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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 3.7.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che, nonostante la costituzione in giudizio della non è stata CP_1 ancora revocata la dichiarazione di contumacia di quest'ultima, pronunciata col decreto ex art. 171 bis c.p.c. reso il 13.1.2025;
Il Giudice
1. revoca la dichiarazione di contumacia della CP_1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 953/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 953 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
Francesco MOSSA (C.F. ) e Giovanna SABA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Monsignor Cogoni n. 55, C.F._3
presso lo studio dei difensori;
Attore-opponente contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, : Parte_1
1.1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n. 55070/113/2024 – prot. n. SS/GC
55070/113/2024/GRC, emessa dalla il 2.5.2024 ai sensi dell'art. 2 del CP_1
Regio Decreto n. 639/1910 (in relazione all'utenza domestica-residente sita a Oniferi, via
Gramsci n. 32, servizio/contratto n. 196117, codice cliente n. 31900275), con cui il Gestore
del Servizio Idrico Integrato della Sardegna gli aveva intimato di pagare entro trenta giorni dalla notifica la somma complessiva di 16.753,14 euro, a titolo di corrispettivi per consumi idrici oggetto di diverse fatture (n. 890015739 emessa il 6.12.1989, n. 900014119 emessa il
2.5.1990, n. 970057201 emessa il 20.10.1997, n. 980058587 emessa il 22.6.1998, n.
980058586 emessa il 7.12.1998, n. 990075639 emessa il 7.7.1999, n. 990075638 emessa il
22.11.1999, n. 200015660 emessa il 26.7.2000, n. 20014698 emessa il 15.2.2001, n.
200144173 emessa il 17.10.2001, n. 200223883 emessa l'11.7.2002, n. 200223882 emessa l'11.7.2002, n. 200316561 emessa il 24.4.2003, n. 20044989 emessa il 28.1.2004, n.
200440840 emessa il 21.6.2004, n. 200465434 emessa il 25.9.2004, n. 4101668 emessa il
20.12.2004, n. 20059017 emessa il 22.3.2005, n. 200567579 emessa il 7.7.2005, n.
200591881 emessa il 20.10.2005, n. 5129948 emessa il 20.12.2005, n. 200619188 emessa il
24.7.2006, n. 200649820 emessa il 26.10.2006, n. 200711844 emessa il 31.3.2007, n.
21103036 emessa il 10.10.2008, n. 21181368 emessa il 15.12.2008, n. 103448466 emessa il
28.4.2011 en. 34114100 emessa il 17.10.2011).
Co
ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 a. l'opposizione era tempestiva, non essendo perentorio il termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910;
b. non vi era prova del credito vantato dal Gestore, essendo insufficienti all'uopo le mere fatture commerciali;
c. difettavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, presupposti imprescindibili ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento,
d. era maturata la prescrizione quinquennale in relazione ai corrispettivi chiesti con le fatture emesse prima dell'1.1.2000;
e. i consumi effettuati dal 1999 non erano imputabili a esso opponente, il quale nel predetto anno aveva abbandonato l'alloggio di edilizia abitativa residenziale servito dalla somministrazione idrica e, solo nel 2011, era venuto a conoscenza del fatto che la nuova occupante non aveva effettuato la voltura dell'utenza, CP_3
Con nonostante si fosse impegnata nei suoi confronti in tal senso, consegnando dichiarazione scritta al Gestore solo il 17.11.2011, sebbene il 25.10.2011 si fosse già
recata negli uffici della affermando di essere la fruitrice CP_1
dell'appartamento;
Co
ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, con contestuale accertamento negativo del credito preteso con il provvedimento impugnato,
anche in ragione dell'intervenuta prescrizione.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. reso il 13.1.2025, il giudice ha dichiarato la contumacia della e ha invitato le parti ad instaurare, nelle more, la procedura di CP_1
mediazione obbligatoria.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 3. Con comparsa di risposta, depositata il 28.1.2025, la i è così difesa: CP_1
a. ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b. non ha contestato la natura ordinatoria del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione;
c. ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'utente, sostenendo quanto segue:
i. essa opposta era legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento ex art. 2
del R.D. 639/1910, quale affidataria della gestione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna e, di conseguenza, delegata alla gestione e riscossione delle entrate patrimoniali derivanti dalla fornitura di tale servizio,
in virtù dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 46/1999 e del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015;
ii. l'eccezione di prescrizione era fondata con esclusivo riguardo alle prime tredici fatture poste a base del provvedimento impugnato, dell'importo complessivo di 2.578,77 euro;
iii. la residua porzione di credito (124.174,37 euro), oggetto delle successive quindici fatture, era invece sussistente, poiché:
o il corso del termine quinquennale era stato tempestivamente interrotto con diversi solleciti di pagamento, appalesandosi irrilevante che alcuni di essi erano stati restituiti al mittente con la dicitura
“sconosciuto” o “irreperibile”, circostanza derivante dalla mancata
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 comunicazione da parte del medesimo, sia della disdetta dell'utenza
(con conseguente responsabilità in solido di ai sensi Parte_1
dell'art. B.17, comma 2, del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato), sia della sua variazione di residenza (trasferita alla via
Regione Sarda n. 11 del medesimo Comune), circostanza quest'ultima di cui non aveva reso edotto neppure il Comune di
Oniferi, il quale, con ordinanza n. 8 del 16.6.2011 l'aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio precedentemente occupato;
o l'immobile era stato peraltro occupato abusivamente dalla famiglia del medesimo opponente, in particolare, dal cognato Persona_1
e da , ivi realizzando un allaccio abusivo al sistema CP_3
idrico;
d. ha concluso domandando che fosse posto a carico dell'opponente l'onere di instaurare la procedura di mediazione, nonché il rigetto delle pretese avanzate da quest'ultimo, fatta eccezione per l'espunzione delle somme prescritte e, quindi,
l'accertamento del credito residuo pari a 14.174,37 euro, oltre agli interessi di mora
ex art. B.22 e Allegato D del Regolamento del S.I.I., nonché alle spese di notifica del provvedimento opposto, (12,41 euro, oltre ad IVA).
4. Con ordinanza pronunciata il 13.5.2025 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data) il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla CP_1
e ha rinviato all'udienza del 3.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la
[...]
decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 di note conclusive.
5. Attesa la sostituzione dell'udienza del 3.7.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni;
in data odierna, previa revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
6. L'opposizione proposta da deve essere accolta. Parte_1
6.1 La decisione può essere assunta in base al principio della ragione più liquida, il qual
“risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa
sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo
che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Lav., ord. del
20 maggio 2020, n. 9309). Va anche evidenziato come l'operatività di tale principio
abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si
è, in particolare, osservato che se l'art. 276 cod. proc. civ. non prevede alcun ordine di
trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per
prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia
rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che
non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 6-3,
ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177- 02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli
ultimi indicati, compiuti da questa Corte persino nella sua massima sede nomofilattica,
essendosi affermato che l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce un ordine di
esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le
eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un
ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in
ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di
decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse
pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di
decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in
motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto;
Cass. n. 11816/2021)” (Cass. n. 8687/2024).
6.2 Nel caso in esame la ragione più liquida – la quale rende superflua la trattazione delle questioni preliminari sul piano logico-giuridico, quale l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente – è individuabile nel mancato assolvimento da parte della dell'onere di fornire idonea prova del credito azionato con il CP_1
provvedimento opposto, per le ragioni che seguono.
a. Occorre premettere che, come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n.
639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, «purché il
credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto
amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle
norme legislative statali e regionali vigenti», restando affidata al giudice del
merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (v.
Cass., Sez. Un., 1°/2/2025, n. 2448)” (Cass. n. 20200/2025, n. 2448/2025, n.
28447/2024, SS.UU. n. 11992/2009)”, principio applicato proprio nell'ambito di controversie in cui l'emittente l'ingiunzione di pagamento era l'odierna opposta
(Cass. n. 29781/2023, n. 29772/2023), appalesandosi quindi infondata l'eccezione sollevata dall'utente in merito alla carenza di legittimazione di quest'ultima ad avvalersi dello strumento de quo.
b. Alla base della valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito costituito dai corrispettivi per i consumi idrici –
indipendentemente dal fatto che la causa sia stata introdotta dal somministrante o dall'utente (con azione di accertamento negativo del credito o, come nel caso in esame, proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
639/1910) – vi è l'altrettanto consolidato orientamento secondo cui è “ius receptum che sulla società erogante gravi l'onere di provare i consumi effettivi,
giacché la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante l'onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di
misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è
dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 un'attenta custodia dell'impianto, ovvero con la prova di avere diligentemente
vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale
funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”, regola riconducibile “a quella più ampia, di portata generale, della vicinanza della
prova (cfr. Cass. 6/5/2015, n. 8989; Cass. 5/12/2014, n. 25759), in forza della
quale la prova del fatto allegato spetta alla parte contrattuale che abbia
maggiore contiguità rispetto allo stesso” (Cass. n. 20200/2025).
c. Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso in esame – alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta – è sufficiente osservare che:
i. con la sua comparsa di risposta la si è limitata a CP_1
versare in atti i seguenti documenti:
o “1) verbale di chiusura utenza 1900275, intestata a
[...]
datato 11.07.2011; Pt_1
o 2) verbale di verifica del contatore di detta utenza, con matricola AA00497, datato 28.10.2011;
o 3) verbale di apposizione sigillo n°0089695 a detto contatore, datato 15.11.2011;
o 4) verbale di chiusura utenza per morosità con rimozione del contatore, datato 12.12.2014;
o 5) verbale di messa in prova del contatore rimosso, datato 15.12.2014;
o 6) n°3 fotografie scattate in data 23.12.2014, attestanti l'allaccio abusivo in favore dell'utenza
o di ed il quadrante del contatore dell'impianto, da Parte_1 cui veniva presa l'acqua,
o squagliato;
o 7) certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di
Parte_1
o 8) n°10 solleciti di pagamento e n°2 ingiunzioni di pagamento: 8.1) del 26.11.2008; 8.2) del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 o 07.03.2011; 8.3) del 23.03.2011; 8.4) del 18.06.2013; 8.5) del 06.08.2014; 8.6) del 29.05.2015;
o 8.7) del 25.03.2019; 8.8) I.F. del 28.10.2019; 8.9) I.F. del 09.01.2020; 8.10) del 14.02.2020;
o 8.11) del 07.10.2020; 8.12) del 23.09.2022”;
ii. tale corredo documentale (non integrato con le memorie ex art. 171 ter
c.p.c.) è plasticamente insufficiente al fine di ritenere sussistente la pretesa creditoria de qua, poiché, sebbene sia nota la lettura del contatore in data
11.7.2011 (5866 mc.), 28.10.2011 (6012 mc.), 15.11.2011 (6034 mc.) e in alcuni tra i solleciti di pagamento depositati (la comunicazione datata
26.11.2008) siano indicati i periodi cui si riferiscono le fatture, l'opposta non ha versato in atti alcuna di queste ultime, circostanza che non consente a questo Tribunale la verifica dei metri cubi d'acqua fatturati in relazione ai singoli periodi di consumi oggetto di ciascuna fattura;
iii. la convenuta non ha neppure prodotto lo storico delle letture del contatore matr. n. AA00497, documento che – in presenza di un numero di letture effettuate nel periodo oggetto di causa o, quantomeno, in parte di esso –
avrebbe eventualmente consentito, tramite una consulenza tecnica d'ufficio, di ricostruire (totalmente o parzialmente) i consumi, con applicazione delle tariffe pro tempore vigenti;
iv. tale deficit probatorio non rende quindi possibile qualsivoglia accertamento sulla sussistenza del credito vantato dalla somministrante nei confronti dell'odierno utente, né può giustificarsi in base alla considerazione che fino al 2006 l'opposta non era ancora subentrata al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 nella gestione del essendo quest'ultima ad aver Controparte_6 CP_7
agito per la riscossione dei corrispettivi relativi al periodo precedente.
d. Si appalesano quindi irrilevanti le ulteriori argomentazioni addotte dall'odierna opposta in ordine alle violazioni del R.S.I.I. ascrivibili a Parte_1
(mancata comunicazione della variazione di residenza e omessa disdetta dell'utenza, eventuale concorso nell'allegato allaccio abusivo effettuato dai parenti dell'attore), nonché alla valida interruzione della prescrizione (fatta eccezione per le prime tredici fatture elencate nell'ingiunzione di pagamento impugnato) – così come le prove orali articolate al fine di dimostrare il sopra menzionato allaccio abusivo – laddove, quand'anche fondate, tali asserzioni non sarebbero idonee a compensare il mancato assolvimento dell'onere della prova del credito oggetto di causa.
6.3 L'ingiunzione di pagamento opposta deve quindi essere annullata, con contestuale rigetto della domanda di pagamento formulata dalla convenuta.
7. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della non CP_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa la totale insussistenza del credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato la prima memoria
ex art. 171 ter c.p.c., mentre con la seconda memoria si è limitato a produrre il verbale negativo di mediazione, senza formulare istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive l'opponente si è
limitato a ribadire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
8. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 55070/113/2024 – prot. n. SS/GC
55070/113/2024/GRC, emessa dalla il 2.5.2024 nei CP_1
confronti dell'opponente, in relazione all'utenza domestica-residente sita a
Oniferi, via Gramsci n. 32, servizio/contratto n. 196117, codice cliente n.
31900275;
ii. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla in CP_1
relazione alle fatture allegate alla suddetta ingiunzione di pagamento ed elencate nel punto 1.1 della parte motiva che precede;
b. condanna la a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
processuali, così liquidate:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 € 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 31.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/07/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 3.7.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato che, nonostante la costituzione in giudizio della non è stata CP_1 ancora revocata la dichiarazione di contumacia di quest'ultima, pronunciata col decreto ex art. 171 bis c.p.c. reso il 13.1.2025;
Il Giudice
1. revoca la dichiarazione di contumacia della CP_1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 953/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 953 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
Francesco MOSSA (C.F. ) e Giovanna SABA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato a Nuoro, via Monsignor Cogoni n. 55, C.F._3
presso lo studio dei difensori;
Attore-opponente contro (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliata a Cagliari, Viale Armando Diaz n. 29, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, : Parte_1
1.1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n. 55070/113/2024 – prot. n. SS/GC
55070/113/2024/GRC, emessa dalla il 2.5.2024 ai sensi dell'art. 2 del CP_1
Regio Decreto n. 639/1910 (in relazione all'utenza domestica-residente sita a Oniferi, via
Gramsci n. 32, servizio/contratto n. 196117, codice cliente n. 31900275), con cui il Gestore
del Servizio Idrico Integrato della Sardegna gli aveva intimato di pagare entro trenta giorni dalla notifica la somma complessiva di 16.753,14 euro, a titolo di corrispettivi per consumi idrici oggetto di diverse fatture (n. 890015739 emessa il 6.12.1989, n. 900014119 emessa il
2.5.1990, n. 970057201 emessa il 20.10.1997, n. 980058587 emessa il 22.6.1998, n.
980058586 emessa il 7.12.1998, n. 990075639 emessa il 7.7.1999, n. 990075638 emessa il
22.11.1999, n. 200015660 emessa il 26.7.2000, n. 20014698 emessa il 15.2.2001, n.
200144173 emessa il 17.10.2001, n. 200223883 emessa l'11.7.2002, n. 200223882 emessa l'11.7.2002, n. 200316561 emessa il 24.4.2003, n. 20044989 emessa il 28.1.2004, n.
200440840 emessa il 21.6.2004, n. 200465434 emessa il 25.9.2004, n. 4101668 emessa il
20.12.2004, n. 20059017 emessa il 22.3.2005, n. 200567579 emessa il 7.7.2005, n.
200591881 emessa il 20.10.2005, n. 5129948 emessa il 20.12.2005, n. 200619188 emessa il
24.7.2006, n. 200649820 emessa il 26.10.2006, n. 200711844 emessa il 31.3.2007, n.
21103036 emessa il 10.10.2008, n. 21181368 emessa il 15.12.2008, n. 103448466 emessa il
28.4.2011 en. 34114100 emessa il 17.10.2011).
Co
ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 a. l'opposizione era tempestiva, non essendo perentorio il termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del R.D. n. 639/1910;
b. non vi era prova del credito vantato dal Gestore, essendo insufficienti all'uopo le mere fatture commerciali;
c. difettavano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, presupposti imprescindibili ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento,
d. era maturata la prescrizione quinquennale in relazione ai corrispettivi chiesti con le fatture emesse prima dell'1.1.2000;
e. i consumi effettuati dal 1999 non erano imputabili a esso opponente, il quale nel predetto anno aveva abbandonato l'alloggio di edilizia abitativa residenziale servito dalla somministrazione idrica e, solo nel 2011, era venuto a conoscenza del fatto che la nuova occupante non aveva effettuato la voltura dell'utenza, CP_3
Con nonostante si fosse impegnata nei suoi confronti in tal senso, consegnando dichiarazione scritta al Gestore solo il 17.11.2011, sebbene il 25.10.2011 si fosse già
recata negli uffici della affermando di essere la fruitrice CP_1
dell'appartamento;
Co
ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta, con contestuale accertamento negativo del credito preteso con il provvedimento impugnato,
anche in ragione dell'intervenuta prescrizione.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. reso il 13.1.2025, il giudice ha dichiarato la contumacia della e ha invitato le parti ad instaurare, nelle more, la procedura di CP_1
mediazione obbligatoria.
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 3. Con comparsa di risposta, depositata il 28.1.2025, la i è così difesa: CP_1
a. ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
b. non ha contestato la natura ordinatoria del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione;
c. ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'utente, sostenendo quanto segue:
i. essa opposta era legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento ex art. 2
del R.D. 639/1910, quale affidataria della gestione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna e, di conseguenza, delegata alla gestione e riscossione delle entrate patrimoniali derivanti dalla fornitura di tale servizio,
in virtù dell'art. 17, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 46/1999 e del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015;
ii. l'eccezione di prescrizione era fondata con esclusivo riguardo alle prime tredici fatture poste a base del provvedimento impugnato, dell'importo complessivo di 2.578,77 euro;
iii. la residua porzione di credito (124.174,37 euro), oggetto delle successive quindici fatture, era invece sussistente, poiché:
o il corso del termine quinquennale era stato tempestivamente interrotto con diversi solleciti di pagamento, appalesandosi irrilevante che alcuni di essi erano stati restituiti al mittente con la dicitura
“sconosciuto” o “irreperibile”, circostanza derivante dalla mancata
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 comunicazione da parte del medesimo, sia della disdetta dell'utenza
(con conseguente responsabilità in solido di ai sensi Parte_1
dell'art. B.17, comma 2, del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato), sia della sua variazione di residenza (trasferita alla via
Regione Sarda n. 11 del medesimo Comune), circostanza quest'ultima di cui non aveva reso edotto neppure il Comune di
Oniferi, il quale, con ordinanza n. 8 del 16.6.2011 l'aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio precedentemente occupato;
o l'immobile era stato peraltro occupato abusivamente dalla famiglia del medesimo opponente, in particolare, dal cognato Persona_1
e da , ivi realizzando un allaccio abusivo al sistema CP_3
idrico;
d. ha concluso domandando che fosse posto a carico dell'opponente l'onere di instaurare la procedura di mediazione, nonché il rigetto delle pretese avanzate da quest'ultimo, fatta eccezione per l'espunzione delle somme prescritte e, quindi,
l'accertamento del credito residuo pari a 14.174,37 euro, oltre agli interessi di mora
ex art. B.22 e Allegato D del Regolamento del S.I.I., nonché alle spese di notifica del provvedimento opposto, (12,41 euro, oltre ad IVA).
4. Con ordinanza pronunciata il 13.5.2025 (a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in pari data) il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla CP_1
e ha rinviato all'udienza del 3.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la
[...]
decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 di note conclusive.
5. Attesa la sostituzione dell'udienza del 3.7.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni;
in data odierna, previa revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
6. L'opposizione proposta da deve essere accolta. Parte_1
6.1 La decisione può essere assunta in base al principio della ragione più liquida, il qual
“risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa
sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente
subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo
che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Lav., ord. del
20 maggio 2020, n. 9309). Va anche evidenziato come l'operatività di tale principio
abbia conosciuto, nella giurisprudenza di questa Corte, delle opportune delimitazioni. Si
è, in particolare, osservato che se l'art. 276 cod. proc. civ. non prevede alcun ordine di
trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per
prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia
rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che
non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 6-3,
ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177- 02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli
ultimi indicati, compiuti da questa Corte persino nella sua massima sede nomofilattica,
essendosi affermato che l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce un ordine di
esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le
eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un
ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in
ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di
decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse
pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di
decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in
motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto;
Cass. n. 11816/2021)” (Cass. n. 8687/2024).
6.2 Nel caso in esame la ragione più liquida – la quale rende superflua la trattazione delle questioni preliminari sul piano logico-giuridico, quale l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente – è individuabile nel mancato assolvimento da parte della dell'onere di fornire idonea prova del credito azionato con il CP_1
provvedimento opposto, per le ragioni che seguono.
a. Occorre premettere che, come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n.
639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, «purché il
credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto
amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle
norme legislative statali e regionali vigenti», restando affidata al giudice del
merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (v.
Cass., Sez. Un., 1°/2/2025, n. 2448)” (Cass. n. 20200/2025, n. 2448/2025, n.
28447/2024, SS.UU. n. 11992/2009)”, principio applicato proprio nell'ambito di controversie in cui l'emittente l'ingiunzione di pagamento era l'odierna opposta
(Cass. n. 29781/2023, n. 29772/2023), appalesandosi quindi infondata l'eccezione sollevata dall'utente in merito alla carenza di legittimazione di quest'ultima ad avvalersi dello strumento de quo.
b. Alla base della valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito costituito dai corrispettivi per i consumi idrici –
indipendentemente dal fatto che la causa sia stata introdotta dal somministrante o dall'utente (con azione di accertamento negativo del credito o, come nel caso in esame, proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D. n.
639/1910) – vi è l'altrettanto consolidato orientamento secondo cui è “ius receptum che sulla società erogante gravi l'onere di provare i consumi effettivi,
giacché la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera
presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante l'onere di provare il regolare funzionamento degli impianti di
misurazione, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è
dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 un'attenta custodia dell'impianto, ovvero con la prova di avere diligentemente
vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale
funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”, regola riconducibile “a quella più ampia, di portata generale, della vicinanza della
prova (cfr. Cass. 6/5/2015, n. 8989; Cass. 5/12/2014, n. 25759), in forza della
quale la prova del fatto allegato spetta alla parte contrattuale che abbia
maggiore contiguità rispetto allo stesso” (Cass. n. 20200/2025).
c. Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso in esame – alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta – è sufficiente osservare che:
i. con la sua comparsa di risposta la si è limitata a CP_1
versare in atti i seguenti documenti:
o “1) verbale di chiusura utenza 1900275, intestata a
[...]
datato 11.07.2011; Pt_1
o 2) verbale di verifica del contatore di detta utenza, con matricola AA00497, datato 28.10.2011;
o 3) verbale di apposizione sigillo n°0089695 a detto contatore, datato 15.11.2011;
o 4) verbale di chiusura utenza per morosità con rimozione del contatore, datato 12.12.2014;
o 5) verbale di messa in prova del contatore rimosso, datato 15.12.2014;
o 6) n°3 fotografie scattate in data 23.12.2014, attestanti l'allaccio abusivo in favore dell'utenza
o di ed il quadrante del contatore dell'impianto, da Parte_1 cui veniva presa l'acqua,
o squagliato;
o 7) certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di
Parte_1
o 8) n°10 solleciti di pagamento e n°2 ingiunzioni di pagamento: 8.1) del 26.11.2008; 8.2) del
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 o 07.03.2011; 8.3) del 23.03.2011; 8.4) del 18.06.2013; 8.5) del 06.08.2014; 8.6) del 29.05.2015;
o 8.7) del 25.03.2019; 8.8) I.F. del 28.10.2019; 8.9) I.F. del 09.01.2020; 8.10) del 14.02.2020;
o 8.11) del 07.10.2020; 8.12) del 23.09.2022”;
ii. tale corredo documentale (non integrato con le memorie ex art. 171 ter
c.p.c.) è plasticamente insufficiente al fine di ritenere sussistente la pretesa creditoria de qua, poiché, sebbene sia nota la lettura del contatore in data
11.7.2011 (5866 mc.), 28.10.2011 (6012 mc.), 15.11.2011 (6034 mc.) e in alcuni tra i solleciti di pagamento depositati (la comunicazione datata
26.11.2008) siano indicati i periodi cui si riferiscono le fatture, l'opposta non ha versato in atti alcuna di queste ultime, circostanza che non consente a questo Tribunale la verifica dei metri cubi d'acqua fatturati in relazione ai singoli periodi di consumi oggetto di ciascuna fattura;
iii. la convenuta non ha neppure prodotto lo storico delle letture del contatore matr. n. AA00497, documento che – in presenza di un numero di letture effettuate nel periodo oggetto di causa o, quantomeno, in parte di esso –
avrebbe eventualmente consentito, tramite una consulenza tecnica d'ufficio, di ricostruire (totalmente o parzialmente) i consumi, con applicazione delle tariffe pro tempore vigenti;
iv. tale deficit probatorio non rende quindi possibile qualsivoglia accertamento sulla sussistenza del credito vantato dalla somministrante nei confronti dell'odierno utente, né può giustificarsi in base alla considerazione che fino al 2006 l'opposta non era ancora subentrata al
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 nella gestione del essendo quest'ultima ad aver Controparte_6 CP_7
agito per la riscossione dei corrispettivi relativi al periodo precedente.
d. Si appalesano quindi irrilevanti le ulteriori argomentazioni addotte dall'odierna opposta in ordine alle violazioni del R.S.I.I. ascrivibili a Parte_1
(mancata comunicazione della variazione di residenza e omessa disdetta dell'utenza, eventuale concorso nell'allegato allaccio abusivo effettuato dai parenti dell'attore), nonché alla valida interruzione della prescrizione (fatta eccezione per le prime tredici fatture elencate nell'ingiunzione di pagamento impugnato) – così come le prove orali articolate al fine di dimostrare il sopra menzionato allaccio abusivo – laddove, quand'anche fondate, tali asserzioni non sarebbero idonee a compensare il mancato assolvimento dell'onere della prova del credito oggetto di causa.
6.3 L'ingiunzione di pagamento opposta deve quindi essere annullata, con contestuale rigetto della domanda di pagamento formulata dalla convenuta.
7. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della non CP_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa la totale insussistenza del credito vantato dalla convenuta nei confronti dell'attore.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 a. per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per la fase istruttoria, nella quale la parte opponente ha depositato la prima memoria
ex art. 171 ter c.p.c., mentre con la seconda memoria si è limitato a produrre il verbale negativo di mediazione, senza formulare istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, considerato che nelle sue note conclusive l'opponente si è
limitato a ribadire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto esposte nei suoi precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
8. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 55070/113/2024 – prot. n. SS/GC
55070/113/2024/GRC, emessa dalla il 2.5.2024 nei CP_1
confronti dell'opponente, in relazione all'utenza domestica-residente sita a
Oniferi, via Gramsci n. 32, servizio/contratto n. 196117, codice cliente n.
31900275;
ii. rigetta la domanda di pagamento formulata dalla in CP_1
relazione alle fatture allegate alla suddetta ingiunzione di pagamento ed elencate nel punto 1.1 della parte motiva che precede;
b. condanna la a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1
processuali, così liquidate:
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 € 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.538,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 31.7.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro Proc. n. 953/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14