, in data 24.08.2022 nel procedimento n. 335/2019 R.G., non notificata, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione:
In via pregiudiziale in rito, dichiarare il dott. carente di legittimazione passiva Controparte_4 per i motivi di cui alla narrativa e disporne l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese;
In subordine nel merito, respingere ogni domanda spiegata da nei confronti dell'odierno CP_1
scrivente in quanto illegittima, infondata in fatto e in diritto, comunque non provata, non essendo rinvenibile responsabilità a carico del dott. nella produzione del sinistro oggetto di Controparte_4
causa;
pagina 6 di 20 In ulteriore subordine, nel merito, dichiarare la colpa esclusiva del nel sinistro Controparte_5
di cui è causa, in subordine concorsuale ex art. 1227, I comma, c.c. in misura non inferiore al 50% o, in subordine, nella diversa misura che risulterà di ragione e di legge, limitare e/o rideterminare il risarcimento del danno allo stesso dovuto nell'importo che risulterà di giustizia in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa, con vittoria di spese,
Dichiarare in ogni caso la responsabilità della ditta RO SI & NI AM
Snc, in persona del legale rappresentante , e dell'Ing. in via Parte_1 Controparte_3 esclusiva nella produzione dell'infortunio oggetto di causa, mandandone escluso , Controparte_4
ovvero in subordine dichiarando la percentuale della ritenuta loro corresponsabilità, condannandoli in via solidale o ciascuno per quanto di ragione o di causa, a titolo di regresso, a tenere indenne
, per quanto di ragione dalla azione proposta da , nonché del in proprio. Controparte_4 CP_1 CP_2
In ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi che tutte le eccezioni siano ritenute dal giudicante non meritevoli di accoglimento si chiede si sottrarre dalla quantificazione del danno in base al principio <> quanto già il ha ottenuto dall' , ossia € CP_2 CP_1
69.553,09.
Infine si è costituita nel presente giudizio di secondo grado la società , Controparte_2
resistendo al gravame, formulando appello incidentale e chiedendone la riforma secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis:
- accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2022 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, rigettare la domanda così come proposta dall' con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
CP_1
- in subordine, accertare e dichiarare che il sinistro occorso a il 15/9/2016 si è Controparte_5
verificato per responsabilità esclusiva del curatore fallimentare Dott. nonché dell'Ing. Controparte_4
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all' da parte della Controparte_3 CP_1 [...]
CP_2
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità venga attribuita alla
accertare che l'apporto causale di quest'ultima nella genesi del Controparte_2 sinistro è limitato alla misura del 15% e per l'effetto limitare a tale quota – o a quella minore che verrà ritenuta di giustizia – l'importo da rifondere all' . Con vittoria di spese e compensi CP_1
professionali”.
Il Collegio ritenendo necessario procedere al rinnovo della CTU ha conferito l'incarico al dott. che ha depositato l'elaborato peritale in data 27.6.2024. Persona_1
pagina 7 di 20 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio prende atto che l' ha comunicato di essere stata interamente CP_1
soddisfatta dal Fallimento della e di non avere più interesse a coltivare alcuna Parte_2
pretesa nei confronti di tutte le parti in causa.
Pertanto, si evidenzia il difetto di interesse ad agire in appello nei confronti dell' da parte CP_1 dell'appellante per intervenuta estinzione del credito vantato dall'Ente e per le Parte_1
medesime ragioni va dichiarato il difetto di interesse ad agire da parte di e Controparte_3 CP_4 nei confronti dell' , dovendosi dichiarare estinto il procedimento tra dette parti per
[...] CP_1
intervenuta carenza di interesse, ovvero per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Dunque, pur avendo l' dichiarato di essere stata soddisfatta dal terzo in merito a quanto CP_1
richiesto, con azione di regresso, in primo grado, così, sostanzialmente, rinunciando a porre in esecuzione la sentenza di condanna qui oggetto di impugnazione, occorre, ugualmente, vagliare la fondatezza della domanda dell' , come formulata in primo grado, al fine di provvedere alla Pt_3
regolazione delle spese di lite, considerati anche gli appelli incidentali sul punto da parte delle difese della e di Controparte_2 CP_4
Ad ogni modo, l'accertamento delle singole responsabilità va, comunque, compiuto al fine della delibazione della domanda introdotta da con atto di appello RG 53/2023, qui riunito, Controparte_5
pagina 8 di 20 di accertamento della responsabilità in capo ad e , condannati in Controparte_3 Controparte_4
proprio al risarcimento del danno da infortunio.
In merito all'azione di regresso, si premette, in generale, che, come da giurisprudenza consolidata
(v. per una panoramica generale Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del 2017) tale azione prevista dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. 10529/2008,
16141/2007) che compete all' iure proprio " nei confronti delle persone civilmente responsabili", CP_1
in presenza di un fatto reato perseguibile ex officio, autonomamente accertabile dal giudice civile. Si ricorda, poi, che, a seguito della sentenza n.22 del 1967 la Corte Costituzionale - ampliando l'area della responsabilità civile indiretta del datore e segnatamente ricomprendendovi il fatto illecito di qualunque suo dipendente - ha corrispondentemente esteso anche l'ambito dell'azione di regresso dell' nei CP_1
confronti del datore di lavoro (Cass. 7 febbraio 1992, n. 11336.) Per quanto riguarda invece i terzi rileva la sentenza 16 aprile 1997, n. 3288 con la quale le Sezioni Unite, superando il contrario arresto formulato sempre a Sezioni Unite con la sentenza 1267/1952, hanno esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell' a soggetti diversi dal datore di lavoro, statuendo che nei confronti dei CP_1
compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell'infortunio sul lavoro, l' non può esercitare la CP_1
comune azione di surroga ex art. 1916 c.c., ma soltanto l'azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 10 del T. U. Con detta sentenza, la Corte ha significativamente precisato che l'interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. è quella secondo la quale all' è CP_1
attribuita l'azione di regresso nei confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. La Corte ha motivato la decisione rilevando che questa interpretazione è "del tutto coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina, non sottraendo i diretti responsabili del danno all'integrità o alla salute del lavoratore, all'azione di rivalsa dell' che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino Pt_3
maggiore dell'eventuale azione spiegata dall'interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni." In seguito alla predetta pronuncia la giurisprudenza della Corte ha esteso il medesimo principio dai dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo;
come i soci ed gli amministratori
(Cass.11426/2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass.6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass. 9065/2006, 24935/2015). In tal modo la Corte ha ricollegato l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di pagina 9 di 20 sicurezza il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti a rischio.
Tanto premesso occorre esaminare le singole posizioni.
Quanto alla posizione di , in primo luogo, va osservato che il medesimo, nel Controparte_3
costituirsi in entrambi i procedimenti di appello, poi, riuniti, e proponendo proprio appello incidentale, non muove censure (al di là di quanto isolatamente chiesto solo nelle conclusioni) alla decisione de qua in punto all'iter logico giuridico seguito dal primo Giudice in ordine ai profili di responsabilità ravvisati in capo al medesimo, ragione per la quale la motivazione del Tribunale sul punto deve essere tenuta ferma, state il suo passaggio in giudicato. Lo stesso, infatti, si limita ad invocare il riconoscimento di un concorso di colpa del tenuta ferma la corresponsabilità degli altri CP_2
resistenti, con ogni conseguenza anche in punto alla ripartizione delle spese di lite, che ritiene in ogni caso ingiustamente ripartita tra i soli e stante il riconoscimento da parte del Giudice CP_3 CP_4
di una responsabilità in pari quota anche con il e la società e (ma sul Parte_1 Parte_1 CP_2
punto si dirà in seguito).
Pertanto, nei suoi confronti va confermata la statuizione di responsabilità in merito alla causazione dell'infortunio al e, d'altronde, egli, quale soggetto incaricato dal fallimento di far CP_2
eseguire e coordinare i lavori di carotaggio in quanto a conoscenza diretta del cantiere, in veste di direttore dei lavori del complesso edilizio in questione, aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti delle ditte incaricate dei lavori ed ammesse all'interno del cantiere, tant'è che egli stesso provvedeva ad accompagnare il con conseguente onere di avvisarlo dell'esistenza di pericoli CP_2
od insidie (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 11684 del 04/05/2023; Sez. L - , Ordinanza n. 375 del
10/01/2023 secondo cui “L'azione di regresso dell' è esperibile non solo nei confronti del titolare CP_1
del rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro”).
Tale ricostruzione è confermata dalla documentazione in atti: con email del 1.04.2016 il dott. in veste di Curatore aveva richiesto all'Ing. di Curatore nella “Sua qualità di CP_4 CP_3
Direttore dei lavori del comparto in oggetto”, di elaborare la “Relazione a strutture ultimate da depositarsi agli uffici preposti della provincia PU, necessaria per garantire la legittimità delle opere in essere, e conseguentemente permettere di valutare al meglio il compendio di cui in oggetto”. Con la medesima mail il Curatore invitava il medesimo, pertanto, “a presentare un preventivo di spesa relativo al Suo onorario ed ai costi da sostenere per le prove obbligatorie sui materiali impiegati
(spezzoni di acciaio da carpenteria, cubetti di conglomerato cementizio, provette di profilati metallici)
pagina 10 di 20 inerenti la redazione del documento di cui sopra”, e lo sollecitava a “portare a termine l'incarico a suo tempo affidato dalla società fallita”.
In data 14/4/2016 l'Ing. riscontrava la mail del Curatore sopra richiamata CP_3
“confermando” la sua “disponibilità alla redazione della Relazione a strutture ultimate…”, a fronte del corrispettivo complessivo ivi indicato, ed all'uopo allegando: a. i due preventivi di spesa elaborati dalla ditta CH & NI SNC, con le causali già evidenziate;
b. il preventivo di spesa della ditta TEMA Srl per “le prove sui materiali”.
Con comunicazione mail del 29/04/2019 il Curatore comunicava all'Ing. che in pari data CP_3 il Giudice Delegato l'aveva autorizzato ad accettare l'importo complessivo previsto dal preventivo del
14/04/2019 (da intendersi comprensivo di qualsiasi spesa ed onere ulteriore (come il “ripristino fori per esecuzione e carotaggi”), il cui pagamento sarebbe stato eseguito “al momento della vendita dell'immobile”.
Con comunicazione mail del 4/05/2016 l'ing. per le sue prestazioni e per quelle CP_3
“dell'impresa di assistenza edile al reperimento dei campioni” confermava al Curatore “di accettare il pagamento alla vendita del primo immobile”.
Si vedano, poi, le stesse dichiarazioni rese dall' in sede di sommarie informazioni CP_3 all'UPG ove – riferendosi ai lavori affidati alla ditta TEMA ed alla ditta IA SS
& NI SA SNC – riferiva che “la gestione dell'intervento poi è stata svolta da me” (si veda all. 1 alla presente memoria); circostanza avallato dal fatto che l aveva accompagnato i CP_3
giorni precedenti i dipendenti della ditta TEMA al sopralluogo propedeutico all'effettuazione dei carotaggio e, il giorno del sinistro, il stesso. CP_2
Dunque, oltre che elaborare la R.S.U. e dirigere i lavori propedeutici, l'ing. nei confronti CP_3 del Curatore si era assunto l'onere di individuare in totale autonomia, ed incaricare direttamente, le imprese chiamate a svolgere i lavori medesimi (v. mail dell'11/04/2016 (all. n. 1 alla memoria di costituzione RO SI & AM NI SNC) con la quale costui chiedeva alla ditta i due preventivi, nonché la mail del 14/04/2016 nella quale – in risposta alla mail del Curatore del 1/04/2016
–confermava la disponibilità ad assolvere l'incarico assegnato ed indicava le ditte dichiaratesi disponibili ad eseguire le lavorazioni propedeutiche).
Quanto alla posizione di , egli, con il primo motivo dell'appello incidentale, Controparte_4 denuncia Erroneità della sentenza impugnata ove ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'odierno scrivente per essere stato convenuto nel procedimento personalmente e non quale Curatore del Fallimento della ditta , nelle cui veste ha provveduto ad indicare Parte_2
l'Ing. quale organizzatore dei lavori necessari per il completamento della RSU. CP_3
pagina 11 di 20 Ebbene, l'appello va accolto, dovendosi ritenere che il curatore non possa rispondere, a titolo personale, del danno arrecato ad un terzo, nel corso di un sopralluogo presso un immobile di proprietà della società fallita.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, co. 1, L.F., primo periodo "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico".
Come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. sentenza del 15-07-2005, n. 15030) “il curatore viene qualificato come ausiliare di giustizia, più che come ausiliare del giudice, essendo un organo esterno della procedura con il potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 l. fall.)” e “in relazione alla sua funzione di partecipazione all'amministrazione della giustizia il curatore
è un pubblico ufficiale: ciò che la legge ha cura di avvertire all'art. 31 l.f.; non rappresenta il fallito, ma si colloca in un rapporto interorganico di un ufficio fallimentare che presiede al processo esecutivo concorsuale”.
La verificazione di un sinistro all'interno di un immobile di proprietà del fallimento non è sufficiente per configurare una responsabilità penale del curatore in proprio (quale presupposto per l'azione di regresso ovvero di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.), laddove non si riscontri il quanto meno colposo venire meno agli obblighi della propria funzione, obblighi che, nel caso in esame, non è provato siano venuti meno.
D'altronde, la stessa giurisprudenza penale (v. Sez. U, Sentenza n. 11170 del 25/09/2014) ha affermato che “In tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita” (In motivazione la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi)”.
Lo stesso Istituto assicurativo non ha motivato l'esistenza della responsabilità penale in proprio del curatore ed ha affermato di ritenersi soddisfatto, anche per la quota delle spese di lite poste in primo grado in capo allo da quanto ricevuto dal , sicchè deve ritenersi che questi sia CP_4 Parte_4
stato impropriamente citato in primo grado in proprio.
Non appare, pertanto, corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui lo CP_4 avrebbe assunto “il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del d.lgs. 81/2008
(soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
pagina 12 di 20 frazionamenti della sua realizzazione)”, atteso che committente è stato il Fallimento della società
[...]
. Pt_2
D'altronde, ferma la non completa assimilabilità del ruolo del curatore fallimentare a quello del legale rappresentante, si rimarca come esista un contrasto all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità in quanto, se da un lato, si è affermato che l'istituto assicuratore può agire con azione di regresso contro il legale rappresentante in una società di persone o di capitali, il quale è legato alla società dal rapporto organico (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006), dall'altro, si è anche, affermato, seppure in diverso contesto, che “Allorquando l'attività illecita viene posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro fa capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con esclusione della sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato colpevole agito di propria, esclusiva iniziativa” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006).
Per quanto sopra esposto, va, dunque, esclusa la responsabilità in proprio del curatore fallimentare sia in ordine alla domanda di regresso (statuizione rilevante solo in merito al regolamento delle spese di lite) che in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore infortunato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
Con riguardo alle altre parti (ossia la AM & NI snc snc ed il stesso, quale Parte_1
socio amministratore), secondo il primo giudice, , socio della RO Parte_1
SI e NI AM snc, “deve rispondere dell'infortunio in qualità amministratore e quindi di “datore di lavoro” dell'impresa esecutrice, secondo la previsione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs.
81/2008 e che, a norma dell'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. 81/2008 era tenuto a predisporre il
Piano operativo di sicurezza (POS). Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito di un cantiere vetusto e privo di alcuna documentazione aggiornata inerente la sicurezza, tra cui, essendo coinvolte più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento. L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro”. La società, poi, risponderebbe, nei confronti dell' “quale “responsabile CP_1 civile” dei danni conseguenti all'infortunio causato dal reato di lesioni colpose gravi, perseguibile d'ufficio (non rileva perciò l'estinzione della contravvenzione a norma dell'art. 24, d.lgs. 7585/1994) e imputabile al proprio amministratore (art. 10, comma 3, e 11, d.p.r. 1124/1965)”. Aggiunge il primo giudice che “La circostanza che l'infortunato sia socio della convenuta e che nei suoi confronti non possa esercitarsi il regresso a norma dell'art. 11, d.p.r., cit., (salvo il caso di dolo) non esclude la sua
pagina 13 di 20 configurabilità nei confronti dei responsabili (società e amministratori). Parimenti non impedisce il regresso dell'assicuratore il fatto che l'infortunato fosse un socio lavoratore e amministratore che, anzi integra la tutela assicurativa (tra i soggetti tutelati rientrano i “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale…” (art. 4, comma 1, n. 7, d.p.r. 1124/1965). L'infortunio ha integrato i presupposti della tutela assicurativa e quindi, nel concorso degli altri presupposti richiesti dall'art. 11, cit., il diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dei soggetti civilmente responsabili”.
Ebbene, si ricorda che l'infortunio è avvenuto nell'ambito di un mero sopralluogo che aveva lo scopo di verificare le condizioni del manufatto appartenente alla massa fallimentare mediante prove di laboratorio sui materiali della struttura, al fine di permettere all'ing. di redigere la Relazione a CP_3
strutture ultimate (RSU), a sua volta necessaria per dare un valore all'immobile destinato alla vendita.
Pertanto, una volta eseguiti i carotaggi da parte della ditta Tema, il 15.09.2016, i sig. e CP_3 CP_2 si recavano in cantiere per valutare l'entità e programmare il lavoro di chiusura dei fori nelle strutture in cemento armato. Il sig. per ispezionare il carotaggio eseguito nel vano ascensore posto al CP_2
piano terra vi accedeva. Il tavolato in legno che costituiva il solaio del vano ascensore cedeva e il cadeva nel seminterrato sottostante, da un'altezza di mt. 3,40, riportando plurime fratture. CP_2
Non pare, tuttavia, a questo Collegio che la responsabilità della società snc quale datrice di lavoro del socio lavoratore della stessa, possa configurarsi nell'ambito di omissioni attenenti le CP_2
misure di sicurezza da adottarsi per la predisposizione di un cantiere edile.
Ai sensi dell'art. 89 del DLGS. 81/2008) si intendono per: “a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” (ossia “
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”).
Nel caso in esame, il sopralluogo del è avvenuto al solo fine di verificare, in via CP_2
preliminare, i lavori da eseguire al fine della chiusura dei fori realizzati per i carotaggi da altra impresa.
pagina 14 di 20 In quel momento, dunque, propedeutico all'inizio dei lavori, non poteva essere già sorto alcun obbligo di predisposizione del Piano operativo di sicurezza (POS), obbligo che, quand'anche ritenuto sussistente (ma come detto, di ciò si può dubitare alla luce dei limitati lavori previsti che non presupponevano l'esistenza di un vero e proprio cantiere), non poteva che essere adempiuto dopo l'effettuazione del sopralluogo e la verifica dello stato dei luoghi su cui, poi, intervenire.
Nella sostanza, al momento dell'infortunio, il non stava compiendo alcun lavoro edile, si CP_2 limitava ad un sopralluogo, con conseguente insussistenza dell'obbligo di adottare misure di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Era semmai il proprietario dell'immobile che, prima di consentire l'accesso da parte di terzi, doveva premurarsi di verificare che lo stato del medesimo, trattandosi di immobile in costruzione abbandonato da tempo, non presentasse pericoli o insidie non immediatamente percepibili (come di fatto era quella che ha causato l'infortunio, atteso che il non poteva avvedersi che la struttura in CP_2 legno che sorreggeva il solaio del vano ascensore era ammalorata, tant'è che probabilmente aveva già retto il peso di chi vi aveva eseguito il carotaggio nei giorni precedenti).
La responsabilità è da inquadrarsi, sostanzialmente, in quella da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
, incombendo sul proprietario dell'immobile (e per esso, anche sul suo delegato direttore dei lavori) la responsabilità per i danni causati dallo stesso, salvo il caso fortuito che qui non è provato.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata ed in accoglimento dell'appello Co principale del e dell'appello incidentale della tali parti vanno dichiarate esenti da Parte_1 responsabilità per l'infortunio de quo.
In assenza del Fallimento della in questo procedimento, va, come già sopra esposto, Parte_2 confermata la responsabilità a titolo solidale dell'ex direttore dei lavori senza che si ravvisi CP_3
alcun concorso di colpa in capo al che non ha compiuto alcuna azione imprudente, rientrando CP_2
nel suo compito quello di verificare, anche da distanza ravvicinata, il buco da riempire, tanto più laddove l'instabilità della struttura non era in alcun modo stata segnalata né era ragionevolmente prevedibile.
I restanti motivi di appello sia principale che incidentale rimangono, dunque, assorbiti.
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Venendo, infine, all'appello proposto da il medesimo lamenta che il primo Controparte_5
giudice avrebbe accertato e quantificato il danno biologico permanente nella ridotta misura del 16%, escludendo il danno psichico perché non avente “riscontro in alcuna terapia specifica”, e per non aver il danneggiato “documentato un decorso psico-patologico proseguito in epoca successiva”.
pagina 15 di 20 Ebbene, sul punto, è stato disposto il rinnovo della CTU che ha sostanzialmente confermato le valutazioni precedenti, salvo lieve aumento della percentuale di invalidità, riconosciuta nella misura del
17% e confermando, per il resto, le valutazioni operate dal consulente nominato dal Tribunale pesarese.
Secondo il dott. Arcangeli, “Dalla disamina documentale e dai dati anamnestici e obiettivi raccolti è possibile affermare che il sinistro del 15.09.2016 abbia causato nel periziando lesività caratterizzabile come “frattura somatica da scoppio1 di L1”. Ad oggi sono quindi evidenziabili esiti permanenti con riduzione dell'integrità psicofisica attinenti “Esiti di frattura somatica da scoppio di
L1 trattata chirurgicamente con applicazione di mezzi di sintesi, tutt'ora in sede, ed anchilosi del tratto
D12-L3, esiti inestetici di cicatrice chirurgica lineare al busto”. Con riferimento ai baremes ricompresi alle “Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico” SIMLA (2016) e alle “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente”
e (2015) è possibile calcolare danno biologico permanente complessivo pari al Per_2 Persona_3
17% (diciassette per cento)”.
Secondo il medesimo CTU, poi, “si condividono le considerazioni espresse nel giudizio di primo grado circa l'assenza di elementi documentali a sostegno di patologia psichiatrica attribuibile al sinistro. Tale considerazione è ulteriormente comprovata dalla riportata assenza di terapia farmacologica specifica in atto”.
Circa il livello di sofferenza determinato dalle lesioni e dall'invalidità permanente, il CTU ha, poi, specificato che “utilizzando i riferimenti SIMLA per la valutazione della sofferenza psico-fisica, si ritiene che: • Il “dolore fisico cronico e correlata terapia antidolorifica” sia caratterizzabile come
“medio” • L' “interferenza sui generici atti della vita quotidiana” sia caratterizzabile come “lieve” •
La “percezione del peggioramento della propria integrità psichica e/o fisica” sia caratterizzabile come “media”. La valutazione epicritica finale del grado di sofferenza è quindi, complessivamente, caratterizzabile come “media” .
Tali conclusioni, neppure poste a critica in sede di osservazioni da parte del CT di parte appellante, appaiono pienamente condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed esente da vizi logici e giuridici.
Venendo, dunque, alla quantificazione del danno biologico, quello permanente va quantificato, in ossequio ai parametri dettati dalle Tabelle del Tribunale di Milano (anni 46 al sinistro come da CTU), già utilizzate incontestatamente in primo grado, in € 45.467,00 da maggiorare fino ad euro € 60.471,00
a titolo di danno morale.
pagina 16 di 20 Il danno biologico temporaneo va, invece, quantificato in totali € 11.212,50 di cui a titolo di invalidità temporanea totale € 4.600,00, di invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50, di invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00, di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00.
Non sussistono, così come ritenuto dal primo giudice, i presupposti per operare l'aumento a titolo di personalizzazione, non essendo emerse conseguenze peculiari sulle abitudini quotidiane o sulle relazioni interpersonali né un grado di sofferenza particolarmente elevato (si ricorda che il CTU ha valutato come media la sofferenza provata e come lieve l'interferenza sui generici atti della vita quotidiana).
Se dal totale come sopra calcolato (€ 71.683,50) si detrae la somma che già nella sentenza di primo grado è stata indicata come erogata dall' a titolo di danno biologico (con esclusione, CP_1
quindi, della quota patrimoniale che costituisce la rendita), si ricava il credito spettante al lavoratore a titolo di danno non patrimoniale differenziale e complementare, ossia euro 35.984,77.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, il CTU così si è espresso sul danno alla capacità lavorativa specifica: “Si ritiene infine che le menomazioni permanenti attinenti il caso di specie, abbiano riflesso su una riduzione della capacità lavorativa. Si sottolinea tuttavia che tale valutazione è limitata da assenza documentale (non presenti, ad esempio, certificati redatti dal medico competente aziendale che verifichino la sussistenza di effettive ricadute sulle attività e sulle mansioni) e quindi basata sulla raccolta di dati anamnestici e di quanto inferibile per casi consimili. Le difficoltà maggiori per il periziando sono senza dubbio applicabili alle mansioni manuali dell'attività di artigiano edile (sollevamento di pesi, e salita/discesa sulle impalcature …), mentre risultano meno significative nei compiti manageriali e di gestione aziendale (si ricorda che il periziando risulta essere socio di azienda famigliare). Si ritiene che, complessivamente, l'anchilosi del rachide lombare attinente gli esiti chirurgici possa quindi corrispondere ad una riduzione della capacità lavorativa calcolabile intorno al 40%”.
Il CTU, tuttavia, rispondendo alle osservazioni del CT (parte ha, da un lato, CP_4
evidenziato “le difficoltà e le problematiche della valutazione di tale aspetto di danno, che era fortemente condizionato dai rilievi anamnestici forniti dal circa le mansioni da lui svolte CP_2 all'interno di un'azienda famigliare”; dall'altro, ha specificato che, sulla base delle informazioni fornite dal stesso circa l'impossibilità “di continuare a svolgere le attività che, in precedenza, CP_2
erano di sua competenza, ovvero quello di artigiano edile, con sussistenza di limitazioni che lo costringevano ad un ruolo di “mera” supervisione del cantiere”, l'approssimazione tabellare più tangenziale per la valutazione effettuata “potrebbe essere rappresentata dalle Tabelle di I.C. al DM
05.02.1992 che attengono una riduzione della capacità lavorativa generica, calcolata su lavorazioni di
pagina 17 di 20 tipo manuale. Che l'anchilosi del rachide lombare assuma in tale tabellazione, al Cod 7010, valore percentuale ricompreso fra il 31 ed il 40% non ha influito sul calcolo iniziale, ma rappresenta, a parere dello scrivente, elemento di conferma circa un corretto inquadramento del range valutativo”.
Dunque, la valutazione dell'incapacità lavorativa al 40% è stata effettuata tenendo conto delle dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata, senza che, tuttavia, vi siano elementi probatori di conforto, atteso che la prova testimoniale richiesta sul punto era del tutto generica, sicché correttamente non è stata ammessa.
Sarebbe stato, invece, onere dell'istante allegare con chiarezza e precisione la tipologia delle mansioni prima svolte, quelle residuate dopo l'incidente e le eventuali ricadute sulla società e, dunque, sulla sua redditività, delle limitazioni funzionali lamentate (ad esempio, necessità di assumere altro personale con relativo aumento dei costi aziendali o limitazione nell'accettazione di lavori in appalto).
In questo senso, va ribadito che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (v. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013) “l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico”.
Nel caso in esame, la mera produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi della società e quelli personali del per gli anni 2015-2016-2017 non appare sufficiente al fine di dimostrare CP_2
una stabile e sensibile flessione reddituale, attesa la limitata pregnanza temporale della produzione
(sarebbe stato necessario confrontare almeno tre anni prima dell'incidente e tre anni successivi).
In altre parole, la mera flessione nel reddito personale per un anno (il 2017) non è sufficientemente indicativa di una stabile riduzione della capacità di guadagno, tanto più che tale elemento non appare confrontabile con i ricavi della società che, almeno per i due soli anni allegati
(2017 e 2018, essendo i doc. 5 e 6 allegati al ricorso di primo grado identici) sono risultati in aumento.
L'appello sul punto non può, pertanto, essere accolto.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata, dichiarandosi, innanzitutto, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di regresso avanzata dall' . In considerazione della CP_1
fondatezza dell'originaria domanda nei confronti del solo va confermata la condanna di questi CP_3
alle spese nei confronti dell' , come liquidate in primo grado. Per il presente grado, stante il fatto Pt_3
sopravvenuto del pagamento da parte del fallimento e stante la mancata istanza dell' , si Pt_3
giustifica la compensazione integrale delle spese. Con riguardo alle altre parti per le quali la domanda pagina 18 di 20 dell' si è rivelata infondata, l' viene condannato alle spese per entrambi i gradi del giudizio CP_1 Pt_3
in virtù del principio della soccombenza virtuale.
In relazione alla originaria domanda riconvenzionale del la sentenza dovrà essere CP_2
riformata, escludendosi la responsabilità dello mentre la condanna dell è riformata CP_4 CP_3
nella misura di euro 35.984,77, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo.
Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda di risarcimento, ritenuta fondata per importi del tutto inferiori rispetto alla domanda, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per la metà, sia per il primo grado che per il presente grado, e la restante metà va posta in capo all soccombente. Anche le spese della CTU rinnovata nel presente grado CP_3
vanno poste a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Per lo stesso principio di soccombenza, il sarà tenuto a rifondere allo le spese CP_2 CP_4
di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali di
, rigettato l'appello incidentale di , in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di regresso esperita dall' 2) condanna l' a rifondere a , CP_1 CP_1 Controparte_4
e alla le spese di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1 Controparte_2
liquida, per ciascuna parte, in euro 4.000,00,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, mentre compensa le spese del presente grado tra e 3) in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1 CP_3 Controparte_5
condanna al risarcimento del danno in misura pari ad euro 35.984,77, oltre agli Controparte_3
interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo;
4) compensa le spese di lite tra e in ragione della metà e condanna al pagamento Controparte_3 Controparte_5 Controparte_3
della restante metà delle spese di lite in favore del che liquida, per l'intero, in complessivi euro CP_2
8.000,00 per il primo grado ed in euro 7.200,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
che liquida in euro 7.000,00 per il primo grado ed in euro 7.200,00 per il secondo Controparte_4
grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
6) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
7) dichiara la parte appellante incidentale tenuta al pagamento di un Controparte_3
pagina 19 di 20 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 12 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP di questa Corte
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.45/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Parte_1 C.F._1
Busini (C.F.: ) del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Fabriano (AN), Via Cappuccini 71, Tel/Fax: 0732.251266, pec: . Email_1 [...]
Email_2
appellante principale – appellato incidentale contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA INAIL DI ANCONA ANCONA appellata
(P.I.: ) con il patrocinio dell'avv. GALANTI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. FERRARI 2/A MAROTTA DI
MONDOLFO
Appellata e appellante incidentale
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. DI MARIA ENZO, Controparte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA ARCANGELI 14 61122 PESARO
pagina 1 di 20 appellato e appellante incidentale
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Controparte_4 C.F._4
ALDO, elettivamente domiciliato in VIA GIANNELLI N. 36 60100 ANCONA appellato e appellante incidentale
E CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CASAGRANDE Controparte_5 C.F._5
MONTESI LORIS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Terzo chiamato- appellato – appellante incidentale
(P.I.: contumace CP_6 P.IVA_3
Terza chiamata - appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n.43/2022, depositata il 24 agosto 2022, con la quale il Tribunale di Pesaro in funzione di
Giudice del Lavoro, in accoglimento parziale della domanda di regresso esperita dall' , lo ha CP_1
condannato al pagamento in solido con la società con l'ing. Controparte_2 CP_3
e con il curatore del fallimento dott. della somma di euro 35.307,00 oltre
[...] Controparte_4
accessori di legge in favore dell' , a titolo di regresso delle somme versate dal medesimo Ente, CP_1 per l'infortunio occorso al lavoratore La controversia trae origine, infatti, Controparte_5 dall'incidente occorso in data 15.09.2016 a socio lavoratore della società edile Controparte_5
, quando in occasione di un sopralluogo richiesto dall'ing. Controparte_2 Controparte_3
su un cantiere in stato di fallimento, lo stesso, camminando su una passatoia in legno posta nel vano ascensore, precipitava a causa del cedimento delle assi, riportando plurime fratture.
Il Tribunale pesarese nel dichiarare la responsabilità, in pari quota, di , Parte_1
e nella causazione dell'infortunio, ha Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
altresì respinto le domande riconvenzionali formulate da e nei Controparte_3 Controparte_4
confronti di tese a sentir dichiarare il concorso di colpa attribuibile a quest'ultimo Controparte_5 nella causazione dell'evento, in ragione della violazione degli obblighi di diligenza. Ritiene, infatti, il primo Giudice che la condotta del non presenti alcun profilo di abnormità e che l'eventuale CP_2
negligenza del lavoratore che abbia dato occasione all'evento non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l'infortunio sia comunque riconducibile all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante da tale comportamento imprudente. Di contro, ha accolto, in parte, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_5
pagina 2 di 20 nei confronti di e volta a sentirne dichiarare la responsabilità nella Controparte_3 Controparte_4 causazione dell'infortunio per violazione degli obblighi datoriali ex art. 2087 c.c. e artt.96, 97 e 100 del
Dlgs n.81/2008 e/o ex art. 2043 c.c., condannando i medesimi al pagamento in solido della somma di euro 16.990,50 a titolo dei soli danni complementari (ossia danno biologico temporaneo e danno morale), non ritenendo invece provata alcuna voce di danno differenziale.
Il Tribunale ha in definitiva accertato e dichiarato che sussiste la responsabilità di CP_4
curatore del fallimento, in quanto incaricando l'ing. di redigere la relazione a
[...] CP_3 strutture ultimate, implicante l'esecuzione di interventi edili all'interno del cantiere (di cui aveva la custodia ex art. 42, LF), ha assunto il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del
d.lgs. 81/2008 (soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione). In quanto tale, il resistente avrebbe dovuto nominare il Coordinatore per la progettazione (o il responsabile dei lavori), previsto dai commi comma 3 e 4 dell'art. 90 perché nel cantiere erano chiamate ad operare più imprese esecutrici.
Suusiste la responsabilità dell'ing. che risponde del sinistro in quanto “datore Controparte_3 di lavoro” dell'impresa affidataria ossia, secondo la nomenclatura del d.lgs. 81/2009, dell'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici e di lavoratori autonomi. Egli era tenuto, a norma dell'art. 97, comma 1, a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento. L'ing. non ha proceduto ad alcun verifica CP_3 preventiva della sicurezza del cantiere, come dimostra la circostanza che l'impresa del già CP_2 prima dell'infortunio aveva proceduto all'esecuzione di alcuni lavori. In tal modo ha chiaramente contribuito alla verificazione del sinistro.
Sussiste la responsabilità di , socio della RO SI e NI Parte_1
AM snc, deve rispondere dell'infortunio in qualità amministratore e quindi di “datore di lavoro” dell'impresa esecutrice, secondo la previsione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. 81/2008 e che, a norma dell'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. 81/2008 era tenuto a predisporre il Piano operativo di sicurezza (POS). Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito di un cantiere vetusto e privo di alcuna documentazione aggiornata inerente la sicurezza, tra cui, essendo coinvolte più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento. L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro.
pagina 3 di 20 Sussiste la responsabilità della società AM & NI snc, quale “responsabile civile” dei danni conseguenti all'infortunio causato dal reato di lesioni colpose gravi, perseguibile d'ufficio (non rileva perciò l'estinzione della contravvenzione a norma dell'art. 24, d.lgs. 7585/1994) e imputabile al proprio amministratore (art. 10, comma 3, e 11, d.p.r. 1124/1965). La circostanza che l'infortunato sia socio della convenuta e che nei suoi confronti non possa esercitarsi il regresso a norma dell'art. 11,
d.p.r., cit., (salvo il caso di dolo) non esclude la sua configurabilità nei confronti dei responsabili
(società e amministratori). Parimenti non impedisce il regresso dell'assicuratore il fatto che
l'infortunato fosse un socio lavoratore e amministratore che, anzi integra la tutela assicurativa (tra i soggetti tutelati rientrano i “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale…” (art. 4, comma 1, n.
7, d.p.r. 1124/1965). L'infortunio ha integrato i presupposti della tutela assicurativa e quindi, nel concorso degli altri presupposti richiesti dall'art. 11, cit., il diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.
Il primo Giudice ha infine accolto l'eccezione riconvenzionale di annullabilità dell'assicurazione, terza chiamata, ritenendo integrato il profilo di dolo e, comunque, di colpa grave richiesta dall'art. 1892 cc. su circostanze idonee ad influire in maniera determinante o incidente sul consenso dell'assicuratore.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: Parte_1
1) error in giudicando, per avere il giudice respinto l'eccezione di difetto di sua legittimazione passiva, nonché contraddittorietà e/o illogicità della sentenza e omessa disamina di elementi decisivi;
2) insussistenza dei requisiti per esercitare nei suoi confronti azione di regresso, anche per carenza della sussistenza della condizione di reato perseguibile d'ufficio ed omessa valutazione delle prove;
3) ulteriore error in giudicando per errata valutazione della responsabilità in capo a se medesimo e omessa disamina di elementi decisivi.
Sostiene il che, in riferimento alle specifiche domande proposte dall' , sarebbe Parte_1 CP_1
stata da considerare carente la sua legittimazione passiva anche qualora chiamato in qualità di socio della , erroneamente ritenuta datore di lavoro del socio Controparte_2 CP_2
Erronea altresì la sentenza laddove, a pag. 21, il Giudice afferma: “relativamente al riparto di responsabilità nei rapporti interni tra corresponsabili, pare al decidente che nel caso in esame sia giustificata una ripartizione paritaria delle quote di responsabilità per l'infortunio tra tutti i responsabili”.
Il Giudice di prime cure non avrebbe minimamente tenuto in considerazione che il è Parte_1
socio illimitatamente responsabile della società , con la conseguenza che egli Controparte_2
sarebbe stato dichiarato "responsabile due volte" e costretto a rispondere personalmente ed in qualità di pagina 4 di 20 socio illimitatamente responsabile e privato anche del beneficio di avvalersi del beneficium excussionis.
Secondo il è erronea altresì l'affermazione del Giudice secondo cui egli stesso, in Parte_1 qualità di datore di lavoro del “era tenuto a predisporre il Piano operativo di sicurezza (POS). CP_2
Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito del cantiere [...] L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro.”
Conclude quindi per la riforma della sentenza e il rigetto della domanda di regresso avanzata dall' nei propri confronti. CP_1
Avverso la pronuncia in esame ha proposto appello, rubricato con RG 53/2023, anche CP_5
censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui quantifica il danno biologico
[...]
permanente e temporaneo subito dal medesimo, nella parte in cui omette di riconoscere la c.d. personalizzazione del danno e nella parte in cui esclude il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Conclude quindi per la riforma parziale della decisione impugnata chiedendo la condanna di e al pagamento della somma di euro 585.852,36 o in via subordinata Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 292.210,75 o di quella minore ritenuta di giustizia, vinte tutte le spese.
Nel giudizio di appello si è costituito l' comunicando di essere stato interamente CP_1
soddisfatto nel proprio credito dal Fallimento della e di non avere interesse nella Parte_2
prosecuzione nei confronti di alcuno dei soggetti in causa, chiedendo l'estromissione dal giudizio a spese compensate. E solo in caso di mancata estromissione, in adesione alla difesa del chiede CP_2
escludersi ogni profilo di responsabilità in capo a questi e il pagamento delle spese legali in capo ad
, e la essendo le spese pro quota dovute da Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
pagate dal fallimento. Controparte_4
Si è parimenti costituito sia nel procedimento R.G. n. 53/2023 riunito, che nel presente giudizio
, resistendo al gravame ed esperendo appello incidentale teso a riconoscere la Controparte_3 responsabilità o corresponsabilità del nell'occorso infortunio, rassegnando le seguenti CP_2
conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, dichiarare infondato
l'appello proposto da , con vittoria delle spese di lite. Accogliere l'appello Parte_1 incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2022 emessa e Controparte_3
pubblicata dal Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, Dott. Maurizio Paganelli, in data 24.08.2022 nel procedimento n. 335/2019 R.G., disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione: In via
pagina 5 di 20 principale respingere ogni domanda spiegata da nei confronti dell'odierno scrivente in quanto CP_1
illegittima, infondata in fatto e in diritto, comunque non provata, non essendo rinvenibile responsabilità a carico dell'ing. nella produzione del sinistro oggetto di causa;
In Controparte_3
subordine, nel merito, dichiarare la colpa esclusiva del nel sinistro di cui è causa, in Controparte_5
subordine concorsuale ex art. 1227, I comma, c.c. in misura non inferiore al 50% o, in subordine, nella diversa misura che risulterà in ragione e di legge, limitare e/o rideterminare il risarcimento del danno allo stesso dovuto nell'importo che risulterà di giustizia in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa, con vittoria di spese.
Dichiarare in ogni caso la responsabilità della ditta RO SI & NI AM
Snc, in persona del legale rappresentante , e del Dott. Parte_1 Controparte_7 in via esclusiva nella produzione dell'infortunio in oggetto, mandandone escluso l'ing. CP_3
ovvero in subordine dichiarando la percentuale della ritenuta loro corresponsabilità,
[...]
condannandoli in via solidale o ciascuno per quanto in ragione o di causa, a titolo di regresso, a tenere indenne l'ing. per quanto dall' azione proposta da , nonché del in Controparte_3 CP_1 CP_2
proprio. In ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi che tutte le eccezioni siano ritenute dal giudicante non meritevoli di accoglimento si chiede si sottrarre dalla quantificazione del danno in base al principio “compensatio lucri cum damno” quanto già il ha ottenuto dall' , ossia CP_2 CP_1
€ 69.553,09. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito altresì nel procedimento n.53/2023 chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'appello formulato da e nel presente giudizio, chiedendo la riforma della sentenza Controparte_5
con esclusione del capo relativo alla garanzia assicurativa, nonché formulando appello incidentale e così rassegnando le conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, dichiarare infondato l'appello proposto da , con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della Controparte_4
sentenza n. 43/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Pesaro, Sez. Lavoro, Dott. Maurizio
Paganelli, in data 24.08.2022 nel procedimento n. 335/2019 R.G., non notificata, disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione:
In via pregiudiziale in rito, dichiarare il dott. carente di legittimazione passiva Controparte_4 per i motivi di cui alla narrativa e disporne l'estromissione dal giudizio, con vittoria di spese;
In subordine nel merito, respingere ogni domanda spiegata da nei confronti dell'odierno CP_1
scrivente in quanto illegittima, infondata in fatto e in diritto, comunque non provata, non essendo rinvenibile responsabilità a carico del dott. nella produzione del sinistro oggetto di Controparte_4
causa;
pagina 6 di 20 In ulteriore subordine, nel merito, dichiarare la colpa esclusiva del nel sinistro Controparte_5
di cui è causa, in subordine concorsuale ex art. 1227, I comma, c.c. in misura non inferiore al 50% o, in subordine, nella diversa misura che risulterà di ragione e di legge, limitare e/o rideterminare il risarcimento del danno allo stesso dovuto nell'importo che risulterà di giustizia in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa, con vittoria di spese,
Dichiarare in ogni caso la responsabilità della ditta RO SI & NI AM
Snc, in persona del legale rappresentante , e dell'Ing. in via Parte_1 Controparte_3 esclusiva nella produzione dell'infortunio oggetto di causa, mandandone escluso , Controparte_4
ovvero in subordine dichiarando la percentuale della ritenuta loro corresponsabilità, condannandoli in via solidale o ciascuno per quanto di ragione o di causa, a titolo di regresso, a tenere indenne
, per quanto di ragione dalla azione proposta da , nonché del in proprio. Controparte_4 CP_1 CP_2
In ulteriore subordine, nel merito, nella denegata ipotesi che tutte le eccezioni siano ritenute dal giudicante non meritevoli di accoglimento si chiede si sottrarre dalla quantificazione del danno in base al principio <
69.553,09.
Infine si è costituita nel presente giudizio di secondo grado la società , Controparte_2
resistendo al gravame, formulando appello incidentale e chiedendone la riforma secondo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis:
- accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 43/2022 pronunciata dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, rigettare la domanda così come proposta dall' con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
CP_1
- in subordine, accertare e dichiarare che il sinistro occorso a il 15/9/2016 si è Controparte_5
verificato per responsabilità esclusiva del curatore fallimentare Dott. nonché dell'Ing. Controparte_4
e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all' da parte della Controparte_3 CP_1 [...]
CP_2
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui una qualche responsabilità venga attribuita alla
accertare che l'apporto causale di quest'ultima nella genesi del Controparte_2 sinistro è limitato alla misura del 15% e per l'effetto limitare a tale quota – o a quella minore che verrà ritenuta di giustizia – l'importo da rifondere all' . Con vittoria di spese e compensi CP_1
professionali”.
Il Collegio ritenendo necessario procedere al rinnovo della CTU ha conferito l'incarico al dott. che ha depositato l'elaborato peritale in data 27.6.2024. Persona_1
pagina 7 di 20 La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio prende atto che l' ha comunicato di essere stata interamente CP_1
soddisfatta dal Fallimento della e di non avere più interesse a coltivare alcuna Parte_2
pretesa nei confronti di tutte le parti in causa.
Pertanto, si evidenzia il difetto di interesse ad agire in appello nei confronti dell' da parte CP_1 dell'appellante per intervenuta estinzione del credito vantato dall'Ente e per le Parte_1
medesime ragioni va dichiarato il difetto di interesse ad agire da parte di e Controparte_3 CP_4 nei confronti dell' , dovendosi dichiarare estinto il procedimento tra dette parti per
[...] CP_1
intervenuta carenza di interesse, ovvero per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto
(anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo ha chiarito che “Il giudice puo', in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioe' se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che e' venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a cio' non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualita' in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Dunque, pur avendo l' dichiarato di essere stata soddisfatta dal terzo in merito a quanto CP_1
richiesto, con azione di regresso, in primo grado, così, sostanzialmente, rinunciando a porre in esecuzione la sentenza di condanna qui oggetto di impugnazione, occorre, ugualmente, vagliare la fondatezza della domanda dell' , come formulata in primo grado, al fine di provvedere alla Pt_3
regolazione delle spese di lite, considerati anche gli appelli incidentali sul punto da parte delle difese della e di Controparte_2 CP_4
Ad ogni modo, l'accertamento delle singole responsabilità va, comunque, compiuto al fine della delibazione della domanda introdotta da con atto di appello RG 53/2023, qui riunito, Controparte_5
pagina 8 di 20 di accertamento della responsabilità in capo ad e , condannati in Controparte_3 Controparte_4
proprio al risarcimento del danno da infortunio.
In merito all'azione di regresso, si premette, in generale, che, come da giurisprudenza consolidata
(v. per una panoramica generale Cass. Sez. L, Sentenza n. 12561 del 2017) tale azione prevista dagli artt. 10 e 11 del DPR 1124/65 è una speciale azione, di natura contrattuale (Cass. sent. 10529/2008,
16141/2007) che compete all' iure proprio " nei confronti delle persone civilmente responsabili", CP_1
in presenza di un fatto reato perseguibile ex officio, autonomamente accertabile dal giudice civile. Si ricorda, poi, che, a seguito della sentenza n.22 del 1967 la Corte Costituzionale - ampliando l'area della responsabilità civile indiretta del datore e segnatamente ricomprendendovi il fatto illecito di qualunque suo dipendente - ha corrispondentemente esteso anche l'ambito dell'azione di regresso dell' nei CP_1
confronti del datore di lavoro (Cass. 7 febbraio 1992, n. 11336.) Per quanto riguarda invece i terzi rileva la sentenza 16 aprile 1997, n. 3288 con la quale le Sezioni Unite, superando il contrario arresto formulato sempre a Sezioni Unite con la sentenza 1267/1952, hanno esteso l'ambito soggettivo dell'azione di regresso dell' a soggetti diversi dal datore di lavoro, statuendo che nei confronti dei CP_1
compagni di lavoro o dei preposti responsabili dell'infortunio sul lavoro, l' non può esercitare la CP_1
comune azione di surroga ex art. 1916 c.c., ma soltanto l'azione di regresso, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 10 del T. U. Con detta sentenza, la Corte ha significativamente precisato che l'interpretazione più corretta degli articoli 10 e 11 del T.U. è quella secondo la quale all' è CP_1
attribuita l'azione di regresso nei confronti di tutti coloro i quali, nell'ambito del rapporto di lavoro, o, più precisamente, nell'ambito del rischio tutelato, abbiano commesso fatti astrattamente configurabili come reati perseguibili di ufficio dai quali sia derivato il danno. La Corte ha motivato la decisione rilevando che questa interpretazione è "del tutto coerente con i fini generali di prevenzione che presiedono alla disciplina, non sottraendo i diretti responsabili del danno all'integrità o alla salute del lavoratore, all'azione di rivalsa dell' che, almeno per certi aspetti, ha efficacia monitoria persino Pt_3
maggiore dell'eventuale azione spiegata dall'interessato o dai suoi aventi causa, ed anzi costituendo una ulteriore remora alla inosservanza delle norme poste a prevenzione degli infortuni." In seguito alla predetta pronuncia la giurisprudenza della Corte ha esteso il medesimo principio dai dipendenti del datore di lavoro ad altri soggetti terzi rispetto all'obbligo assicurativo;
come i soci ed gli amministratori
(Cass.11426/2006), i soggetti chiamati a collaborare "a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro" (Cass.6212/2008), l'appaltante o il subappaltante (Cass. 9065/2006, 24935/2015). In tal modo la Corte ha ricollegato l'ambito di operatività dell'azione di regresso con la sussistenza del c.d. debito di pagina 9 di 20 sicurezza il quale sussiste nei confronti di tutti coloro che in ragione dell'attività svolta siano gravati di specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori soggetti a rischio.
Tanto premesso occorre esaminare le singole posizioni.
Quanto alla posizione di , in primo luogo, va osservato che il medesimo, nel Controparte_3
costituirsi in entrambi i procedimenti di appello, poi, riuniti, e proponendo proprio appello incidentale, non muove censure (al di là di quanto isolatamente chiesto solo nelle conclusioni) alla decisione de qua in punto all'iter logico giuridico seguito dal primo Giudice in ordine ai profili di responsabilità ravvisati in capo al medesimo, ragione per la quale la motivazione del Tribunale sul punto deve essere tenuta ferma, state il suo passaggio in giudicato. Lo stesso, infatti, si limita ad invocare il riconoscimento di un concorso di colpa del tenuta ferma la corresponsabilità degli altri CP_2
resistenti, con ogni conseguenza anche in punto alla ripartizione delle spese di lite, che ritiene in ogni caso ingiustamente ripartita tra i soli e stante il riconoscimento da parte del Giudice CP_3 CP_4
di una responsabilità in pari quota anche con il e la società e (ma sul Parte_1 Parte_1 CP_2
punto si dirà in seguito).
Pertanto, nei suoi confronti va confermata la statuizione di responsabilità in merito alla causazione dell'infortunio al e, d'altronde, egli, quale soggetto incaricato dal fallimento di far CP_2
eseguire e coordinare i lavori di carotaggio in quanto a conoscenza diretta del cantiere, in veste di direttore dei lavori del complesso edilizio in questione, aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti delle ditte incaricate dei lavori ed ammesse all'interno del cantiere, tant'è che egli stesso provvedeva ad accompagnare il con conseguente onere di avvisarlo dell'esistenza di pericoli CP_2
od insidie (v. Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 11684 del 04/05/2023; Sez. L - , Ordinanza n. 375 del
10/01/2023 secondo cui “L'azione di regresso dell' è esperibile non solo nei confronti del titolare CP_1
del rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro”).
Tale ricostruzione è confermata dalla documentazione in atti: con email del 1.04.2016 il dott. in veste di Curatore aveva richiesto all'Ing. di Curatore nella “Sua qualità di CP_4 CP_3
Direttore dei lavori del comparto in oggetto”, di elaborare la “Relazione a strutture ultimate da depositarsi agli uffici preposti della provincia PU, necessaria per garantire la legittimità delle opere in essere, e conseguentemente permettere di valutare al meglio il compendio di cui in oggetto”. Con la medesima mail il Curatore invitava il medesimo, pertanto, “a presentare un preventivo di spesa relativo al Suo onorario ed ai costi da sostenere per le prove obbligatorie sui materiali impiegati
(spezzoni di acciaio da carpenteria, cubetti di conglomerato cementizio, provette di profilati metallici)
pagina 10 di 20 inerenti la redazione del documento di cui sopra”, e lo sollecitava a “portare a termine l'incarico a suo tempo affidato dalla società fallita”.
In data 14/4/2016 l'Ing. riscontrava la mail del Curatore sopra richiamata CP_3
“confermando” la sua “disponibilità alla redazione della Relazione a strutture ultimate…”, a fronte del corrispettivo complessivo ivi indicato, ed all'uopo allegando: a. i due preventivi di spesa elaborati dalla ditta CH & NI SNC, con le causali già evidenziate;
b. il preventivo di spesa della ditta TEMA Srl per “le prove sui materiali”.
Con comunicazione mail del 29/04/2019 il Curatore comunicava all'Ing. che in pari data CP_3 il Giudice Delegato l'aveva autorizzato ad accettare l'importo complessivo previsto dal preventivo del
14/04/2019 (da intendersi comprensivo di qualsiasi spesa ed onere ulteriore (come il “ripristino fori per esecuzione e carotaggi”), il cui pagamento sarebbe stato eseguito “al momento della vendita dell'immobile”.
Con comunicazione mail del 4/05/2016 l'ing. per le sue prestazioni e per quelle CP_3
“dell'impresa di assistenza edile al reperimento dei campioni” confermava al Curatore “di accettare il pagamento alla vendita del primo immobile”.
Si vedano, poi, le stesse dichiarazioni rese dall' in sede di sommarie informazioni CP_3 all'UPG ove – riferendosi ai lavori affidati alla ditta TEMA ed alla ditta IA SS
& NI SA SNC – riferiva che “la gestione dell'intervento poi è stata svolta da me” (si veda all. 1 alla presente memoria); circostanza avallato dal fatto che l aveva accompagnato i CP_3
giorni precedenti i dipendenti della ditta TEMA al sopralluogo propedeutico all'effettuazione dei carotaggio e, il giorno del sinistro, il stesso. CP_2
Dunque, oltre che elaborare la R.S.U. e dirigere i lavori propedeutici, l'ing. nei confronti CP_3 del Curatore si era assunto l'onere di individuare in totale autonomia, ed incaricare direttamente, le imprese chiamate a svolgere i lavori medesimi (v. mail dell'11/04/2016 (all. n. 1 alla memoria di costituzione RO SI & AM NI SNC) con la quale costui chiedeva alla ditta i due preventivi, nonché la mail del 14/04/2016 nella quale – in risposta alla mail del Curatore del 1/04/2016
–confermava la disponibilità ad assolvere l'incarico assegnato ed indicava le ditte dichiaratesi disponibili ad eseguire le lavorazioni propedeutiche).
Quanto alla posizione di , egli, con il primo motivo dell'appello incidentale, Controparte_4 denuncia Erroneità della sentenza impugnata ove ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall'odierno scrivente per essere stato convenuto nel procedimento personalmente e non quale Curatore del Fallimento della ditta , nelle cui veste ha provveduto ad indicare Parte_2
l'Ing. quale organizzatore dei lavori necessari per il completamento della RSU. CP_3
pagina 11 di 20 Ebbene, l'appello va accolto, dovendosi ritenere che il curatore non possa rispondere, a titolo personale, del danno arrecato ad un terzo, nel corso di un sopralluogo presso un immobile di proprietà della società fallita.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, co. 1, L.F., primo periodo "Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico".
Come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. sentenza del 15-07-2005, n. 15030) “il curatore viene qualificato come ausiliare di giustizia, più che come ausiliare del giudice, essendo un organo esterno della procedura con il potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 26 l. fall.)” e “in relazione alla sua funzione di partecipazione all'amministrazione della giustizia il curatore
è un pubblico ufficiale: ciò che la legge ha cura di avvertire all'art. 31 l.f.; non rappresenta il fallito, ma si colloca in un rapporto interorganico di un ufficio fallimentare che presiede al processo esecutivo concorsuale”.
La verificazione di un sinistro all'interno di un immobile di proprietà del fallimento non è sufficiente per configurare una responsabilità penale del curatore in proprio (quale presupposto per l'azione di regresso ovvero di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.), laddove non si riscontri il quanto meno colposo venire meno agli obblighi della propria funzione, obblighi che, nel caso in esame, non è provato siano venuti meno.
D'altronde, la stessa giurisprudenza penale (v. Sez. U, Sentenza n. 11170 del 25/09/2014) ha affermato che “In tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita” (In motivazione la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi)”.
Lo stesso Istituto assicurativo non ha motivato l'esistenza della responsabilità penale in proprio del curatore ed ha affermato di ritenersi soddisfatto, anche per la quota delle spese di lite poste in primo grado in capo allo da quanto ricevuto dal , sicchè deve ritenersi che questi sia CP_4 Parte_4
stato impropriamente citato in primo grado in proprio.
Non appare, pertanto, corretto quanto affermato dal primo giudice secondo cui lo CP_4 avrebbe assunto “il ruolo di committente, secondo la previsione dell'art. 89, c. 1, del d.lgs. 81/2008
(soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
pagina 12 di 20 frazionamenti della sua realizzazione)”, atteso che committente è stato il Fallimento della società
[...]
. Pt_2
D'altronde, ferma la non completa assimilabilità del ruolo del curatore fallimentare a quello del legale rappresentante, si rimarca come esista un contrasto all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità in quanto, se da un lato, si è affermato che l'istituto assicuratore può agire con azione di regresso contro il legale rappresentante in una società di persone o di capitali, il quale è legato alla società dal rapporto organico (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11426 del 16/05/2006), dall'altro, si è anche, affermato, seppure in diverso contesto, che “Allorquando l'attività illecita viene posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro fa capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull'ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con esclusione della sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l'imputato colpevole agito di propria, esclusiva iniziativa” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20325 del 20/09/2006).
Per quanto sopra esposto, va, dunque, esclusa la responsabilità in proprio del curatore fallimentare sia in ordine alla domanda di regresso (statuizione rilevante solo in merito al regolamento delle spese di lite) che in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore infortunato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
Con riguardo alle altre parti (ossia la AM & NI snc snc ed il stesso, quale Parte_1
socio amministratore), secondo il primo giudice, , socio della RO Parte_1
SI e NI AM snc, “deve rispondere dell'infortunio in qualità amministratore e quindi di “datore di lavoro” dell'impresa esecutrice, secondo la previsione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs.
81/2008 e che, a norma dell'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. 81/2008 era tenuto a predisporre il
Piano operativo di sicurezza (POS). Non avendovi provveduto ha dato anch'egli causa all'infortunio, omettendo totalmente ogni verifica sui rischi connessi alle lavorazioni da svolgere nell'ambito di un cantiere vetusto e privo di alcuna documentazione aggiornata inerente la sicurezza, tra cui, essendo coinvolte più imprese, il piano di sicurezza e coordinamento. L'assenza di qualunque documentazione obbligatoria in materia di sicurezza avrebbe imposto alla ditta di non accedere al cantiere, evitando la produzione del sinistro”. La società, poi, risponderebbe, nei confronti dell' “quale “responsabile CP_1 civile” dei danni conseguenti all'infortunio causato dal reato di lesioni colpose gravi, perseguibile d'ufficio (non rileva perciò l'estinzione della contravvenzione a norma dell'art. 24, d.lgs. 7585/1994) e imputabile al proprio amministratore (art. 10, comma 3, e 11, d.p.r. 1124/1965)”. Aggiunge il primo giudice che “La circostanza che l'infortunato sia socio della convenuta e che nei suoi confronti non possa esercitarsi il regresso a norma dell'art. 11, d.p.r., cit., (salvo il caso di dolo) non esclude la sua
pagina 13 di 20 configurabilità nei confronti dei responsabili (società e amministratori). Parimenti non impedisce il regresso dell'assicuratore il fatto che l'infortunato fosse un socio lavoratore e amministratore che, anzi integra la tutela assicurativa (tra i soggetti tutelati rientrano i “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale…” (art. 4, comma 1, n. 7, d.p.r. 1124/1965). L'infortunio ha integrato i presupposti della tutela assicurativa e quindi, nel concorso degli altri presupposti richiesti dall'art. 11, cit., il diritto di regresso dell'assicuratore nei confronti dei soggetti civilmente responsabili”.
Ebbene, si ricorda che l'infortunio è avvenuto nell'ambito di un mero sopralluogo che aveva lo scopo di verificare le condizioni del manufatto appartenente alla massa fallimentare mediante prove di laboratorio sui materiali della struttura, al fine di permettere all'ing. di redigere la Relazione a CP_3
strutture ultimate (RSU), a sua volta necessaria per dare un valore all'immobile destinato alla vendita.
Pertanto, una volta eseguiti i carotaggi da parte della ditta Tema, il 15.09.2016, i sig. e CP_3 CP_2 si recavano in cantiere per valutare l'entità e programmare il lavoro di chiusura dei fori nelle strutture in cemento armato. Il sig. per ispezionare il carotaggio eseguito nel vano ascensore posto al CP_2
piano terra vi accedeva. Il tavolato in legno che costituiva il solaio del vano ascensore cedeva e il cadeva nel seminterrato sottostante, da un'altezza di mt. 3,40, riportando plurime fratture. CP_2
Non pare, tuttavia, a questo Collegio che la responsabilità della società snc quale datrice di lavoro del socio lavoratore della stessa, possa configurarsi nell'ambito di omissioni attenenti le CP_2
misure di sicurezza da adottarsi per la predisposizione di un cantiere edile.
Ai sensi dell'art. 89 del DLGS. 81/2008) si intendono per: “a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” (ossia “
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”).
Nel caso in esame, il sopralluogo del è avvenuto al solo fine di verificare, in via CP_2
preliminare, i lavori da eseguire al fine della chiusura dei fori realizzati per i carotaggi da altra impresa.
pagina 14 di 20 In quel momento, dunque, propedeutico all'inizio dei lavori, non poteva essere già sorto alcun obbligo di predisposizione del Piano operativo di sicurezza (POS), obbligo che, quand'anche ritenuto sussistente (ma come detto, di ciò si può dubitare alla luce dei limitati lavori previsti che non presupponevano l'esistenza di un vero e proprio cantiere), non poteva che essere adempiuto dopo l'effettuazione del sopralluogo e la verifica dello stato dei luoghi su cui, poi, intervenire.
Nella sostanza, al momento dell'infortunio, il non stava compiendo alcun lavoro edile, si CP_2 limitava ad un sopralluogo, con conseguente insussistenza dell'obbligo di adottare misure di sicurezza da parte del datore di lavoro.
Era semmai il proprietario dell'immobile che, prima di consentire l'accesso da parte di terzi, doveva premurarsi di verificare che lo stato del medesimo, trattandosi di immobile in costruzione abbandonato da tempo, non presentasse pericoli o insidie non immediatamente percepibili (come di fatto era quella che ha causato l'infortunio, atteso che il non poteva avvedersi che la struttura in CP_2 legno che sorreggeva il solaio del vano ascensore era ammalorata, tant'è che probabilmente aveva già retto il peso di chi vi aveva eseguito il carotaggio nei giorni precedenti).
La responsabilità è da inquadrarsi, sostanzialmente, in quella da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
, incombendo sul proprietario dell'immobile (e per esso, anche sul suo delegato direttore dei lavori) la responsabilità per i danni causati dallo stesso, salvo il caso fortuito che qui non è provato.
Di conseguenza, la sentenza di primo grado va riformata ed in accoglimento dell'appello Co principale del e dell'appello incidentale della tali parti vanno dichiarate esenti da Parte_1 responsabilità per l'infortunio de quo.
In assenza del Fallimento della in questo procedimento, va, come già sopra esposto, Parte_2 confermata la responsabilità a titolo solidale dell'ex direttore dei lavori senza che si ravvisi CP_3
alcun concorso di colpa in capo al che non ha compiuto alcuna azione imprudente, rientrando CP_2
nel suo compito quello di verificare, anche da distanza ravvicinata, il buco da riempire, tanto più laddove l'instabilità della struttura non era in alcun modo stata segnalata né era ragionevolmente prevedibile.
I restanti motivi di appello sia principale che incidentale rimangono, dunque, assorbiti.
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Venendo, infine, all'appello proposto da il medesimo lamenta che il primo Controparte_5
giudice avrebbe accertato e quantificato il danno biologico permanente nella ridotta misura del 16%, escludendo il danno psichico perché non avente “riscontro in alcuna terapia specifica”, e per non aver il danneggiato “documentato un decorso psico-patologico proseguito in epoca successiva”.
pagina 15 di 20 Ebbene, sul punto, è stato disposto il rinnovo della CTU che ha sostanzialmente confermato le valutazioni precedenti, salvo lieve aumento della percentuale di invalidità, riconosciuta nella misura del
17% e confermando, per il resto, le valutazioni operate dal consulente nominato dal Tribunale pesarese.
Secondo il dott. Arcangeli, “Dalla disamina documentale e dai dati anamnestici e obiettivi raccolti è possibile affermare che il sinistro del 15.09.2016 abbia causato nel periziando lesività caratterizzabile come “frattura somatica da scoppio1 di L1”. Ad oggi sono quindi evidenziabili esiti permanenti con riduzione dell'integrità psicofisica attinenti “Esiti di frattura somatica da scoppio di
L1 trattata chirurgicamente con applicazione di mezzi di sintesi, tutt'ora in sede, ed anchilosi del tratto
D12-L3, esiti inestetici di cicatrice chirurgica lineare al busto”. Con riferimento ai baremes ricompresi alle “Linee guida per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico” SIMLA (2016) e alle “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente”
e (2015) è possibile calcolare danno biologico permanente complessivo pari al Per_2 Persona_3
17% (diciassette per cento)”.
Secondo il medesimo CTU, poi, “si condividono le considerazioni espresse nel giudizio di primo grado circa l'assenza di elementi documentali a sostegno di patologia psichiatrica attribuibile al sinistro. Tale considerazione è ulteriormente comprovata dalla riportata assenza di terapia farmacologica specifica in atto”.
Circa il livello di sofferenza determinato dalle lesioni e dall'invalidità permanente, il CTU ha, poi, specificato che “utilizzando i riferimenti SIMLA per la valutazione della sofferenza psico-fisica, si ritiene che: • Il “dolore fisico cronico e correlata terapia antidolorifica” sia caratterizzabile come
“medio” • L' “interferenza sui generici atti della vita quotidiana” sia caratterizzabile come “lieve” •
La “percezione del peggioramento della propria integrità psichica e/o fisica” sia caratterizzabile come “media”. La valutazione epicritica finale del grado di sofferenza è quindi, complessivamente, caratterizzabile come “media” .
Tali conclusioni, neppure poste a critica in sede di osservazioni da parte del CT di parte appellante, appaiono pienamente condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed esente da vizi logici e giuridici.
Venendo, dunque, alla quantificazione del danno biologico, quello permanente va quantificato, in ossequio ai parametri dettati dalle Tabelle del Tribunale di Milano (anni 46 al sinistro come da CTU), già utilizzate incontestatamente in primo grado, in € 45.467,00 da maggiorare fino ad euro € 60.471,00
a titolo di danno morale.
pagina 16 di 20 Il danno biologico temporaneo va, invece, quantificato in totali € 11.212,50 di cui a titolo di invalidità temporanea totale € 4.600,00, di invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50, di invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00, di invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00.
Non sussistono, così come ritenuto dal primo giudice, i presupposti per operare l'aumento a titolo di personalizzazione, non essendo emerse conseguenze peculiari sulle abitudini quotidiane o sulle relazioni interpersonali né un grado di sofferenza particolarmente elevato (si ricorda che il CTU ha valutato come media la sofferenza provata e come lieve l'interferenza sui generici atti della vita quotidiana).
Se dal totale come sopra calcolato (€ 71.683,50) si detrae la somma che già nella sentenza di primo grado è stata indicata come erogata dall' a titolo di danno biologico (con esclusione, CP_1
quindi, della quota patrimoniale che costituisce la rendita), si ricava il credito spettante al lavoratore a titolo di danno non patrimoniale differenziale e complementare, ossia euro 35.984,77.
Per quanto concerne il danno patrimoniale, il CTU così si è espresso sul danno alla capacità lavorativa specifica: “Si ritiene infine che le menomazioni permanenti attinenti il caso di specie, abbiano riflesso su una riduzione della capacità lavorativa. Si sottolinea tuttavia che tale valutazione è limitata da assenza documentale (non presenti, ad esempio, certificati redatti dal medico competente aziendale che verifichino la sussistenza di effettive ricadute sulle attività e sulle mansioni) e quindi basata sulla raccolta di dati anamnestici e di quanto inferibile per casi consimili. Le difficoltà maggiori per il periziando sono senza dubbio applicabili alle mansioni manuali dell'attività di artigiano edile (sollevamento di pesi, e salita/discesa sulle impalcature …), mentre risultano meno significative nei compiti manageriali e di gestione aziendale (si ricorda che il periziando risulta essere socio di azienda famigliare). Si ritiene che, complessivamente, l'anchilosi del rachide lombare attinente gli esiti chirurgici possa quindi corrispondere ad una riduzione della capacità lavorativa calcolabile intorno al 40%”.
Il CTU, tuttavia, rispondendo alle osservazioni del CT (parte ha, da un lato, CP_4
evidenziato “le difficoltà e le problematiche della valutazione di tale aspetto di danno, che era fortemente condizionato dai rilievi anamnestici forniti dal circa le mansioni da lui svolte CP_2 all'interno di un'azienda famigliare”; dall'altro, ha specificato che, sulla base delle informazioni fornite dal stesso circa l'impossibilità “di continuare a svolgere le attività che, in precedenza, CP_2
erano di sua competenza, ovvero quello di artigiano edile, con sussistenza di limitazioni che lo costringevano ad un ruolo di “mera” supervisione del cantiere”, l'approssimazione tabellare più tangenziale per la valutazione effettuata “potrebbe essere rappresentata dalle Tabelle di I.C. al DM
05.02.1992 che attengono una riduzione della capacità lavorativa generica, calcolata su lavorazioni di
pagina 17 di 20 tipo manuale. Che l'anchilosi del rachide lombare assuma in tale tabellazione, al Cod 7010, valore percentuale ricompreso fra il 31 ed il 40% non ha influito sul calcolo iniziale, ma rappresenta, a parere dello scrivente, elemento di conferma circa un corretto inquadramento del range valutativo”.
Dunque, la valutazione dell'incapacità lavorativa al 40% è stata effettuata tenendo conto delle dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata, senza che, tuttavia, vi siano elementi probatori di conforto, atteso che la prova testimoniale richiesta sul punto era del tutto generica, sicché correttamente non è stata ammessa.
Sarebbe stato, invece, onere dell'istante allegare con chiarezza e precisione la tipologia delle mansioni prima svolte, quelle residuate dopo l'incidente e le eventuali ricadute sulla società e, dunque, sulla sua redditività, delle limitazioni funzionali lamentate (ad esempio, necessità di assumere altro personale con relativo aumento dei costi aziendali o limitazione nell'accettazione di lavori in appalto).
In questo senso, va ribadito che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (v. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 3290 del 12/02/2013) “l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico”.
Nel caso in esame, la mera produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi della società e quelli personali del per gli anni 2015-2016-2017 non appare sufficiente al fine di dimostrare CP_2
una stabile e sensibile flessione reddituale, attesa la limitata pregnanza temporale della produzione
(sarebbe stato necessario confrontare almeno tre anni prima dell'incidente e tre anni successivi).
In altre parole, la mera flessione nel reddito personale per un anno (il 2017) non è sufficientemente indicativa di una stabile riduzione della capacità di guadagno, tanto più che tale elemento non appare confrontabile con i ricavi della società che, almeno per i due soli anni allegati
(2017 e 2018, essendo i doc. 5 e 6 allegati al ricorso di primo grado identici) sono risultati in aumento.
L'appello sul punto non può, pertanto, essere accolto.
In conclusione, la sentenza appellata va riformata, dichiarandosi, innanzitutto, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di regresso avanzata dall' . In considerazione della CP_1
fondatezza dell'originaria domanda nei confronti del solo va confermata la condanna di questi CP_3
alle spese nei confronti dell' , come liquidate in primo grado. Per il presente grado, stante il fatto Pt_3
sopravvenuto del pagamento da parte del fallimento e stante la mancata istanza dell' , si Pt_3
giustifica la compensazione integrale delle spese. Con riguardo alle altre parti per le quali la domanda pagina 18 di 20 dell' si è rivelata infondata, l' viene condannato alle spese per entrambi i gradi del giudizio CP_1 Pt_3
in virtù del principio della soccombenza virtuale.
In relazione alla originaria domanda riconvenzionale del la sentenza dovrà essere CP_2
riformata, escludendosi la responsabilità dello mentre la condanna dell è riformata CP_4 CP_3
nella misura di euro 35.984,77, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo.
Quanto alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento della domanda di risarcimento, ritenuta fondata per importi del tutto inferiori rispetto alla domanda, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per la metà, sia per il primo grado che per il presente grado, e la restante metà va posta in capo all soccombente. Anche le spese della CTU rinnovata nel presente grado CP_3
vanno poste a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Per lo stesso principio di soccombenza, il sarà tenuto a rifondere allo le spese CP_2 CP_4
di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello principale e degli appelli incidentali di
, rigettato l'appello incidentale di , in Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di regresso esperita dall' 2) condanna l' a rifondere a , CP_1 CP_1 Controparte_4
e alla le spese di entrambi i gradi del giudizio che Parte_1 Controparte_2
liquida, per ciascuna parte, in euro 4.000,00,00 per il primo grado ed in euro 5.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, mentre compensa le spese del presente grado tra e 3) in parziale accoglimento dell'appello proposto da CP_1 CP_3 Controparte_5
condanna al risarcimento del danno in misura pari ad euro 35.984,77, oltre agli Controparte_3
interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio e via via rivalutata anno per anno sino ad oggi e sulla somma rivalutata in moneta attuale da oggi sino al saldo;
4) compensa le spese di lite tra e in ragione della metà e condanna al pagamento Controparte_3 Controparte_5 Controparte_3
della restante metà delle spese di lite in favore del che liquida, per l'intero, in complessivi euro CP_2
8.000,00 per il primo grado ed in euro 7.200,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario, IVA e
CPA come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5
che liquida in euro 7.000,00 per il primo grado ed in euro 7.200,00 per il secondo Controparte_4
grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
6) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
7) dichiara la parte appellante incidentale tenuta al pagamento di un Controparte_3
pagina 19 di 20 ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 12 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Giada Di Gaspare, addetta UPP di questa Corte
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