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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 31175/2022 R.G. promossa da
( ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, p.le Principessa Clotilde n. 2,
presso lo studio dell'avv. Monica Tognon, che lo rappresenta e difende per delega in atti
attore
contro
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Magenta, via IV Giugno n. 41, presso lo studio dell'avv. Anna Berra, che lo rappresenta e difende per delega in atti
convenuto
Oggetto: accertamento negativo contratto di deposito
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 26/11/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio esponendo: che la Parte_1 Controparte_1
sua attività consisteva nell'allestire stand fieristici per conto di terzi;
che nel 2018
aveva ricevuto in deposito dalla società svizzera del Controparte_2
materiale per la realizzazione di stand, soprattutto pannelli, con l'incarico di consegnarlo alla per utilizzarlo nell'allestimento di stand di Controparte_1
clienti della;
che in base al contratto concluso con la società CP_2
straniera l'attore nel novembre del 2020 aveva consegnato alla i CP_1
pannelli che erano poi stati restituiti nell'agosto del 2021; che avrebbe dovuto utilizzare per allestire stand di clienti della società straniera;
che CP_1
non aveva mai restituito tutto il materiale;
che la convenuta aveva chiesto
[...]
alla il pagamento della somma di euro 15.860,00 a titolo di Parte_1
corrispettivo per il deposito del materiale di proprietà della società straniera,
nonché il pagamento delle ulteriori somme di euro 2.313,85 e di euro 2.567,40
risultanti da fatture emesse nei suoi confronti da terzi per “imballaggio materiali misti” e per “scarti di legno”; che la società attrice aveva interesse a far accertare l'inesistenza di un contratto di deposito concluso dalle parti e l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti dalla società convenuta.
Su tali allegazioni l'attore chiedeva di accertare l'inesistenza di un contratto di deposito concluso dalle parti e del diritto al pagamento del prezzo della custodia preteso nei suoi confronti dal convenuto.
Si è costituito ritualmente il convenuto il quale esponeva: che Controparte_1
nel novembre 2020 la società attrice aveva depositato presso la sede di Arluno
via Adamello 1 i beni indicati nei documenti di trasporto prodotti;
che la merce occupava circa 1000 metri di magazzino e le parti avevano pattuito la somma mensile di euro 1.000,00; che una parte dei beni erano ancora in deposito presso la e non era mai stata chiesta la restituzione;
che per il deposito del CP_1
materiale dal novembre 2020 al dicembre 2021 la società convenuta aveva maturato il diritto al pagamento del corrispettivo di euro 15.860,00 compresa IVA
come da fattura n. 66/2022; che, avendo la controparte ritirato nell'agosto del
2021 solo una parte del materiale, la società convenuta aveva diritto al pagamento di un corrispettivo di euro 500,00 al mese oltre IVA anche per l'anno
2022; che inoltre la società attrice aveva chiesto alla di smaltire come CP_1
rifiuti una parte del materiale consegnato e la società convenuta aveva sostenuto una spesa complessiva di euro 4.881,25 per far eseguire da imprese terze lo smaltimento di tale materiale;
che nessun rilievo assumeva il contratto concluso dalla società attrice con la società svizzera. Pertanto la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda avversaria di accertamento negativo e in via riconvenzionale la condanna dell'attore a pagare euro 28.061,25 oltre alla somma di euro 500,00 mensili oltre IVA dal gennaio 2023 fino al ritiro della merce.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Veniva anche ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice il quale non si è presentato a rendere l'interpello senza alcuna giustificazione.
La domanda di accertamento negativo del diritto della società convenuta al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per il deposito della merce consegnata dall'attore nel novembre del 2021 è fondata e va accolta. Come noto, a fronte della domanda di accertamento negativo avanzata dall'attore gravava sul convenuto provare i fatti costitutivi del diritto di credito che fa valere con la domanda riconvenzionale.
Nel caso in esame, era onere della società convenuta provare che le parti hanno concluso un contratto di deposito oneroso da cui deriva il diritto al pagamento del corrispettivo preteso.
Va premesso che, contrariamente a quanto sostiene la difesa attrice, il deposito è
un contratto a forma libera e non è richiesta la forma scritta neppure ad
probationem. Inoltre, non assume alcun rilievo che i beni consegnati alla società
convenuta non fossero di proprietà dell'attore ma di un terzo, come pure strenuamente sostenuto dalla difesa attrice.
Dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni dei testimoni e dalla mancata risposta del legale rappresentante della società attrice all'interrogatorio formale, risulta provato sia che il 30/11/2021 ha consegnato a Parte_1 CP_1
alcuni beni mobili (pannelli, porte, tavole ecc.), descritti solo genericamente
[...]
e indicati in base alla quantità nei documenti di trasporto (doc. 2 dall'attore), sia che nell'agosto del 2021 ha ritirato una parte di tali beni.
Tuttavia, le suddette risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta la prova che le parti hanno concluso un contratto di deposito oneroso.
La prova della avvenuta consegna dei beni mobili non è sufficiente a dimostrare la conclusione di un contratto di deposito oneroso, nel quale la società convenuta avrebbe assunto l'obbligazione di custodire i beni a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro.
Come noto la consegna di un bene mobile può essere oggetto di una prestazione principale o accessoria all'interno di un rapporto negoziale, mentre nel deposito la custodia del bene consegnato dal depositante costituisce l'obbligazione principale che il depositario assume e se il deposito è oneroso gli dà diritto al pagamento di un corrispettivo. In una pluralità di contratti diversi dal deposito (ad esempio nella locazione, nel comodato, nel contratto d'opera ecc.) la consegna del bene e l'obbligazione di provvedere alla sua custodia fino alla restituzione sono prestazioni solo accessorie, non legate da un rapporto sinallagmatico fra loro.
Nel caso in esame, come detto, è provato che nel novembre del 2021 la società
attrice ha consegnato alcuni beni mobili presso la sede della società convenuta,
ma l'attore allega che tale consegna è avvenuta (su incarico di un terzo estraneo al giudizio) con l'intesa che avrebbe potuto utilizzare i beni in CP_1
questione per svolgere la sua attività di allestimento di stand fieristici in favore di terzi clienti della . Pt_1
I testimoni escussi su indicazione di parte convenuta hanno riferito che i beni sono stati consegnati nel novembre 2021 da tale della Persona_1
e in parte sono poi stati restituiti nell'agosto del 2021. I Parte_1
testimoni hanno anche dichiarato di aver assistito successivamente ad un colloquio fra (legale rappresentante della e tale Persona_2 CP_1
della nel corso del quale costoro Testimone_4 Parte_1
avrebbero pattuito un compenso mensile di euro 1.000,00 per il deposito dei beni.
Nessuno dei testimoni è stato in grado di riferire l'epoca in cui sarebbe avvenuto tale accordo sul prezzo del deposito, né quale ruolo rivestisse nella società attrice
, che non risulta essere il legale rappresentante della Testimone_4 [...]
(vd verbale del 3/7/2024) Parte_1 E' chiaro che anche a voler ritenere attendibili i testimoni escussi, tutti legati alla società convenuta da rapporti di lavoro, le dichiarazioni testimoniali raccolte possono far ritenere provate le circostanze di fatto oggetto dei capitoli dedotti dal convenuto, ma non valgono a dimostrare la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale contenuta nel capitolato.
Ebbene, nonostante la prova della consegna dei beni da parte della società
attrice non può ritenersi provata l'esistenza di un contratto oneroso di deposito.
Giova richiamare l'insegnamento risalente della Suprema Corte in materia di deposito, secondo cui “per vincere la presunzione "iuris tantum" di gratuità del deposito stabilita dall'art. 1767 cod. civ. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un attività
necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi” (Cass.
13/01/1993, n. 359). Inoltre, la Cassazione è costante nell'affermare che se la custodia del bene ricevuto in consegna costituisce una prestazione accessoria del contratto - come avviene ad esempio nel contratto d'opera concluso con un'autofficina alla quale viene consegnato un veicolo per la riparazione – la parte che riceve in consegna il bene è tenuta alla restituzione del bene ed è
responsabile della sua perdita, ma non ha diritto al pagamento di un corrispettivo per la custodia.
Alla luce di tali principi, ove pure si volesse ricondurre il rapporto contrattuale concluso dalle parti nel novembre del 2021 al contratto tipico di deposito, non vi è nessun elemento dal quale evincere che le parti al momento della conclusione del contratto hanno pattuito il pagamento di un corrispettivo da parte della società
attrice. Stando infatti alle dichiarazioni concordi sul punto dei testimoni, l'incontro durante il quale il legale rappresentante della e il soggetto che agiva CP_1
per conto di avrebbero pattuito il prezzo del deposito sarebbe Parte_1
avvenuto soltanto in un periodo successivo alla consegna dei beni. Pertanto non sarebbe superata la presunzione di gratuità del deposito al momento della conclusione del contratto ed eventualmente la società convenuta avrebbe avuto diritto al pagamento del corrispettivo solo dalla data in cui le parti hanno concordato il presso mensile del deposito, non certo dalla data della consegna dei beni avvenuta il 30/11/2021. Ma anche a voler prescindere dal potere del soggetto che avrebbe agito nell'occasione in nome per conto della società attrice,
la data del suddetto incontro durante il quale le parti avrebbero pattuito il pagamento di un prezzo del deposito è rimasta oscura, poiché nessuno dei testimoni ha saputo riferire neppure vagamente il periodo in cui sarebbe avvenuto tale incontro presso la sede della CP_1
Se a quanto detto si aggiunge che la società convenuta non allega neppure
(tanto meno prova) di svolgere l'attività di deposito e non ha contestato specificamente le circostanze allegate dall'attore secondo cui i beni consegnati dovevano essere utilizzati da per l'allestimento di successivi stand CP_1
fieristici per conto dei clienti della stessa depositante o della società estera proprietaria dei beni, risulta chiaro che non può ritenersi raggiunta la prova del diritto della società convenuta di ottenere il pagamento di un corrispettivo mensile a titolo di corrispettivo per il deposito oneroso. Va pertanto respinta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società
convenuta e va accolta la domanda dell'attore volta a far accertare l'inesistenza del credito preteso da controparte quale pagamento di un corrispettivo mensile per la custodia dei beni mobili consegnati il 30/11/2021.
Parimenti infondata è la domanda del convenuto volta ad ottenere il pagamento della somma di euro 4.881,25 che deduce di aver pagato a terzi su incarico della società attrice per lo smaltimento come rifiuti di una parte dei beni mobili di cui si
è detto.
Secondo quanto riferito dai testimoni e (dipendenti Testimone_1 Testimone_2
della società convenuta) anche l'incarico alla di far smaltire da terzi CP_1
una parte dei beni mobili consegnati nel novembre 2021 non sarebbe stato conferito dal legale rappresentante della società attrice, bensì dallo stesso soggetto ( ) che avrebbe pattuito il prezzo del deposito. Testimone_5
Anche a voler ritenere verosimile la prospettazione del convenuto secondo cui la controparte avrebbe dato incarico alla di far smaltire come rifiuti parte del CP_1
materiale per la custodia del quale si era obbligata a pagare la somma di
1.000,00 euro al mese, manca la prova che il mandato sia stato concluso da un soggetto munito del potere di contrarre per conto di Parte_1
Inoltre, le due fatture emesse dalle imprese che il convenuto avrebbe incaricato di per far smaltire i rifiuti recano l'una la causale “scarti di legno” ed è stata emessa il 28/2/2022 e l'altra con la causale “imballaggio materiali misti” risulta emessa il 30/4/2022 (doc. 5 e 6 dell'attore). Ebbene, non si vede la ragione per cui la società convenuta avrebbe sostenuto un costo di oltre 2.300,00 euro per far
“imballare” dei beni da smaltire come rifiuti e risulta all'evidenza inverosimile che l'attività di imballaggio sia avvenuta oltre due mesi dopo lo smaltimento di “scarti di legno” da parte di un'altra impresa (sostenendo un costo di ulteriori 2.500,00
euro circa).
Le due fatture su cui la società convenuta pretende di fondare il diritto al rimborso dei costi che deduce di aver sostenuto come mandataria sono chiaramente inidonee a dimostrare il credito restitutorio in questione.
Per le ragioni esposte, le domande riconvenzionali del convenuto sono infondate e vanno respinte.
In base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione corrispondente al valore delle infondate domande avanzate in via riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione del 28/7/2022, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- accertato che le parti non hanno concluso un contratto di deposito oneroso per la custodia dei beni mobili consegnati dalla società attrice il
30/11/2021, dichiara infondata la pretesa di di ottenere il Controparte_1
pagamento di un corrispettivo per il deposito dei beni;
- accertato che le parti non hanno concluso un contratto di mandato per lo smaltimento di una parte dei suddetti beni mobili consegnati da
[...]
dichiara infondata la pretesa di di ottenere Parte_1 Controparte_1
dalla società attrice la restituzione della somma di euro 4.881,25;
- respinge le domande riconvenzionali del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere alla controparte le CP_1 CP_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 4.564,00, di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 4.300,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31/3/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari