Articolo 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 3Articolo 5
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17 aprile 1994
Art. 4. Numero e modo di nomina degli arbitri 1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 809 del codice di procedura civile , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 809 (Numero e modo di nomina degli arbitri). - Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari.
Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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