Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6450/2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Rossato Alina Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Di Paolo Federica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. al n° 6450/2023, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 15.11.2023 da:
Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CALVELLO CLAUDIO, come da Parte_2
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. oggetto: Domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“PRONUNCIARE SENTENZA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO CONCORDATARIO, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di NT OV.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Padova in
Via Ponte della Cagna n. 23/a unitamente ai mobili, arredi e perti1nenze, a favore della
IG.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto Parte_1
che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
4) Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) Confermare la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre con dimora fissata presso la casa familiare sita in Padova (PD), Via Ponte della Cagna n. 23/a.
6) Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- Un weekend alternato a partire dal venerdì sera sino alla domenica sera secondo gli orari che seguono: il padre andrà personalmente a prendere i figli presso la loro abitazione alle ore 19:00 del venerdì e li riaccompagnerà presso l'abitazione alle ore 21:00 della domenica;
- Almeno una sera infrasettimanale ogni settimana (tendenzialmente il martedì,
vedi infra) dalle ore 19:00 alle ore 23:00 secondo la seguente modalità: il padre potrà
trascorrere la serata infrasettimanale in parola presso la casa familiare di residenza dei figli, al fine di permettere loro una maggiore comodità rispetto alle loro abitudini quotidiane e impegni scolastici e, pertanto, di coricarsi all'orario usuale. Il padre resterà in ogni caso presso la casa familiare sino al rientro della madre che avverrà entro le ore 23:00. Tale
modalità di visita potrà essere modificata in maniera più elastica, in concomitanza con la chiusura estiva delle scuole e, in ogni caso, per tutta l'estate. Il giorno di visita infrasettimanale è tendenzialmente fissato per il martedì, salvo che si presentino occasionali modifiche richieste dall'uno o dall'altro genitore, motivate e concordate tramite messaggio
Whatsapp almeno 24 ore prima e prevedendo altresì il giorno/sera di recupero, possibilmente entro la settimana successiva. - durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale. Tali periodi verranno suddivisi al 50% e in maniera continuativa di modo da permettere ai figli di trascorrere la metà dei giorni con i genitori e metà con l'altro (a titolo esemplificativo: settimana di Natale con la madre e settimana di
Capodanno ed Epifania con il padre). I giorni festivi sono identificati ogni anno per il tramite del calendario scolastico regionale.
7) Durante il mese di agosto, dedicato alle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, preferibilmente in maniera consecutiva, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno.
8) Confermare che entrambi i genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, e di comunicare gli eventuali spostamenti in altre località
quando hanno con sé i figli minori.
9) Confermare che ogni anno i genitori concorderanno un calendario annuale con decorrenza dal 01/09 al 31/08 dell'anno successivo affinchè vengano fissati i weekend, il giorno settimanale e i periodi di festività che i figli trascorreranno con il padre. Il calendario in parola verrà proposto dalla madre, a mezzo mail, entro la data del 15 luglio di ogni anno e approvato con eventuali modifiche, sempre concordate, entro il 31 luglio di ogni anno. Il
tacito assenso equivale ad approvazione.
10)Confermare che successivamente alla data del 31 luglio, ogni richiesta di variazione da parte di uno o dell'altro genitore relativamente a scambi/modifiche di weekend andrà
richiesta almeno 48 ore prima a mezzo mail o whatsapp e approvata dall'altro genitore.
11)Confermare che rispetto alla frequenza scolastica, si occuperanno di porta1re/andare a prendere i figli minori la madre e, occasionalmente altre persone delegate i cui nominativi sono comunicati alla relativa scuola con apposito modulo firmato da entrambi i genitori ad inizio anno scolastico. 12)Confermare che rispetto agli impegni extrascolastici (es: ludico/sportivo, corsi relativi a disturbi dell'apprendimento etc) si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori la madre.
13)Confermare che l'assegno di mantenimento per i figli e pari Persona_1 Per_2
nel complesso ad € 700,00= e così € 350,00= per ciascun figlio (così come concordato in sede di separazione) verrà versato dal padre alla madre Parte_2 Parte_1
, tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, e
[...]
che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
14)Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, purché preventivamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio,
apparecchi per la salute, trasporto pubblico scolastico, una attività ludico sportiva, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. In ogni caso, secondo il Protocollo
del Tribunale di Padova.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
15) Confermare che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
16) Confermare che la IG.ra continuerà a sostenere tutte le spese (sia Parte_1
ordinarie che straordinarie) relative alla casa familiare alla stessa assegnata.
17) Confermare che il IG. potrà mantenere la sede legale della propria Parte_2
Società, Easy Project S.r.l., in Padova (PD), Via Ponte della Cagna n. 23/a (indirizzo della casa coniugale).
18) Confermare che il cane AX (identificativo 380260140228889) di proprietà del IG.
resterà a vivere nella casa familiare alle cure della IG.ra Parte_2 Parte_1
, la quale continuerà a coprire tutte le spese ordinarie. In ogni caso, il IG.
[...] Pt_2 si impegnerà a partecipare al 50% delle eventuali spese mediche veterinarie e straordinarie di cui l'animale dovesse necessitare.
19)Confermare che nell'interesse dei figli, il IG. potrà portare con sé il cane AX Pt_2
durante i periodi in cui i figli sono affidati alle cure del padre.
20) Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
21) Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario a NT OV (PD) in data 10.06.2006 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n. 9, parte II, serie A, anno 2006.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nata a [...] il [...] e Per_1 Per_2
nato a [...] il [...].
Le parti, in data 15.11.2023 hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 26.01.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la Sentenza n. 413/2024
pubblicata il 20.02.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti con note depositate in data 27.11.2024 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi,
svoltasi in trattazione scritta, del 26.01.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dal 2 al 14 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minorenni, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dal 2
al 14 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento poi, ai punti dal 16 al 20 delle rassegnate conclusioni. Si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio, costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto in data 10.06.2006 a NT OV (PD) e Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9, parte II, serie
A, anno 2006; 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dal 2 al 14 delle conclusioni rassegnante in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2024
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato