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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67690/2021
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati
Dott. Roberto Parziale Presidente
Dott. Sergio Pannunzio Giudice
Dott. Lucia De Bernardin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 67690/2021
PROMOSSA DA
(C.F. , domiciliato in VIA GINO Parte_1 C.F._1
FUNAIOLI 54/56 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MURATORI FRANCO giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA,
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso notificata in data 28.10.2021, l'attore ha dedotto:
i) Di aver ricevuto la notifica di un provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma, n. prot. U1B827427P fondato su una nota Polaria PG 11-0052896/2019 Pt_2 econdo cui ess attore sarebbe incorso nella violazione dell'art. 187 C.d.S., di Pt_3
Pagina 1 tal che era stata disposta, ai sensi dell'art. 128 C.d.S. la visita medica del predetto a seguito di sospensione della patente di guida;
ii) Che con domanda protocollata il 14.01.2020 aveva chiesto alla Prefettura di Roma copia
Cont del verbale nota n. Polaria-PG-11-0052896/2019/KAR. del 20.11.2019 con cui era stata contestata la violazione dell'art. 187 c.d.s. redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –Ufficio di Polizia Frontiera Aerea
iii) Che la di Roma, con nota del 6.03.2020 aveva dato seguito alla richiesta CP_4
negando di poter rilasciare copia del provvedimento poiché vi erano indagini in corso e sarebbe stato impossibile rilasciare copia nel rispetto dell'attività di competenza dell'Autorità Giudiziaria;
iv) Di aver richiesto informazioni circa l'eventuale pendenza di procedimenti penali a suo carico alle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma e di Civitavecchia ricevendo riscontro negativo;
v) Di non aver potuto avere copia del verbale nota n. Polaria-PG-11-
0052896/2019/KAR.MA del 20.11.2019 con cui era stata contestata la violazione dell'art. 187 c.d.s. redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –Ufficio di
Polizia Frontiera Aerea, né di aver avuto visione dell'originale del suddetto atto;
vi) che -comunque- quanto eventualmente ivi riportato era falso in quanto: “al momento dell'arrivo degli agenti verbalizzanti, non era alla guida della autovettura targata FE
348 BC, né lo era nelle ore precedenti, né era sotto l'effetto di sostanze psicotrope, tanto ciò è vero che è stato fermato a circa 50 metri dall'autovettura, alle ore 12:20 circa, mentre era con alcuni colleghi e la medesima autovettura era debitamente parcheggiata, come, peraltro, risulta dallo stesso verbale di perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309
T.U.L.S.”; vii) che in quest'ultimo verbale di perquisizione si poteva leggere: “…..alle precedenti ore
12:20 presso il parcheggio polmone Taxi di questo scalo aereo, durante un operazione mirata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, il cane segnalava la Pt_4
presenza di sostanza stupefacente addosso al e successivamente Parte_1
anche nell'autovettura adibita ad uso taxi Toyota Verso targata FE*348*BC al predetto intestata ed in suo uso….Lo stesso ad un primo esame visivo presentava le pupille dilatate e copiosa sudorazione. Per tale ragione …..si procedeva alla perquisizione ex art. 103 del DPR 309/90. ……..Alle ore 12:25 si dava inizio l'atto, prima sulla persona
e successivamente sull'autovettura che avuto termine alle successive ore 12:50 con esito negativo”;
Pagina 2 viii) di tal che: “Vero è, dunque, che il NE non era alla guida di alcuna autovettura, né era sotto l'effetto di sostanze psicotrope, né dette sostanze sono state rinvenute all'esito della perquisizione sulla sua persona e successivamente nella sua autovettura parcheggiata, nè l'odierno attore aveva alcun sintomo dal quale si potesse dedurre che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La falsità, pertanto, involge le parti del verbale che attengono all'accertamento ed alla descrizione anche temporale del fatto contestato, e appare, di conseguenza, idonea a travolgere l'efficacia probatoria del verbale medesimo ai fini della sussistenza delle violazioni contestate al sig. . Pt_1
La citazione così conclude: “Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: previo ordine alla
alla Polizia di Stato di Roma, Questura di Roma i.p.q.p.t., e comunque Controparte_5
al di esibizione dell'originale del verbale nota n. Polaria-PG-11- Controparte_6
Cont 0052896/2019/KAR. del 20.11.2019, redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –
Ufficio di Polizia Frontiera Aerea, con il quale si contesta al Sig. la Parte_1
violazione di cui all'art 187 del C.d.s. ed in caso di rifiuto disporre il sequestro ex art. 224 c.p.c., accertare e dichiarare la falsità del documento sopra indicato con il quale è stata irrogata la sanzione conseguente alla predetta violazione. Il tutto con espressa riserva di ulteriori azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e le spese sostenute dal Sig. a Pt_1
seguito della precitata illegittima sanzione applicatagli con il verbale di accertamento di violazione del 20.11.2019 su citato. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 19.05.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della prefettura di Roma. All'udienza del 09.11.2022 è stata dichiarata la contumacia del
[...]
e della . Il pubblico ministero è stato reso edotto del procedimento CP_1 Controparte_5 con comunicazione dell'ordinanza del 09.11.2022 e con nota del 06.12.2022 ha dichiarato di rinunciare a comparire.
La domanda proposta nel presente procedimento mira a rendere privo di effetto ed eliminare dall'ordinamento un documento asseritamente: “verbale nota n. Polaria-PG-11- Cont 0052896/2019/KAR. del 20.11.2019, redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –
Ufficio di Polizia Frontiera Aerea”, documento citato nel provvedimento del Prefetto della
Provincia di Roma, n. prot. U1B827427P . Pt_2
Detto documento, tuttavia, non è stato prodotto dalla parte che -anzi- lamenta di non essersene potuto procurare copia presso l'amministrazione.
Pagina 3 Nel corso del procedimento è stata disposta l'acquisizione del detto documento con ordinanza del
09.11.2022, ordinanza cui non è stato fornito riscontro malgrado il sollecito effettuato il 17.04.2023
e il 31.10.2023;
Nell'assenza del documento contro cui è rivolta la querela di falso, la domanda deve considerarsi inammissibile non essendovi modo di conoscerne il contenuto.
La querela di falso proposta va quindi dichiarata inammissibile.
Nella contumacia delle parti convenute nulla deve disporsi a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA la domanda;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lucia De Bernardin dott. Roberto Parziale
Pagina 4
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati
Dott. Roberto Parziale Presidente
Dott. Sergio Pannunzio Giudice
Dott. Lucia De Bernardin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 67690/2021
PROMOSSA DA
(C.F. , domiciliato in VIA GINO Parte_1 C.F._1
FUNAIOLI 54/56 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. MURATORI FRANCO giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA,
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso notificata in data 28.10.2021, l'attore ha dedotto:
i) Di aver ricevuto la notifica di un provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma, n. prot. U1B827427P fondato su una nota Polaria PG 11-0052896/2019 Pt_2 econdo cui ess attore sarebbe incorso nella violazione dell'art. 187 C.d.S., di Pt_3
Pagina 1 tal che era stata disposta, ai sensi dell'art. 128 C.d.S. la visita medica del predetto a seguito di sospensione della patente di guida;
ii) Che con domanda protocollata il 14.01.2020 aveva chiesto alla Prefettura di Roma copia
Cont del verbale nota n. Polaria-PG-11-0052896/2019/KAR. del 20.11.2019 con cui era stata contestata la violazione dell'art. 187 c.d.s. redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –Ufficio di Polizia Frontiera Aerea
iii) Che la di Roma, con nota del 6.03.2020 aveva dato seguito alla richiesta CP_4
negando di poter rilasciare copia del provvedimento poiché vi erano indagini in corso e sarebbe stato impossibile rilasciare copia nel rispetto dell'attività di competenza dell'Autorità Giudiziaria;
iv) Di aver richiesto informazioni circa l'eventuale pendenza di procedimenti penali a suo carico alle procure della Repubblica presso i tribunali di Roma e di Civitavecchia ricevendo riscontro negativo;
v) Di non aver potuto avere copia del verbale nota n. Polaria-PG-11-
0052896/2019/KAR.MA del 20.11.2019 con cui era stata contestata la violazione dell'art. 187 c.d.s. redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –Ufficio di
Polizia Frontiera Aerea, né di aver avuto visione dell'originale del suddetto atto;
vi) che -comunque- quanto eventualmente ivi riportato era falso in quanto: “al momento dell'arrivo degli agenti verbalizzanti, non era alla guida della autovettura targata FE
348 BC, né lo era nelle ore precedenti, né era sotto l'effetto di sostanze psicotrope, tanto ciò è vero che è stato fermato a circa 50 metri dall'autovettura, alle ore 12:20 circa, mentre era con alcuni colleghi e la medesima autovettura era debitamente parcheggiata, come, peraltro, risulta dallo stesso verbale di perquisizione ex art. 103 D.P.R. 309
T.U.L.S.”; vii) che in quest'ultimo verbale di perquisizione si poteva leggere: “…..alle precedenti ore
12:20 presso il parcheggio polmone Taxi di questo scalo aereo, durante un operazione mirata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, il cane segnalava la Pt_4
presenza di sostanza stupefacente addosso al e successivamente Parte_1
anche nell'autovettura adibita ad uso taxi Toyota Verso targata FE*348*BC al predetto intestata ed in suo uso….Lo stesso ad un primo esame visivo presentava le pupille dilatate e copiosa sudorazione. Per tale ragione …..si procedeva alla perquisizione ex art. 103 del DPR 309/90. ……..Alle ore 12:25 si dava inizio l'atto, prima sulla persona
e successivamente sull'autovettura che avuto termine alle successive ore 12:50 con esito negativo”;
Pagina 2 viii) di tal che: “Vero è, dunque, che il NE non era alla guida di alcuna autovettura, né era sotto l'effetto di sostanze psicotrope, né dette sostanze sono state rinvenute all'esito della perquisizione sulla sua persona e successivamente nella sua autovettura parcheggiata, nè l'odierno attore aveva alcun sintomo dal quale si potesse dedurre che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. La falsità, pertanto, involge le parti del verbale che attengono all'accertamento ed alla descrizione anche temporale del fatto contestato, e appare, di conseguenza, idonea a travolgere l'efficacia probatoria del verbale medesimo ai fini della sussistenza delle violazioni contestate al sig. . Pt_1
La citazione così conclude: “Piaccia, all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: previo ordine alla
alla Polizia di Stato di Roma, Questura di Roma i.p.q.p.t., e comunque Controparte_5
al di esibizione dell'originale del verbale nota n. Polaria-PG-11- Controparte_6
Cont 0052896/2019/KAR. del 20.11.2019, redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –
Ufficio di Polizia Frontiera Aerea, con il quale si contesta al Sig. la Parte_1
violazione di cui all'art 187 del C.d.s. ed in caso di rifiuto disporre il sequestro ex art. 224 c.p.c., accertare e dichiarare la falsità del documento sopra indicato con il quale è stata irrogata la sanzione conseguente alla predetta violazione. Il tutto con espressa riserva di ulteriori azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e le spese sostenute dal Sig. a Pt_1
seguito della precitata illegittima sanzione applicatagli con il verbale di accertamento di violazione del 20.11.2019 su citato. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Con ordinanza del 19.05.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della prefettura di Roma. All'udienza del 09.11.2022 è stata dichiarata la contumacia del
[...]
e della . Il pubblico ministero è stato reso edotto del procedimento CP_1 Controparte_5 con comunicazione dell'ordinanza del 09.11.2022 e con nota del 06.12.2022 ha dichiarato di rinunciare a comparire.
La domanda proposta nel presente procedimento mira a rendere privo di effetto ed eliminare dall'ordinamento un documento asseritamente: “verbale nota n. Polaria-PG-11- Cont 0052896/2019/KAR. del 20.11.2019, redatto dagli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino –
Ufficio di Polizia Frontiera Aerea”, documento citato nel provvedimento del Prefetto della
Provincia di Roma, n. prot. U1B827427P . Pt_2
Detto documento, tuttavia, non è stato prodotto dalla parte che -anzi- lamenta di non essersene potuto procurare copia presso l'amministrazione.
Pagina 3 Nel corso del procedimento è stata disposta l'acquisizione del detto documento con ordinanza del
09.11.2022, ordinanza cui non è stato fornito riscontro malgrado il sollecito effettuato il 17.04.2023
e il 31.10.2023;
Nell'assenza del documento contro cui è rivolta la querela di falso, la domanda deve considerarsi inammissibile non essendovi modo di conoscerne il contenuto.
La querela di falso proposta va quindi dichiarata inammissibile.
Nella contumacia delle parti convenute nulla deve disporsi a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA la domanda;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lucia De Bernardin dott. Roberto Parziale
Pagina 4