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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 26.03.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3010/2024
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Andrea Sterli
ricorrente
E
contumace Controparte_1
convenuto
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, debitamente notificato, agiva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società per sentirla condannare al pagamento in Controparte_2
proprio favore delle omesse spettanze retributive quantificate come in atti, oltre interessi rivalutazione monetaria.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 30.04.2024 al 30.10.2024 con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato con inquadramento al livello 4 CCNL Pulizie Multiservizi;
lamentava indebite trattenute dallo stipendio per asseriti acconti mai ricevuti,
l'omessa corresponsione del TFR e degli altri emolumenti indicati nel conteggio depositato (indennità sostitutiva di ferie, permessi, ex festività non godute e quattordicesima 2024), per la complessiva somma di € 3.907,06 di cui € 610,95 a titolo di TFR.
Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra sinteticamente rimesse.
Nessuno si costituiva per la convenuta, pertanto, occorrerà dichiararne la contumacia stante la regolarità del procedimento di notifica degli atti di causa.
La causa può essere decisa allo stato degli atti senza necessità di approfondimenti istruttori.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
Il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga (doc. 3), comunicazione di proroga contrattuale (doc. 2) e i bonifici effettuati in suo favore dalla convenuta (doc. 4).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico.
Nel caso di specie, parte ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto gli acconti indicati nella sezione “trattenute per acconto” nelle buste paga prodotte (doc. 3) neppure risultano dall'estratto conto bancario di cui al doc. 4.
I conteggi, anche relativi agli altri emolumenti, risultano correttamente eseguiti, anche in relazione agli imponibili indicati nei cedolini, pertanto, nulla osta alla condanna della convenuta contumace a corrispondere la somma di € 3.907,06 di cui € 610,95
(già decurtato la somma di € 73,00 che parte ricorrente ammette di aver ricevuto) il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
La domanda può, dunque, essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della convenuta;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 3.907,06 di cui € 610,95, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Bergamo, il 26.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta